| Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. 439 |  
| Regolamento  di  semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 111, e successive modificazioni;  Visto l'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;  Visto l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754;  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;  Udito  il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso dalla Sezione V nella seduta del 30 gennaio 2001;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;  Considerato  che  le  competenti Commissioni parlamentari non hanno espresso il prescritto parere entro i termini assegnati;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della sanita';                              E m a n a                      il seguente regolamento:                               Art. 1.                       Ambito di applicazione
    1.   Il   presente   regolamento   disciplina   le   procedure  per l'accertamento  della  composizione  e  dell'innocuita'  dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo,  di  cui  all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del   Presidente   della   Repubblica  21  settembre  1994,  n.  754. L'accertamento   della   composizione  e  dell'innocuita'  implicano, rispettivamente,   la  verifica  della  qualita'  e  della  sicurezza d'impiego   del   prodotto  farmaceutico,  quest'ultima  valutata  in rapporto  all'efficacia  dello  stesso, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse:              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di          legge ed i regolamenti.              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 17, comma 2, della          legge  23 agosto  1988,  n. 400, pubblicato nel supplemento          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della          Presidenza del Consiglio dei Ministri):              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle          norme regolamentari".              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  20  della  legge          15 marzo  1997, n. 59, pubblicata nel supplemento ordinario          alla  Gazzetta  Ufficiale  17 marzo  1997, n. 63 (Delega al          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica          amministrazione e per la semplificazione amministrativa):              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti          amministrativi.              2.  Nelle  materie  di  cui  all'art. 117, primo comma,          della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.          Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 2, della          presente  legge  e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi          sull'ordinamento  degli  enti locali, approvato con decreto          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i          regolamenti possono essere comunque emanati.              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,          regolatrici dei procedimenti.              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e          principi:                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi          procedimentali  e delle amministrazioni intervenenti, anche          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica          procedura;                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione          previsti per procedimenti tra loro analoghi;                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o          presso diversi uffici della medesima amministrazione;                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo          di porre in essere le procedure stesse;                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e          successive modificazioni;                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle          procedure di verifica e controllo;                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di          autoregolamentazione da parte degli interessati;                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo          al regime concessorio quello autorizzatorio;                g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che          giustifichino una difforme disciplina settoriale;                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove          tecnologie informatiche.              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi          provvedimenti di modificazione.              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione          amministrativa.              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge          medesima.              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla          presente legge, nonche' le seguenti materie:                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e          successive modificazioni;                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,          con compiti consultivi e di proposta;                c) interventi per il diritto allo studio e contributi          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,          sentite le competenti Commissioni parlamentari;                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge          24 dicembre 1993, n. 537;                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o          prefettizia.              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni          parlamentari competenti per materia.              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del          Consiglio  dei  Ministri,  previsto dall'art. 4 della legge          2 dicembre  1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".              - Si  trascrive  il testo dell'art. 4, comma 2, lettera          a),   del  decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n.  266,          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1993, n. 180          (Riordinamento   del   Ministero  della  sanita',  a  norma          dell'art.  1,  comma  1, lettera h), della legge 23 ottobre          1992, n. 421):              "2.  Il  Consiglio  superiore di sanita' esprime parere          obbligatorio:                a) sui    regolamenti    predisposti   da   qualunque          amministrazione   centrale   che   interessino   la  salute          pubblica;".              - Si  trascrive  il testo dell'art. 1, comma 2, lettera          a),   del  decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n.  267,          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1993, n. 180          (Riordinamento  dell'Istituto superiore di sanita', a norma          dell'art.  1,  comma  1, lettera h), della legge 23 ottobre          1992, n. 421):              "2. L'Istituto:                a) promuove,  con  compiti  di indirizzo tecnico e di          coordinamento,  programmi  di interesse nazionale, coerenti          con  gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, nel campo          della  promozione  e tutela della salute, in collaborazione          con  le  regioni  e  con  le  unita'  sanitarie locali e le          aziende ospedaliere, nonche' con enti pubblici e privati di          rilevanza nazionale;".              - Per  il  riferimento all'art. 1, comma 1, lettera c),          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 settembre          1994, n. 754 si vedano le note all'art. 1.
            Nota all'art. 1:              - Si  trascrive  il testo dell'art. 1, comma 1, lettera          c),   del   decreto   del   Presidente   della   Repubblica          21 settembre   1994,  n.  754,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale  19 gennaio  1995, n. 15 (Regolamento concernente          l'organizzazione    ed   il   funzionamento   dell'Istituto          superiore di sanita):              "1.  L'Istituto  superiore  di  sanita' (I.S.S.), oltre          alle  funzioni  di  cui  all'art.  1,  comma 2, del decreto          legislativo 30 giugno 1993, n. 267:                a)-b) Omissis;                c) provvede  all'accertamento  della  composizione  e          della   innocuita'   dei  prodotti  farmaceutici  di  nuova          istituzione    prima    della    sperimentazione    clinica          sull'uomo;".
                           |  
|   |                                 Art. 2.                             Definizione
    1.  La  sperimentazione  clinica  di fase I comprende un insieme di studi  sul  soggetto  volontario  sano  o  ammalato,  che riguarda la determinazione    del    profilo    di    tollerabilita'   e   quello farmacocinetico/metabolico  di  un  farmaco.  Nei  soggetti ammalati, questi  studi possono includere la valutazione di indici di efficacia nel  caso  di  farmaci per i quali l'attesa di un effetto terapeutico giustifica  la somministrazione di sostanze che presentano rischi non accettabili nei volontari sani.  2.  Tali  studi possono essere eseguiti sull'uomo volontario malato nel  caso di prodotti farmaceutici per i quali l'attesa di un effetto terapeutico  giustifica  la  somministrazione  di sostanze ad elevata tossicita' o che presentano rischi non accettabili nei volontari.  3. Prima di procedere all'avvio della sperimentazione clinica di un medicinale  di nuova istituzione, cosi' come definito all'articolo 3, i   richiedenti   sono  tenuti  ad  acquisire  il  parere  favorevole dell'Istituto  superiore  di sanita', ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 21 settembre 1994, n. 754. 
                                         Nota all'art. 2:              - Per  il  riferimento all'art. 1, comma 1, lettera c),          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 settembre          1994, n. 754, si vedano le note all'art. 1.
                           |  
|   |                                 Art. 3.             Prodotto farmaceutico di nuova istituzione
    1.  Ai  fini  degli  accertamenti  di  cui all'articolo 1, comma 1, lettera  c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,  n.  754,  che precedono l'avvio degli studi clinici, per nuovo prodotto farmaceutico o prodotto farmaceutico di nuova istituzione si intende un medicinale come definito nell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto   legislativo   29   maggio   1991,   n.  178,  e  successive modificazioni, che rientri in una delle seguenti categorie:    a) non sia mai stato utilizzato nell'uomo;    b) sia  stato  utilizzato  nell'uomo,  ma  in  modo  inadeguato o insufficiente secondo una motivata determinazione del Ministero della sanita'   o   del   Comitato  etico  locale,  ai  sensi  del  decreto ministeriale  18  marzo  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998. 
                                         Note all'art. 3:              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 1, commi 1 e 2 del          decreto  legislativo  29 maggio  1991,  n.  178, pubblicato          nella   Gazzetta   Ufficiale   15 giugno   1991,   n.   139          (Recepimento  delle  direttive  della  Comunita'  economica          europea in materia di specialita' medicinali):              "1.  Ai fini del presente decreto e' da intendersi come          medicinale  ogni  sostanza  o  composizione presentata come          avente  proprieta'  curative o profilattiche delle malattie          umane  o  animali,  nonche' ogni sostanza o composizione da          somministrare   all'uomo   o   all'animale  allo  scopo  di          stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere          o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale.              2. Per sostanza si intende qualsiasi materia di origine          umana  o  animale  o  vegetale,  o  di origine chimica, sia          naturale che di trasformazione o di sintesi".              - Il  decreto  ministeriale  18 marzo  1988, pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale  28 maggio  1998,  n. 122, reca:          "Modalita'   per   l'esenzione   dagli   accertamenti   sui          medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche".
                           |  
|   |                                 Art. 4.          Domanda relativa all'accertamento della qualita',                 efficacia e sicurezza del prodotto
    1.   La   domanda,   redatta  in  carta  da  bollo,  relativa  agli accertamenti  di  cui  all'articolo  3,  comma 1, deve essere inviata all'Istituto superiore di sanita', corredata di:    a) documentazione    e,   eventualmente,   materiali   pertinenti all'accertamento della qualita';    b) documentazione    preclinica    pertinente    all'accertamento dell'efficacia;    c) documentazione  preclinica  pertinente  all'accertamento della sicurezza;    d) programma di sperimentazione clinica di fase I;    e) ricevuta  di  versamento  della  tariffa, prevista dal decreto ministeriale  6  marzo 1992, e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992;    f) copia  della  comunicazione  delle determinazioni del Comitato etico  locale  o  del  Ministero  della  sanita'  nei  casi  previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b).  2. Con decreto del Presidente dell'Istituto superiore di sanita' e' individuata la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), da allegare alla domanda. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  3.  Copia  della  domanda, priva di allegati, deve essere trasmessa dal richiedente al Ministero della sanita', direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.  4.  L'Istituto  superiore di sanita' comunica al richiedente, entro cinque  giorni  dal  ricevimento  della  domanda, la data di avvenuta acquisizione   della   documentazione  ed  il  numero  di  protocollo attribuito alla pratica. 
                                         Nota all'art. 4:              - Il  decreto  ministeriale  6 marzo  1992,  pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale  13 aprile  1992,  n.  87, reca:          "Aumento  e  fissazione  delle tariffe per i controlli e le          analisi resi dall'Istituto superiore di sanita'".
                           |  
|   |                                 Art. 5.                       Accertamenti istruttori
    1. L'Istituto superiore di sanita', sulla base della documentazione di   cui  all'articolo  4,  comma  1,  richiedendo,  ove  necessario, supplementi  di  documentazione  o colloqui con esperti designati del richiedente,    formula   un   parere   sulla   ammissibilita'   alla sperimentazione di fase I del nuovo prodotto farmaceutico, in base:    a) alla  valutazione  della qualita' del prodotto, anche mediante verifiche su campioni ove necessario;    b) alla   valutazione  del  rapporto  fra  rischi  prevedibili  e benefici ipotizzabili in relazione ai risultati della sperimentazione pre-clinica.  2. Il parere sull'ammissibilita' indica, se del caso, i limiti e le condizioni  cui  e' subordinata la sperimentazione di fase I; esso e' comunicato  entro  sessanta  giorni dalla data di cui all'articolo 4, comma 4, al Ministero della sanita' ed al richiedente.  3.  Per  la  sperimentazione  di  fase I realizzata direttamente su pazienti  oncologici,  portatori  di  AIDS o di altre malattie per le quali  i  farmaci non possono essere utilizzati in soggetti volontari sani,  il  parere  sull'ammissibilita'  si  riferisce  esclusivamente all'avvio della sperimentazione del farmaco; in tal caso le modalita' dell'esecuzione  del  protocollo  sono  rimesse  alle valutazioni del Comitato  etico  in cui opera lo sperimentatore coordinatore. Ai fini dell'accertamento  della  qualita' efficacia e sicurezza del prodotto farmaceutico, il termine procedimentale di cui al comma 2, e' ridotto a  trenta  giorni  per  la  comunicazione  dell'esito  dell'attivita' istruttoria.  Il  Comitato etico potra' iniziare la propria attivita' istruttoria  sullo  stesso  protocollo  anche  in  attesa  del parere definitivo  sull'ammissibilita'  da  parte dell'Istituto superiore di sanita'.  4.  Il  termine  di  sessanta  giorni  e' sospeso quando l'Istituto superiore  di  sanita'  invita  il  richiedente  a  regolarizzare  la domanda,  ad  integrare  la  documentazione  o  a  partecipare ad una audizione.  5.  La  domanda  decade  se  il  richiedente  non risponde entro il termine  di  un  anno  dalla  data  di  ricevimento  delle  richieste dell'Istituto di cui al comma 4.  |  
|   |                                 Art. 6.            Modifiche delle modalita' di sperimentazione
    1. Qualora nel corso degli studi previsti dal piano clinico di fase I  approvato,  si  ravvisi,  sulla  base  dei  risultati ottenuti, la necessita' di modificare i limiti e le condizioni di cui all'articolo 5,  comma  2,  il  richiedente  trasmette  all'Istituto  superiore di sanita'  la relativa documentazione. L'Istituto superiore di sanita', comunica  al  richiedente  e  al  Ministero  della sanita' le proprie determinazioni entro trenta giorni.  |  
|   |                                 Art. 7.            Commissione per l'accertamento dei requisiti           dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione
    1.  Per  l'espletamento  degli adempimenti di cui all'articolo 5 e' istituita, presso l'Istituto superiore di sanita', la Commissione per la valutazione dell'ammissibilita' alla sperimentazione di fase I.  2. La Commissione, nominata dal Ministro della sanita', e' composta dal  presidente dell'Istituto, dal direttore della direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della   sanita',   nonche'  da  sei  esperti  nelle  materie  di  cui all'articolo  4,  comma 1;  tre  di  tali  esperti  sono  scelti  tra personalita'  del  mondo  scientifico  estranee  al  Ministero  della sanita'  e  all'Istituto.  Il  presidente  dell'Istituto superiore di sanita'  ed  il  direttore della direzione generale della valutazione dei  medicinali  e della farmacovigilanza del Ministero della sanita' possono nominare un delegato.  3.  Il  Ministro  della  sanita'  approva  con decreto un elenco di ulteriori esperti che la Commissione consulta in casi specifici.  4.  L'incarico  dei Componenti di cui al comma 2 e degli esperti di cui  al  comma  3 e' triennale e puo' essere rinnovato piu' volte per gli  appartenenti  all'Istituto  superiore di sanita' e per due volte per gli esterni.  |  
|   |                                 Art. 8.           Lavori della Commissione per l'accertamento dei      requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione
    1.  La  Commissione  e'  presieduta  dal  presidente  dell'Istituto superiore   di   sanita'  o  dal  suo  delegato  e  si  riunisce,  su convocazione del presidente, almeno una volta al mese.  2.   La   Commissione   si  avvale  di  ulteriori  esperti,  scelti dall'elenco di cui all'articolo 7, comma 3.  3.  Per  la  validita'  delle  sedute  e' necessaria la presenza di almeno  cinque  componenti della Commissione, incluso il presidente o il  suo delegato. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.  4.  Ai componenti della Commissione di cui all'articolo 7, comma 2, e  agli  esperti  di  cui al comma 2 del presente articolo, spetta un gettone   di  presenza  il  cui  ammontare,  a  carico  dell'Istituto superiore  di  sanita',  e'  stabilito con decreto del Ministro della sanita',  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli  esperti,  se  estranei  all'amministrazione  dello  Stato,  sono equiparati,  ai  fini  dell'eventuale  trattamento  di  missione,  ai dipendenti    con    qualifica   di   dirigente   di   prima   fascia dell'amministrazione dello Stato.  |  
|   |                                 Art. 9.                Medicinali di particolare importanza                e riduzione di termini procedimentali
    1.   Sono   considerati   medicinali   di   particolare  importanza terapeutica quei prodotti farmaceutici che sono:    a) proposti  per  il  trattamento  di malattie a prognosi grave o infausta;    b) proposti per il trattamento di malattie rare;    c) che  ipotizzano  un  sostanziale  progresso nel trattamento di determinate malattie;    d) preparati con tecnologie innovative.  2.  Ai fini dell'accertamento della qualita', efficacia e sicurezza del  prodotto  farmaceutico,  i  termini  procedimentali  di cui agli articoli  5,  commi  2,  4 e 5, sono ridotti rispettivamente a trenta giorni per la comunicazione dell'esito dell'istruttoria ed a quindici giorni per le modifiche dell'autorizzazione.  3.  La  richiesta  di  riconoscimento  di appartenenza ad una delle categorie  citate  nel  comma  1 deve essere prodotta contestualmente alla   domanda  di  cui  all'articolo 4  e  l'accettazione  di  detta richiesta   e'   notificata   all'interessato   contestualmente  alla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4.  |  
|   |                                Art. 10.                       Rapporto sui risultati
    1.  Entro sei mesi dopo il completamento degli studi autorizzati il richiedente  trasmette,  per  informazione,  un rapporto completo sui risultati  all'Istituto  superiore  di  sanita'  e al Ministero della sanita',   direzione   della   valutazione  dei  medicinali  e  della farmacovigilanza, oltre che al Comitato etico.  |  
|   |                                Art. 11.                         Centri accreditati
    1.  Le  ricerche  cliniche  di  fase I sul volontario sano potranno essere  eseguite  solo da parte dei centri accreditati presenti in un elenco   redatto  dalla  direzione  generale  della  valutazione  dei medicinali  e  della farmacovigilanza del Ministero della sanita'. Il Ministero  della  sanita'  pubblichera'  i requisiti minimi necessari perche' possa essere svolta una sperimentazione in fase I su soggetti malati di cui all'articolo 5, comma 3.  |  
|   |                                Art. 12.                          Entrata in vigore
    1.  Ai  sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.  59,  e successive modificazioni, il presente regolamento entra in vigore   il   quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 21 settembre 2001
                                 CIAMPI
                                Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio                              dei Ministri                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione                              pubblica                              Sirchia, Ministro della salute
  Visto, il Guardasigilli: Castelli  Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2001  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 400 
                                         Nota all'art. 12:              - Per  il  riferimento all'art. 20, comma 4 della legge          15 marzo 1997, n. 59 si vedano le note alle premesse.
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