| Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| REGIONE PIEMONTE |  
| LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2001, n. 34 |  
| Provvedimenti in materia di tasse regionali. |  
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  Il consiglio regionale ha approvato;                            IL PRESIDENTE                       DELLA GIUNTA REGIONALE                              Promulga la seguente legge:                               Art. 1.  1.   Per   l'anno   2002   l'aliquota   dell'addizionale  regionale dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF)  di  cui all'art.  50,  comma  3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446  (Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive),  ed  in attuazione dell'art. 4, comma 3-bis, della legge 16 novembre  2001,  n.  405 (Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347, recante interventi urgenti  in  materia  di  spesa  sanitaria),  e' fissata nella misura dell'1,4  per  cento  sul  reddito  complessivo  determinato  ai fini dell'IRPEF,  al  netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.  2.  La  maggiorazione  di  cui al comma 1 non si applica ai redditi determinati  ai  fini  dell'IRPEF,  al  netto  degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiori a lire 20 milioni (euro 10.329,14).  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  L'addizionale  regionale  all'imposta di consumo sul gas metano per  usi civili, prevista dalla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione  della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul  gas  metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina), limitatamente all'anno 2002 e' fissata in misura non superiore a lire 30 (euro 0,015) per metro cubo di gas erogato.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  La  presente  legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello  statuto  ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Piemonte.  La  presente  legge sara' pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.    Torino, 13 dicembre 2001                                             p. Il presidente: Casoni  |  
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