Gazzetta n. 292 del 17 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 20 aprile 2001
Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione negli anni accademici 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003 e borse di studio per l'anno accademico 2000/2001.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
e
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed, in particolare, le disposizioni del titolo VI concernenti la formazione dei medici specialisti;
Visto l'art. 35 dello stesso decreto legislativo n. 368 del 1999 che prevede che con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome, e' determinato, con cadenza triennale, il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale;
Ritenuto di dover determinare il numero dei medici specialisti da formare negli anni accademici 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003;
Preso atto dei fabbisogni di medici specialisti individuati dalle regioni e dalle province autonome tenendo conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base dell'analisi della situazione occupazionale;
Considerato che il prevedibile numero dei giovani che conseguiranno la laurea in medicina e chirurgia nel 2000 e' di 5.691; nel 2001 e' di 4.962 e nel 2002 e' di 5.232;
Considerato che il numero di borse di studio da assegnare per i corsi di formazione specifica in medicina generale sara' da un minimo di 1.400 borse ad un massimo di 1.800 borse per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;
Tenuto anche conto del rilevante numero dei medici gia' laureati che non hanno una formazione specialistica o specifica in medicina generale;
Visto il comma 2 dell'art. 46 del decreto legislativo n. 368 del 1999, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che prevede che, fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che autorizza ulteriori risorse finanziarie per la formazione dei medici specialisti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, che prevede la corresponsione ai medici in formazione specialistica di una borsa di studio;
Considerato che il disegno di legge concernente l'autorizzazione delle ulteriori risorse e' all'esame del Parlamento e che, pertanto, ne' per l'anno accademico 2000/2001 ne' per i due successivi e', allo stato, possibile determinare il numero dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione con gli specifici contratti di formazione-lavoro previsti dall'art. 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999 ne' e' possibile determinare il trattamento economico annuo onnicomprensivo dovuto ai medici in formazione ai sensi dell'art. 39 dello stesso decreto legislativo;
Ritenuto di rinviare la determinazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare per gli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 nonche' la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo dovuto ai medici in formazione a dopo l'approvazione del richiamato provvedimento legislativo di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999;
Ritenuto, sulla base dei dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome e dei suesposti elementi di valutazione, nonche' dal parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 marzo 2001, di determinare il fabbisogno complessivo di medici specialisti per l'anno accademico 2000/2001 in 6000 unita' e di stabilire, contestualmente, il fabbisogno per ciascuna specializzazione;
Ritenuto di determinare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il numero delle borse di studio da corrispondere ai medici in formazione specialistica per l'anno accademico 2000/2001;
Considerato che, nell'anno accademico 2000/2001, i titolari di borse di studio a carico dello Stato, iscritti ad anni di corso successivi al primo, sono complessivamente 17.888 circa con una spesa, per l'anno accademico 2000/2001, di circa lire 401.899 milioni;
Viste le disponibilita' complessive in bilancio, ammontanti a lire 487.500 milioni destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti di cui lire 172.500 milioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e lire 315.000 milioni ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Considerato che, per borse di studio non assegnate o non interamente usufruite nell'anno accademico 1999/2000, sono stati accertati importi complessivi per circa lire 14.821 milioni;
Ritenuto che, che tali importi possano essere destinati al finanziamento di ulteriori borse di studio, attesa la specifica finalizzazione delle somme in questione;
Tenuto conto che, in ragione delle indicate disponibilita' di bilancio per lire 487.500 milioni, nonche' delle predette economie per circa lire 14.821 milioni, risultano disponibili complessivamente lire 502.321 milioni per il finanziamento delle borse di studio;
Considerato che lire 401.899 milioni sono destinate alle borse di studio degli specializzandi gia' iscritti nell'anno accademico 1999/2000 ed in quelli precedenti;
Ritenuto, quindi, che siano disponibili, per le borse da assegnare agli iscritti al primo anno di corso dell'anno accademico 1997/1998, risorse finanziarie per circa lire 100.400 milioni;
Ritenuto, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, che le borse che possono essere assegnate agli iscritti al primo anno di scuola di specializzazione nell'anno accademico 2000/2001 sono 4.469;
Ritenuto, pertanto, di determinare in 4.469 le borse da assegnare nell'anno accademico 2000/2001;
Considerato che con decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, le risorse destinate al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti sono state integrate di 20 miliardi;
Considerato che, in conformita' alle disposizioni del predetto decreto-legge, un terzo delle borse di studio finanziate con le ulteriori risorse previste dal decreto deve essere destinata prevalentemente all'integrazione del numero delle borse di studio nelle discipline per le quali, in sede di prima assegnazione, si e' verificata una sensibile riduzione rispetto all'anno accademico 1999-2000;
Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 marzo 2001, ed in particolare la proposta di ripartizione delle borse fra le varie specializzazioni;
Vista la legge del 29 dicembre 2000, n. 401, ed in particolare l'art. 7 che prevede l'aumento del numero dei posti disponibili nel corso di specializzazione in medicina del lavoro;
Ritenuto, in conformita' alle disposizioni del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, che, in attesa della conversione in legge del decreto legge stesso, i medici destinatari delle borse di studio, sono autorizzati alla frequenza dei corsi;
Ritenuto di autorizzare, limitatamente all'anno accademico 2000/2001, l'utilizzazione di risorse finanziarie comunque acquisite dalle Universita' per borse di studio aggiuntive rispetto a quelle finanziate dallo Stato;
Ritenuto di prevedere che le predette risorse aggiuntive possano essere utilizzate esclusivamente per far fronte ad esigenze formative evidenziate dalle singole regioni in cui insistono le strutture sanitarie preposte alla formazione e su specifica richiesta delle regioni stesse;
Ritenuto di prevedere che le borse direttamente finanziate dalle regioni per specifiche esigenze dei propri servizi sanitari possono essere assegnate anche in soprannumero rispetto al fabbisogno complessivo di 6.000 specialisti ed a quello previsto per ciascuna specializzazione;
Visto il comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, che prevede, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, la possibilita' di ammettere in soprannumero alle scuole di specializzazione, nel limite del dieci per cento del fabbisogno complessivo previsto per ciascuna specializzazione personale medico di ruolo appartenente a strutture sanitarie diverse da quelle inserite nelle rete formativa della scuola di specializzazione;
Ritenuto di individuare, per l'anno accademico 2000/2001 il personale medico di ruolo, privo di specializzazione, in servizio in unita' operative di anestesia, radiologia, radioterapia, radiodiagnostica e medicina nucleare;
Ritenuto di prevedere l'accesso in soprannumero alle scuole di specializzazione del personale di ruolo in servizio nelle strutture inserite nella rete formativa nei limiti e con le modalita' stabiliti, per ogni disciplina, nei protocolli d'intesa tra le universita' e le regioni salvaguardando, comunque, la funzionalita' dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacita' recettiva della rete che concorre alla formazione;
Ritenuta l'esigenza, al fine anche della successiva ripartizione fra le scuole di specializzazione e di consentire ai medici in formazione specialistica di svolgere le attivita' formative secondo parametri quantitativi e qualitativi adeguati, di ripartire contestualmente il numero complessivo dei medici da formare e le borse di studio fra le varie regioni e province autonome in relazione al volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina, delle strutture sanitarie presenti nell'ambito territoriale di ciascuna regione e provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G. e, ove necessario, in base alla popolazione residente ed ai posti letto delle strutture di ricovero e cura di ciascuna regione e provincia autonoma;
Visto il comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, che prevede una riserva di posti per le esigenze della sanita' militare e per i medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che prevede una riserva di posti per le esigenze della sanita' della Polizia di Stato;
Acquisita l'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero degli interni e il Ministero degli affari esteri per la determinazione del numero dei posti da riservare nelle scuole rispettivamente alla sanita' militare, alla polizia di Stato ed ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo;
Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, che ha esteso ai laureati appartenenti alle categorie di veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi la disciplina sulle scuole di specializzazione dei laureati in medicina e chirurgia, ivi compreso le borse di studio;
Ritenuto che l'estensione nei confronti delle altre categorie e' attuabile solo a seguito dell'acquisizione di apposite risorse finanziarie;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 marzo 2001;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno accademico 2000/2001 il fabbisogno annuo dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' determinato in 6.000 medici, come da allegata tabella 1, che forma parte integrante del presente decreto.
2. Le borse direttamente finanziate dalle regioni per le esigenze dei propri servizi sanitari possono essere assegnate, anche in soprannumero rispetto al fabbisogno di cui al comma 1 ed a quelli stabiliti, per ogni specializzazione, dall'art. 5.
 
Art. 2.
1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, i posti riservati al Ministero della difesa per le esigenze della sanita' militare ed al Ministero degli interni per le esigenze della sanita' della Polizia di Stato sono determinati rispettivamente in 32 e in 6. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. I posti riservati ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo sono determinati in numero di 30. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle condizioni e con le modalita' disciplinate dall'art. 7 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Detti medici debbono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale nel Paese di provenienza.
 
Art. 3.
1. Il personale medico di ruolo, privo di specializzazione, in servizio in unita' operative del Servizio sanitario nazionale in via prioritaria di anestesia, di anestesia e rianimazione, radiologia, radioterapia, radiodiagnostica e medicina nucleare di strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione, puo' essere ammesso a domanda in soprannumero alla rispettiva scuola, nel limite del dieci per cento del numero complessivo previsto per ogni disciplina ai sensi dell'art. 5 e della capacita' recettiva della scuola stessa, con provvedimento del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanita'. Il personale interessato deve aver comunque superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.
3. Il personale medico di ruolo, privo di specializzazione, in servizio nelle strutture sanitarie, inserite nella rete formativa della scuole di specializzazione, delle aziende ospedaliere, delle unita' sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 e successive modificazioni, e' ammesso alle scuole di specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri programmati, nei limiti e con le modalita' stabiliti, per ogni disciplina, d'intesa tra le universita' e le regioni salvaguardando, comunque, la funzionalita' dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacita' recettiva della rete che concorre alla formazione.
 
Art. 4.
1. Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2 e dei posti in soprannumero di cui all'art. 3, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.
 
Art. 5.
1. Per l'anno accademico 2000/2001 il numero di borse di studio a carico del bilancio dello Stato e' 4.469 ed e' riportato, per ciascuna specializzazione, nell'allegata tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto.
2. In relazione all'ulteriore finanziamento di lire 20 miliardi, previsto dal decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, oltre alle borse di cui al comma 1, sono assegnate ulteriori 890 borse, distinte per specializzazione come da allegata tabella 3, la cui erogazione e', comunque, condizionata alla conversione in legge del predetto decreto-legge. In attesa della conversione in legge del predetto decreto-legge, sono autorizzati alla frequenza i medici destinatari delle predette borse, individuati utilizzando le graduatorie dei concorsi per l'ammissione e distinti per le discipline ivi indicate.
3. Le borse di studio saranno ripartite, con il decreto di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fra ciascuna scuola di specializzazione tenendo conto delle capacita' ricettiva e delvolume assistenziale delle strutture inserite nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina, delle strutture sanitarie presenti nell'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.
4. Fatte salve le riserve, ove utilizzate, di cui all'art. 2, entro la concorrenza dei numeri di posti programmati e ferma restando la utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, possono essere ammessi alle scuole stesse medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite dalle universita', per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative.
5. Le borse di studio direttamente finanziate dalle regioni, fermo restando l'utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, sono assegnate anche in soprannumero rispetto ai fabbisogni complessivi delle singole specializzazioni di cui all'art. 1.
 
Art. 6.
1. Alla determinazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare per gli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 nonche' alla determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo dovuto ai medici in formazione si provvedera' dopo l'approvazione del provvedimento legislativo di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2001
Il Ministro della sanita'
Veronesi
p. Il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica
Sica
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 353
 
Tabelle
----> Vedere tabelle alle pagg. 53 - 54 - 55 <----
 
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