| Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SALUTE |  
| DECRETO 20 novembre 2001 |  
| Modificazione  dell'autorizzazione  all'immissione in commercio della specialita' medicinale per uso umano "Helixate". |  
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                        IL DIRIGENTE GENERALE del  Dipartimento  per  la  tutela  della salute umana, della sanita' pubblica  veterinaria  e  dei  rapporti  internazionali  -  Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
    Visto   il   decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  con particolare riferimento all'art. 7;  Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;  Visto  il  provvedimento del 6 luglio 1999 recante "Classificazione della   specialita'   medicinale  a  base  di  fattore  VIII  da  DNA ricombinante "Helixate ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537";  Visto  l'art.  1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);  Visto l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;  Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;  Visto l'art. 29, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;  Visto  l'art.  85,  comma 19,  della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento;  Visto  il  decreto 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;  Vista  la  domanda  con  la  quale  la ditta titolare ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;  Vista  la delibera CIPE del 1 febbraio 2001 recante "Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci";  Visto  il  parere  espresso  in  data  25/26  settembre  2001 dalla Commissione unica del farmaco;                              Decreta:                               Art. 1.  Il  prezzo  della  specialita' medicinale HELIXATE nelle confezioni indicate e' modificato come segue:    250  UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente;    A.I.C. n. 032998015/M (in base 10);    classe  "A"  con  possibilita'  di distribuzione diretta anche da parte  delle  strutture  pubbliche  previa  eventuale prescrizione su diagnosi  e  piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle  aziende  sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante  dalla  contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito in L. 332.500 pari a 171,72 euro (ex factory, IVA esclusa).  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione  di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera CIPE 1 febbraio 2001 e' di L. 504.000 pari a 260,29 euro (IVA inclusa).    500  UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente;    A.I.C. n. 032998039/M (in base 10);    classe  "A"  con  possibilita'  di distribuzione diretta anche da parte  delle  strutture  pubbliche  previa  eventuale prescrizione su diagnosi  e  piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle  aziende  sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante  dalla  contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito in L. 665.000 pari a 343,44 euro (ex factory, IVA esclusa).  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione  di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera CIPE 1 febbraio 2001 e' di L. 937.900 pari a 484,38 euro (IVA inclusa);    1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente;    A.I.C. n. 032998054/M (in base 10);    classe  "A"  con  possibilita'  di distribuzione diretta anche da parte  delle  strutture  pubbliche  previa  eventuale prescrizione su diagnosi  e  piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle  aziende  sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante  dalla  contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito in L. 1.330.000 pari a 686,89 euro (ex factory, IVA esclusa).    Il  prezzo  al  pubblico definito in base alle quote di spettanza alla  distribuzione  di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 1 febbraio 2001 e' di L. 1.799.800 pari a 929,52 euro (IVA inclusa).  Titolare A.I.C.: Bayer AG.  |  
|   |                                 Art. 2.  E'   fatto  obbligo  all'azienda  interessata  di  comunicare  ogni variazione  di  prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi  in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.  |  
|   |                                 Art. 3.  Il   presente   decreto,  che  ha  effetto  dal  giorno  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare.    Roma, 20 novembre 2001                                       Il dirigente generale: Martini  |  
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