Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2001 (vai al sommario)
REGIONE PIEMONTE
LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2001, n. 34
Provvedimenti in materia di tasse regionali.

Il consiglio regionale ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'anno 2002 l'aliquota dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive), ed in attuazione dell'art. 4, comma 3-bis, della legge 16 novembre 2001, n. 405 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), e' fissata nella misura dell'1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 non si applica ai redditi determinati ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiori a lire 20 milioni (euro 10.329,14).
 
Art. 2.
1. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano per usi civili, prevista dalla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina), limitatamente all'anno 2002 e' fissata in misura non superiore a lire 30 (euro 0,015) per metro cubo di gas erogato.
 
Art. 3.
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Piemonte.
La presente legge sara' pubblicata nel bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
Torino, 13 dicembre 2001
p. Il presidente: Casoni
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone