IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE            del Dipartimento della qualita' dei prodotti                    agroalimentari e dei servizi
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;  Visto  il decreto ministeriale 5 agosto 1997, con il quale e' stata riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini "Sannio"   ed   e'   stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di produzione;  Vista  la  domanda  presentata  dagli  interessati,  operatori  del settore  ed  organizzazioni  di  categoria,  intesa  ad  ottenere  la riduzione   del   valore  minimo  dell'acidita'  totale  dei  vini  a denominazione  di  origine  controllata ""Sannio Falanghina" previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra;  Visto  il  parere  favorevole  della  regione  Campania sulla sopra citata domanda;  Considerato  che  il  mercato  dei  vini,  per  il mutato gusto dei consumatori, e' orientato verso prodotti meno aciduli; che l'utilizzo della  tecnologia  del  freddo  nella produzione dei mosti e dei vini inerenti   alla   tipologia   sopra   citata  porta  all'abbassamento dell'acidita' totale; che la raccolta delle uve, rispetto al passato, avviene in uno stato di maturazione piu' avanzato;  Vista  la  decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini  che,  sulle  istanze  relative  alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal parere   della   regione   competente   per  territorio,  la  sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata  ""Sannio  Falanghina",  in  conformita'  alla  decisione assunta dal sopra citato Comitato;                              Decreta:                           Articolo unico  Il  limite  minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di origine  controllata  ""Sannio  Falanghina"  previsto, all'art. 6 del disciplinare di produzione, e' ridotto da 5,5 g/l a 5,0 g/l.  Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2001.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 27 novembre 2001                             Il direttore generale reggente: Ambrosio  |