| Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 30 novembre 2001 |  
| Iscrizione, variazione di denominazione e radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE ed extra UE - Inserimento di alcune fasce di prezzo. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                    dell'Amministrazione autonoma                        dei monopoli di Stato
    Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;  Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n.  198,  sull'adeguamento alla normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;  Visto  il  decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea, e successive modifiche ed integrazioni;  Vista  la  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;  Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con  i  quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il   condizionamento  e  l'etichettatura  dei  prodotti  del  tabacco conformemente  alle  prescrizioni delle direttive del consiglio delle Comunita' europee n. 89/622 e 92/41 CEE;  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  Considerato  che  occorre  inserire  nella  tabella  B, allegata al decreto  direttoriale  13  gennaio  1999,  tre  prezzi  di vendita al pubblico  per  kg  convenzionale espressamente richiesti da fornitori esteri;  Ritenuto   che   occorre   provvedere,  su  richiesta  delle  ditte fornitrici,  alla  radiazione  di  varie  marche di tabacchi lavorati nonche'  alla  radiazione  di  una marca di sigaretta per la quale la ditta fornitrice non e' piu' depositaria del marchio;  Considerato, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965,   n.   825,  e  successive  modificazioni,  occorre  provvedere all'inserimento,  nella  tariffa  di  vendita,  di  varie  marche  di tabacchi  lavorati  nazionali ed esteri di provenienza UE ed extra UE (in  conformita'  ai  prezzi  richiesti dalle ditte fornitrici) nelle classificazioni  dei  prezzi  di vendita di cui alle tabelle B, C e D allegate  al  decreto  direttoriale 13 gennaio 1999 e alla tabella A, allegata al decreto direttoriale del 20 gennaio 2000;  Considerato,  inoltre,  che  occorre provvedere, su richiesta delle ditte  fornitrici,  al  cambio di denominazione due marche di tabacco lavorato gia' iscritte nella tariffa di vendita al pubblico;                              Decreta:                               Art. 1.  Nella  tabella  B  allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 sono  inseriti  i  seguenti  prezzi  di  vendita  al  pubblico per kg convenzionale con la relativa ripartizione:                         sigari e sigaretti ---->  Vedere Tabella a pag. 14 della G.U.  <----  |  
|   |                                 Art. 2.  Le  seguenti  marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa di vendita:    sigarette: Fortuna - Amsterdamer;    sigaretti naturali: Nobel Petit Light;    sigaretti altri: Blues Cocktail (confezione da 2 pezzi);    Blues Lights (confezione da 2 pezzi);    Mercator Sunrise Tropical Taste Filter (confezione da 2 pezzi);    Amber Natural Filter (confezione da 2 pezzi);    Cafe' Creme Oriental Aroma (confezione da 2 pezzi).  |  
|   |                                 Art. 3.  Le  seguenti  marche  di  tabacco  lavorato  sono  inquadrate nelle classificazioni  stabilite dalle tabelle B, C e D allegate al decreto direttoriale  13 gennaio  1999 e dalla tabella A, allegata al decreto direttoriale  del  20 gennaio  2000, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato: ---->  Vedere Tabella da pag. 15 a pag. 17 della G.U.  <----  |  
|   |                                 Art. 4.  La  denominazione  delle  seguenti  marche  di  tabacco lavorato e' variata come segue:    sigarette:  da  Peter  Stuyvesant  Ultra a Peter Stuyvesant Ultra Lights;    sigari naturali: da Don Camilo Brandy a Don Camilo Vanilla.  Il  presente  decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la  registrazione,  entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 30 novembre 2001                                       Il direttore generale: Cutrupi Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2001 Ufficio controllo Ministeri economici, finanziari Registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 247  |  
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