| Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 29 novembre 2001, n. 436 |  
| Utilizzo delle disponibilita' finanziarie residue in vista della Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304. |  
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                              Promulga                         la seguente legge:
                                 Art. 1
    1. Gli interventi strutturali previsti dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge  28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla   legge   27   ottobre   2000,   n.   304,  gli  interventi  di riqualificazione  urbana  e  di  restauro delle opere e dei monumenti piu'  significativi  della  citta'  di  Palermo gia' deliberati dalla Commissione  speciale costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del 21 febbraio 2000, nonche' previa deliberazione della medesima Commissione speciale, gli interventi  volti  a  garantire  la sicurezza di strutture a rischio, sono  completati  o realizzati entro il 31 dicembre 2001, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal suddetto decreto-legge. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Nota al titolo:              - L'argomento del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238,          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000,          n. 304, e' riportato nella nota all'art. 1, comma 1.          Nota all'art. 1, comma 1:              - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 28          agosto 2000, n. 238 (Disposizioni urgenti per assicurare lo          svolgimento   a   Palermo   della  Conferenza  sul  crimine          transnazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge          27 ottobre 2000, n. 304, e' il seguente:              "2. Per  gli  interventi  strutturali,  anche di natura          mobile  o  temporanea,  necessari  alla realizzazione della          Conferenza  di cui al comma 1, deliberati dalla commissione          speciale  istituita con il decreto di cui al medesimo comma          1,  e'  autorizzato  il  limite di impegno quindicennale di          lire  5.000  milioni  per l'anno 2001, quale concorso dello          Stato  agli  oneri  derivanti  dalla contrazione di mutui o          altre operazioni che il comune di Palermo e' autorizzato ad          effettuare.  Per  le  stesse finalita' la regione siciliana          puo'  destinare  fino  a  35 miliardi di lire, a valere sui          fondi  disponibili  ad essa attribuiti per l'attuazione dei          programmi di edilizia residenziale pubblica".
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      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.          Data a Roma, addi' 29 novembre 2001                               CIAMPI                   Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri     Visto, il Guardasigilli: Castelli
                                LAVORI PREPARATORI          Senato della Repubblica (atto n. 545):              Presentato dal sen. Schifani il 27 luglio 2001.              Assegnato  alla 1a commissione (Affari costituzionali),          in  sede deliberante, il 25 settembre 2001 con pareri delle          Commissioni 5a, 7a, 8a e 13a.              Esaminato  dalla  1a  commissione  e  approvato  il  27          settembre 2001.          Camera dei deputati (atto n. 1686):              Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),          in  sede  referente,  l'8  ottobre  2001  con  pareri delle          commissioni  III,  V,  VIII e Parlamentare per le questioni          regionali.              Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 18          ottobre 2001.              Assegnato   nuovamente  alla  I  commissione,  in  sede          legislativa, il 13 novembre 2001.              Esaminato  dalla  I commissione, in sede legislativa, e          approvato il 14 novembre 2001. 
                                         Nota all'art. 2, comma 1:              - Il   testo   dei   commi   3  e  4  dell'art.  1  del          decreto-legge  28  agosto 2000,  n.  238,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge 27 ottobre 2000, n. 304, e' il          seguente:              "3. Ai  fini  e  nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i          provvedimenti necessari sono adottati dalle amministrazioni          pubbliche   competenti,  anche  in  deroga  alle  norme  di          contabilita'   generale   dello  Stato,  nel  rispetto  dei          principi  generali  dell'ordinamento. Gli interventi di cui          al  comma  2  sono indifferibili ed urgenti e sono eseguiti          con le modalita' di cui all'art. 33 della legge 11 febbraio          1994, n. 109, e successive modificazioni.              4. Al   pagamento  delle  spese  indicate  al  comma  2          provvede  la  prefettura  di  Palermo,  in base ad apposita          certificazione   sulla  regolarita'  dei  lavori  eseguiti,          rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche,          e   ad  attestazione  sulla  congruita'  dei  prezzi  delle          forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo          parere  della  sovrintendenza  per  i  beni  ambientali  ed          architettonici,  ove  prescritto,  nonche'  sulla  base dei          documenti  giustificativi  vistati  dal  prefetto o dal suo          delegato    a   cui   sia   stata   affidata   l'attuazione          dell'intervento a norma del comma 2".
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