| Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| UNIVERSITA' DI FOGGIA |  
| DECRETO 28 novembre 2001 |  
| Approvazione dello statuto. |  
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                             IL RETTORE
     Visto  il  Decreto  Ministeriale  del 5 agosto 1999 di istituzione dell'Universita' degli Studi di Foggia;   Visto  la  Legge  n.  168  del  09.05.1989,  ed in particolare gli articoli 6 e 16;   Visti  gli  atti relativi alla costituzione e al funzionamento del Senato  Accademico Integrato di cui all'art. 16 della citata Legge n. 168/89;   Vista la delibera del 27.07.2001 con la quale il Senato Accademico Integrato,   acquisito,   il   parere   espresso   dal  Consiglio  di Amministrazione  in  data  25  luglio  2001,  ha approvato lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Foggia;   Vista la nota rettorale n. 11064 del 4 settembre 2001 con il quale lo  Statuto  medesimo  e'  stato  rimesso  al  MIUR per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;   Visto il Decreto Ministeriale del 12 novembre 2001 con il quale ai sensi  dell'art.  6,  commi  9  e  10,  Legge  n. 168/89, il Ministro dell'Istruzione  Universita'  e  Ricerca  ha chiesto il riesame dello Statuto in parola per vizi di legittimita' e per vizi di merito;   Considerato  che il Senato Accademico Integrato, convocato in data 26.11.2001,  preso atto che il medesimo Decreto Ministeriale e' stato trasmesso  in  data  20  novembre  2001,  ha  ritenuto  di non essere legittimato  al riesame dello Statuto, sulla base dei citati rilievi, in quanto pervenuti oltre i termini perentori previsti dalla legge n. 168 del 1989;   Ritenuto  che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto  per l'emanazione dello Statuto dell'Universita' degli Studi di Foggia;
                                 DECRETA
     Ai  sensi  della  L.  n.  168 del 09.05.1989 e' emanato lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Foggia, allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante.    Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.     Foggia, 28 novembre 2001                                                   Il rettore: Muscio  |  
|   |                    UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA                               STATUTO
                                TITOLO I                          PRINCIPI GENERALI                               ART. 1 1.  L'Universita'  degli  Studi  di  Foggia,  di  seguito  denominata Universita'  o  Ateneo, realizza le proprie finalita' di formazione e di   organizzazione   della  ricerca  scientifica  e  dell'istruzione superiore   nel   rispetto   dei   principi  generali  fissati  dalla legislazione vigente, secondo le disposizioni dello Statuto. 2.  Persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli  studenti  e  di  tutto  il  personale,  ai quali garantisce la partecipazione nelle forme e nei modi previsti nello Statuto. 3.  Ha personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato.                               ART. 2 1.  L'Universita'  assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attivita' i principi di efficienza ed efficacia, assicurando, mediante  gli  strumenti  di  verifica  previsti  e  disciplinati dal presente Statuto, la qualita' e l'economicita' dei risultati.                               ART. 3 1.  L'Universita' organizza la propria attivita' didattica in modo da assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio. 2.  L'Universita'  garantisce  la  piena  autonomia  delle  strutture didattiche e il piu' ampio pluralismo scientifico e di pensiero. 3.   L'Universita'   favorisce   la   partecipazione  degli  studenti all'attivita'  didattica nella prospettiva di una compiuta formazione culturale degli stessi.                               ART. 4 1.   L'Universita',   sede   primaria   dell'attivita'   di   ricerca scientifica, ne incentiva lo sviluppo. 2.   L'Universita'   adotta  una  organizzazione  dipartimentale  che assicuri la promozione e il coordinamento dell'attivita' di ricerca e garantisca  nel  contempo  la  liberta'  e  l'autonomia  del  singolo ricercatore. 3.  L'Universita' favorisce la diffusione dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee.                               ART. 5 1.  L'Universita'  informa  la  propria  attivita'  amministrativa ai principi  di  democrazia,  di  partecipazione,  di  trasparenza  e di decentramento. 2.  L'Universita'  assicura il funzionamento delle strutture mediante l'adozione di una organizzazione funzionale per servizi omogenei. 3.  L'Universita'  cura la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo     a     garanzia    del    buon    andamento dell'amministrazione universitaria.                               ART. 6 1.   L'Universita'  riconosce  nel  rapporto  con  le  Organizzazioni Sindacali un efficace contributo alla democraticita' dell'istituzione e al buon andamento della propria organizzazione.                                ART.7 1. L'Universita' si adopera per garantire la parita' di condizioni di studio  e  di  lavoro.  A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune  azioni  positive,  le  situazioni  di  svantaggio  che  ne impediscono la piena realizzazione.                               ART. 8 1.   L'Universita'  promuove  la  collaborazione  con  Universita'  e Istituti  di  ricerca  italiani  e  stranieri, e, in particolare, con quelli dell'Unione Europea, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunita' in cui opera.                               ART. 9 1.  L'Universita'  favorisce  le  attivita'  culturali,  ricreative e sociali di tutte le componenti universitarie e promuove la diffusione e  il  potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo sport Universitario, istituito secondo le forme e le modalita' previste dalla legislazione vigente.                               ART. 10                      DIRITTO ALL'INFORMAZIONE 1.  L'Universita'  garantisce  la massima pubblicita' di tutte le sue attivita',  di  cui sara' possibile conoscere l'oggetto, le modalita' di svolgimento, i responsabili e le fonti di finanziamento. 2.   L'Universita'  assicura  il  diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi   e  il  diritto  di  partecipazione  al  procedimento amministrativo secondo la normativa vigente. Un apposito regolamento, approvato   dal   Consiglio  di  Amministrazione  sentito  il  Senato Accademico  ed emanato con Decreto Rettorale, stabilisce le norme per l'esercizio  del  diritto  di  accesso  ed  elenca  le  categorie  di documenti   da   sottrarre  alla  pubblicita',  in  conformita'  alla legislazione vigente. 3.  I  documenti  amministrativi,  e  in  particolare  i  bilanci e i documenti  finanziari  dell'Universita'  e  di  ogni centro di spesa, devono  essere  strutturati  in  modo  da  garantire una informazione chiara e completa.                              TITOLO II                           FONTI NORMATIVE                               ART. 11                               STATUTO 1.  Il  presente  Statuto,  adottato,  ai  sensi  dell'art.  33 della Costituzione  e  degli  artt. 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n.168, disciplina   l'ordinamento  e  l'organizzazione  dell'Universita'  di Foggia,  nel  rispetto  dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente. 2.  La  revisione dello Statuto e' deliberata dal Senato Accademico a maggioranza  dei  componenti,  sentito  il  parere  del  Consiglio di Amministrazione. 3. Possono assumere l'iniziativa della revisione dello Statuto: a) il Rettore; b) il Senato Accademico, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti; c)  il  Consiglio  di  Amministrazione,  con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti; d)   una   Facolta'   dell'Ateneo,  con  deliberazione  adottata  dal rispettivo Consiglio a maggioranza dei componenti; e)   un  Dipartimento  dell'Ateneo  con  deliberazione  adottata  dal Consiglio a maggioranza dei componenti; f)   il   Consiglio  degli  Studenti  con  deliberazione  adottata  a maggioranza dei Componenti. 4.  Le  proposte  di modifica dello Statuto pervenute al Rettore sono esaminate e decise entro i sei mesi successivi. 5.  Le  modifiche  dello Statuto sono emanate dal Rettore con proprio decreto.                               ART. 12                         AUTONOMIA NORMATIVA 1.  L'Universita',  nell'ambito  della  propria  autonomia normativa, adotta  i  regolamenti  previsti  per  legge  e ogni altra disciplina necessaria  all'organizzazione  e  al funzionamento delle strutture e dei   servizi  universitari,  nonche'  al  corretto  esercizio  delle funzioni istituzionali.                               ART. 13                   REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO 1.  Il  Regolamento generale di Ateneo detta le norme fondamentali in tema  di  organizzazione  e  di  funzionamento  dell'Universita'.  In particolare, il Regolamento generale dell'Ateneo determina: a)  le  modalita' per l'elezione degli organi di ogni ordine e grado, nonche'  quelle  per  l'elezione  delle  rappresentanze  negli organi collegiali; b)  le  modalita'  di convocazione, di validita' delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali; c)  le  modalita'  secondo  le quali le singole strutture periferiche possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento; d) le modalita' di organizzazione degli apparati dell'Amministrazione centrale  e  periferica  nel rispetto dei principi e criteri previsti dal presente Statuto; e)  le  norme per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di sostegno all'organizzazione della didattica e della ricerca; f)  le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato per le pari opportunita' e del Nucleo di valutazione interna; 2. Il Regolamento generale di Ateneo e' deliberato, a maggioranza dei suoi  componenti,  dal  Senato Accademico, previo parere conforme del Consiglio  di  Amministrazione,  sentiti  i Consigli di Facolta' e di Dipartimento  ed  il  Consiglio  degli Studenti, ai sensi dell'art. 6 della L. 9 maggio 1989, n. 168. 3.  Le  modifiche  del Regolamento generale di Ateneo sono deliberate con le procedure previste dall'art. 11 del presente Statuto.                               ART. 14                   REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 1.  Il  Regolamento  didattico di Ateneo disciplina, in conformita' a quanto  previsto  dall'art.11,  della  L.19  novembre  1990  n.341  e successive  modificazioni  e  integrazioni, l'ordinamento degli studi dei corsi attivati nell'Ateneo. 2. Il Regolamento didattico di Ateneo fissa, altresi', i criteri e le modalita'  di  organizzazione  delle  attivita'  di  formazione e dei servizi didattici integrativi, nonche' le modalita' di attuazione del servizio di tutorato. 3.  Il  Regolamento  didattico  di  Ateneo  e'  adottato  dal  Senato Accademico  a maggioranza dei componenti, nei modi e con le procedure previste dall'art. 11, della L. 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni.                               ART. 15            REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE,                    LA FINANZA E LA CONTABILITA' 1.  Il  Regolamento  di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilita'  disciplina,  in conformita' a quanto disposto dall'art. 7, co. 8, della L. 9 maggio1989, n. 168, i criteri della gestione, le relative   procedure  amministrative  e  finanziarie  e  le  connesse responsabilita',  in  modo  da assicurare la rapidita' e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta dei conti di sola cassa. 2.  Il Regolamento di Ateneo specifica le strutture cui e' attribuita autonomia  amministrativa,  finanziaria  e  contabile  e definisce in particolare  gli  ambiti  di  autonomia  di  gestione,  di spesa e di assunzione di impegni con terzi. 3.  Il  Regolamento  e'  emanato  con  decreto  del  Rettore,  previa deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  a maggioranza dei componenti,  sentiti il Senato Accademico, i Consigli di Facolta', di Dipartimento e degli Studenti.                               ART. 16               REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE,                      DI RICERCA E DI SERVIZIO 1. Le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio, possono adottare  propri  regolamenti  nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti di Ateneo. 2.  Tali  regolamenti  sono  votati  a maggioranza dei componenti dai rispettivi  Consigli e sono sottoposti al controllo di legittimita' e di  merito,  nella  forma  della  richiesta  di riesame, da parte del Senato  Accademico,  sentito  il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti  di  carattere amministrativo e contabile. I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore. 3.  In  conformita'  con  quanto  previsto  dall'art.  11 della L. 19 novembre  1990  n.  341,  i  regolamenti  delle  strutture didattiche determinano  l'articolazione  dei  corsi  di  studio,  dei  corsi  di specializzazione  e  di  dottorato  di ricerca, i piani di studio con relativi  insegnamenti  fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la   tipologia   delle   forme   didattiche,   ivi   comprese  quelle dell'insegnamento  a  distanza,  le  forme  di  tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative  Commissioni, le modalita' degli obblighi di frequenza anche con  riferimento  alla  condizione  dello  studente  lavoratore,  gli insegnamenti  utilizzabili  per il conseguimento dei diplomi, nonche' la   propedeuticita'  degli  insegnamenti  stessi,  le  attivita'  di laboratorio,  pratiche  e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di  crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con  esito  positivo,  ferma  restando  l'obbligatorieta'  di  quanto previsto  dall'art.  9,  co. 2, lett. d) della L. 19 novembre 1990 n. 341.                               ART. 17                        BOLLETTINO DI ATENEO Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino di Ateneo.                             TITOLO III                  AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE                               ART. 18         AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE DELL'UNIVERSITA' 1.  L'Universita' ha autonomia finanziaria e contabile nei limiti dei principi fissati dalla legislazione vigente. 2.  l  criteri per la gestione finanziaria e contabile sono stabiliti dal  Regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione, la finanza e la contabilita',  in  modo  da  assicurare l'economicita', l'efficacia e l'efficienza dei centri di spesa. 3.  Il  Regolamento  di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', disciplina l'introduzione di un sistema di contabilita' economica  fondato  su  rilevazioni analitiche per centri di costo al fine di assicurare il controllo di gestione.                               ART. 19          AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE DELLE STRUTTURE 1.  Alle  Facolta', ai Dipartimenti e ai Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca e' attribuita autonomia finanziaria e di spesa  nei  limiti  previsti  dal  Regolamento di cui all'art. 15 del presente Statuto.                              TITOLO IV                          ORGANI DI ATENEO                               CAPO I                               ART. 20                          ORGANI DI GOVERNO 1.  Sono  Organi  di  governo  dell'Universita' il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.                               ART. 21                               RETTORE 1. Il Rettore rappresenta l'Universita', assicura l'unitarieta' degli indirizzi  espressi  dagli Organi collegiali di governo ed e' garante della liberta' di ricerca e di insegnamento. 2. In particolare, al Rettore spetta: a) rappresentare legalmente l'Universita'; b) rappresentare in giudizio l'Universita'; c) emanare gli atti con rilevanza esterna di propria competenza; d)  convocare  e  presiedere  il  Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione; e) disporre l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi di governo; f)  proporre  al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Amministrativo; g)  esercitare  il  potere  disciplinare  per il personale docente, i ricercatori e il personale assimilato; h)  presentare,  all'inizio  di  ogni  anno accademico, una relazione pubblica sulle attivita' dell'Universita'; i)   presentare   al   Ministro   dell'Universita'  e  della  Ricerca Scientifica   e  Tecnologica  e  alle  altre  Autorita'  centrali  le relazioni previste dalla legge; j)   vigilare   sul  funzionamento  delle  strutture  e  dei  servizi universitari,    adottando    provvedimenti   diretti   a   garantire l'individuazione delle eventuali responsabilita'; k)  disporre  ispezioni,  inchieste,  accertamenti  sullo  stato  dei servizi  e  sulle  attivita'  delle  strutture  anche didattiche e di ricerca; l)  designare  un  Pro-Rettore  vicario, fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento; m) affidare ad altri professori di ruolo e a ricercatori dell'Ateneo, dandone   comunicazione  al  Senato  Accademico  e  al  Consiglio  di Amministrazione, l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente  riservate,  e  che  comportino  compiti,  anche  di rappresentanza   istituzionale,   ovvero   siano   finalizzate   alla realizzazione  di  progetti specifici o allo svolgimento di attivita' definite; n)  esercitare tutte le attribuzioni demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario. 3.  Nei  casi  di necessita' e di urgenza, il Rettore puo' assumere i provvedimenti  amministrativi  di  competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva. 4.   Su   proposta   del  Senato  Accademico  e/o  del  Consiglio  di Amministrazione,  il  Rettore  puo'  nominare  una o piu' Commissioni permanenti   con   funzioni  istruttorie  e  poteri  di  proposta  su specifiche   questioni.   Modalita'  di  designazione  e  nomina  dei componenti   di  tali  Commissioni  sono  stabilite  dal  Regolamento generale di Ateneo. 5. Il Rettore e' eletto fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno.  Per  l'elezione  del  Rettore  e'  richiesta  la  maggioranza assoluta  dei  votanti  nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione,  si  procede  con  il  sistema  del  ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti  e,  in  caso di parita', il candidato piu' anziano nel ruolo e, nell'ipotesi    di    ulteriore    parita'    quello   piu'   anziano anagraficamente. 6. L'elettorato attivo spetta: - a tutti i professori di ruolo; - a tutti i ricercatori; - ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo negli organi di governo dell'Universita'; - ai componenti del Consiglio degli Studenti. 7.  Il  Rettore  e' nominato con decreto del Ministro; dura in carica tre  anni  accademici  ed  e'  rieleggibile consecutivamente una sola volta.                               ART. 22                          SENATO ACCADEMICO 1.  Il  Senato  Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione  e  al  coordinamento  delle attivita' didattiche e di ricerca  dell'Ateneo,  fatte  salve  le  attribuzioni delle strutture didattiche,  di  ricerca  e di servizio. Promuove la cooperazione con altre  Universita'  e  Centri  culturali  e  di  ricerca  nazionali e internazionali.  Assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive. 2. In particolare, il Senato Accademico: a)  predispone, sentito per gli aspetti di competenza il Consiglio di Amministrazione,  i  piani  pluriennali  previsti  dalla legislazione vigente valutando e coordinando le proposte elaborate dai Consigli di Facolta' e dai Consigli di Dipartimento. b)  determina i criteri generali per la distribuzione fra le Facolta' delle  risorse  finanziarie necessarie per l'istituzioni dei posti di professore   e   di  ricercatore,  sentiti  i  Consigli  di  Facolta' interessati; b) delibera la ripartizione tra le Facolta' delle risorse finanziarie relative  all'istituzione  di  posti  di  professore  di  ruolo  e di ricercatore,  sulla  base dello stanziamento disposto al riguardo dal Consiglio di Amministrazione. c) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore e di ricercatore  su proposta delle Facolta' e previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza; d)  attribuisce,  su  proposta  dei  Consigli  di  Dipartimento,  ove attivati,  o  in  mancanza  dei  Consigli  di Facolta', ai differenti settori  scientifico-disciplinari  gli  assegni  di ricerca, le borse post-dottorato  e  le borse per i dottorati di ricerca, previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza; e)  formula  al Consiglio di Amministrazione proposte motivate per la ripartizione  del  personale  tecnico amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca; f)   determina  i  criteri  per  la  ripartizione  dei  finanziamenti complessivamente  destinati  alla  ricerca  e  al funzionamento delle strutture didattiche; g)  adotta  il  Regolamento  Generale  di  Ateneo,  previo parere del Consiglio  di  Amministrazione, e sentiti i Consigli di Facolta' e di Dipartimento; h)  adotta  il  Regolamento  didattico  di  Ateneo  nei modi e con le procedure  previste  dall'art. 11 della L. 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni; i) adotta, sentito il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza, il Regolamento del sistema informativo di Ateneo; j) adotta, sentito il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria  competenza,  il  Regolamento  del  sistema  bibliotecario di Ateneo di Ateneo; k) esprime parere sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; l)  approva i regolamenti adottati dalle singole strutture didattiche e  di ricerca, verificandone la legittimita' e il merito, nella forma della richiesta di riesame; m)  delibera,  nei  limiti  consentiti dalla legge, a maggioranza dei componenti,  eventuali limitazioni all'accesso ad un corso di studio, su proposta del Consiglio del Corso di studio interessato; n)  determina,  sentite  le  Facolta' interessate o su loro proposta, l'organico dei professori di ruolo e dei ricercatori delle Facolta' e ne   dispone,   con   periodicita'  almeno  triennale,  le  eventuali variazioni  in  conformita'  con  gli  ordinamenti didattici e con le connesse  esigenze  didattiche  e di ricerca; effettua l'attribuzione dei posti di professore e di ricercatore di nuova istituzione; o)  autorizza,  su  proposta dei Consigli di Corso di studio e previo parere  favorevole  del  Consiglio  di  Facolta'  e  del Consiglio di Amministrazione,   per  gli  aspetti  di  rispettiva  competenza,  la stipulazione   di   contratti   di  collaborazione  autonoma  per  lo svolgimento  di attivita' didattiche integrative secondo le modalita' stabilite dalla normativa regolamentare; p)  autorizza,  su  proposta dei Consigli di Facolta' e previo parere favorevole  del  Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di sua competenza,  la  stipulazione  di  contratti  aventi  ad  oggetto  la responsabilita'  di  un  corso  ufficiale di insegnamento, secondo le modalita' stabilite dalla normativa regolamentare; q)  delibera,  su  proposta  dei Consigli di Facolta' e previo parere favorevole  del  Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di sua competenza,  l'attivazione  dei  curricula  e  dei  Corsi  di studio, nonche' la loro disattivazione; r)  esprime  parere,  su proposta dei Consigli di Facolta', in merito all'attivazione  di  corsi  di  orientamento  per  gli  studenti e di servizi didattici integrativi; s) delibera l'afferenza ai Dipartimenti dei docenti e dei ricercatori che non abbiano esercitato l'opzione; t)  delibera, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, la costituzione dei Dipartimenti e dei Centri  di  Ricerca,  nonche' la modificazione e disattivazione degli stessi, nel rispetto dei principi fissati nel presente Statuto; u)  esprime  parere  al  Consiglio  di Amministrazione in ordine alla costituzione di Centri di servizio; v)  delibera  l'attivazione  di  nuove  Facolta',  di  nuovi Corsi di Diploma,  di  Laurea  e di Dottorato, di master e di altre iniziative didattiche,  nonche'  delle connesse strutture di servizio, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; w)  formula  proposte  ai  fini  della  formazione  del  bilancio  di previsione; x)  delibera le modifiche e la revisione dello Statuto in conformita' alle norme stabilite per il relativo procedimento. 3.  Al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, d'intesa, spetta  il  compito  di  indicare  parametri  di  riferimento  per la valutazione della corretta gestione delle risorse. Al  Senato  Accademico  spetta  il  compito  di  indicare,  altresi', parametri  di  efficienza  e  di  efficacia  per la valutazione della didattica e della ricerca. 4. Il Senato Accademico e' composto da: a) il Rettore; b) il Pro-Rettore; c) i Presidi di Facolta'; d)  tre  componenti  per  ogni  Facolta' dell'Ateneo, appartenenti ai ruoli  di  professori  di  ruolo  e  dei  ricercatori,  eletti  nelle rispettive categorie di appartenenza; e) n. 1 rappresentante degli studenti per ogni Facolta'; f)  una  rappresentanza del personale Tecnico-Amministrativo, pari al 15% dei componenti, arrotondato per eccesso a unita'. 5.     I     rappresentanti    delle    Facolta',    del    personale tecnico-amministrativo  e degli studenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. 6.  Il Senato Accademico e' convocato ordinariamente almeno una volta ogni  due  mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga  opportuno.  E' convocato, altresi', su richiesta motivata di 1/3 dei suoi componenti. 7.   Alle  riunioni  del  Senato  Accademico  partecipano,  con  voto consultivo,  il Pro-Rettore e il Direttore Amministrativo, che svolge le  funzioni  di Segretario verbalizzante. Il Pro-Rettore, in assenza del Rettore, gode di voto deliberativo. 8. Le modalita' di funzionamento del Senato Accademico sono stabilite da un apposito regolamento approvato a maggioranza dei componenti.                               ART. 23                    CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1.   Il   Consiglio  di  Amministrazione  sovrintende  alla  gestione amministrativa,  finanziaria, economico-patrimoniale. In particolare, il Consiglio di Amministrazione: a)  delibera  il  Regolamento  per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentiti gli organi di cui all'art. 15, co.3; b)  adotta,  su proposta del Direttore Amministrativo, il Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi; d)  approva,  sentito  il parere del Senato Accademico e il Consiglio degli  Studenti  nei  limiti di cui all'art. 29, comma 1, lett. b), i bilanci   di   previsione  e  il  conto  consuntivo  e  delibera  sui provvedimenti  comportanti  un onere per il bilancio dell'Ateneo, nei limiti delle competenze definite ai sensi dell'art. 15, comma 2; e)    provvede    alla   programmazione   triennale   del   personale tecnico-amministrativo;  delibera  sulla  ripartizione  del personale tecnico-amministrativo  tra  strutture  didattiche  e  di  ricerca  e stabilisce  i  criteri  generali  per  la  ripartizione del rimanente personale, tenuto conto delle proposte del Senato Accademico; f)  delibera,  su proposta del Direttore Amministrativo, il programma annuale   per   la   formazione   e   l'aggiornamento  del  personale tecnico-amministrativo; g)  provvede  alla  ripartizione  dei  finanziamenti  destinati  alla ricerca  e al funzionamento delle strutture didattiche in conformita' ai  criteri  generali  determinati  dal  Senato  Accademico e fissa i criteri per la ripartizione delle altre risorse finanziarie; h)  determina,  sentito  il Consiglio degli Studenti, la misura delle tasse  universitarie  e quella dei contributi a carico degli studenti per  il  finanziamento  dei  servizi  centrali e dei diversi Corsi di studio;  determina,  altresi',  le  tariffe  e  i  compensi spettanti all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi; i)  definisce  gli  schemi-tipo  dei  contratti e delle convenzioni e delibera   in   ordine   agli   atti   negoziali  che  non  rientrino nell'autonomia decisionale dei Centri di spesa e dei dirigenti; j)  delibera,  con  decisione  motivata,  il ricorso al patrocinio di avvocati  del libero Foro, in relazione alle liti attive e passive in cui e' parte l'Universita'; k)  predispone  e  approva il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico; assegna altresi' gli spazi disponibili, sentiti gli organi collegiali delle strutture interessate; l) approva, nei casi previsti, i contratti e le convenzioni stipulate dai  Dipartimenti  con  enti  nazionali ed internazionali, pubblici e privati,  previo  parere  favorevole  del  Senato  Accademico per gli aspetti di sua competenza; m)  delibera,  su  proposta  dei  Consigli di Facolta' e acquisito il parere  favorevole  del  Senato Accademico, in merito all'attivazione dei   corsi   di   orientamento   studenti  e  di  servizi  didattici integrativi; n) vigila sulla conservazione dei beni mobili ed immobili; o) delibera con atto ricognitivo sulla dotazione organica complessiva dell'Ateneo; 2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Rettore, nomina  il  Direttore  Amministrativo  e  puo'  revocargli l'incarico secondo la legislazione vigente. 3.  Il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, d'intesa, vigilano sulla corretta gestione delle risorse. 4. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da: a) il Rettore, che lo presiede; b) il Pro-Rettore; c)  il  Direttore  Amministrativo,  che  svolge  anche le funzioni di segretario; d) tre rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia; e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia f) tre rappresentanti dei ricercatori; g) cinque rappresentanti degli studenti; h) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; i)	un rappresentante designato dal Comune di Foggia; j)	un  rappresentante  designato dalla Amministrazione Provinciale di Foggia; k)	un  rappresentante  per  ogni  Ente  che  concorra,  per la durata dell'intero   mandato,   al  finanziamento  dell'Universita'  con  un contributo  annuo  non inferiore allo 0,25% delle entrate complessive risultanti  dal  bilancio  consolidato  dell'Universita'  (escluse le partite di giro). 5.  I rappresentanti di cui alle lettere i), j) e k) del comma 4, non devono  avere,  con l'Universita' di Foggia, alcun rapporto di lavoro subordinato  o  autonomo,  liti  pendenti  e ne' essere iscritti alla stessa.  Neppure  possono  essere  professori di ruolo, ricercatori o titolari   di  contratti  di  insegnamento  o  di  corsi  integrativi didattici in altre Universita'. 6.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  e'  nominato  con decreto del Rettore  e  dura  in  carica  tre  anni  accademici. I rappresentanti elettivi  sono  rieleggibili  consecutivamente  per una sola volta. I rappresentanti,  di  cui  al  co.  4, lett. i), j) e k) cessano dalla carica  congiuntamente  ai  componenti  elettivi e sono ridesignabili consecutivamente per una sola volta.. 7.  Il  Consiglio  di Amministrazione e' convocato, in via ordinaria, almeno  una  volta ogni due mesi, e, in via straordinaria, ogni volta che  il  Rettore  lo  ritenga  opportuno.  E' convocato, altresi', su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti. 8.  Le  modalita'  di  funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono  stabilite  da  apposito regolamento approvato a maggioranza dei componenti.                               CAPO II                               ART. 24                  COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' 1.  Al  fine  di  garantire  le pari opportunita' tra uomini e donne, anche  attraverso  idonee  iniziative  di organizzazione del lavoro e dello  studio,  e'  istituito  un  apposito  Comitato  ai sensi della legislazione vigente. 2.  I  criteri  di  composizione e di funzionamento del Comitato sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo                               ART. 25                      COMITATO DEI SOSTENITORI 1.  L'Universita'  puo'  attivare  la costituzione di un Comitato dei sostenitori  con  lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le  realta'  culturali,  sociali  e  produttive  locali, nazionali ed internazionali. 2.  Le  modalita'  di  partecipazione e di funzionamento del Comitato sono  previste  da  apposito  regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.                               ART. 26                   COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1.  Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita'. 2.  Esercita  la  vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della  gestione  ed  attesta  la  corrispondenza  del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione  che  accompagna  la  proposta  di  deliberazione del conto consuntivo. Esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio. 3.  L'Universita' mette a disposizione dei revisori dei conti i mezzi ed il personale necessari allo svolgimento delle loro funzioni. 4.  I  criteri  di  composizione  e le modalita' di funzionamento dei Collegio  dei  revisori  dei conti sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita'.  In ogni caso i componenti non devono avere rapporti di lavoro subordinato o autonomo ne' liti pendenti con l'Universita' di Foggia. 5.  I  componenti  del collegio sono nominati dal Rettore, sentito il preventivo parere del Consiglio di Amministrazione.                               ART. 27                    NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA 1.  E' costituito il Nucleo di Valutazione interna per la valutazione della  gestione  amministrativa, della didattica, e della ricerca. Il Nucleo  non  ha  poteri  di  intervento e decisione sul funzionamento delle strutture universitarie. 2.  Il  Nucleo  e'  composto  da  5  membri  esperti  nel campo della valutazione, di cui 3 individuati in ambito accademico. I membri sono nominati  dal  Rettore  su  proposta  del  Senato  Accademico  e  del Consiglio di Amministrazione. 3. I componenti del Nucleo durano in carica tre anni e possono essere nominati consecutivamente per un altro triennio. 4.  I  criteri  per  la valutazione sono fissati secondo la normativa vigente e alla luce dei parametri di riferimento individuati, sentito il  parere  del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. La  valutazione  delle  strutture  amministrative,  della didattica e della  ricerca  e'  svolta  sulla  base  di criteri di efficacia e di efficienza.  A  tal  fine,  il  Nucleo  recepisce  le indicazioni del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. 5.  Ai  fini  della  valutazione,  il  Nucleo  recepisce gli elementi forniti,  rispettivamente,  all'inizio  e  alla  fine  del periodo di riferimento,  da  ogni  struttura  soggetta  a  valutazione  e quindi procede,  sulla  base  degli  indicatori  prescelti, alla verifica di congruenza tra risorse , obiettivi e risultati. 6. Il Nucleo di valutazione interna ha autonomia operativa. Il Nucleo ha  diritto  di  accesso  ai dati e alle informazioni necessarie alla valutazione,   nel   rispetto   della   normativa   a   tutela  della riservatezza.  Il Nucleo redige una relazione annuale che deve essere trasmessa   entro   il   30  aprile  di  ciascun  anno  al  Ministero dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica e al Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del  sistema universitario unitamente  alle  informazioni e ai dati di cui all'art. 1, co. 2, L. 370/99,   nonche'   al  Consiglio  di  Amministrazione  e  al  Senato Accademico dell'Universita'.                               ART. 28                 COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO 1.  Il  Comitato  per  lo Sport Universitario, la cui composizione e' prevista  dall'art.  2  della  Legge 28/6/77 n. 394, sovrintende agli indirizzi  di  gestione  degli  impianti  sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attivita'. 2.  La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle  relative  attivita'  sono  affidati,  mediante convenzione, al Centro Universitario Sportivo. 3.  Alla  copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi che saranno stanziati ai sensi della legislazione vigente.                               ART. 29                      CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 1.  Il  Consiglio  degli studenti e' l'organo di rappresentanza della componente  studentesca  e  svolge  funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti. In particolare il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori su: a)  i  piani  di  sviluppo, limitatamente alle questioni attinenti la programmazione didattica; b) il bilancio, limitatamente alla parte concernente le previsioni di spesa per il servizio didattico; c) il Regolamento didattico di Ateneo; d) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti; e) gli interventi di attuazione del diritto allo studio. 2.  Il  Consiglio  degli  studenti  e'  tenuto  a  formulare i pareri obbligatori di cui al comma 1 entro 30 giorni 3.  Il  Consiglio  degli  studenti  adotta  il  proprio Regolamento e determina  criteri  relativi alla ripartizione dei fondi destinati ad attivita' formative autogestite. 4.  Il  Consiglio degli studenti puo' formulare proposte in ordine ad ogni  altra  questione  di  esclusivo  o  prevalente  interesse degli studenti. Gli  organi  destinatari  delle proposte del Consiglio degli studenti sono tenuti a discuterle entro 90 giorni. 5. Il Consiglio degli Studenti e' composto da: a) i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico; b)  i  rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Universita'; c)  i  rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Diritto allo Studio Universitario; d)  i  rappresentanti  degli  studenti  nel  Comitato  per  lo  Sport Universitario; e)  un  rappresentante per ogni Facolta' scelto, secondo le modalita' stabilite  dal  Regolamento  generale  di  Ateneo,  tra  gli studenti facenti parte dei rispettivi Consigli.                               ART. 30                  AUTORITA' GARANTE DEGLI STUDENTI 1.  Al fine di garantire la tutela e l'effettivita' dei diritti degli studenti  puo'  essere istituita, dal Regolamento generale di Ateneo, l'Autorita' garante degli studenti con il compito di: a)  intervenire  a  tutela  di qualunque studente si ritenga leso nei propri  diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a  provvedimenti  ovvero  a comportamenti anche omissivi di organi ed uffici dell'Universita'. Il  Consiglio  degli  Studenti  o singoli studenti possono rivolgersi alla  Autorita'  garante  degli  studenti,  che,  in conformita' alla normativa  regolamentare,  esprime il proprio parere ed eventualmente interviene mediante segnalazioni agli organi competenti. b)  esaminare  e controllare lo svolgimento delle attivita' formative autogestite  dagli  studenti  nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero. c)  presentare  annualmente  al Senato Accademico e al Consigli degli Studenti una relazione sull'attivita' svolta. Gli atti dell'autorita' garante degli studenti non sono vincolanti. 2.  Le modalita' di nomina e la durata del mandato sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.                               ART. 31             COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DI ATENEO 1.  E'  istituita  una  Commissione  didattica paritetica composta da docenti   e  studenti,  con  compiti  di  vigilanza  sulle  attivita' didattiche,  secondo  quanto  stabilito  dal Regolamento didattico di Ateneo.                               ART. 32        COMMISSIONE SCIENTIFICA DI ATENEO E COMITATI D'AREA. 1.  E'  istituita una Commissione scientifica di Ateneo, con funzioni propositive  e  consultive in materia di ricerca. La composizione, le modalita'  di  elezione e le competenze della Commissione scientifica di Ateneo sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 2.   Possono   essere   altresi'   istituiti   Comitati   d'area   in rappresentanza    delle    aree   scientifico-disciplinari   presenti nell'Ateneo,  con  funzioni propositive e consultive. Le condizioni e le  modalita'  di  istituzione  delle  Aree,  la  composizione  e  le modalita'  di  elezione  dei  componenti  dei  Comitati,  nonche'  le competenze ad essi assegnate, sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.                              TITOLO V            ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA                               ART. 33                         DIRITTO ALLO STUDIO 1. L'Universita', in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e  in  conformita'  della legislazione vigente sul diritto agli studi universitari,  organizza  la  propria attivita' e i propri servizi in modo  da  promuovere  e  rendere  effettiva  e proficua la formazione universitaria   raccordandosi   con   gli   indirizzi   del  Comitato Universitario  Regionale  di  Coordinamento.  Tende  a  rimuovere gli ostacoli  che  impediscono  ai soggetti capaci e meritevoli l'accesso agli studi. 2. In particolare, l'Universita': -   agevola   la   frequenza   ai  corsi  e  lo  studio  mediante  la predisposizione di orari articolati; - predispone gli strumenti per garantire il diritto allo studio delle persone disabili; -  promuove  corsi  per  studenti lavoratori e corsi d'insegnamento a distanza; -  istituisce  servizi  di  orientamento per l'iscrizione ai corsi di laurea e di diplomi, e servizi di tutorato; -  provvede  alla  diffusione  di  strumenti informatici e telematici nella didattica e nei servizi; - agevola l'inserimento di laureati e diplomati nel mondo del lavoro. 3.  Le  modalita'  di  attuazione dei principi contenuti nel presente articolo sono disciplinate dal Regolamento didattico di ateneo. 4.  L'Universita'  promuove  ogni  forma  di utile collaborazione con soggetti  pubblici  e  privati, in particolare con quelli preposti al diritto allo studio. 5.   L'Universita'   concorre  all'attivita'  di  orientamento  e  di formazione  culturale generale degli studenti e favorisce la compiuta partecipazione degli stessi alle attivita' universitarie. 6.  Puo' istituire, su fondi propri oppure provenienti da contratti o convenzioni  con  altri soggetti pubblici e privati ovvero da atti di liberalita',  borse  di  studio e sussidi per studenti, o per giovani laureati,  anche  per  periodi  di  studio  all'estero o per tirocini pratici. 7. L'Universita' promuove e organizza, valendosi della collaborazione delle altre Universita' pugliesi e dell'Ente Regione, un Osservatorio sugli  sbocchi professionali dei diplomati e dei laureati, allo scopo di: a) valutare le prospettive del mercato del lavoro; b) indicare le opportunita' esistenti nei vari settori.                               ART. 34                          TITOLI DI STUDIO 1.   L'Universita'  organizza  l'attivita'  didattica  necessaria  al conseguimento dei titoli di studio, secondo l'ordinamento degli studi determinato  dal  Regolamento  didattico  di Ateneo e dai Regolamenti delle strutture didattiche. 2.   L'attivita'  didattica  si  svolge  nelle  strutture  didattiche denominate Corsi di studio e determinate dal Regolamento didattico di Ateneo. 3. L'attivita' didattica relativa al Dottorato di Ricerca e' regolata dal successivo art. 53.                               ART. 35       FORMAZIONE FINALIZZATA E SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI 1.   L'Universita',   secondo   criteri  e  modalita'  stabilite  nel Regolamento  didattico di Ateneo, organizza, in collaborazione con le scuole  secondarie  superiori e/o con gli enti preposti, attivita' di orientamento  agli  studi  universitari  al fine di favorire, tra gli studenti, una scelta consapevole. 2.  In  conformita'  alle regole dettate dal Regolamento didattico di Ateneo,    l'Universita'    puo',    inoltre,    deliberare,   previa individuazione  delle  risorse  da  impegnare e indicando il Corso di studio responsabile, di organizzare: a)  corsi  di  preparazione  agli  esami  di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici. b) corsi di perfezionamento post-laurea; c) corsi di educazione e aggiornamento culturale degli adulti; d)  corsi  di  formazione  permanente  e  ricorrente  dei  lavoratori subordinati ed autonomi; e) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 3.  L'Universita'  rilascia attestati sull'attivita' svolta nei corsi di cui al comma 2 del presente articolo. 4.  Le  attivita'  di  cui  al  precedente  comma  2  possono  essere intraprese  anche  in  collaborazione  con  altri soggetti pubblici o privati,   operanti   a  livello  locale,  nazionale,  comunitario  o internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni di cui all'art. 66 del D.P.R. n.382/80. 5.  Le  deliberazioni  di  attivazione dei corsi di cui al precedente comma  2  sono  adottate  dal  Senato  Accademico  e,  previo  parere favorevole  del  Consiglio di Amministrazione, individuano le risorse necessarie.  I  criteri  e  le modalita' di svolgimento di tali corsi sono   deliberati   dalle   strutture   didattiche   e   scientifiche interessate,  secondo  la normativa dettata dal Regolamento didattico di Ateneo. 6. L'Universita' favorisce, anche attraverso appositi finanziamenti e fornendo  servizi  e  strutture,  le  attivita' formative e culturali autogestite  dagli  studenti,  da  svolgersi  secondo  i criteri e le modalita'   fissate  in  apposito  Regolamento  adottato  dal  Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio degli Studenti. 7. L'Universita', anche convenzionandosi con Enti pubblici e privati, favorisce   e   sostiene  servizi  sociali,  ricreativi,  sportivi  e culturali ed attivita' formative per tutto il personale.                               ART. 36                         AMMISSIONE AI CORSI 1. Ogni limitazione dell'accesso ad un Corso di studio e' deliberata, nei   limiti   consentiti   dalla  legge,  dal  Senato  Accademico  a maggioranza  dei  componenti,  su  proposta della struttura didattica interessata.  La deliberazione motivata deve tener conto del rapporto tra  risorse  disponibili  e  obiettivi  di  formazione  culturale  e professionale. 2. In ogni caso, le eventuali selezioni devono avvenire con modalita' tali da evitare ogni forma di discriminazione, anche indiretta. 3.  Le  prove  previste  per  l'accesso ad un Corso di studio devono, tendenzialmente,   svolgersi   in  modo  da  consentire  ai  soggetti interessati  la  partecipazione  ad  analoghe prove presso altre sedi universitarie,  nonche'  la  partecipazione  a  quelle  previste  per l'accesso ad altri Corsi.                               ART. 37           AUTONOMIA DIDATTICA E LIBERTA' DI INSEGNAMENTO 1. L'Universita', nel rispetto del presente Statuto e della normativa regolamentare,   garantisce   autonomia   alle  strutture  didattiche attraverso  le quali organizza la propria attivita' di insegnamento e formazione. 2.   Le   strutture   didattiche,   in   conformita'  alla  normativa regolamentare,  garantiscono  il  buon  andamento dell'organizzazione didattica e il diritto all'apprendimento da parte degli studenti. 3. L'attivita' didattica e' organizzata in modo da assicurare il piu' ampio pluralismo scientifico e di pensiero. Ogni  docente,  nell'ambito del coordinamento operato dalla struttura didattica  di  cui fa parte, puo' determinare liberamente contenuti e metodi della propria attivita' d'insegnamento.                               ART. 38                ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA DIDATTICA 1.  L'Universita'  articola  l'offerta  didattica  in  relazione alla diversa  tipologia  dei  soggetti che avanzano domanda di formazione, con  particolare  riguardo  agli  studenti  lavoratori;  a  tal  fine promuove  ed  incentiva  iniziative  di sperimentazione, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza. 2.    L'articolazione    dei    servizi    didattici   non   comporta differenziazioni negli obiettivi didattici da conseguire.                               ART. 39                           COLLABORAZIONI 1   .   Per   il   perseguimento   dei  propri  obiettivi  didattici, l'Universita'  promuove  ogni forma di collaborazione con Universita' italiane  e  straniere,  e  in  particolare  con  quelle della Unione Europea, incentivando lo scambio di docenti e studenti. 2.  Promuove,  anche  attraverso  convenzioni  o consorzi, ogni utile collaborazione  con  soggetti  pubblici  e  privati.  In particolare, favorisce   lo   svolgimento  di  tirocini  pratici  e  di  cicli  di conferenze,  seminari,  esercitazioni, lettorati di lingua straniera. Promuove  il  finanziamento  di  borse  di  studio  per ogni forma di attivita'  didattica  nonche'  di  borse di dottorato e postdottorato anche  riservate a studenti stranieri. Tali attivita' devono, in ogni modo,   essere   svolte   sotto   la   responsabilita'  di  personale universitario. 3.   L'Universita'  assicura,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal Regolamento  didattico  di Ateneo, la pubblicita' delle diverse forme di collaborazione e dei relativi risultati.                               ART. 40                  CONTRATTI PER ATTIVITA' DIDATTICA 1.  L'Universita',  nel  rispetto  della  legislazione  vigente e dei criteri   soggettivi   e   oggettivi   fissati   in   apposite  norme regolamentari  nonche'  nei  limiti delle disponibilita' finanziarie, puo'  stipulare con personale adeguatamente qualificato, contratti di collaborazione  autonoma  per  lo svolgimento di attivita' didattiche integrative. 2.  Alle  condizioni  e  nei  limiti di cui al precedente comma puo', altresi',   stipulare   con   personale   adeguatamente  qualificato, contratti  di  collaborazione  autonoma  che  abbiano  ad  oggetto la responsabilita' di un corso ufficiale. Tali contratti possono essere stipulati solo quando non sia possibile provvedere  con  personale  docente  dell'Universita'  di Foggia o di altra  Universita';  in ogni caso non possono essere coperti piu' del 20  %  degli  insegnamenti  necessari  al  conseguimento  del titolo. Deroghe  possono  essere deliberate dal Senato Accademico per i corsi di  nuova  istituzione.  Tali contratti hanno la durata massima di un anno  accademico  e possono essere rinnovati per due volte sole in un quinquennio. 3.  I  contratti di cui ai precedenti commi possono essere finanziati su  fondi  propri  dell'Universita'  oppure  su  fondi provenienti da convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati. 4.  La disciplina regolamentare determina limiti minimi e massimi dei compensi da erogare. 5.  Non  e'  consentita la stipulazione dei contratti di cui ai commi precedenti  come  contratti di lavoro subordinato, ne' lo svolgimento in tale forma della collaborazione ivi prevista.                               ART. 41                              TUTORATO 1.  Ciascun  Corso  di studio deve assicurare un servizio di tutorato finalizzato a: a)  assistere ed orientare lo studente lungo il corso degli studi, in particolare  in  occasione  della  scelta  degli  indirizzi  e  della predisposizione  dei piani di studio, della programmazione di periodi di  studio  all'estero  e  di  stage  presso  enti pubblici e privati nonche' della individuazione degli argomenti per la tesi di laurea; b)   rimuovere   gli   ostacoli   ad   una   proficua  partecipazione all'attivita' didattica; c) rendere gli studenti attivamente partecipi al processo formativo. 2.  Per  il  perseguimento  di  tali  finalita'  e  in relazione alle necessita',  alle  attitudini ed alle esigenze dei singoli, il tutore puo': a) avanzare ogni idonea proposta al Consiglio del Corso di studio; b)  adottare  ogni  iniziativa  volta  a  sviluppare  nello  studente autonome capacita' critiche di studio e di esposizione. Tali   iniziative   possono   essere   promosse   e   perseguite   in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze studentesche. 3.  Nell'ambito  di  ciascuna  struttura  didattica,  il  tutorato e' compito  istituzionale  dei  professori  di  ruolo e dei ricercatori. Previa  deliberazione  del  Senato Accademico, su conforme e motivata proposta  della  Facolta',  il  tutorato  puo' essere svolto anche da titolari di assegno di ricerca e da dottorandi di ricerca. Ciascuno studente, di norma, e' seguito da uno stesso tutore per ogni ciclo omogeneo del corso di studio. 4.  Le modalita' attuative del servizio di tutorato sono disciplinate dal  Regolamento  didattico  di Ateneo e dal Regolamento del Corso di studio.                               ART. 42                           CORSI DI STUDIO 1.  Il  Regolamento  didattico  di Ateneo individua i Corsi di studio attivati  presso l'Universita'; a ciascun Corso di studio corrisponde un  curriculum  diretto  al  conseguimento  di  un  titolo  di studio legalmente riconosciuto o piu' curricula strettamente connessi. 2.  Il  Regolamento didattico di Ateneo, ove il numero degli studenti lo  renda  opportuno  e  la  disponibilita'  delle  risorse  umane  e materiali  lo  consenta, disciplina le modalita' per l'attivazione di piu' corsi diretti al conseguimento del medesimo titolo di studio. In tale  ipotesi,  il  Regolamento  determina,  altresi',  i criteri per ripartire gli studenti tra i diversi Corsi. 3.  I Corsi di studio hanno autonomia organizzativa, nei limiti delle disposizioni  di  legge,  del  presente  Statuto  e  del  Regolamento didattico di Ateneo. 4.  Il  Corso  di  studio  adotta  ogni  deliberazione  necessaria  e opportuna  per  il  buon  funzionamento  dell'attivita' didattica del curriculum  o  dei  curricula  di  sua competenza. In particolare, il Corso di studio: a)  adotta  i  Regolamenti  di  cui  all'art.16,  co. 3, del presente Statuto; b)  approva  annualmente i piani di studio, con relativi insegnamenti fondamentali ed obbligatori e rende pubblico il manifesto degli studi di ciascun curriculum; c)  determina  il  numero  di  ore  in  cui si articola ciascun corso ufficiale; d)  delibera annualmente l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici  e la eventuale creazione di moduli didattici comuni a piu' insegnamenti nonche' la tipologia delle forme didattiche; e)  coordina  gli  insegnamenti  e  i  relativi  programmi al fine di realizzare coerenti percorsi formativi; f)  sulla  base della programmazione didattica di cui alle precedenti lettere  b) e d), determina annualmente la necessita' di attivita' di docenza e avanza alla Facolta' le relative richieste di assegnazione; g)  propone  la eventuale stipulazione di contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative; h)  determina  gli  obblighi  di frequenza e le relative modalita' di accertamento; i) organizza il servizio di tutorato; j)  disciplina  le prove di valutazione della preparazione conseguita dagli studenti e designa le relative commissioni; k)  delibera  in  ordine  alle  richieste  di variazione dei piani di studio presentate dagli studenti; l)  delibera  in  ordine  alle  istanze  di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri corsi universitari; m)  programma  annualmente  l'orario  delle  lezioni  e  delle  altre attivita' didattiche; n)  formula proposte ed esprime pareri nei casi previsti dal presente Statuto e dalla disciplina regolamentare.                               ART. 43                     ORGANI DEL CORSO DI STUDIO 1. Sono Organi del Corso di studio: a) il Consiglio; b) il Presidente. 2. Il Consiglio e' composto: a)  dai  professori  di  ruolo  e  dai ricercatori cui sono assegnati compiti didattici nel corso; b)  dai  professori fuori ruolo che abbiano fatto parte del Consiglio nell'ultimo anno di servizio di ruolo; c) dai professori a contratto titolari di un corso ufficiale; d) da una rappresentanza degli studenti; e) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. 3.  La  rappresentanza  degli studenti, pari al 15% dei componenti il Collegio,  e'  eletta  ogni  tre  anni  con  il metodo proporzionale. L'elettorato  attivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Corso di studio  e  quello  passivo  spetta  per la durata legale del Corso di studio aumentata di un anno accademico. Le modalita' di elezione sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 4. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, pari al 7% dei  componenti  il  Collegio,  e'  eletta  ogni  3  anni  secondo le modalita'  stabilite  dal  Regolamento generale di Ateneo, tra coloro che prestano attivita' per il Corso di studio. 5. I professori di ruolo e i ricercatori sono componenti dei Consigli di  Corso  di  studio,  con  diritto  di  voto,  nei quali abbiano la responsabilita' di un corso di insegnamento ovvero nel quale svolgono prevalentemente  la  loro  attivita'  didattica; possono partecipare, senza  diritto  di  voto,  ai  Consigli  degli  altri corsi nei quali comunque svolgono attivita' didattica. 6.  I  componenti  del Consiglio di cui alle lettere b), c), d) ed e) del  precedente  comma 2 concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta. 7.  Il  Consiglio  esercita  tutte  le attribuzioni di competenza del Corso di studio. 8.  Il  Consiglio  e' presieduto da un professore di ruolo eletto dal Consiglio  stesso  fra i propri componenti e nominato dal Rettore. Il Presidente  dura  in  carica  tre  anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente  una  sola  volta;  convoca  e presiede il Consiglio fissandone  l'ordine  del giorno; cura l'esecuzione delle delibere ed esercita le altre funzioni delegate dal Consiglio. 9.  Il  Consiglio, su proposta del Presidente, puo' designare quattro suoi componenti che, con il Presidente stesso, compongono la Giunta. 10.  La  Giunta esercita le funzioni di cui alle lett. h), k), l), m) dell'art. 41, co. 4, eventualmente delegate dal Consiglio.                               ART. 44                              FACOLTA' 1.  I  Corsi  di  studio sono raggruppati in Facolta', secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo. 2.  Le Facolta' hanno autonomia di bilancio, sono dotate di autonomia gestionale  e  di  poteri  decisionali in materia di spesa nei limiti delle  disposizioni  di  legge, del presente Statuto, del Regolamento didattico    di    Ateneo   e   del   Regolamento   di   Ateneo   per l'Amministrazione,  la  Finanza  e  la  Contabilita'. Le modalita' di esercizio  dell'autonomia  finanziaria  e  di  spesa sono fissate dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'. 3.  L'organico  dei professori di ruolo e dei ricercatori si articola per  Facolta',  secondo  le  decisioni del Senato Accademico adottate previo  parere  del  Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di sua competenza, e sentite le Facolta' interessate. 4.  Ogni  professore  di  ruolo  e  ricercatore  e'  assegnato ad una Facolta'. 5.  La  Facolta'  adotta ogni deliberazione volta alla piu' razionale utilizzazione,  nell'attivita'  didattica,  dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati. A tal fine la Facolta': a)  ripartisce  tra i professori di ruolo e i ricercatori del settore disciplinare  interessato  la domanda di attivita' didattica avanzata dal  Consiglio  di  Corso di studio, attribuendo a ciascun docente un carico didattico non inferiore a quello di un corso ufficiale; b) nel caso di impossibilita' o difficolta' a far fronte alla domanda di cui alla lettera a), dichiara la vacanza ai fini dell'assegnazione di  una  supplenza;  ove  tale  procedura  dia  esito  negativo, puo' proporre  la stipulazione di un contratto di insegnamento, nei limiti e secondo le modalita' previste dall'art. 39 del presente Statuto. 6.  Sentiti,  per  gli  aspetti  di rispettiva competenza, i Consigli delle  strutture  interessate,  la Facolta' adotta ogni deliberazione relativa  alla  gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori  ad essa assegnati che non sia di competenza degli Organi di governo. Autorizza  i  professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva  attivita'  di  ricerca,  previo parere dei Corsi di studio presso i quali gli stessi esplicano l'attivita' didattica. 7.  Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, acquisito il  parere  dei  Consigli  di  Dipartimento  interessati, la Facolta' provvede: a) alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore; b)  alla  destinazione  dei  posti ad essa assegnati di professore di ruolo e di ricercatore; c) alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori. Per  tali  deliberazioni  la  Facolta'  puo'  chiedere  il parere dei Consigli di Corso di studio interessati. 8.  La  Facolta'  adotta,  altresi',  ogni deliberazione necessaria o opportuna per coordinare l'attivita' didattica dei Corsi di studio ad essa  afferenti.  A tal fine, la Facolta', previo parere dei Consigli dei Corsi di studio interessati: a)  propone al Senato Accademico l'attivazione dei curricula di studi e  dei  Corsi  di  studio, valutando la necessita' di risorse umane e materiali; b)  propone  al  Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, ciascuno  per  le proprie competenze, la disattivazione dei curricula di  studio  e  dei  Corsi  di studio e la riallocazione delle risorse umane e materiali divenute disponibili; c)  propone  al Senato Accademico, ai fini dell'adozione del piano di sviluppo dell'Ateneo, un proprio piano di sviluppo che, tenendo conto delle  richieste  avanzate  dai Consigli delle strutture interessate, coordini le esigenze della didattica con quelle della ricerca; d) contribuisce, per la parte di sua competenza, all'elaborazione del piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo; e) nell'ambito delle risorse rese disponibili dagli Organi di governo e  nel  rispetto  degli  indirizzi  generali  definiti  dagli stessi, programma e definisce l'utilizzazione delle risorse per la didattica. 9.  Le  Facolta'  con  un  unico  Corso  di  studio svolgono anche le funzioni di quest'ultimo.                               ART. 45                        ORGANI DELLA FACOLTA' 1. Sono organi della Facolta': a) il Consiglio; b) il Preside; c) la Giunta, ove costituita.                               ART. 46                        CONSIGLIO DI FACOLTA' 1.  Il  Consiglio  di  Facolta'  delibera sulle materie di competenza della Facolta'. 2. In particolare, il Consiglio di Facolta': a)   avanza   proposte   e   delibera  in  merito  all'istituzione  e all'attivazione  di Corsi di studio, di corsi di dottorato, di scuole di  specializzazione,  di  master,  di  corsi di perfezionamento e di aggiornamento,  di  corsi  di orientamento e di attivita' culturali e formative  ai  sensi  dell'art.  6 della L. 19 novembre 1990, n. 341, sentiti i Consigli di Corso di studio per quanto di loro pertinenza e fatte salve le competenze dei Dipartimenti; b)   propone   al   Senato  Accademico  le  eventuali  modifiche  del Regolamento didattico d'Ateneo; c)  provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie ivi comprese quelle per il personale docente e i ricercatori; d) delibera la destinazione dei posti di ruolo vacanti di professore, e  le modalita' di copertura, procede alle relative chiamate e prende atto delle conseguenti afferenze a Dipartimenti o Istituti; e) delibera la destinazione di nuovi posti di ricercatore, e, sentiti i   Consigli   di   Dipartimento,   la   destinazione  in  merito  al trasferimento dei ricercatori; f) delibera annualmente, sulla base delle indicazioni dei Consigli di corso  di  studio interessati, la programmazione didattica, definendo gli insegnamenti da attivare e le modalita' delle relative coperture; g)  determina,  nel rispetto della liberta' di insegnamento e sentito l'interessato,  gli  impegni  didattici e i compiti organizzativi dei professori  e  dei  ricercatori in servizio, autorizzando gli stessi, sentiti i Dipartimenti e gli Istituti di afferenza, alla fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca; h)  avanza  proposte  ed  esprime  pareri  su contratti, convenzioni, consorzi  che  interessino  i  corsi  di  studio  di pertinenza della Facolta'; i)  delibera  la  utilizzazione  e  la  destinazione  delle risorse a disposizione della Facolta'; j) puo' deliberare il Regolamento di Facolta';                               ART. 47               COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI FACOLTA' 1. Il Consiglio e' composto: a) dai professori di ruolo e dai ricercatori assegnati alla Facolta'; b)  dai  professori fuori ruolo che abbiano fatto parte del Consiglio nell'ultimo anno di servizio di ruolo; c) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo; d) da una rappresentanza degli studenti. 2.  La  rappresentanza  degli studenti, pari al 15% dei componenti il Consiglio,   e'  eletta  ogni  tre  anni  con  metodo  proporzionale; l'elettorato  attivo  spetta a tutti gli studenti iscritti ad uno dei Corsi  di studio della Facolta' e quello passivo spetta per la durata legale  del  Corso  di  studio  aumentata  di  un anno accademico. Le modalita'  di  elezione  sono  stabilite  dal Regolamento generale di Ateneo. 3.   La   rappresentanza  del  personale  tecnico-amministrativo,  e' costituita  da  due  unita',  e'  eletta  ogni  tre  anni  secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo, tra coloro che prestano  la propria attivita' presso la Facolta', ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta. 4.  I  componenti  del Consiglio di cui alle lettere b), c) e d), del precedente  comma 1 concorrono alla formazione dei numero legale solo se presenti alla seduta. 5. I professori associati partecipano alle sedute ed alle conseguenti deliberazioni dei Consigli di Facolta' o di Corso di studio per tutte le  questioni,  ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti  di  ruolo di professore ordinario, alle dichiarazioni di avvio delle   procedure  di  valutazione  comparativa,  alle  chiamate  del vincitore e alle persone dei professori di prima fascia. 6.   I   ricercatori  partecipano  alle  sedute  e  alle  conseguenti deliberazioni  dei  Consigli  di  Facolta'  e  di Corso di studio, ad eccezione  di quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei  posti  di ruolo di professore, alle dichiarazioni di avvio delle procedure  di  valutazione comparativa, alle chiamate del vincitore e alle persone dei professori ordinari ed associati. 7.  I  rappresentanti  degli  studenti partecipano alle sedute e alle conseguenti  deliberazioni  dei  Consigli  di  Facolta' e di Corso di studio,  ad  eccezione  di quelle relative a questioni concernenti la destinazione  dei posti di ruolo di professore, alle dichiarazioni di avvio  delle  procedure di valutazione comparativa, alle chiamate del vincitore  e  alle  persone  dei  professori  ordinari ed associati e ricercatori. 8.  Ai fini della determinazione dei quorum di validita' delle sedute e  delle  deliberazioni  si  fa  riferimento  alle  componenti aventi diritto al voto. 9   In   merito   alle  deliberazioni  relative  all'attribuzione  di supplenze,   di  affidamenti,  di  contratti  di  insegnamento  o  di attivita'  didattiche  integrative partecipano alle deliberazioni del Consiglio di Facolta' solo i professori di ruolo e i ricercatori. 10.  Le  competenze  non  indicate  ai  commi  5,  6  e 7 spettano al Consiglio di Facolta' nella sua composizione allargata. 11.  Nelle Facolta' che hanno un solo Consiglio di corso di studio il Consiglio  di  Facolta'  si riunisce in composizione estesa a tutti i docenti  titolari di corso presso la stessa Facolta', i quali, se non componenti il Consiglio di Facolta', partecipano con voto consultivo.                               ART. 48                               PRESIDE 1.  Il  Consiglio  di  Facolta'  e'  presieduto da un professore di I fascia  a  tempo  pieno  eletto  dal  Consiglio  stesso  fra  i  suoi componenti   e  nominato  dal  Rettore.  Qualora  manchi  o  non  sia disponibile  un  professore  di ruolo di I fascia a tempo pieno, puo' essere eletto un professore di ruolo di I fascia a tempo definito per la  durata  di un anno accademico. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una volta sola. 2.  Il  Preside  rappresenta  la  Facolta',  convoca  e  presiede  il Consiglio  di Facolta', e' responsabile della conduzione della stessa in conformita' agli indirizzi e alle determinazioni del Consiglio, di cui attua le deliberazioni. In particolare, il Preside: a)  esercita  funzioni  di  iniziativa, promozione e coordinamento di tutte  le  attivita'  didattiche  e organizzative che fanno capo alla Facolta'; b)  svolge  attivita'  di  controllo  e  di  vigilanza  sul  regolare svolgimento  di  tutte  le  attivita' didattiche ed organizzative che fanno capo alla Facolta'; c)  predispone  l'ordine  del  giorno  del  Consiglio  di  Facolta' e presenta allo stesso ogni argomento di discussione; d)  nomina,  sulla  base  delle  proposte  dei professori ufficiali e previa   approvazione   dei   Consigli   delle  strutture  didattiche interessate, le commissioni per gli esami di profitto; e)  nomina  le  commissioni per gli esami di laurea e di diploma e ne fissa il calendario; f)  	esercita  tutte  le  competenze  attribuitegli  dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti. 3.  La  carica  di  Preside  e'  incompatibile  con ogni altra carica elettiva all'interno dell'Ateneo. 4.  L'elettorato  attivo  spetta  a  tutti  i membri del Consiglio di Facolta'.  Per  l'elezione  del  Preside  e' richiesta la maggioranza assoluta  dei  votanti  nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione,  si  procede  con  il  sistema  del  ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti  e,  in  caso di parita', il candidato piu' anziano nel ruolo e, nell'ipotesi    di    ulteriore    parita'    quello   piu'   anziano anagraficamente. 5.  Il  Preside  puo'  designare  tra  i professori di ruolo di prima fascia  un  Preside  Vicario  che lo sostituisca, in permanenza della carica, in caso d'assenza o impedimento, in tutte le sue funzioni. In caso  d'indisponibilita'  di  docenti  di  prima  fascia, puo' essere designato  Preside  Vicario,  per un anno accademico, rinnovabile, un docente  di  seconda  fascia  di  ruolo  della  Facolta'.  In caso di cessazione  anticipata,  le  funzioni  di Preside vengono assunte dal Decano della Facolta' chiamato ad attivare le procedure elettorali. Il  Preside  puo'  affidare  lo  svolgimento di particolari compiti a componenti  il  Consiglio di Facolta' o ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio. 6.  In  relazione  agli  oneri  ed  all'impegno  del suo incarico, il Preside  puo'  richiedere  per  il periodo del mandato la limitazione dell'attivita'  didattica,  purche'  senza  oneri  aggiuntivi  per il bilancio   dell'Universita'.   La   limitazione   e'   concessa   con provvedimento del Rettore, su delibera del Senato Accademico.                               ART. 49                         GIUNTA DI FACOLTA' 1.  Il  Consiglio di Facolta', su proposta del Preside, puo' eleggere la  Giunta.  Il  numero  dei  componenti  la  Giunta  e'  fissato dal Regolamento di Facolta'. 2.  La  Giunta  e'  presieduta dal Preside ed esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio di Facolta'.                              TITOLO VI       ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA                               ART. 50               RICERCA SCIENTIFICA: PRINCIPI GENERALI 1. L'attivita' di ricerca e' compito istituzionale di ogni professore di ruolo e ricercatore universitario ai quali l'Universita' assicura, mediante  specifiche  attivita' di programmazione, l'accesso ai mezzi finanziari,  alle  strutture  e  alle  attrezzature necessarie per lo svolgimento  della  ricerca scientifica di base ed applicata, nonche' per la creazione di grandi infrastrutture al servizio di entrambe. 2.  Il  Senato Accademico adotta il Regolamento per la programmazione dell'attivita' di ricerca scientifica e la disciplina dell'accesso ai mezzi  finanziari,  alle strutture e alle attrezzature, su parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza. 3.  L'Universita'  provvede a far conoscere i risultati della propria attivita' scientifica rendendone agevole l'acceso a chiunque ne abbia interesse, salvi i limiti di cui al comma 2 dell'art. 61.                               ART. 51                        STRUTTURE DI RICERCA 1.  Per  l'organizzazione  e  la  gestione  dell'attivita' di ricerca scientifica  l'Universita'  di  Foggia  si articola in Dipartimenti e Centri  Interdipartimentali  e  Interuniversitari di Ricerca. Possono anche   essere   costituiti   Organismi   associativi   aperti   alla partecipazione  di  altre  Universita'  e  di  altri  Enti pubblici e privati, italiani, stranieri ed internazionali. 2. E' vietata la costituzione di nuovi Istituti.                               ART. 52                            DIPARTIMENTO 1.  Il  Dipartimento  e' la struttura organizzativa dell'attivita' di ricerca  di  professori  di ruolo e ricercatori di uno o piu' settori disciplinari omogenei per fini o per metodo. 2. Il Dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca, ferme restando   l'autonomia   di   ogni  singolo  professore  di  ruolo  e ricercatore   e   la   sua   facolta'  di  accedere  direttamente  ai finanziamenti  per  la  ricerca,  erogati  a  livello internazionale, nazionale e locale. In particolare, il Dipartimento: a) formula richiesta motivata di attivazione di corsi di dottorato di ricerca; b)  organizza,  in conformita' alla disciplina regolamentare, i corsi di   dottorato   di  ricerca  e  partecipa  alle  relative  attivita' didattiche  affidate alla responsabilita' del collegio dei docenti di cui all'art. 53; c)  propone  il finanziamento di borse di dottorato e post-dottorato, anche riservate a studenti stranieri; d)  concorre  alle  attivita'  didattiche, mettendo a disposizione le proprie risorse per la migliore utilizzazione delle stesse; e)  organizza  le  attivita'  di  ricerca  ed  e'  responsabile della gestione amministrativa dei relativi programmi; f)  organizza,  altresi',  le attivita' di consulenza e di ricerca su contratto  o  convenzione  che  devono svolgersi sotto la guida di un professore di ruolo responsabile; g)  avanza richieste di posti di ruolo di professori e di ricercatori che  vengono trasmesse alle Facolta', sulla base di un circostanziato piano  di sviluppo della ricerca, affinche' le Facolta' le coordinino con le esigenze della didattica; h) propone alle Facolta' la destinazione di posti di ruolo ai settori disciplinari ed esprime parere sui candidati alla copertura dei posti di ruolo presso la Facolta'; i)  esprime  parere  sui provvedimenti, di competenza delle Facolta', relativi  alla  gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori; j)  esprime  parere  sull'assegnazione  degli  incarichi didattici da parte delle Facolta'; k)  esercita  le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. 3.  Il  Dipartimento  avanza  richiesta  motivata di spazi, personale tecnico-amministrativo   e   risorse   finanziarie  al  Consiglio  di Amministrazione  che delibera, previa valutazione da parte del Senato Accademico, in funzione delle esigenze didattiche e di ricerca. 4.  Ciascun  professore  di  ruolo  o ricercatore dell'Universita' di Foggia  opta,  in  coerenza con i propri obiettivi di ricerca, per un Dipartimento  dell'Ateneo.  Il  professore di ruolo o ricercatore che non  esercita l'opzione, e' assegnato d'ufficio dal Senato Accademico al  Dipartimento,  al  quale la sua attivita' di ricerca e' giudicata piu'  affine.  La  richiesta  di trasferimento ad altro Dipartimento, congruamente   motivata,  e'  presentata  al  Senato  Accademico  che delibera,  sentito  il  Dipartimento  a  cui il professore di ruolo o ricercatore  intende  afferire.  Il  Regolamento  Generale  di Ateneo stabilisce il periodo minimo di permanenza nel Dipartimento prescelto o assegnato. 5.  I  Dipartimenti  hanno  autonomia  finanziaria e amministrativa e dispongono  di  personale tecnico-amministrativo per il supporto alle attivita' di ricerca e di didattica previste. 6.  L'ubicazione  dei  Dipartimenti,  ove possibile, e' collegata con quella delle strutture didattiche interessate. 7.  Al  Dipartimento  e'  assegnato,  con  delibera  dei Consiglio di Amministrazione,  un  segretario  amministrativo  che,  in attuazione delle  direttive  degli organi di governo del Dipartimento, collabora con  il  direttore  al  fine  di assicurare il migliore funzionamento della struttura. 8.   La   costituzione  di  un  Dipartimento,  proposta  dai  docenti interessati,  e' deliberata dal Senato Accademico, su parere conforme del  Consiglio  di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza. Nella  proposta,  corredata  dall'elenco  dei  professori  di ruolo e ricercatori   che  vi  aderiscono,  sono  determinati  gli  obiettivi scientifici,   individuate   le   risorse   disponibili  e  delineato l'eventuale piano di sviluppo. 9.  Non  e' consentita l'attivazione di un Dipartimento con un numero di  professori di ruolo e ricercatori inferiore a 12, di cui almeno 6 professori. Un Dipartimento e' disattivato ove il numero di professori di ruolo e ricercatori  che  vi  afferiscono diviene inferiore a 12 per tre anni accademici consecutivi.                               ART. 53                       ORGANI DEL DIPARTIMENTO 1. Sono organi del Dipartimento: a) il Consiglio; b) il Direttore; c) la Giunta. 2. Il Consiglio di Dipartimento e' composto: a)  da  tutti  i  professori  di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento; b) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; c) da una rappresentanza dei dottorandi di ricerca; d) da una rappresentanza degli studenti. I   criteri   di  determinazione  delle  rappresentanze,  nonche'  le modalita'  per  la  loro  elezione, sono stabilite dai regolamenti di ciascun dipartimento. Il  Segretario  Amministrativo  partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante. 3.  Il  Consiglio  di  Dipartimento  delibera  su tutte le materie di competenza del Dipartimento. 4.  Il  Direttore  e'  eletto,  secondo  le  modalita'  stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, fra i professori di ruolo di I fascia a  tempo  pieno  afferenti al Dipartimento ed e' nominato con decreto rettorale.  Qualora  manchi  o  non  sia disponibile un professore di ruolo  di I fascia a tempo pieno, puo' essere eletto un professore di ruolo  di  I  fascia  a  tempo definito. L'elettorato attivo spetta a tutti  i professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento, nonche'  ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei dottorandi  di  ricerca  nel  Consiglio di Dipartimento. Il Direttore dura   in   carica   tre   anni   accademici   ed   e'   rieleggibile consecutivamente una sola volta. 5.  Il  Direttore  ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio   e   la   Giunta  e  cura  l'esecuzione  delle  rispettive deliberazioni;   promuove   le  attivita'  del  Dipartimento  con  la collaborazione  della  Giunta;  intrattiene  rapporti  con  gli altri organi  dell'Universita'  ed  esercita  tutte  le  altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. 6.  La  Giunta  e'  composta  di norma da un professore di ruolo di I fascia,  da  un professore di ruolo di II fascia e da un ricercatore, oltre  che  dal  Direttore  e  da  un  rappresentante  del  personale tecnico-amministrativo. L'elezione  avviene  con  voto  limitato  nell'ambito  delle  singole componenti  secondo  le modalita' definite dal Regolamento di ciascun Dipartimento  che  stabilisce,  altresi',  il numero dei membri della Giunta. La Giunta dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante. 7.  La  Giunta  coadiuva  il  Direttore  nell'espletamento  delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal Consiglio.                               ART. 54                        DOTTORATO DI RICERCA 1.  I  Corsi di Dottorato di Ricerca si svolgono all'interno di uno o piu'  Dipartimenti  sotto la responsabilita' didattica di un Collegio di docenti costituito da professori di ruolo e da ricercatori. 2.  Possono far parte del Collegio e svolgere attivita' didattica nel corso  di  dottorato  anche  docenti  di altre Universita' italiane e straniere. 3.  Le  competenze  del  Collegio  dei  docenti  sono determinate dal Regolamento didattico di Ateneo.                               ART. 55                   DIPARTIMENTI INTERUNIVERSITARI 1.  E'  consentita  la costituzione di Dipartimenti interuniversitari tra  l'Universita'  di  Foggia e altre Istituzioni universitarie, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.                               ART. 56      CENTRI INTERDIPARTIMENTALI E INTERUNIVERSITARI DI RICERCA 1. Per attivita' di ricerca connesse a progetti di durata pluriennale che  coinvolgano  competenze di piu' Dipartimenti o piu' Universita', possono    essere    costituiti    Centri    interdipartimentali    o Interuniversitari di Ricerca. 2.  La  costituzione  di  un  Centro  di  Ricerca interdipartimentale proposta  dai dipartimenti interessati e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico. Il  Senato  Accademico  indica anche la data di attivazione. I Centri Interuniversitari sono costituiti con apposita convenzione, approvato dagli Organi di governo delle Universita' interessate. 3. Partecipano all'attivita' del Centro docenti di ruolo, ricercatori e  personale  tecnico - amministrativo appartenenti ai Dipartimenti o agli Atenei interessati. 4.  I  Centri hanno autonomia amministrativa, finanziaria e contabile secondo  le  modalita'  stabilite nel Regolamento di amministrazione, finanza  e  contabilita'.  Le risorse necessarie per il funzionamento dei   Centro   dovranno   essere   prioritariamente   garantite   dai Dipartimenti   o   dalle   Universita'   che  ne  hanno  promosso  la costituzione.                             TITOLO VII              STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE                   DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA                               ART. 57          CENTRI DI SERVIZIO DI ATENEO E INTERUNIVERSITARI 1.   Per   le  attivita'  di  ricerca  e  formative  che  interessano l'Universita'  nel  suo  complesso  e  che  richiedono  l'impiego  di attrezzature  comuni, possono essere costituiti Centri di servizio di Ateneo. 2.  L'attivazione di tali Centri e' deliberata dal Senato Accademico, su  parere  del  Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri e le modalita' previsti dal Regolamento generale di Ateneo. Il   Senato   Accademico   delibera,   altresi',   i  regolamenti  di funzionamento  dei  Centri  nel  rispetto  dei principi stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo. 3. E' consentita, altresi', la costituzione di Centri di servizio tra l'Universita'  di  Foggia e altre Istituzioni universitarie, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.                               ART. 58       CENTRI DI SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALI E INTERFACOLTA' 1.   Per  la  gestione  di  apparecchiature  complesse,  nonche'  per l'organizzazione  e  l'erogazione  di  servizi  che  interessino piu' Dipartimenti  o  piu'  Facolta',  possono  essere  costituiti  Centri interdipartimentali o interfacolta' di sostegno a particolari settori di  ricerca  ovvero diretti a migliorare l'organizzazione e l'offerta didattica. 2.  L'attivazione  di  tali  Centri  e'  deliberata,  su proposta dei Consigli  di Dipartimento o dei Consigli di Facolta' interessati, dal Consiglio  di  Amministrazione,  su  parere  del  Senato  Accademico, secondo  i criteri e le modalita' fissate nel Regolamento generale di Ateneo. 3.  Il  Senato  Accademico  delibera i regolamenti di tali Centri nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale di Ateneo.                               ART. 59                    SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEO 1.  Al  fine  di migliorare i servizi di informazione sulle attivita' dell'Universita'  e per favorire l'utilizzazione delle informazioni e dei   dati   necessari   ad   una   corretta  ed  efficace  gestione, pianificazione,    controllo    e    valutazione    delle   attivita' universitarie,  e'  istituito il Sistema informativo dell'Universita' di Foggia. 2.  L'organizzazione  e  il  funzionamento del Sistema informativo di Ateneo  sono  disciplinati  da un apposito regolamento deliberato dal Senato Accademico, su parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza                               ART. 60                   SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 1.  E'  istituito un sistema coordinato di strutture e servizi con lo scopo  di  garantire  l'acquisizione,  la  conservazione,  nonche' la possibilita'  di fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Universita' e la diffusione dell'informazione bibliografica. 2.  Il  sistema  bibliotecario  di Ateneo puo' articolarsi in diversi livelli,  a ciascuno dei quali sono preposti un organo di indirizzo e controllo ed una struttura di gestione. 3.  L'organizzazione  e il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo, degli organi di indirizzo, programmazione e controllo e delle strutture  di  gestione  sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato   dal   Senato   Accademico   sentito   il   Consiglio  di Amministrazione.                               ART. 61                 STRUTTURE DI RICERCA E DI DIDATTICA 1. Possono essere istituite, quali strutture di ricerca e di supporto alla  didattica,  l'Azienda  agraria sperimentale, l'Orto botanico, i Musei, i Laboratori didattici. 2.  L'organizzazione ed il funzionamento delle strutture di ricerca e di   supporto   alla  didattica  sono  disciplinati  da  un  apposito regolamento.                             TITOLO VIII                       RAPPORTI CON L'ESTERNO                               ART. 62                       CONTRATTI E CONVENZIONI 1.  L'Universita', nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', puo' stabilire  rapporti  di  ricerca  o  di  formazione  universitaria  e professionale  con  Enti  pubblici  e  privati attraverso contratti e convenzioni.  Ogni  iniziativa  deve essere compatibile con i compiti istituzionali  delle  strutture  interessate  e  garantire la massima trasparenza e conoscibilita' delle attivita' svolte. 2.  Contratti e convenzioni con Enti esterni, pubblici o privati, che prevedano  di  mantenere  riservati  i  risultati  delle ricerche per periodi  di  tempo  superiori  a dieci anni, possono essere stipulati soltanto se preventivamente autorizzati dal Senato Accademico. 3. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, consulenze  e  altre  forme di cooperazione tecnica e scientifica, al netto  delle  spese,  deve  essere  riservata  alla  ricerca di base, secondo  i  criteri  e  le  modalita'  stabilite  dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.                               ART. 63         RAPPORTI UNIVERSITA' - SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 1.  La  partecipazione  della  Facolta'  di Medicina e Chirurgia alle attivita'   assistenziali   del  Sistema  Sanitario  Nazionale,  alla elaborazione  dei piani sanitari regionali nonche' alla formazione in ambito    regionale   e,   ove   necessario,   interregionale   degli specializzandi e delle figure professionali sanitarie non mediche, e' regolata da appositi protocolli d'intesa Universita-Regione. Tali   protocolli  e  quelli  attuativi  con  strutture  del  Sistema Sanitario  Nazionale  sono  sottoposti,  ogni due anni, a verifica da parte   del  Senato  Accademico  di  concerto  con  il  Consiglio  di Amministrazione,  sentita  la  Facolta'  di Medicina e Chirurgia e le altre  Facolta'  interessate.  In ogni caso, l'Universita' assicura i servizi essenziali, per il perseguimento dei fini istituzionali della Facolta' di Medicina e Chirurgia, ai sensi dell'art. 2, co. 4 e 5 del D.  Lgs.  del  21/12/1999,  n.  517  e della disciplina successiva in materia.                              TITOLO IX             ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVI                               ART. 64                    PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI 1.  L'Universita'  conforma  l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicita', funzionalita' e imparzialita'   di   gestione,  valorizzando  la  professionalita'  e responsabilita'  del  personale tecnico-amministrativo. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di un apposito Ufficio Relazioni con il pubblico. 2.    Attua   il   decentramento   delle   funzioni   amministrative, distinguendole  tra  quelle  proprie  dell'Amministrazione centrale e quelle proprie delle strutture didattiche e di ricerca. 3.   Intrattiene   corrette   relazioni  con  le  rappresentanze  dei lavoratori. 4. Assicura la formazione del personale tecnico-amministrativo con un programma  annuale  finalizzato  al  perseguimento  di  piu'  elevati standards di qualita', di produttivita' ed efficienza. Le  linee di indirizzo e la programmazione di massima per l'attivita' di  formazione  e  aggiornamento  professionale  sono determinate dal Consiglio    di    Amministrazione,   su   proposta   del   Direttore Amministrativo,   nel   rispetto   delle   previsioni  dei  contratti collettivi vigenti. 5.  I  criteri  generali per l'istituzione e gestione delle attivita' socio-assistenziali   sono   concordati  con  le  rappresentanze  dei lavoratori secondo la normativa vigente. 6.  L'Amministrazione  centrale  e'  ordinata  alla realizzazione dei compiti  dell'Universita' nel suo complesso. Il modello organizzativo dell'Universita'  si  informa  a criteri di organizzazione funzionale per   servizi   omogenei.  I  criteri  generali  sono  stabiliti  dal Regolamento generale di Ateneo. 7.  Il  Rettore  e'  responsabile  del  governo  dell'Universita'. Il Direttore  Amministrativo  attua l'indirizzo espresso dagli organi di governo,  per  assicurare  l'organizzazione  e  il buon funzionamento delle attivita' amministrative nel loro complesso. 8.  Per  il  perseguimento di particolari finalita' integrate possono essere costituite, di volta in volta, specifiche unita' operative.                               ART. 65                  PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 1.  Il  personale  tecnico-amministrativo, nell'ambito degli obblighi contrattuali,   svolge   funzioni   e  assume  responsabilita'  nelle attivita'  organizzative e di supporto per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Universita'. 2.   L'Universita'   valorizza   la  professionalita'  del  personale tecnico-amministrativo e ne precisa compiti e responsabilita'.                               ART. 66      FUNZIONI DEI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE,                       TECNICHE E DI SERVIZIO 1.  Ai  responsabili  delle  strutture  amministrative, tecniche e di servizio  spetta, di norma, l'emanazione di disposizioni, istruzioni, ordini  di  servizio,  atti  e  provvedimenti a rilevanza interna, in attuazione  della normativa vigente, delle deliberazioni degli Organi di governo e delle direttive del Direttore Amministrativo. 2.  Ai  responsabili  delle  strutture  amministrative, tecniche e di servizio  e'  assicurato, nei limiti di cui al comma 1, il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nella gestione di risorse, personale e mezzi in dotazione. 3.  I  responsabili  delle  strutture  amministrative,  tecniche e di servizio    sono    direttamente    responsabili   dell'imparzialita' dell'azione  amministrativa  e della efficienza ed economicita' della gestione. 4. Il Regolamento generale di Ateneo puo' prevedere forme collegiali, settoriali   od   intersettoriali  di  collegamento  tra  le  diverse strutture dell'Universita' allo scopo di coordinarne l'attivita'.                               ART. 67                         POTERE DISCIPLINARE 1.  La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi  attivati  nell'Universita' viene esercitata da una commissione presieduta  dal  Rettore.  Fanno  altresi' parte della Commissione un docente designato dal Senato Accademico ed uno studente designato dal Consiglio   degli   Studenti   secondo   le  modalita'  previste  dal Regolamento didattico di Ateneo. 2.  La  funzione disciplinare nei confronti dei docenti e ricercatori viene esercitata secondo le vigenti disposizioni legislative. 3.   La   funzione   disciplinare   nei   confronti   del   personale tecnico-amministrativo  e'  regolata  dai  Contratti  Collettivi  nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.                               ART. 68        INCARICO E ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 1.  Il  Direttore Amministrativo e' a capo degli Uffici e dei Servizi dell'Ateneo.  Nell'ambito  degli  indirizzi  fissati  dagli Organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, cura la gestione finanziaria,  tecnica ed amministrativa dell'Universita', fatte salve le  competenze  attribuite  dalla  legge  o dal presente Statuto agli Organi  di  governo,  alle  strutture  didattiche  e  di ricerca e ai dirigenti. 2. In particolare, il Direttore Amministrativo: a) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio; b)  e'  responsabile  della  corretta gestione delle risorse, nonche' della imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa; c)  esercita,  secondo  le  specifiche linee indicate dagli organi di governo  dell'Universita',  i  poteri di spesa di propria competenza, adottando  le  procedure  ed  i  provvedimenti  relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento   di  ateneo  per  l'Amministrazione,  la  Finanza  e  la Contabilita'; d)  e'  responsabile  della corretta attuazione delle direttive degli organi centrali dell'Universita'; e)  e',  altresi', responsabile delle attivita' svolte dagli uffici e della  realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere; f)  detta  direttive ai dirigenti sulle procedure ed i provvedimenti, verificandone  l'attivita'; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi  in  caso  di  inerzia o ritardo ed e' responsabile della loro attivita'; g)   indirizza,   coordina  e  controlla  l'attivita'  del  personale tecnico-amministrativo; h)  nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetta ai dirigenti provvedervi; i)   adotta,   nel   rispetto  della  legislazione  nazionale,  della contrattazione  collettiva, del presente Statuto, delle deliberazioni degli  Organi  di  governo e sentito il responsabile della competente struttura   amministrativa,   gli  atti  di  gestione  del  personale tecnico-amministrativo,  in conformita' all'art. 23, co. 1, lett. f), quando non spetta ai dirigenti provvedervi; j)  adotta  gli  atti  relativi  alle  procedure  di reclutamento del personale tecnico-amministrativo; k)   propone  al  Consiglio  di  Amministrazione,  nel  rispetto  dei Contratti  Collettivi,  il  programma  annuale  per  la  formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo; l)  aggiudica  gli  appalti  per forniture di beni, servizi e lavori, nell'ambito  delle  procedure  di  spesa  di  propria  competenza, ad esclusione  di  quelli di competenza delle strutture per la ricerca e per la didattica, o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine  tecnico  o  economico  riservata  agli  organi  di  governo dell'Universita';   stipula   i   relativi   contratti   e   ne  cura l'esecuzione; m)  stipula  i  contratti  e  le convenzioni in conformita' di quanto previsto dal Regolamento di Finanza e Contabilita'. 3.  L'attivita'  di  direzione  amministrativa  non  si  estende alla gestione della didattica e della ricerca. 4. L'incarico di Direttore Amministrativo puo' essere conferito ad un dirigente  dell'Universita' di Foggia o di altra Universita', ovvero, in  mancanza,  di  altra  Amministrazione Pubblica, previo nulla osta dell'Amministrazione  di  appartenenza.  Il  Direttore,  assunto  con contratto  di  lavoro subordinato, fruisce di trattamento retributivo determinato in conformita' a criteri e parametri individuati ai sensi dell'art. 8, co. 1, L. 19 ottobre 1999, n. 370. 5.  Il  conferimento  dell'incarico  di  Direttore  Amministrativo e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. L'incarico ha durata di tre anni e puo' essere rinnovato. 6. Il Direttore amministrativo puo' designare un dirigente vicario o, in  mancanza,  un  funzionario vicario, che lo sostituisce in caso di assenza  o impedimento. Il dirigente vicario o funzionario vicario e' nominato  con  decreto  del  Rettore e decade contemporaneamente alla scadenza  o alla cessazione del mandato del Direttore Amministrativo. In  caso  di  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro, le funzioni del Direttore  Amministrativo  sono  esercitate,  fino  alla  nomina  del successore,  da  un sostituto, proposto dal Rettore e nominato per un arco   temporale   non   superiore  ai  sei  mesi  dal  Consiglio  di Amministrazione. 7.  Indipendentemente  da  eventuali  specifiche  azioni  e  sanzioni disciplinari,   il   Consiglio   di   Amministrazione  puo'  revocare anticipatamente  l'incarico  di  Direttore  Amministrativo in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi di governo, risultati  negativi  dell'attivita' amministrativa e della gestione o mancato   raggiungimento   degli   obiettivi   assegnati.  La  revoca dell'incarico  e' disposta secondo la vigente normativa. Analogamente si procede per la revoca anticipata delle funzioni del vicario.                              TITOLO X                  DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE                               ART. 69                        DEFINIZIONI NORMATIVE 1.  Nel  presente Statuto, ovunque sia usata la dizione professori di ruolo,  si  intendono inclusi i professori fuori ruolo, salvo che non sia diversamente previsto.                               ART. 70       FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E ACCADEMICI 1.  Salvo  i  casi  in  cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa  o  statutaria,  il  Regolamento  generale  di Ateneo e i regolamenti  interni,  nel  disciplinare  il  regime  giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi: a)  la  mancata  designazione  o  elezione  di componenti dell'organo collegiale  non  impedisce  la  costituzione  del  collegio,  la  cui composizione,  fino  al  verificarsi  della  designazione  o elezione mancante, corrisponde al numero dei membri effettivamente designati o eletti   all'atto   della   costituzione   dell'Organo.  La  presente disposizione  non  si  applica  qualora  il  numero  dei  membri  non designati sia superiore a 1/3 dei componenti; b)  il  procedimento  di  rinnovo  deve essere completato prima della scadenza  dell'Organo.  Scaduto  il  mandato, l'Organo gia' in carica esercita,   in   regime   di  prorogatio,  l'attivita'  di  ordinaria amministrazione  e  adotta  gli  atti  urgenti  indifferibili, per un periodo  non  superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il  termine  di  proroga, gli Organi amministrativi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal Rettore  limitatamente  all'attivita' di ordinaria amministrazione ed all'adozione degli atti urgenti indifferibili; c)  chiunque  non partecipi senza giustificato motivo per piu' di tre volte  consecutive  alle  adunanze  dell'Organo  di cui e' componente elettivo o designato, decade dal mandato; d)  nel  caso  di  cessazione,  per qualsiasi causa della qualita' di componente  elettivo,  subentra  il primo dei non eletti che ne abbia titolo;  ove cio' non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi; e)  in  caso  di  anticipata  cessazione  dalla carica di Rettore, di Preside  di Facolta', di Presidente di Consiglio di Corso di Studio e di   Direttore  di  Dipartimento,  l'elezione  e'  fissata  entro  il novantesimo  giorno  successivo alla data di cessazione, nel rispetto delle   scadenze   e  delle  modalita'  per  la  presentazione  delle candidature stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Ove in tale ipotesi  la  nuova  nomina  avvenga  in  corso  d'anno,  la stessa ha efficacia  immediata.  In  ogni  caso,  la  durata  del  mandato deve riferirsi  almeno ad un intero triennio accademico, e in ottemperanza al principio di cui alla successiva lettera k); f)   le   adunanze   del   Senato   Accademico  e  del  Consiglio  di Amministrazione  sono  valide, quando sia presente la maggioranza dei componenti  aventi  voto deliberativo. Le relative deliberazioni sono prese  a  maggioranza  dei  presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo,  salvo  i  casi  in cui sia diversamente disposto dalla legge, dallo Statuto o da norme regolamentari; g)  le  adunanze  del Consiglio di Facolta', dei Consigli di corso di studi,  dei  Consigli  di  Dipartimento  e  dei Consigli di Scuola di specializzazione  sono  valide quando sia presente la maggioranza dei componenti  aventi  voto deliberativo. Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e votanti, aventi diritto al voto deliberativo,  salvo  i  casi  in cui sia diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto; h)  nessuno  puo'  partecipare  alla  discussione di argomenti che lo riguardino personalmente ed esprimere su questi il proprio voto; i)  il  funzionamento  degli  organi  menzionati nel presente Statuto avviene  secondo  le  modalita' stabilite nel regolamento generale di Ateneo; j)  in caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli  organi  collegiali,  il  nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto; k)  per il computo dei mandati, ai fini della non rieleggibilita', il mandato  interrotto  e'  considerato  solo  se la durata dello stesso abbia superato la meta' di quella nominale; l)  negli  organi  accademici  il  principio di arrotondamento verra' applicato  per  tutti  gli  organi collegiali dell'Ateneo e delle sue strutture,  qualora  le  percentuali non siano espressamente previste come  massime.  In  tale  ultimo  caso  non  sara' comunque possibile l'arrotondamento all'unita' superiore.                               ART. 71                       ACQUISIZIONE DI PARERI 1.  Nei  casi  in  cui  debba  essere  obbligatoriamente acquisito un parere,  questo  deve  essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni  statutarie  e regolamentari. Ove manchi, il riferimento e'   al  termine  perentorio  di  30  giorni  dal  ricevimento  della richiesta. 2.  In  caso  di  decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere  il  parere  lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato  ulteriori  esigenze  istruttorie, l'Organo richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.                               ART. 72                          INCOMPATIBILITA' 1.   Le  cariche  di  Rettore,  Pro-Rettore,  Preside,  Direttore  di Dipartimento e Presidente di Corso di studio non sono cumulabili. 2.  Le  cariche di Preside, Direttore di Dipartimento e Presidente di Corso  di  studio  sono  incompatibili  con  quelle  di componente il Consiglio di Amministrazione. 3.  Le incompatibilita' fra le funzioni previste nel presente Statuto e l'opzione per il tempo definito sono previste dalla legge. Nel caso in   cui   la  legislazione  vigente  disponga  la  cessazione  della distinzione  tra  i  professori  di  ruolo  a  tempo  pieno e a tempo definito,   vengono   meno   immediatamente,   senza   necessita'  di adeguamento  del presente Statuto, le incompatibilita' previste per i professori a tempo definito. 4.  Non  e' consentito essere componente elettivo, contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico. 5.  La  candidatura  ad una carica accademica incompatibile con altra gia' ricoperta, comporta, in caso di elezione, la decadenza da quella precedentemente  assunta  contestualmente  alla  nomina  nella  nuova carica.                               ART. 73                             INDENNITA' 1.   Il  Consiglio  di  Amministrazione  determina  la  misura  delle indennita' di funzione dovute: - al Rettore; -  ai  Presidi  di  Facolta',  salvo  che  questi  si avvalgano delle limitazioni  dell'attivita'  didattica  ex  art. 13, co. 2, d.P.R. 11 luglio  1980, n. 382 e dell'esonero temporaneo dall'obbligo di tenere il corso annuale; -  ai  Direttori  di  Dipartimento,  qualora  non  si avvalgano della limitazione  dell'attivita'  didattica  ex  art. 13, co. 2, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. - ai Revisori dei conti; - ai componenti il Nucleo di valutazione di Ateneo. 2.  Il  Consiglio di Amministrazione delibera inoltre, in conformita' alla  normativa  vigente,  la  misura  delle indennita' dovute per la partecipazione  agli organi centrali di governo dell'Universita'. Nel caso in cui le indennita' siano destinate ai componenti del Consiglio di Amministrazione, la delibera sulla relativa entita' e' assunta, su conforme proposta del il Senato Accademico. 3. Il Consiglio di Amministrazione puo' determinare la corresponsione di una indennita' al Pro-Rettore.                               ART. 74                   ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO 1.  Il  presente  Statuto  entra  in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2.  L'entrata  in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di  tutte  le  sue  disposizioni,  ad  eccezione di quelle per la cui attuazione e' richiesta l'adozione della normativa regolamentare.                               ART. 75                     EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI 1.  Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto vengono adottati i Regolamenti di Ateneo. 2.  Fino all'approvazione dei nuovi Regolamenti previsti dal presente Statuto,   continuano  ad  avere  efficacia  le  norme  regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la disciplina statutaria. 3.  L'emanazione  dei  regolamenti di attuazione delle previsioni del presente Statuto puo' aver luogo anche per singole materie.                               ART. 76        PRIMA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO 1.  In  deroga  a  quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del presente Statuto,  per  la  prima  costituzione  del  Senato  Accademico,  del Consiglio   di   Amministrazione,  dei  Consigli  di  Facolta'  e  di Dipartimento,  il  Rettore,  sentito  il Senato Accademico in carica, determina, con proprio decreto, entro due mesi dall'entrata in vigore del   presente   Statuto,   le   modalita'   per   l'elezione   delle rappresentanze nei suddetti Organi collegiali.                               ART. 77                         PRINCIPI ELETTORALI 1.  La  votazione  per l'elezione degli organi, escluso quella per le rappresentanze  degli  studenti,  e'  valida, se vi abbia preso parte almeno  un  terzo  degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto; essa avviene a scrutinio segreto. 2.  Per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia raggiunto   la   maggioranza   assoluta  dei  votanti,  salvo  quanto diversamente stabilito dal presente statuto. 3.  Rettore, Presidi di Facolta', Presidenti di Consiglio di corso di studio,   Direttori   di   Dipartimento  e  membri  della  Giunta  di Dipartimento  durano  in  carica  per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente  nella  funzione  per  una sola volta. Ai fini della rieleggibilita', rientrano nel computo soltanto i mandati interamente svolti  presso  la  sede  autonoma dell'Universita' di Foggia (D.M. 5 agosto 1999). 4.  Il  decano  o  altro  organo  previsto  da  questo  Statuto o dai regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui ai commi precedenti almeno  sessanta  giorni  prima  della  decadenza  dalla  carica;  le elezioni  avvengono  al piu' tardi trenta giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire.                               ART. 78                         SCADENZE TEMPORALI 1.  Il  Rettore,  i  Presidi di Facolta', i Presidenti e di Direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio, in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, terminano il loro mandato alla  scadenza  prevista  dalla  normativa in vigore al momento della loro elezione. 2.  I  componenti  del  Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facolta'  e dei Consigli di Corso di Studio, in carica all'entrata in vigore  del presente Statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista,  salvo  integrazione  dell'organo  ai  sensi  dello Statuto laddove l'ulteriore periodo di durata del mandato sia superiore a sei mesi. 3.  I  componenti  elettivi  del  Consiglio  di  Amministrazione, dei Consigli  di Facolta' e dei Consigli di Corso di Studio, in carica al momento   dell'approvazione  del  presente  Statuto,  possono  essere rieletti per un solo ulteriore mandato.                               ART. 79                            DELIBERAZIONI 1.  Per  la  validita' delle deliberazioni degli organi collegiali e' necessario che tutti gli aventi titolo siano stati convocati mediante affissione  all'albo  e  comunicazione  scritta personale nei termini previsti  dal  rispettivo regolamento e comunque almeno cinque giorni prima   dell'adunanza,  salvo  i  casi  di  urgenza  con  indicazione dell'ordine del giorno. 2.  In  caso  di  composizione  variabile  degli  organi  collegiali, nell'ordine  del  giorno  devono  essere  indicati  gli  argomenti di competenza delle varie componenti. 3.  Le  deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quando  sia  altrimenti  disposto dalla normativa vigente. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.                               ART. 80                              ISTITUTI 1.  Entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del presente Statuto i docenti   afferenti   agli   Istituti   esistenti   confluiscono   in Dipartimenti gia' costituiti o di nuova costituzione. 2.  Alla  scadenza dell'anno, il Consiglio di Amministrazione, previo parere  conforme  del Senato Accademico, provvede alla disattivazione degli  Istituti  ancora  esistenti,  collocando  contestualmente  nei Dipartimenti  costituiti i professori e i ricercatori che non abbiano esercitato l'opzione. 3.   Il  Consiglio  di  Amministrazione,  previo  parere  del  Senato Accademico, provvede inoltre ad attribuire ai Dipartimenti le risorse e il personale tecnico-amministrativo degli Istituti.  |  
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