Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 ottobre 2001, n. 440
Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3, comma 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522 di ratifica della Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989 recante disposizioni relative al doping;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 luglio 2001, n. 128/2001;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 ottobre 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il presente regolamento stabilisce le modalita' di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, in seguito denominata Commissione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
14 dicembre 2000, n. 376: "Disciplina della tutela
sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il
doping":
"Art. 3 (Commissione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive). - 1. E' istituita presso il Ministero della
sanita' la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive, di seguito denominata "Commissione , che svolge
le seguenti attivita':
a) predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e
procede alla revisione delle stesse, secondo le modalita'
di cui all'art. 2, comma 3;
b) determina, anche in conformita' alle indicazioni
del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i
casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping
ed individua le competizioni e le attivita' sportive per le
quali il controllo sanitario e' effettuato dai laboratori
di cui all'art. 4, comma 1, tenuto conto delle
caratteristiche delle competizioni e delle attivita'
sportive stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all'art. 4,
anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello
sport, i controlli anti-doping e quelli della tutela della
salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di
ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche
mediche utilizzabili a fini di doping nelle attivita'
sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di
controlli anti-doping con le strutture del Servizio
sanitario nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea
e con gli organismi internazionali, garantendo la
partecipazione a programmi di interventi contro il doping;
f) puo' promuovere campagne di informazione per la
tutela della salute nelle attivita' sportive e di
prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le
scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in
collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni
sportive nazionali, le societa' affiliate, gli enti di
promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi
delle attivita' dei medici specialisti di medicina dello
sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento adottato con decreto
del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per
i beni e le attivita' culturali, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le
modalita' di organizzazione e di funzionamento della
Commissione.
3. La Commissione e' composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della sanita',
uno dei quali con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le
attivita' culturali;
c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome;
d) un rappresentante dell'Istituto superiore di
sanita';
e) due rappresentanti del CONI;
f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli
allenatori;
g) un rappresentante degli atleti;
h) un tossicologo forense;
i) due medici specialisti di medicina dello sport;
l) un pediatra;
m) un patologo clinico;
n) un biochimico clinico;
o) un farmacologo clinico;
p) un rappresentante degli enti di promozione
sportiva;
q) un esperto in legislazione farmaceutica.
4. I componenti della Commissione di cui alle lettere
f), g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i
beni e le attivita' culturali; i componenti di cui alle
lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione
nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui
alle lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q)
del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli
ordini dei farmacisti.
5. I componenti della Commissione sono nominati con
decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, e restano in
carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.
6. Il compenso dei componenti e le spese per il
funzionamento e per l'attivita' della Commissione sono
determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il
limite massimo di lire 2 miliardi annue.".
- La legge 29 novembre 1995, n. 522, reca: "Ratifica ed
esecuzione della convenzione contro il doping, con
appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 3, comma 1 della legge 14
dicembre 2000, n. 376, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
1. La Commissione e' costituita nel rispetto dei criteri prescritti dall'articolo 3, commi 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 3, commi 3 e 4 della legge 14
dicembre 2000, n. 376, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3.
1. Il Presidente viene nominato dal Ministro della salute.
2. Egli svolge i seguenti compiti:
a) rappresenta la Commissione;
b) nomina il vicepresidente tra i componenti della Commissione;
c) convoca e presiede le riunioni della Commissione con frequenza almeno mensile, ne stabilisce l'ordine del giorno e designa i relatori;
d) coordina l'attivita' della Commissione nei rapporti con l'Unione europea, gli organismi internazionali, il Ministero della salute, le regioni, le altre amministrazioni pubbliche, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e gli altri enti interessati all'attuazione della legge n. 376/2000;
e) incarica i componenti della trattazione e dello svolgimento di compiti specifici o questioni determinate.
 
Art. 4.
1. I componenti rimangono in carica per la durata di quattro anni e non sono rieleggibili.
2. Le dimissioni sono presentate al Presidente della Commissione che le inoltra al Ministro della salute.
 
Art. 5.
1. E' istituito presso il Ministero della salute un ufficio di segreteria della Commissione di cui si avvale il Presidente per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, composto da personale e diretto da un dirigente del Ministero.
2. L'ufficio di segreteria svolge le necessarie attivita' di supporto per la Commissione, curando in particolare l'organizzazione delle riunioni e l'attuazione delle deliberazioni adottate.
 
Art. 6.
1. L'atto di convocazione indica il luogo nel quale si svolgono le riunioni e l'ordine del giorno e deve essere trasmesso almeno sette giorni prima della riunione cui si riferisce.
2. La Commissione puo' essere convocata ad istanza di almeno otto componenti.
3. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza del Presidente o del Vice presidente e di almeno dieci componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parita' dei voti espressi prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice presidente.
5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore e dal segretario.
6. Il segretario redige il verbale delle riunioni annotando il nome dei componenti presenti e degli assenti, riportando l'ordine del giorno, riassumendo per ciascuno argomento trattato la relazione, la discussione e le conclusioni ed indicando i partecipanti ed il risultato delle votazioni.
7. I verbali sono raccolti e conservati presso la segreteria della Commissione.
 
Art. 7.
1. I componenti percepiscono per la partecipazione alle riunioni della Commissione un gettone di presenza di L. 500.000 lorde.
2. La spesa massima consentita per il compenso dei componenti della Commissione e le spese per il suo funzionamento e l'attivita' viene determinata nell'ammontare di lire 2 miliardi all'anno.
 
Art. 8.
1. Nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f), della legge 14 dicembre 2000, n. 376, la Commissione svolge le seguenti attivita':
a) predispone le classi delle sostanze dopanti e delle pratiche mediche il cui impiego e' considerato doping ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376 in conformita' alla regolamentazione della Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989; del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e dell'Agenzia Mondiale contro il doping o di altri organismi internazionali preposti al settore sportivo;
b) individua le specialita' medicinali contenenti i principi attivi singoli o in associazione delle classi predisposte in base alla lettera a);
c) sottopone a revisione le classi di cui alla lettera a) e le specialita' medicinali di cui alla lettera b), con cadenza non superiore a sei mesi;
d) segnala al CIO e agli altri organismi internazionali preposti al settore sportivo l'inclusione nelle classi delle sostanze dopanti di altre sostanze biologicamente o farmacologicamente attive o altre pratiche mediche che possano mettere in pericolo l'integrita' psicofisica degli atleti e alterarne le prestazioni agonistiche;
e) determina i casi, i criteri e le metodologie dei controlli antidoping in gara e fuori gara effettuati in relazione alle competizioni organizzate a livello nazionale e internazionale, in conformita' alle regole ed alle indicazioni del CIO e delle competenti Federazioni sportive internazionali, dai predetti organismi, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline associate e dagli enti di promozione sportiva. A tal fine individua le competizioni e le attivita' sportive per le quali e' effettuato il controllo sanitario dai laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente;
f) determina, anche in conformita' alle indicazioni del CIO e delle competenti Federazioni sportive internazionali, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli antidoping in gara e fuori gara effettuati in relazione alle competizioni organizzate a livello locale dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline associate, dagli enti di promozione sportiva o da altri soggetti al di fuori delle ipotesi contemplate nella lettera precedente, individuando le competizioni e le attivita' sportive per le quali e' effettuato il controllo sanitario dai laboratori accreditati dal Ministero della salute;
g) esprime pareri sui requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori accreditati dal Ministero della salute;
h) predispone un elenco nel quale sono iscritti i medici prelevatori curandone la tenuta e regolamentandone l'accesso a seguito di selezione, la formazione e l'aggiornamento degli iscritti;
i) effettua i prelievi finalizzati ai controlli antidoping di cui alla lettera e) anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport e dei medici della Federazione medico sportiva italiana previa stipulazione di apposita convenzione;
l) effettua i prelievi finalizzati alla tutela della salute avvalendosi del Servizio sanitario nazionale;
m) propone al Ministero della salute la stipulazione di convenzioni con i laboratori di cui alle lettere e) ed f) per l'attuazione dei controlli antidoping, l'attuazione di progetti e lo svolgimento di ricerche;
n) individua le forme di collaborazione in materia di controlli a tutela della salute con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
o) predispone ogni anno un programma di attivita' e, eventualmente, specifici programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili ai fini di doping nelle attivita' sportive avvalendosi anche dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 376/2000;
p) propone al Ministero della salute la stipulazione di apposite convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di specifici progetti di ricerca;
q) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e partecipa a programmi di interventi contro il doping;
r) promuove campagne di informazione per la tutela della salute nelle attivita' sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, avvalendosi, eventualmente, della collaborazione delle amministrazioni pubbliche, del CONI, delle FF.SS.NN., delle societa' affiliate, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva pubblici e privati ed anche di medici specialisti di medicina dello sport;
s) determina il contenuto dell'apposito contrassegno che devono recare sull'involucro e sul foglio illustrativo, le confezioni di farmaci appartenenti alle classi di sostanze dopanti;
t) predispone lo schema di relazione al Parlamento del Ministro della salute sullo stato di attuazione della legge 14 dicembre 2000, n. 376, nonche' sull'attivita' svolta.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 ottobre 2001

Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro per i beni e le attività culturali
Urbani Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 2



Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 3, comma 1, lettere da a) a f)
della legge 14 dicembre 2000, n. 376, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2 e 3 della
legge 14 dicembre 2000, n. 376:
"2. Costituiscono doping la somministrazione o
l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione
a pratiche mediche non giustificate da condizioni
patologiche ed idonee a modificare le condizioni
psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al
doping la somministrazione di farmaci o di sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di
pratiche mediche non giustificate da condizioni
patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i
risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle
sostanze e delle pratiche indicate nel comma 2".
- Per la Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989
si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1 della legge
14 dicembre 2000, n. 376:
"1. I produttori, gli importatori e i distributori di
farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal
CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all'art. 2,
comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero
della sanita' i dati relativi alle quantita' prodotte,
importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli
ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola
specialita' farmaceutica".



 
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