Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 24 ottobre 2001 |
Ammissione di progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per complessive L. 1.957.100.000 (Euro 1.010.757,80). |
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IL DIRETTORE del Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' di ricerca - Ufficio V
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR); Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: "Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"; Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori; Viste le proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 12 febbraio 2001, ed in particolare il progetto S051-P presentato dalla societa' Alluminagres Italia S.r.l. per il quale il C.T.S. ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni; Considerato che si e' reso necessario un supplemento di istruttoria da parte dell'Istituto di credito, ai fini dell'emanazione del relativo decreto di ammissione; Visto il citato supplemento di istruttoria pervenuto in data 18 settembre 2001; Vista la disponibilita' del cap. 7365 resti 2000 P.G. 02; Considerato che per il progetto proposto per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, cosi' come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni; Decreta: Art. 1. Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo e' ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalita' di seguito indicate: Ditta: Alluminagres Italia S.r.l. - Filetto (Chieti) (classificata grande impresa); progetto: S051-P; titolo del progetto: realizzazione di marmitta in ceramica per alte prestazioni; entita' delle spese nel progetto approvato: L. 4.201.000.000 di cui: in zona non eleggibile, L. 944.000.000; in zona art. 92, paragrafo 3, lettera a), L. 170.000.000; in zona art. 92, paragrafo 3, lettera c), L. 2.797.000.000; in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 290.000.000; entita' delle spese ammissibili: L. 3.257.000.000; ripartizione delle spese tra attivita' di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 2.406.000.000 per ricerca industriale e L. 1.795.000.000 per sviluppo precompetitivo; maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d), punti 2, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997; ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.957.100.000; numero delle quote in cui e' frazionata l'erogazione: 3; ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 652.370.000; intensita' media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 43,56%; intensita' effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 46,59%; tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%. Durata del progetto: trenta mesi a partire dal 31 ottobre 1998. Ammissibilita' delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 20 luglio 1998. Qualora, tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attivita' progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovra' tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero. Condizioni: l'operativita' del presente decreto e' subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa. |
| Art. 2. La relativa spesa di L. 1.957.100.000 (Euro 1.010.757,80), di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 7365 resti 2000 P.G. 02. Il presente decreto sara' inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 ottobre 2001 Il direttore generale: Criscuoli |
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