Gazzetta n. 292 del 17 dicembre 2001 (vai al sommario) |
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE |
COMUNICATO |
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |
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Il comune di Castello d'Argile (Bologna) ha adottato il 28 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001: (Omissis); 1) di stabilire per l'anno 2001 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue: al 4 per mille: fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili; al 5 per mille: a) abitazione principale; b) abitazione locata con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale; c) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale; d) abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune, per ragioni di servizio e/o di lavoro, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; e) immobili posseduti dalle associazioni religiose; al 5,8 per mille: terreni agricoli; al 6,5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale (fabbricati: categorie catastali A - B - C - D) e residenze secondarie; al 7 per mille: aree fabbricabili; alloggio non locato; 2) di fissare la detrazione per l'abilitazione principale in L. 200.000; 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 3 della legge n. 122 del 9 maggio 1997 la detrazione di L. 220.000 ai pensionati possessori di prima casa, compresi garage e cantina qualora accatastati a parte e solo di quella proprieta' immobiliare alla data del 1 gennaio 2001 (con esclusione delle unita' immobiliari di categoria A7, A8, A9) che rientrato nelle seguenti fattispecie: a) pensionato unico componente nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo (per l'anno 2000 L. 9.380.800); b) pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo pro-capite; c) pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare dei quali: uno con trattamento di pensione al minimo e l'altro con trattamento superiore al minimo; in questo caso la detrazione piu' elevata spetta solo al pensionato con trattamento al minimo in misura proporzionale alla quota di proprieta'; d) nucleo familiare composto da pensionati o pensionato e soggetto che, a causa di difetto fisico o mentale o infermita' si trova nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro; 4) di dare atto che: il gettito dell'imposta previsto nel bilancio 2001 e' superiore quanto realizzato per l'anno 2000; che i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni di cui al sopracitato punto 1), lettere b), c), d), dovranno presentare dichiarazione sostituiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto o della quota del saldo, nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce; che i contribuenti interessati all'elevazione della detrazione nell'abitazione principale rientranti nelle fattispecie prevista al punto 3) di cui sopra dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto o della quota del saldo in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce; che l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; che, nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). |
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