Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 24 ottobre 2001
Ammissione di progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per complessive L. 1.957.100.000 (Euro 1.010.757,80).

IL DIRETTORE del Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle
attivita' di ricerca - Ufficio V

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR);
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: "Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";
Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;
Viste le proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 12 febbraio 2001, ed in particolare il progetto S051-P presentato dalla societa' Alluminagres Italia S.r.l. per il quale il C.T.S. ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;
Considerato che si e' reso necessario un supplemento di istruttoria da parte dell'Istituto di credito, ai fini dell'emanazione del relativo decreto di ammissione;
Visto il citato supplemento di istruttoria pervenuto in data 18 settembre 2001;
Vista la disponibilita' del cap. 7365 resti 2000 P.G. 02;
Considerato che per il progetto proposto per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, cosi' come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo e' ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalita' di seguito indicate: Ditta: Alluminagres Italia S.r.l. - Filetto (Chieti) (classificata grande impresa);
progetto: S051-P;
titolo del progetto: realizzazione di marmitta in ceramica per alte prestazioni;
entita' delle spese nel progetto approvato: L. 4.201.000.000 di cui:
in zona non eleggibile, L. 944.000.000;
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera a), L. 170.000.000;
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera c), L. 2.797.000.000;
in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 290.000.000;
entita' delle spese ammissibili: L. 3.257.000.000;
ripartizione delle spese tra attivita' di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 2.406.000.000 per ricerca industriale e L. 1.795.000.000 per sviluppo precompetitivo;
maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d), punti 2, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;
ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.957.100.000;
numero delle quote in cui e' frazionata l'erogazione: 3;
ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 652.370.000;
intensita' media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 43,56%;
intensita' effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 46,59%;
tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.
Durata del progetto: trenta mesi a partire dal 31 ottobre 1998.
Ammissibilita' delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 20 luglio 1998.
Qualora, tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attivita' progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovra' tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.
Condizioni: l'operativita' del presente decreto e' subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.
 
Art. 2.
La relativa spesa di L. 1.957.100.000 (Euro 1.010.757,80), di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 7365 resti 2000 P.G. 02.
Il presente decreto sara' inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2001
Il direttore generale: Criscuoli
 
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