| Gazzetta n. 292 del 17 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 20 aprile 2001 |  
| Determinazione  del  numero globale dei medici specialisti da formare nelle  scuole  di  specializzazione  negli anni accademici 2000/2001, 2001/2002  e  2002/2003  e  borse  di  studio  per  l'anno accademico 2000/2001. |  
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                      IL MINISTRO DELLA SANITA'                           di concerto con                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA                                  e                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368,  ed, in particolare,  le disposizioni del titolo VI concernenti la formazione dei medici specialisti;  Visto  l'art.  35  dello stesso decreto legislativo n. 368 del 1999 che  prevede  che con decreto del Ministro della sanita', di concerto con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica  e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione  economica,  sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti  con  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome, e' determinato,  con  cadenza  triennale,  il  numero globale dei medici specialisti   da  formare  annualmente,  per  ciascuna  tipologia  di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale;  Ritenuto  di  dover determinare il numero dei medici specialisti da formare negli anni accademici 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003;  Preso  atto  dei fabbisogni di medici specialisti individuati dalle regioni  e  dalle  province  autonome  tenendo  conto  delle relative esigenze   sanitarie  e  sulla  base  dell'analisi  della  situazione occupazionale;  Considerato che il prevedibile numero dei giovani che conseguiranno la  laurea  in medicina e chirurgia nel 2000 e' di 5.691; nel 2001 e' di 4.962 e nel 2002 e' di 5.232;  Considerato  che  il  numero  di borse di studio da assegnare per i corsi di formazione specifica in medicina generale sara' da un minimo di  1.400  borse ad un massimo di 1.800 borse per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;  Tenuto  anche  conto  del rilevante numero dei medici gia' laureati che  non  hanno  una formazione specialistica o specifica in medicina generale;  Visto  il  comma  2 dell'art. 46 del decreto legislativo n. 368 del 1999,  come  modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre  1999, n. 517, che prevede che, fino alla data di entrata in  vigore  del  provvedimento  legislativo  che  autorizza ulteriori risorse   finanziarie  per  la  formazione  dei  medici  specialisti, continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui  all'art. 8 del decreto   legislativo   8 agosto   1991,   n.  257,  che  prevede  la corresponsione  ai medici in formazione specialistica di una borsa di studio;  Considerato  che  il  disegno di legge concernente l'autorizzazione delle  ulteriori risorse e' all'esame del Parlamento e che, pertanto, ne' per l'anno accademico 2000/2001 ne' per i due successivi e', allo stato,  possibile  determinare il numero dei medici da ammettere alle scuole   di   specializzazione   con   gli   specifici  contratti  di formazione-lavoro  previsti  dall'art.  37 del decreto legislativo n. 368  del  1999  ne' e' possibile determinare il trattamento economico annuo  onnicomprensivo  dovuto  ai  medici  in  formazione  ai  sensi dell'art. 39 dello stesso decreto legislativo;  Ritenuto  di  rinviare  la determinazione del fabbisogno dei medici specialisti  da formare per gli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 nonche'   la   determinazione   del   trattamento   economico   annuo onnicomprensivo  dovuto ai medici in formazione a dopo l'approvazione del richiamato provvedimento legislativo di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999;  Ritenuto,  sulla  base  dei  dati  comunicati dalle regioni e dalle province  autonome  e  dei suesposti elementi di valutazione, nonche' dal parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 marzo 2001, di determinare il fabbisogno complessivo di medici  specialisti  per l'anno accademico 2000/2001 in 6000 unita' e di   stabilire,   contestualmente,   il   fabbisogno   per   ciascuna specializzazione;  Ritenuto  di  determinare,  sulla  base  delle  risorse finanziarie disponibili,  il  numero  delle  borse  di studio da corrispondere ai medici in formazione specialistica per l'anno accademico 2000/2001;  Considerato  che,  nell'anno  accademico  2000/2001,  i titolari di borse  di  studio  a  carico  dello  Stato, iscritti ad anni di corso successivi  al  primo,  sono  complessivamente  17.888  circa con una spesa,  per  l'anno  accademico  2000/2001,  di  circa  lire  401.899 milioni;  Viste  le disponibilita' complessive in bilancio, ammontanti a lire 487.500  milioni  destinate  al  finanziamento  della  formazione dei medici  specialisti di cui lire 172.500 milioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e lire 315.000 milioni ai  sensi  dell'art.  32,  comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;  Considerato   che,   per  borse  di  studio  non  assegnate  o  non interamente  usufruite  nell'anno  accademico  1999/2000,  sono stati accertati importi complessivi per circa lire 14.821 milioni;  Ritenuto   che,  che  tali  importi  possano  essere  destinati  al finanziamento  di  ulteriori  borse  di  studio,  attesa la specifica finalizzazione delle somme in questione;  Tenuto  conto  che,  in  ragione  delle  indicate disponibilita' di bilancio  per  lire  487.500 milioni, nonche' delle predette economie per circa lire 14.821 milioni, risultano disponibili complessivamente lire 502.321 milioni per il finanziamento delle borse di studio;  Considerato  che  lire 401.899 milioni sono destinate alle borse di studio   degli  specializzandi  gia'  iscritti  nell'anno  accademico 1999/2000 ed in quelli precedenti;  Ritenuto,  quindi, che siano disponibili, per le borse da assegnare agli  iscritti al primo anno di corso dell'anno accademico 1997/1998, risorse finanziarie per circa lire 100.400 milioni;  Ritenuto, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, che le borse  che  possono  essere  assegnate agli iscritti al primo anno di scuola di specializzazione nell'anno accademico 2000/2001 sono 4.469;  Ritenuto,  pertanto,  di determinare in 4.469 le borse da assegnare nell'anno accademico 2000/2001;  Considerato  che con decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, le risorse destinate  al  finanziamento  delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti sono state integrate di 20 miliardi;  Considerato  che,  in  conformita'  alle  disposizioni del predetto decreto-legge,  un  terzo  delle  borse  di  studio finanziate con le ulteriori   risorse   previste  dal  decreto  deve  essere  destinata prevalentemente  all'integrazione  del  numero  delle borse di studio nelle  discipline  per le quali, in sede di prima assegnazione, si e' verificata  una  sensibile  riduzione  rispetto  all'anno  accademico 1999-2000;  Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella  seduta  del  22 marzo  2001,  ed in particolare la proposta di ripartizione delle borse fra le varie specializzazioni;  Vista  la  legge  del  29 dicembre  2000, n. 401, ed in particolare l'art.  7  che prevede l'aumento del numero dei posti disponibili nel corso di specializzazione in medicina del lavoro;  Ritenuto,   in  conformita'  alle  disposizioni  del  decreto-legge 2 aprile  2001,  n. 90, che, in attesa della conversione in legge del decreto  legge  stesso,  i  medici destinatari delle borse di studio, sono autorizzati alla frequenza dei corsi;  Ritenuto   di   autorizzare,   limitatamente   all'anno  accademico 2000/2001,  l'utilizzazione di risorse finanziarie comunque acquisite dalle  Universita'  per  borse di studio aggiuntive rispetto a quelle finanziate dallo Stato;  Ritenuto  di  prevedere  che le predette risorse aggiuntive possano essere utilizzate esclusivamente per far fronte ad esigenze formative evidenziate  dalle  singole  regioni  in  cui  insistono le strutture sanitarie  preposte  alla  formazione  e su specifica richiesta delle regioni stesse;  Ritenuto  di  prevedere  che le borse direttamente finanziate dalle regioni  per  specifiche esigenze dei propri servizi sanitari possono essere   assegnate  anche  in  soprannumero  rispetto  al  fabbisogno complessivo  di  6.000  specialisti ed a quello previsto per ciascuna specializzazione;  Visto  il  comma  4 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999,  che  prevede,  per  specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale,  la  possibilita' di ammettere in soprannumero alle scuole di  specializzazione,  nel  limite del dieci per cento del fabbisogno complessivo  previsto  per ciascuna specializzazione personale medico di  ruolo  appartenente  a  strutture  sanitarie  diverse  da  quelle inserite nelle rete formativa della scuola di specializzazione;  Ritenuto   di  individuare,  per  l'anno  accademico  2000/2001  il personale  medico di ruolo, privo di specializzazione, in servizio in unita'    operative    di    anestesia,   radiologia,   radioterapia, radiodiagnostica e medicina nucleare;  Ritenuto  di  prevedere  l'accesso  in  soprannumero alle scuole di specializzazione  del  personale di ruolo in servizio nelle strutture inserite   nella  rete  formativa  nei  limiti  e  con  le  modalita' stabiliti,  per  ogni  disciplina,  nei  protocolli  d'intesa  tra le universita'  e  le regioni salvaguardando, comunque, la funzionalita' dei  servizi,  senza  oneri  aggiuntivi  per l'ente di appartenenza e tenuto  conto  della capacita' recettiva della rete che concorre alla formazione;  Ritenuta  l'esigenza,  al  fine anche della successiva ripartizione fra  le  scuole  di  specializzazione  e  di  consentire ai medici in formazione  specialistica  di svolgere le attivita' formative secondo parametri   quantitativi   e   qualitativi   adeguati,  di  ripartire contestualmente  il  numero  complessivo  dei  medici da formare e le borse di studio fra le varie regioni e province autonome in relazione al  volume  assistenziale  complessivo,  per  ogni  disciplina, delle strutture  sanitarie  presenti  nell'ambito  territoriale di ciascuna regione e provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i  D.R.G. e, ove necessario, in base alla popolazione residente ed ai posti  letto delle strutture di ricovero e cura di ciascuna regione e provincia autonoma;  Visto  il  comma  3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999,  che prevede una riserva di posti per le esigenze della sanita' militare  e  per  i  medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo;  Visto l'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che prevede  una  riserva  di  posti  per le esigenze della sanita' della Polizia di Stato;  Acquisita  l'intesa  con  il  Ministero  della difesa, il Ministero degli   interni   e   il   Ministero   degli  affari  esteri  per  la determinazione  del  numero  dei  posti  da  riservare  nelle  scuole rispettivamente  alla  sanita'  militare, alla polizia di Stato ed ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo;  Visto  l'art. 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, che ha esteso ai  laureati  appartenenti alle categorie di veterinari, odontoiatri, farmacisti,  biologi,  chimici, fisici, psicologi la disciplina sulle scuole  di specializzazione dei laureati in medicina e chirurgia, ivi compreso le borse di studio;  Ritenuto  che  l'estensione  nei confronti delle altre categorie e' attuabile  solo  a  seguito  dell'acquisizione  di  apposite  risorse finanziarie;  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 marzo 2001;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  Per  l'anno accademico 2000/2001 il fabbisogno annuo dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' determinato in 6.000 medici, come da allegata tabella 1, che forma parte integrante del presente decreto.  2.  Le  borse direttamente finanziate dalle regioni per le esigenze dei  propri  servizi  sanitari  possono  essere  assegnate,  anche in soprannumero  rispetto  al  fabbisogno  di cui al comma 1 ed a quelli stabiliti, per ogni specializzazione, dall'art. 5.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Nell'ambito  dei  posti di cui all'art. 1, i posti riservati al Ministero  della  difesa per le esigenze della sanita' militare ed al Ministero  degli  interni per le esigenze della sanita' della Polizia di  Stato  sono  determinati  rispettivamente  in  32  e  in  6. Alla ripartizione   dei   predetti   posti   tra   le  singole  scuole  di specializzazione  si  provvede  con  il  decreto  di  cui  al comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.  2.  I  posti riservati ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via  di  sviluppo sono determinati in numero di 30. Alla ripartizione dei  predetti  posti  tra  le  singole  scuole di specializzazione si provvede  con  il  decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo  17 agosto  1999,  n.  368,  alle  condizioni  e  con  le modalita' disciplinate dall'art. 7 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Detti   medici   debbono   essere   in   possesso   dell'abilitazione all'esercizio professionale nel Paese di provenienza.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Il  personale  medico  di  ruolo, privo di specializzazione, in servizio  in unita' operative del Servizio sanitario nazionale in via prioritaria  di  anestesia,  di anestesia e rianimazione, radiologia, radioterapia,  radiodiagnostica  e  medicina  nucleare  di  strutture sanitarie  diverse  da  quelle  inserite  nella  rete formativa delle predette scuole di specializzazione, puo' essere ammesso a domanda in soprannumero  alla  rispettiva scuola, nel limite del dieci per cento del   numero  complessivo  previsto  per  ogni  disciplina  ai  sensi dell'art.  5  e  della  capacita'  recettiva della scuola stessa, con provvedimento   del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanita'. Il personale  interessato  deve  aver  comunque  superato  le  prove  di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.  3.  Il  personale  medico  di  ruolo, privo di specializzazione, in servizio  nelle  strutture  sanitarie,  inserite nella rete formativa della  scuole  di  specializzazione, delle aziende ospedaliere, delle unita'  sanitarie  locali  e  degli  istituti  di  ricovero  e cura a carattere  scientifico,  degli  istituti  ed  enti di cui all'art. 4, comma  12, del decreto legislativo n. 502 e successive modificazioni, e'  ammesso alle scuole di specializzazione, in soprannumero rispetto ai  numeri  programmati, nei limiti e con le modalita' stabiliti, per ogni   disciplina,   d'intesa   tra   le  universita'  e  le  regioni salvaguardando,  comunque,  la funzionalita' dei servizi, senza oneri aggiuntivi  per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacita' recettiva della rete che concorre alla formazione.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2 e dei posti in  soprannumero  di cui all'art. 3, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.  |  
|   |                                 Art. 5.  1.  Per  l'anno accademico 2000/2001 il numero di borse di studio a carico  del  bilancio  dello  Stato  e'  4.469  ed  e' riportato, per ciascuna  specializzazione,  nell'allegata tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto.  2.  In  relazione  all'ulteriore finanziamento di lire 20 miliardi, previsto  dal decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, oltre alle borse di cui  al  comma  1,  sono  assegnate ulteriori 890 borse, distinte per specializzazione  come  da  allegata tabella 3, la cui erogazione e', comunque,   condizionata  alla  conversione  in  legge  del  predetto decreto-legge.  In  attesa  della  conversione  in legge del predetto decreto-legge,  sono  autorizzati alla frequenza i medici destinatari delle  predette  borse,  individuati  utilizzando  le graduatorie dei concorsi per l'ammissione e distinti per le discipline ivi indicate.  3.  Le  borse  di  studio  saranno ripartite, con il decreto di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fra ciascuna scuola di specializzazione tenendo conto delle capacita' ricettiva  e  delvolume  assistenziale delle strutture inserite nella rete  formativa  della  scuola  stessa ed, in mancanza di una propria rete  formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per ogni  disciplina,  delle  strutture  sanitarie  presenti  nell'ambito territoriale  di  ciascuna  regione  o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.  4. Fatte salve le riserve, ove utilizzate, di cui all'art. 2, entro la  concorrenza  dei  numeri di posti programmati e ferma restando la utilizzazione   ed  il  rispetto  delle  graduatorie  risultanti  dai concorsi  per  l'ammissione  alle scuole, possono essere ammessi alle scuole  stesse  medici  in  eccedenza,  rispetto alle borse di studio finanziate  dallo  Stato,  ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite  dalle  universita',  per  far fronte ad esigenze formative specifiche  evidenziate  dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative.  5.  Le borse di studio direttamente finanziate dalle regioni, fermo restando  l'utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai  concorsi  per  l'ammissione alle scuole, sono assegnate anche in soprannumero   rispetto   ai  fabbisogni  complessivi  delle  singole specializzazioni di cui all'art. 1.  |  
|   |                                 Art. 6.  1.  Alla  determinazione  del  fabbisogno dei medici specialisti da formare  per  gli  anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 nonche' alla determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo dovuto ai  medici  in  formazione  si  provvedera'  dopo  l'approvazione del provvedimento  legislativo  di  cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione   ed  inviato  al  Ministero  della  giustizia  per  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 20 aprile 2001                      Il Ministro della sanita'                              Veronesi                   p. Il Ministro dell'universita'              e della ricerca scientifica e tecnologica                                Sica               p. Il Ministro del tesoro, del bilancio                  e della programmazione economica                              Solaroli Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2001 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 353  |  
|   |                                 Tabelle       ---->  Vedere tabelle alle pagg. 53 - 54 - 55    <----  |  
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