Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2001 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2001 |
Modalita' di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone: 1) Modifiche al decreto 31 luglio 1998. 1.1. Al decreto 31 luglio 1998, recante modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei versamenti, sono apportate le modifiche di cui ai punti successivi. 1.2. Il titolo del capo III e' sostituito dal seguente: "Modalita' tecniche di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili". 1.3. L'art. 14 e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Utenti) - 1. Si definiscono utenti del servizio dell'Agenzia delle entrate, che consente la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e il versamento delle relative imposte per via telematica, i soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.". 1.4. L'art. 15 e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Modalita' di registrazione) - 1. Gli utenti di cui all'art. 14 possono procedere alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili con le modalita' di seguito indicate: a) direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet in relazione ai requisiti posseduti dai medesimi utenti per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle attivita' produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e dei sostituti d'imposta; b) tramite gli incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni; c) tramite le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, firmatarie delle convenzioni nazionali stipulate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; d) tramite le agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato; e) tramite soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa degli utenti, appositamente delegati e aventi adeguata capacita' tecnica, economica, finanziaria e organizzativa.". 1.5. L'art. 16 e' sostituito dal seguente: "Art. 16 (Costituzione e autenticazione dei file). - 1. I dati dei contratti per i quali si richiede la registrazione telematica devono essere contenuti in file. Ciascun file puo' contenere i dati relativi ad uno o piu' contratti che si riferiscono ad un solo utente che richiede la registrazione telematica. 2. I file possono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate solo se corredati del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico e al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al presente decreto.". 1.6. L'art. 17 e' sostituito dal seguente: "Art. 17 (Abilitazione). - 1. Gli utenti che procedono direttamente alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto devono essere abilitati al servizio telematico Entratel o Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni. 2. Gli incaricati, le organizzazioni, le agenzie e i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono tenuti a richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, e devono operare nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. Non sono tenuti a richiedere una nuova abilitazione gli utenti di cui all'art. 14 gia' abilitati per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni. Analogamente, i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed e), che gia' hanno ottenuto l'abilitazione al servizio telematico Entratel non sono tenuti a richiedere una nuova abilitazione. 4. Gli utenti che intendono avvalersi dei soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettera e), sono tenuti a darne comunicazione alla direzione regionale o agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti in base al proprio domicilio fiscale. 5. La comunicazione di cui al comma 4 deve contenere i seguenti dati identificativi sia dell'utente sia del soggetto che esso intende delegare: a) codice fiscale; b) cognome e nome, per le persone fisiche; c) denominazione o ragione sociale e dati anagrafici del rappresentante legale o negoziale per i soggetti diversi dalle persone fisiche; d) domicilio fiscale. Analoga comunicazione deve essere effettuata nel caso di revoca della delega.". 1.7. L'art. 18 e' abrogato. 1.8. L'art. 19 e' sostituito dal seguente: "Art. 19 (Revoche). - 1. L'abilitazione al servizio telematico Entratel o Internet puo' essere revocata a fronte delle seguenti circostanze: a) estinzione del soggetto abilitato; b) gravi irregolarita' nella trasmissione dei dati relativi ai contratti o delle informazioni necessarie per effettuare i versamenti mediante addebito automatico su conto corrente convenzionato, di cui al successivo art. 21. 2. L'ufficio che adotta il provvedimento di revoca ne da comunicazione all'interessato.". 1.9. L'art. 20 e' sostituito dal seguente: "Art. 20 (Esecuzione della registrazione telematica). - 1. La registrazione avviene mediante la trasmissione telematica dei dati del contratto, compreso il testo dello stesso se redatto in forma scritta, entro il termine previsto per la registrazione, secondo le specifiche riportate nell'allegato tecnico bis, senza ulteriori adempimenti ad eccezione di quelli di cui al successivo art. 23. 2. La registrazione si considera effettuata il giorno in cui i dati sono correttamente ricevuti dall'Agenzia delle entrate. 3. L'Agenzia delle entrate, in luogo delle annotazioni di cui all'art. 16, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, attesta la registrazione di ogni singolo contratto mediante apposite ricevute, di cui all'art. 22, comma 4, valide a tutti gli effetti di legge.". 1.10. L'art. 21 e' sostituito dal seguente: "Art. 21 (Modalita' di versamento telematico). - 1. Il versamento delle imposte di registro, di bollo nonche' degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione deve essere effettuato, con le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per via telematica, includendo nel file contenente i contratti alternativamente: a) le coordinate del conto corrente degli utenti di cui all'art. 14, se questi ultimi procedono direttamente alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto oppure si avvalgono dei soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), c), d) o e), e comunicano formalmente agli stessi il proprio consenso all'uso delle predette coordinate all'atto dell'incarico di provvedere alla registrazione telematica; b) le coordinate del conto corrente dei soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), c), d) o e), se questi ultimi eseguono la registrazione dei contratti di locazione e di affitto per conto degli utenti di cui all'art. 14. 2. Il conto corrente da utilizzare per effettuare il versamento di cui al comma 1 deve essere intrattenuto presso un istituto di credito convenzionato con l'Agenzia delle entrate. 3. Gli uffici controllano la regolarita' dei versamenti effettuati ai sensi del comma 1 e richiedono, in caso di omesso o insufficiente versamento, la maggiore imposta, gli eventuali interessi e le sanzioni.". 1.11. L'art. 22 e' sostituito dal seguente: "Art. 22 (Ricevute di ricezione del file, di attestazione della registrazione e di avvenuto versamento). - 1. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta ricezione dei file contenenti i dati dei contratti, per i quali si richiede la registrazione telematica, e le informazioni riguardanti i relativi versamenti mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati: a) la data e l'ora di ricezione del file; b) l'identificativo del file attribuito dall'utente o da uno dei soggetti di cui all'art. 15, comma 1, let tere b), c), d) o e); c) il protocollo attribuito al file dall'Agenzia delle entrate all'atto di ricezione dello stesso; d) il numero dei contratti contenuti nel file; e) gli identificativi dei contratti per i quali la registrazione non e' stata effettuata ai sensi del successivo comma 4. Per ognuno di tali contratti e' evidenziato il motivo dello scarto. 2. La ricevuta di cui al comma 1 non e' prodotta se il file cui si riferisce e' scartato per uno dei seguenti motivi: a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico e al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter del presente decreto; b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di un invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte; c) omessa o errata indicazione del codice fiscale dell'utente, per i file inviati dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere b), c), d) o e); d) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo distribuito dal l'Agenzia delle entrate. 3. Nei casi previsti dal comma 2 lo scarto del file e' comunicato, tramite il servizio telematico, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file. Tutti i contratti, i cui dati sono contenuti nel file scartato, sono respinti. 4. L'Agenzia delle entrate attesta la registrazione di ogni singolo contratto mediante una ricevuta nella quale sono indicati: a) i dati trasmessi dall'utente o da uno dei soggetti elencati all'art. 15, comma 1, lettere b), c), d) o e); b) la data e gli estremi di registrazione. 5. Con successiva ricevuta l'Agenzia delle entrate comunica l'esito dell'addebito eseguito dall'istituto di credito in relazione al versamento delle imposte di registro, di bollo e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione. 6. La ricevute di cui al comma 4 non sono prodotte per omessa o errata indicazione dei dati richiesti per la registrazione telematica di cui all'art. 20, comma 1, e all'art. 21. 7. Le ricevute, munite del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, sono rese disponibili per via telematica al soggetto che ha apposto il proprio codice di autenticazione o di riscontro al file di contratti cui si riferiscono le ricevute medesime. 8. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute di cui al comma 4 sono rese disponibili per l'acquisizione per via telematica entro cinque giorni lavorativi dal corretto invio del file e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi. 9. Le ricevute di cui al comma 4, che attestano la registrazione dei singoli contratti, sono comunque rese disponibili per i contraenti nell'ufficio presso cui il contratto e' stato registrato non oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio del file.". 1.12. L'art. 23 e' sostituito dal seguente: "Art. 23 (Adempimenti a carico dei soggetti che effettuano la registrazione telematica). - 1. Gli utenti devono consegnare alla parte contraente copia della ricevuta che attesta la registrazione di cui all'art. 22, comma 4. 2. I soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono tenuti a rilasciare agli utenti che hanno conferito loro l'incarico di provvedere alla registrazione telematica: a) una dichiarazione di impegno a provvedere alla registrazione; b) due copie della ricevuta di cui all'art. 22, comma 4; c) una copia della ricevuta di cui all'art. 22, comma 5. 3. Gli utenti devono conservare per il periodo previsto dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i contratti unitamente alle ricevute di cui all'art. 22, commi 4 e 5, anche al fine di consentire i controlli da parte dell'Agenzia delle entrate.". 2) Specifiche tecniche. 2.1. L'allegato tecnico bis e' sostituito dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. 3) Norme finali e transitorie. 3.1. Le norme contenute nel presente provvedimento si applicano dal 1 gennaio 2002. La lettera b) del comma 1 dell'art. 21 del decreto 31 luglio 1998, come modificato del presente provvedimento, si applica a partire dal 1 febbraio 2002. Motivazioni. L'Agenzia delle entrate ha l'obiettivo di ampliare l'offerta di servizi fruibili per via telematica. L'Agenzia con il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, le modalita' tecniche di registrazione telematica dei contratti di locazione e affitto, divenuta obbligatoria per i possessori di almeno cento unita' immobiliari e facoltativa per tutti gli altri soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986. Viene, quindi, attuato l'allargamento della platea di soggetti che possono effettuare, direttamente o tramite soggetti incaricati o delegati, la registrazione telematica dei contratti di locazione, estendendo, di conseguenza, anche agli utenti del servizio telematico Internet cio' che era gia' disponibile per gli utenti del servizio Entratel. Parallelamente, viene ampliato anche il novero di soggetti che svolgono il ruolo di intermediari telematici tra gli utenti e l'Agenzia delle entrate comprendendo tra essi anche le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, firmatarie delle convenzioni nazionali stipulate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; le agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori tenuti dalle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato; altri soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa degli utenti, appositamente delegati e aventi adeguata capacita' tecnica, economica, finanziaria e organizzativa. E' mutata, inoltre, la modalita' di versamento dell'imposta di registro, di bollo e degli eventuali interessi e sanzioni, che dovranno essere versate non piu' mediante RID ma, sempre per via telematica, con le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento. Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998. Legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, come integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici. Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto. Decreto 31 luglio 1998 del direttore generale del dipartimento delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998, sulla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001, recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali. Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 2001 Il direttore: Romano |
| SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO DI BENI IMMOBILI E AL VERSAMENTO DELLE RELATIVE IMPOSTE PER VIA TELEMATICA.
1. Caratteristiche generali dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate Le caratteristiche generali del servizio telematico Entratel sono descritte nell'allegato tecnico, paragrafo 1; quelle del servizio telematico Internet sono descritte nell'allegato tecnico ter, paragrafi 1 e 2. 2. Codici di autenticazione e di riscontro La registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e il versamento delle relative imposte per via telematica comporta la necessita' di adottare un meccanismo che permetta all'Agenzia delle entrate di verificare: a) l'identita' dell'utente; b) l'integrita' dei dati ricevuti, cioe' l'impossibilita' che il file sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione. Analogamente i soggetti che ricevono un file che contiene le ricevute di cui all'art. 22, hanno necessita' di disporre di strumenti che permettano di verificare che la ricevuta sia stata prodotta dall'Agenzia delle entrate esattamente nella forma e nel contenuto rilevabile dal file elettronico. Per consentire le verifiche sopra descritte, i file trasmessi e ricevuti tramite il servizio Entratel devono essere corredati di un codice di autenticazione, secondo quanto riportato nell'allegato tecnico, paragrafo 2 e i file trasmessi e ricevuti dall'utente tramite il servizio Internet devono essere corredati di un codice di riscontro, secondo quanto riportato nell'allegato tecnico ter, paragrafo 3. 2.1. Costituzione del file di contratti. Il file oggetto della trasmissione telematica deve essere conforme alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 10 febbraio 1998). Il file DTD (Document Type Definition) contiene le definizioni dei tipi di informazioni da trasmettere per ogni file di contratti. Al fine di una corretta gestione dei documenti, il file XML deve essere scritto utilizzando l'insieme di caratteri UNICODE ISO 10646 e codificato con la codifica UTF-8 o, in alternativa, per i sistemi operativi che non supportano questo standard, con la codifica ISO 8859-1 Latin 1. Per esigenze di ottimizzazione, i file in formato compresso da trasmettere tramite il servizio telematico Entratel non devono superare la dimensione equivalente ad un floppy da 3,5 pollici (1,38 MB); i file XML in formato espanso da trasmettere tramite il servizio Internet non devono superare la dimensione di 3 MB. Prima di procedere alla trasmissione del file contenente i contratti, il soggetto che effettua la trasmissione telematica e' tenuto a utilizzare il software distribuito dall'Agenzia delle entrate che provvede a: sottoporre il file contenente i dati dei contratti e dei relativi versamenti ad una funzione che controlla la correttezza formale dei dati; includere nel file le coordinate del conto corrente sul quale addebitare il versamento delle imposte di registro, di bollo nonche' degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione; cifrare il file con la chiave privata del soggetto che effettua la trasmissione, ottenendo in tal modo il codice di autenticazione che viene trasmesso unitamente al file cui si riferisce, se si utilizza il servizio Entratel; sottoporre il file ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso e cifrare il riassunto del file con il PINCODE dell'utente se si utilizza il servizio Internet. 2.2. Ricezione del file di contratti, predisposizione ed elaborazione delle ricevute. Le modalita' di ricezione del file, di predisposizione ed elaborazione delle ricevute sono analoghe a quelle previste per i file di dichiarazioni, descritte nell'allegato tecnico, paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4 per il servizio Entratel e nell'allegato tecnico ter, paragrafi 3.2 e 3.3 per il servizio Internet. 3. Corretta impostazione dei dati dei contratti Dati generali del file Codice fiscale del fornitore Indicare il codice fiscale del soggetto obbligato alla registrazione che si avvale del servizio telematico direttamente o tramite i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed e). Codice fiscale conto Indicare il codice fiscale del soggetto intestatario del conto corrente convenzionato su cui vengono addebitate le somme dovute. Codice ufficio Indicare il codice dell'ufficio locale o del registro presso cui i soggetti obbligati richiedono la registrazione (art. 9 - decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131). Valuta del prelievo Il pagamento delle somme dovute puo' avvenire esclusivamente in euro. Con la valuta indicata devono essere espressi tutti gli importi dovuti. Gli importi devono essere arrotondati ai centesimi di euro. Dati generali del contratto Tipo contratto Indicare "S" se il contratto e' scritto o "V" se il contratto e' verbale. Identificativo del contratto Indicare il codice, numerico o alfanumerico, con il quale le parti contraenti individuano il contratto. Data di inizio e fine del contratto, data di stipula e data di nascita delle persone fisiche Le date devono essere fornite nel formato GG/MM/AAAA oppure GG-MM-AAAA. Soggetto ad IVA e/o esente e/o agevolato Le indicazioni di contratto "soggetto ad IVA" e/o "esente" e/o "agevolato" (legge 9 dicembre 1998, n. 431), vanno fornite soltanto nel caso in cui ricorra l'ipotesi indicata. Oggetto della locazione Per l'oggetto della locazione, utilizzare i codici riportati nella tabella A.
Tabella A Codice Oggetto della locazione Aliquota da applicare -- -- -- 01 fondi rustici 0,50% 02 immobili urbani 2% 03 altri immobili (*) 2% (* ) terreni edificabili, costruzioni commerciali, ecc.
Tipo pagamento Indicare "P" se l'importo calcolato per la registrazione si riferisce alla prima annualita' o "T" se si riferisce all'intera durata del contratto. Imposta di registro Per determinare l'imposta di registro si forniscono le seguenti indicazioni. Per l'affitto di fondi rustici (codice "01") si dovra' applicare l'aliquota dello 0,50% al corrispettivo annuo moltiplicato per il numero di annualita'. Per le sole locazioni di immobili urbani (codice "02") di durata pluriennale, anche arredati, l'imposta puo' essere assolta: 1) per la prima annualita' nella misura del 2% sull'importo del canone annuo; per le annualita' successive alla prima l'imposta deve essere determinata sul canone annuo aggiornato o adeguato; 2) per l'intera durata del contratto nella misura del 2% del canone pattuito per tutte le annualita' del contratto con una detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla meta' del vigente tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita' (vedi Tabella B). In questo caso non hanno effetto gli eventuali adeguamenti e aggiornamenti del canone. N.B. La base imponibile nelle ipotesi di cui ai punti 1 e 2 e' ridotta ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Tabella B
Durata del contratto Metà del tasso Detrazione espressa in anni d'interesse legale (3,5%) percentuale -- -- -- 2 1,75% 3,5%. 3 1,75% 5,25% 4 1,75% 7%
Per tutti gli altri immobili, diversi dagli urbani e dai fondi rustici (codice "03") l'imposta deve essere rapportata all'intera durata del contratto, applicando l'aliquota del 2% al corrispettivo annuo per tutte le annualita'. Nel caso in cui l'imposta calcolata per la registrazione del contratto risulti inferiore a euro 51,65 e' comunque dovuta l'imposta nella misura fissa di euro 51,65. Qualora oggetto di registrazione sia un contratto relativo ad un immobile il cui corrispettivo e' assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, si applica l'imposta di registro nella misura fissa euro 51,65. Attenzione: qualora l'importo indicato risulti inferiore all'imposta di registro dovuta, la registrazione non verra' eseguita. Imposta di bollo L'imposta di bollo e' dovuta sui contratti scritti nella misura di euro 10,33 per ogni foglio (4 facciate per un totale di 100 linee) o frazione. Sanzioni relative all'imposta di registro Rappresenta l'importo di eventuali sanzioni riguardanti l'imposta di registro dovuta per tardiva registrazione. Sanzioni relative all'imposta di bollo Rappresenta l'importo di eventuali sanzioni riguardanti l'imposta di bollo dovuta. Interessi Rappresenta l'importo di eventuali interessi. Numero di pagine Indicare il numero di pagine che costituiscono il contratto; la pagina e' costituita da una facciata. Canone L'indicazione del canone pattuito deve comprendere il tipo canone: mensile, annuo, intera durata, ed il corrispettivo. Nel caso di locazione di immobili urbani devono seguirsi le seguenti istruzioni: 1) contratti la cui durata e' inferiore all'annualita', ad esempio contratto di durata di 3 mesi: deve essere indicato il tipo canone uguale I "canone intera durata" e l'importo da indicare e' quello del corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto; 2) contratti la cui durata coincide con una o piu' annualita' complete, ad esempio contratto di durata di 48 mesi, pari a 4 anni: canone annuo costante (si intende costante anche il canone suscettibile di adeguamenti o aggiornamenti): deve essere indicato il tipo canone uguale A "canone annuo" e l'importo da indicare e' quello del canone annuo; canone annuo variabile (si intende variabile il canone determinato con importi diversi per le varie annualita): deve essere indicato, per ogni annualita', il relativo canone; 3) contratti la cui durata non coincide con annualita' complete a canone mensile costante, ad esempio contratto di durata di 40 mesi (s'intende costante anche il canone suscettibile di adeguamenti o aggiornamenti): deve essere indicato il tipo canone M "canone mensile" e l'importo da indicare e' quello del canone mensile. Dati dell'immobile Vanno indicati i dati relativi all'ubicazione dell'immobile: comune, provincia, indirizzo ed i dati catastali (categoria e rendita catastale). Qualora il fabbricato non sia ancora censito, indicare la rendita proposta ovvero quella attribuita a fabbricati simili gia' censiti (presunta). Dati dei soggetti Vanno indicati i soggetti destinatari del contratto, cioe' coloro che concedono in locazione o affitto l'immobile (locatori) e coloro che ricevono in locazione o affitto l'immobile (conduttori). I dati richiesti vanno forniti tenendo conto delle seguenti indicazioni. Per le donne coniugate indicare il cognome da nubile. Il nome va riportato senza abbreviazioni (es. Giancarlo o Gian Carlo e non G.Carlo). Per i soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere indicata la denominazione, la ragione sociale o la ditta. Per il sesso deve essere indicato M o F per le persone fisiche, S per le persone non fisiche. Per la provincia cui appartiene il comune di nascita deve essere indicata la sigla automobilistica (ROMA = RM, stato estero = EE). Il codice fiscale va sempre indicato. Il domicilio fiscale deve essere riportato specificando il comune, la provincia, la via e il numero civico; in mancanza del domicilio fiscale indicare la residenza. 4. Aggiornamenti Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente allegato e, in generale, le novita' piu' rilevanti per gli utenti, vengono rese pubbliche dall'Agenzia delle entrate attraverso un servizio di informativa agli utenti, disponibile all'interno del servizio telematico. ----> Vedere allegato da pag. 65 a pag. 73 <---- |
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