Gazzetta n. 292 del 17 dicembre 2001 (vai al sommario)
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Castello d'Argile (Bologna) ha adottato il 28 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:
(Omissis);
1) di stabilire per l'anno 2001 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
al 4 per mille: fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili;
al 5 per mille:
a) abitazione principale;
b) abitazione locata con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
c) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
d) abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune, per ragioni di servizio e/o di lavoro, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
e) immobili posseduti dalle associazioni religiose;
al 5,8 per mille: terreni agricoli;
al 6,5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale (fabbricati: categorie catastali A - B - C - D) e residenze secondarie;
al 7 per mille:
aree fabbricabili;
alloggio non locato;
2) di fissare la detrazione per l'abilitazione principale in L. 200.000;
3) di riconoscere ai sensi dell'art. 3 della legge n. 122 del 9 maggio 1997 la detrazione di L. 220.000 ai pensionati possessori di prima casa, compresi garage e cantina qualora accatastati a parte e solo di quella proprieta' immobiliare alla data del 1 gennaio 2001 (con esclusione delle unita' immobiliari di categoria A7, A8, A9) che rientrato nelle seguenti fattispecie:
a) pensionato unico componente nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo (per l'anno 2000 L. 9.380.800);
b) pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo pro-capite;
c) pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare dei quali: uno con trattamento di pensione al minimo e l'altro con trattamento superiore al minimo; in questo caso la detrazione piu' elevata spetta solo al pensionato con trattamento al minimo in misura proporzionale alla quota di proprieta';
d) nucleo familiare composto da pensionati o pensionato e soggetto che, a causa di difetto fisico o mentale o infermita' si trova nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
4) di dare atto che:
il gettito dell'imposta previsto nel bilancio 2001 e' superiore quanto realizzato per l'anno 2000;
che i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni di cui al sopracitato punto 1), lettere b), c), d), dovranno presentare dichiarazione sostituiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto o della quota del saldo, nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce;
che i contribuenti interessati all'elevazione della detrazione nell'abitazione principale rientranti nelle fattispecie prevista al punto 3) di cui sopra dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto o della quota del saldo in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce;
che l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
che, nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis).
 
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