IL DIRETTORE GENERALE            del Dipartimento per l'ordinamento sanitario,             la ricerca e l'organizzazione del Ministero              - Direzione generale delle risorse umane                    e delle professioni sanitarie  Vista  la  domanda  con  la quale la sig.ra Budau Ana ha chiesto il riconoscimento  del  titolo di asistent medical generalist conseguito in  Romania,  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un  titolo  identico ad altri per i quali si e' gia' provveduto nelle precedenti   conferenze   dei   servizi,   possono  applicarsi  nella fattispecie  le  disposizioni  contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;                              Decreta:  1. Il  titolo  di  asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994  presso  la Scuola postliceale sanitaria "SF. Josif" di Bucarest (Romania)  dalla  sig.ra  Budau  Ana nata a Bacau (Romania) il giorno 26 ottobre  1967  e'  riconosciuto  ai  fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.  2. La sig.ra Budau Ana e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore   dipendente,   la   professione   di  infermiere,  previa iscrizione  al  collegio professionale territorialmente competente ed accertamento  da  parte  del  collegio  stesso della conoscenza della lingua   italiana   e   delle   speciali  disposizioni  che  regolano l'esercizio professionale in Italia.  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 27 novembre 2001                                    Il direttore generale: Mastrocola  |