IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA                 e per il coordinamento dei servizi                     di informazione e sicurezza
  Premessa.  I   moderni   sistemi   di  telecomunicazione  consentono  oggi  di soddisfare  le  esigenze  di  celerita' e flessibilita' garantendo un servizio   continuo   e   la   rapidita'   nella  circolazione  delle informazioni.  La  pubblica  amministrazione, in quest'ultimi anni, nel perseguire tali  obiettivi  ha  volto  sempre maggiore attenzione all'evoluzione tecnologica di detti sistemi ed alla relativa regolamentazione.  Gia'  la  circolare  n.  6 del 13 marzo 1996 e la direttiva dell'11 aprile 1997 del Ministro per la funzione pubblica avevano individuato nuovi  criteri  selettivi  in relazione ai sistemi di telefonia dello Stato,  al  fine  di  promuoverne  in modo efficace la trasformazione strutturale e organizzativa.  Oggi,  alla  luce  dei continui cambiamenti e delle innovazioni che consentiranno  di utilizzare questi sistemi anche per la trasmissione di  documenti,  appare  necessario  completare  l'attuazione di dette direttive  attraverso  ulteriori  criteri  di regolazione, al fine di garantire   la   diffusione   di   tali  strumenti  in  un'ottica  di contenimento della spesa.  L'assegnazione  e  l'uso  dei  sistemi telefonici devono rispondere all'interesse ed alle esigenze dell'amministrazione, al miglioramento della  qualita'  del  lavoro  e  della produttivita' e alla capacita' delle   amministrazioni   di   soddisfare   i   bisogni  nuovi  della collettivita', in un quadro di economia ed efficienza.  Le  disposizioni  della presente direttiva si applicano ai telefoni fissi,  ai  telefoni  cellulari,  alle schede di telefonia mobile per computer  portatili  e  ai  collegamenti  di  rete  tramite cellulari connessi a palmari o a computer portatili.  Al  fine di raggiungere gli obiettivi in premessa, si indica quanto segue: 1) Telefonia fissa.  Le  spese  per  le utenze telefoniche degli uffici assorbono ancora molte  risorse delle pubbliche amministrazioni, pur in un contesto in cui  il  mercato  e le tecnologie consentono considerevoli risparmi e impieghi ottimali.  A  tal  fine, si richiamano le previsioni contenute in disposizioni precedenti    riguardanti    le    responsabilita'    dei   dirigenti sull'andamento  del  traffico  telefonico  e  sui  costi  dei singoli uffici,   per   attivare  le  necessarie  attivita'  di  monitoraggio sull'utilizzo delle utenze telefoniche allo scopo di impedirne un uso indiscriminato e improprio.  Inoltre,  al  fine  di  cogliere le opportunita' offerte oggi dalle nuove   tecnologie   e   dal   mercato   per  realizzare  sistemi  di comunicazione integrata fisso-mobile-rete elettronica, si invitano le amministrazioni  a  verificare  periodicamente  i costi, le tariffe e l'adeguamento tecnologico dei sistemi adottati.  Per  la  scelta  degli operatori di rete fissa, tenendo conto delle integrazioni  con le apparecchiature mobili, dell'utilizzo della rete internet e della tipologia di traffico della singola amministrazione, le  amministrazioni  devono  ricorrere  alle  procedure  di  acquisto centralizzato,  cosi'  come  richiamato  nel successivo punto 7 della presente direttiva.  Le   amministrazioni,  inoltre,  adotteranno  tutti  i  dispositivi previsti  per  un utilizzo razionale delle apparecchiature attraverso l'impiego  di  sistemi  di abilitazione e restrizione a vari livelli, adeguati  alle  effettive  esigenze,  prevedendo  infine accorgimenti come:  l'inserimento  del  blocco  in  caso di assenza dall'ufficio e l'invio  periodico  al  responsabile dell'ufficio dell'estratto delle chiamate urbane e interurbane.  Nei  casi  di  impiego di sistemi di telelavoro, le amministrazioni adotteranno i sistemi di collegamento telefonico alla rete internet e alla  sede  centrale  piu'  convenienti  per  conseguire obiettivi di risparmio dei costi e di flessibilita' nel lavoro. 2) Assegnazione dei sistemi di telefonia mobile.  Le  apparecchiature  di  telefonia mobile dovranno essere assegnate secondo  modalita'  open,  ovvero  con  la possibilita' di effettuare telefonate   in  Italia  e  all'estero,  al  fine  di  consentire  lo svolgimento   delle   attivita'  istituzionali  anche  fuori  sede  e garantire  nel  contempo la reperibilita', alle seguenti categorie di soggetti:    Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;    Ministri e vice Ministri;    Sottosegretari di Stato;    Capi  di  Gabinetto,  Capi  degli uffici legislativi, portavoce e consiglieri diplomatici dei Ministri;    Capi segreteria ovvero Segretari particolari;    dirigenti di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Ai  dirigenti  di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono assegnate apparecchiature di telefonia mobile,  secondo  modalita'  open,  per  le sole chiamate interurbane nazionali.   Particolari   incarichi,   anche   temporanei,  potranno consentire   a   tali   destinatari  l'abilitazione  alle  telefonate internazionali.  I  dirigenti delle pubbliche amministrazioni non titolari di uffici di  livello  dirigenziale  generale  possono  essere  assegnatari  di apparecchiature  di  telefonia  mobile  di  tipo  RAM (Rete aziendale mobile),  non  abilitate  alle telefonate all'esterno. L'abilitazione open  dovra'  essere  autorizzata  solo  a  chi debba assicurare, per esigenze  di  servizio,  pronta  e  costante  reperibilita'  e per il periodo  necessario  allo svolgimento delle particolari attivita' che ne richiedono l'uso.  Per  gli  utenti  con abilitazione di tipo RAM, si puo' tener conto delle  possibilita'  tecniche  di  restrizione offerte dagli apparati stessi.  Secondo  le valutazioni specifiche, ciascuna amministrazione ricorrera' ad una delle seguenti soluzioni tecniche:    a) codice  PIN,  per  vari  livelli  di  abilitazione (nazionale, internazionale, mobile-fisso, mobile-mobile);    b) livelli  differenziati  di  restrizione, al fine di consentire solo  chiamate  ai  numeri in memoria (corrispondenti, ad esempio, ai numeri degli uffici di diretto riferimento della persona);    c) durata delle comunicazioni, visualizzazione dei costi.  Le  fatture  emesse  dal fornitore del servizio telefonico dovranno essere   personalmente   sottoscritte   dal   titolare  del  telefono portatile,   al   fine   di   attestare   che  l'effettuazione  delle conversazioni  telefoniche sia avvenuta in correlazione alle esigenze di servizio. 3) Accessori e sicurezza.  Al    momento    dell'assegnazione    delle   apparecchiature,   le amministrazioni   dovranno   fornire   l'auricolare   per  l'utilizzo ordinario,  nonche',  solo  se  necessario,  il  kit  di supporto per l'utilizzo  sulle vetture e gli eventuali sistemi di collegamento con apparecchiature informatiche. Il titolare dell'apparecchiatura mobile dovra'   adottare,   nell'utilizzo   di  tale  strumento,  tutti  gli accorgimenti per la sicurezza individuale. 4) Utilizzo privato degli strumenti di telefonia mobile.  L'uso ai fini privati delle apparecchiature potra' avvenire solo in caso di contratto di dual billing (doppia fatturazione), introducendo il  codice  che  permette di addebitare i costi per l'uso privato sul conto   corrente   personale  del  titolare  dell'utenza.  Tutti  gli assegnatari  di  apparecchiature  di  telefonia mobile sono tenuti ad attivare  il  contratto  privato  per  l'impiego  personale  di  tali sistemi.  Il  trasferimento  di  chiamata  al  telefono  cellulare privato e' consentito  solo per i titolari con abilitazione di tipo open, mentre per   gli   altri   e'   consentito  solo  verso  il  telefono  fisso dell'ufficio,  In  ogni  caso,  tale  servizio dovra' comunque essere dichiarato preventivamente.  I   collegamenti  Wap  (Wireless  application  protocol),  internet tramite UMTS (Universal mobile telecommunication system) e l'utilizzo dei   messaggi  di  testo  verranno  consentiti  solo  per  interesse dell'amministrazione  e  per  lo svolgimento dell'attivita' di lavoro fuori sede. 5) Utilizzo per servizio.  Al  fine  di un razionale utilizzo, l'impiego delle apparecchiature dovra' tenere conto del piano tariffario previsto in convenzione, che sara'  comunicato  dalle  amministrazioni agli interessati al momento della consegna dell'apparato mobile.  Sulla base di tale prospetto, le amministrazioni verificheranno con i  gestori  la  possibilita'  di  adottare  sistemi di rete aziendale estesi, cosi' da pervenire a costi utenza piu' contenuti. 6) Monitoraggio.  Ai  fini  del contenimento della spesa, le amministrazioni dovranno prevedere,   in   rispetto   della   normativa   sulla  tutela  della riservatezza dei dati personali, un sistema di raccolta delle fatture relative  ai  singoli  apparecchi,  verificando a campione l'utilizzo corretto delle relative utenze. 7) Acquisto delle apparecchiature.  Per  gli acquisti delle suddette apparecchiature le amministrazioni dovranno   ricorrere   alle   procedure  di  acquisto  centralizzato, attraverso  l'adesione  alle  convenzioni previste dall'art. 26 della legge  23  dicembre 1999,  n.  488,  e  dall'art.  58  della legge 23 dicembre 2000,   n.   388,  stipulate  dalla  Concessionaria  servizi informativi pubblici (Consip) S.p.a.  Sono  fatte  salve,  per  le  parti non modificate, le disposizioni contenute  nella  circolare  n. 6 del 13 marzo 1996 e nella direttiva dell'11 aprile 1997 del Ministro per la funzione pubblica.    Roma, 30 ottobre 2001                              Il Ministro per la funzione pubblica                               e per il coordinamento dei servizi                                   di informazione e sicurezza                                            Frattini Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001 Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, registro n. 13, foglio n. 263  |