| Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 14 novembre 2001 |  
| Modalita'  e  termini per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL. |  
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                        IL DIRIGENTE GENERALE              dell'ufficio centrale per l'orientamento            e la formazione professionale dei lavoratori
    Vista  la  legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante "Legge quadro in materia  di  formazione  professionale",  e  successive  modifiche ed integrazioni;  Visto  il  decreto  legislativo  n.  112  del 31 marzo 1998 recante conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;  Visto  il  Regolamento  CE n. 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;  Visti  i  Regolamenti  CE n. 1784/99, n. 1262/99, relativi al Fondo sociale europeo;  Visto  il  Regolamento  CE  n.  1685/2000,  recante disposizioni di applicazione  del  Regolamento  CE  n.  1260/99,  per quanto riguarda l'ammissibilita'  delle  spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;  Visto  il  Regolamento  CE  n.  1159/2000  relativo  alle azioni di informazione e pubblicita' a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;  Vista la comunicazione della Commissione europea n. C(2000) 853 del 14 aprile   2000  che  stabilisce  gli  orientamenti  dell'iniziativa comunitaria  EQUAL,  relativa  alla  cooperazione  transnazionale per promuovere  nuove  pratiche  di  lotta  alle  discriminazioni  e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro;  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  C(2001)  43  del 26 marzo  2001  recante  approvazione  del  programma  di  iniziativa comunitaria   per   la   lotta   contro   le   discriminazioni  e  le disuguaglianze in relazione al mercato del lavoro (EQUAL) in Italia;  Visto  l'avviso  02/01 del 7 maggio 2001 del Ministero del lavoro e delle   politiche   sociali  recante  "Modalita'  e  termini  per  la presentazione  di  proposte  progettuali  da  finanziare  nell'ambito dell'iniziativa comunitaria EQUAL";  Visto  l'art.  5  della  legge  n.  183/1987  con la quale e' stato istituito  il  Fondo  di  rotazione  per l'attuazione delle politiche comunitarie;  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica n. 568/1988 che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di rotazione e successive modifiche ed integrazioni;  Vista  la  deliberazione del 22 giugno 2000 del CIPE, che definisce le  aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi di iniziativa  comunitaria  EQUAL;  INTERREG  III,  LEADER + e URBAN II, relativi al periodo 2000-2006;  Viste  le  risultanze  del  gruppo  tecnico  di  lavoro  ex decreto ministeriale  15 maggio 2000, dell'11 ottobre 2000 e nelle more della procedura di registrazione del relativo decreto;  Visti  gli  atti  dei  due  comitati di valutazione istituiti con i decreti  dirigenziali  n.  320/IV/2001  del  24 settembre  2001  e n. 328/IV/2001   del   28 settembre  2001  relativi  alle  procedure  di valutazione  dei  progetti  presentati ai sensi dell'avviso 02/01 del 7 maggio 2001;  Considerato  il  punteggio minimo di finanziabilita' fissato in 650 punti dal gruppo tecnico di gestione dell'iniziativa;  Visto  il  parere  favorevole espresso dal comitato di sorveglianza dell'iniziativa EQUAL nella seduta del 5 novembre 2001, relativo alla procedura  di selezione dei partenariati di sviluppo settoriali posta in essere dal Ministero del lavoro;  Considerate   le   risorse   disponibili   ai   sensi   del   DOCUP dell'iniziativa  comunitaria  EQUAL  cosi' come riportato nell'avviso 02/01  sopra  richiamato  e  la  necessita'  di  conseguirne il pieno utilizzo;  Ritenuto  opportuno,  in considerazione della natura di laboratorio di innovazione propria dell'iniziativa, favorire attraverso riduzioni lineari   nella  misura  del  30%  dei  finanziamenti  richiesti,  un ampliamento del numero delle sperimentazioni settoriali;  Considerate  le  disponibilita'  delle  singole  misure, cosi' come previsto  dal  citato  avviso,  pari ad euro 14.102.213 per la misura 1.1;  pari  ad  euro  10.446.084  per  la  misura  1.2;  pari ad euro 13.057.605  per  la misura 2.2; pari ad euro 14.102.213 per la misura 3.1;  pari  ad  euro  5.223.043  per  la  misura  4.2;  pari  ad euro 10.446.084 per la misura 5.1;  Visto  che  altri  finanziamenti  pubblici  o privati eventualmente previsti  nelle  proposte  presentate sono sostitutivi, per l'importo reso  disponibile,  del  contributo  pubblico  nazionale a carico del Fondo di rotazione da indicare nei successivi atti di concessione;  Visto  il  decreto  legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;                              Decreta:                               Art. 1.  Sono ammessi a finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, n.  33  progetti presentati ai sensi dell'avviso di cui in premessa e di seguito indicati: ---->  Vedere TABELLE alle Pagg. 16 - 17 della G.U.  <----  |  
|   |                                 Art. 2.    Per  lo svolgimento della sola azione 1 agli stessi partenariati, visto  il finanziamento massimo complessivo risultante dal precedente articolo,  e' assegnata, ai sensi dell'avviso 02/01, la somma massima a fianco di ciascuno indicata; ---->  Vedere TABELLE alle Pagg. 18 - 19 della G.U.  <----  |  
|   |                                 Art. 3.    Ai  sensi del documento unico di programmazione dell'iniziativa e dell'avviso  02/01  del 7 maggio 2001, l'ammissione all'azione 2 e il suo  finanziamento  sono  comunque subordinati alla conferma da parte dell'amministrazione, prevista al termine dell'azione 1.  |  
|   |                                 Art. 4.  L'erogazione  dei  finanziamenti  per  entrambe  le  azioni ammesse avverra'  sulla  base  di  successivi  specifici  e  autonomi atti di concessione.  Il  primo,  relativo all'azione 1, contestualmente all'inizio delle attivita',  e il secondo, relativo all'azione 2, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo precedente.  |  
|   |                                 Art. 5.  Per  l'attuazione  degli  stessi sono impegnate risorse complessive pari  a  euro 54.954.917,83, di cui euro 29.651.664,18 a valere sulle risorse  del  Fondo sociale europeo e euro 25.303.253,65 a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987.  I  finanziamenti  dei singoli partenariati, i referenti, le misure, la  ripartizione tra Fondo sociale europeo e cofinanziamento pubblico nazionale risultano specificate nelle tabelle di cui all'art. 1.  |  
|   |                                 Art. 6.  L'erogazione  dei  finanziamenti  avverra'  sotto forma di acconti, pagamenti intermedi e saldi, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento CE n.  1260/99  e  secondo  quanto stabilito nell'atto di concessione da sottoscrivere  con  i  titolari  dei  progetti e sara' effettuata dal Ministero  dell'economia  e delle finanze sulla base di comunicazioni del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, certificanti la sussistenza  dei presupposti e delle condizioni per la liquidabilita' delle spese.    Roma, 14 novembre 2001                                       Il dirigente generale: Vittore  |  
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