IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto; Dispone: 1. Le somme versate ai concessionari del Servizio nazionale della riscossione, alle banche ed alle agenzie postali a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nei giorni 20, 21 e 24 dicembre 2001 devono essere riversate in Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma - Tuscolano, sulla contabilita' speciale denominata "fondi della riscossione", distintamente per ciascuna giornata ovvero congiuntamente, entro le ore 16,30 del 28 dicembre 2001. 2. La predetta sezione di tesoreria e' autorizzata a prelevare, dalla citata contabilita' speciale, le somme versate ai sensi del punto 1 per l'imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) entro la stessa data del 28 dicembre 2001, ad eccezione di lire 140 miliardi, quale stima del gettito dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione siciliana, salvo successivo conguaglio. 3. La somma sopra indicata e spettante alla Regione siciliana, verra' riversata, dalla stessa sezione di tesoreria provinciale, direttamente alla Cassa regionale siciliana entro la data del 28 dicembre 2001. 4. I concessionari della riscossione, le banche e le Poste Italiane S.p.a. trasmettono in via telematica, insieme o separatamente, a seconda che abbiano o meno eseguito un bonifico unico, i dati relativi alle somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate 20, 21 e 24 dicembre all'Agenzia delle entrate entro il 3 gennaio 2002. 5. Gli intermediari di cui al punto 4 possono riversare cumulativamente con un unico bonifico le somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 19, 20, 21 e 24 dicembre; in tal caso, il flusso rendicontativo, unico per le quattro giornate, dovra' pervenire all'Agenzia delle entrate entro il 28 dicembre 2001. Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Motivazioni. I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell'imposta sul valore aggiunto sono tenuti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, ad eseguire il pagamento dell'I.V.A. dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno. Il versamento dell'imposta e' effettuato, ai sensi degli articoli 19, commi 1 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, mediante delega alle banche convenzionate, alle agenzie postali, o ai concessionari del Servizio nazionale della riscossione. Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire, come disposto dall'art. 6, comma 5-bis, della citata legge n. 405 del 1990, non oltre il successivo 31 dicembre. L'art 2, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 409, prevede, limitatamente all'anno 2001, che i contribuenti versino le somme dovute entro il 24 dicembre, onde consentire ai concessionari del Servizio nazionale della riscossione, alle banche e alle Poste Italiane S.p.a. di riversare entro il 28 dicembre le somme riscosse allo stesso titolo. Con il presente atto, pertanto, si dispongono, come previsto dall'art. 6 della predetta legge n. 405 del 1990, i tempi e le modalita' per il riversamento all'erario, avendo acquisito sulle esposte determinazioni, il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Riferimenti normativi dell'atto. Ordinamento delle Agenzie. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1). Attribuzioni del direttore dell'Agenzia. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1). Disposizioni relative al versamento dell'acconto I.V.A. Legge 29 dicembre 1990, n. 405 (art. 6, comma 2, 5-bis, 5-ter). Legge 23 novembre 2001, n. 409. Roma, 17 dicembre 2001 Il direttore: Ferrara |