Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 dicembre 2001
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento del Tesoro
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";
Visto il proprio decreto del 20 settembre 2001, recante la "classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari";
Visto da ultimo il proprio decreto del 21 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2001 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1 luglio 2001-30 settembre 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2001) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale "a decorrere dal 1 gennaio 1999 ..... la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) ..... al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento";
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1 luglio 2001 - 30 settembre 2001 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento";
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilita' del vertice amministrativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 relativamente al trimestre 1 luglio 2001-30 settembre 2001, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).
2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e' riportata separatamente in nota alla tabella.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2002.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2002, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta'.
 
Art. 3.
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1 ottobre 2001-31 dicembre 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 20 settembre 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2001
Il dirigente generale: Lauria
 
Allegato A
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI
GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI
DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI,
CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO
DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE
DI SCONTO PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE:
1o LUGLIO-30 SETTEMBRE 2001.
APPLICAZIONE DAL 1o GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2002

==================================================================
Categorie Classi di importo Tassi medi
di operazioni in unità di euro (su base annua)
(tra parentesi
in milioni di lire) ------------------------------------------------------------------ Aperture di credito fino a 5.000 (9,7) 12,04 in conto corrente (1) oltre 5.000 (9,7) 9,42 Anticipi, sconti commerciali fino a 5.000 (9,7) 7,78
e altri finanziamenti alle oltre 5.000 (9,7) 6,59
imprese effettuati dalle
banche (2) Factoring (3) fino a 50.000 (96,8) 7,35
oltre 50.000 (96,8) 6,54 Crediti personali e altri 9,97
finanziamenti alle famiglie
effettuati dalle banche (4) Anticipi, sconti commerciali, fino a 5.000 (9,7) 19,95
crediti personali e altri oltre 5.000 (9,7) 17,07
finanziamenti effettuati
dagli intermediari non
bancari (5) Prestiti contro cessione del fino a 5.000 (9,7) 18,42
quinto dello stipendio (6) oltre 5.000 (9,7) 11,84 Leasing (7) fino a 5.000 (9,7)
oltre 5.000 13,78
fino a 25.000 (9,7-48,4)
oltre 25.000 10,13
fino a 50.000 (48,4-96,8) 8,66
oltre 50.000 (96,8) 6,71 Credito finalizzato fino a 1.500 (2,9) 21,06 all'acquisto rateale (8) oltre 1.500
fino a 5.000 (2,9-9,7) 15,15
oltre 5.000 (9,7) 11,14 Mutui (9) 5,51

Avvertenza: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della meta'.
(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,53 punti percentuali.
Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2001; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):
(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unita' produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unita' produttive private, a breve e a medio e a lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETIVI
GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA Nota metodologica.
La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2001, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie e' data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).
Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e il "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.
La commissione di massimo scoperto non e' compresa nel calcolo del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.
La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.
I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosita' degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.
La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che e' stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - e' composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.
Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneita' delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo e' contenuto.
I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosita' delle operazioni. Per tenere conto di tali specificita', alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni (77468,53 euro).
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213 che reca le disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.
Dopo aver aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone