| Gazzetta n. 292 del 17 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2001, n. 435 |  
| Regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  nonche'  disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visto  l'articolo  3,  comma  136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,    il   quale   stabilisce   che   la   semplificazione   e   la razionalizzazione   delle   procedure   di   attuazione  delle  norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati  con  regolamenti  da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma   2,   della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  tenuto  conto dell'adozione   di   nuove   tecnologie   per  il  trattamento  e  la conservazione  delle  informazioni  e  del progressivo sviluppo degli studi di settore;  Visto  l'articolo  16  del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505,  il  quale  prevede che per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi  emanati  in  attuazione  dell'articolo  3 della legge 23 dicembre   1996,   n.   662,  resta  ferma  la  disposizione  di  cui all'articolo  3, comma 136, della medesima legge 23 dicembre 1996, n. 662;  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, concernente disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento delle imposte sui redditi;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1986, n.  917,  recante  l'approvazione  del  testo unico delle imposte sui redditi;  Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di gestione delle dichiarazioni;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 443, che disciplina la possibilita' di computare un credito I.V.A. in  detrazione  in  un  periodo  di  imposta successivo, a seguito di provvedimento   di   diniego  del  rimborso  I.V.A.  con  contestuale riconoscimento del relativo credito;  Visto  il  decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino  della  disciplina  tributaria  dei redditi di capitale e di redditi diversi;  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,   concernente,   tra   l'altro,   l'istituzione  e  la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;  Visto  l'articolo  11  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  il  quale  stabilisce  le  disposizioni  tributarie  non penali relative  alle  violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,  recante  norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni  adempimenti  contabili  in  materia  di  imposta  sul  valore aggiunto;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,   e   successive   modificazioni,   recante   modalita'  per  la presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.   542,  recante  modificazioni  alle  disposizioni  relative  alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;  Visto  l'articolo  15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 1997,  n.  59,  il  quale  stabilisce  che gli atti, dati e documenti formati  dalla  pubblica  amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche'   la   loro   archiviazione   e  trasmissione  con  strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;  Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che  prevede  l'istituzione  delle  agenzie  fiscali  e  dispone, tra l'altro,  che  all'Agenzia  delle  entrate sono trasferiti i rapporti giuridici,  i  poteri e le competenze gia' attribuite al Dipartimento delle  entrate del Ministero delle finanze, nonche' l'articolo 62 del medesimo  decreto n. 300 del 1999, in base al quale e' stabilito, tra l'altro,  che  all'Agenzia  delle  entrate  sono  attribuite tutte le funzioni  concernenti  le  entrate  tributarie erariali non assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi;  Visto,  inoltre,  l'articolo 68, comma 1, del citato decreto n. 300 del  1999, il quale prevede che il direttore dell'Agenzia rappresenta e  dirige  la  medesima, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti  ad  altri  organi,  nonche'  l'articolo  73  del medesimo decreto,  il quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle  finanze  sono  stabilite  le  date  a decorrere dalle quali le funzioni  svolte  dal Ministero secondo l'ordinamento vigente vengono esercitate dalle Agenzie;  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze in data 28 dicembre 2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, con  il  quale  sono state disciplinate, tra l'altro, le modalita' di avvio  delle  agenzie  fiscali  ai  sensi  degli articoli 73 e 74 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;  Visti  gli articoli 2 e 23 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;  Vista  la  legge  27  luglio  2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;  Atteso  che  occorre  proseguire  nell'opera  di  semplificazione e razionalizzazione   delle   procedure   di   attuazione  delle  norme tributarie, degli adempimenti contabili e formali del contribuente;  Attesa  l'esigenza  di conoscere anticipatamente rispetto alla data di  presentazione  della  dichiarazione annuale I.V.A., e cioe' entro febbraio   di   ciascun   anno,   i  dati  relativi  all'applicazione dell'imposta  sul  valore  aggiunto  nell'anno  precedente al fine di ottemperare alle previsioni della normativa comunitaria;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 luglio 2001 e 19 novembre 2001;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2001;  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;                              E m a n a                      il seguente regolamento:                               Art. 1.      Modalita' e termini di presentazione delle dichiarazioni  1.  Nell'articolo  1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio   1998,   n.  322,  e  successive  modificazioni,  di  seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:  "1.  Ai  fini  delle  imposte  sui redditi e dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio con   provvedimento  amministrativo,  da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale  e  da  utilizzare  per  le dichiarazioni dei redditi e del valore  della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di  periodo  di  imposta  non  coincidente  con l'anno solare, per le dichiarazioni  relative  al periodo di imposta in corso alla data del 31   dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di  approvazione.  I provvedimenti  di  approvazione  dei  modelli  di  dichiarazione  dei sostituti  d'imposta  di  cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione  di  cui  agli  articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive modificazioni, recante  norme  di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni,  sono  emanati  entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli  stessi  devono  essere  utilizzati  e  sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.  2.  I  modelli  di  dichiarazione  sono resi disponibili in formato elettronico  dall'Agenzia  delle entrate in via telematica. I modelli cartacei  necessari  per  la redazione delle dichiarazioni presentate dalle  persone  fisiche  non  obbligate  alla  tenuta delle scritture contabili  possono  essere  gratuitamente  ritirati presso gli uffici comunali.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono  essere stabilite altre modalita' di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.  3.  La  dichiarazione  e'  sottoscritta,  a  pena  di nullita', dal contribuente  o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita'  e'  sanata  se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro   trenta  giorni  dal  ricevimento  dell'invito  da  parte  del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.  4.  La  dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e' sottoscritta,  a  pena  di  nullita', dal rappresentante legale, e in mancanza  da  chi  ne  ha  l'amministrazione  anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a  sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento  dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.". 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi          qui trascritti.          Note alle premesse:              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di          legge e i regolamenti.              - Si  riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle          norme regolamentari".          Note all'art. 1:              -   Il  testo  vigente  dell'art.  1  del  decreto  del          Presidente   della   Repubblica   22 luglio  1998,  n.  322          (Regolamento  recante  modalita' per la presentazione delle          dichiarazioni    relative   alle   imposte   sui   redditi,          all'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive  e          all'imposta sul valore aggiunto), gia' modificato dall'art.          1,  comma 1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica          14 ottobre  1999, n. 542, come ulteriormente modificato dal          decreto  del Presidente della Repubblica qui pubblicato, e'          il seguente:              "Art. 1 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni          in  materia  di imposta sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. Ai          fini  delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale          sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a          pena  di  nullita',  su modelli conformi a quelli approvati          entro  il  15 febbraio con provvedimento amministrativo, da          pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le          dichiarazioni  dei  redditi  e  del valore della produzione          relative  all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di          imposta   non   coincidente   con  l'anno  solare,  per  le          dichiarazioni  relative al periodo di imposta in corso alla          data  del  31 dicembre  dell'anno  precedente  a  quello di          approvazione.  I  provvedimenti di approvazione dei modelli          di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4,          comma 1,   e   i  modelli  di  dichiarazione  di  cui  agli          articoli 34,   comma 4,   e  37,  del  decreto  legislativo          9 luglio  1997, n. 241, e successive modificazioni, recante          norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti          in  sede  di  dichiarazione  dei redditi e dell'imposta sul          valore  aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di          gestione   delle   dichiarazioni,  sono  emanati  entro  il          15 gennaio  dell'anno in cui i modelli stessi devono essere          utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.              2. I  modelli di dichiarazione sono resi disponibili in          formato  elettronico  dall'Agenzia  delle  entrate  in  via          telematica.  I  modelli cartacei necessari per la redazione          delle  dichiarazioni  presentate  dalle persone fisiche non          obbligate  alla  tenuta  delle  scritture contabili possono          essere  gratuitamente  ritirati presso gli uffici comunali.          Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate          possono essere stabilite altre modalita' di distribuzione o          di  invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di          altri stampati.              3. La   dichiarazione   e'   sottoscritta,  a  pena  di          nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza          legale   o   negoziale.   La   nullita'  e'  sanata  se  il          contribuente  provvede  alla  sottoscrizione  entro  trenta          giorni  dal ricevimento dell'invito da parte del competente          ufficio dell'Agenzia delle entrate.              4. La  dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone          fisiche   e'   sottoscritta,   a   pena  di  nullita',  dal          rappresentante   legale,   e  in  mancanza  da  chi  ne  ha          l'amministrazione  anche  di  fatto, o da un rappresentante          negoziale.  La  nullita'  e' sanata se il soggetto tenuto a          sottoscrivere  la  dichiarazione  vi  provvede entro trenta          giorni  dal ricevimento dell'invito da parte del competente          ufficio dell'Agenzia delle entrate.              5. La   dichiarazione   delle  societa'  e  degli  enti          soggetti  all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,          presso   i   quali   esiste  un  organo  di  controllo,  e'          sottoscritta   anche   dalle   persone   fisiche   che   lo          costituiscono  o  dal  presidente  se  si  tratta di organo          collegiale.  La  dichiarazione priva di tale sottoscrizione          e'  valida,  salva  l'applicazione  della  sanzione  di cui          all'articolo   9,   comma   5,   del   decreto  legislativo          18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.              6. In  caso di presentazione della dichiarazione in via          telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente          articolo  si  applicano  con riferimento alla dichiarazione          che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.".              - Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza,  il testo          vigente  degli  articoli 34,  comma 4,  e  37  del  decreto          legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  recante  "Norme  di          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di          gestione delle dichiarazioni":              "Art. 34 (Attivita). - 1. - 3. (Omissis).              4. In  relazione alla dichiarazione annuale dei redditi          dei  titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati          indicati  agli  articoli 46  e 47, comma 1, lettere a), d),          g),  con  esclusione  delle indennita' percepite dai membri          del  Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte          sui  redditi  approvato  con  decreto  del Presidente della          Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, nonche' dei redditi          indicati  all'art.  49,  comma 2,  lettera a), del medesimo          testo  unico,  i centri costituiti dai soggetti di cui alle          lettere d),  e)  e f) del comma 1 dell'art. 32, svolgono le          attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3.".              "Art.  37 (Assistenza  fiscale  prestata  dai sostituti          d'imposta). - 1. I   sostituti   d'imposta  che  erogano  i          redditi  di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a),          d),  g),  con  esclusione  delle  indennita'  percepite dai          membri  del Parlamento europeo, e l), del testo unico delle          imposte   sui   redditi,   approvato  con  il  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,          possono  prestare  assistenza  fiscale  nei  confronti  dei          propri sostituiti.              2. I   sostituti   di   cui  al  comma 1  che  prestano          assistenza fiscale:                a) ricevono  le  dichiarazioni  e  le  schede  per la          scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;                b) elaborano le dichiarazioni;                c) consegnano    al    contribuente    copia    della          dichiarazione  elaborata  e  del  prospetto di liquidazione          delle imposte;                d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire          con le modalita' di cui al comma 7;                e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette          scelte.              3. I  sostituti  che  non  prestano  assistenza fiscale          consentono  in  ogni caso ai centri l'attivita' di raccolta          degli  atti  e  documenti  necessari per l'attivita' di cui          alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'art. 34.              4. I  sostituti  d'imposta  tengono conto del risultato          contabile  delle  dichiarazioni  dei  redditi elaborate dai          centri.  Il  debito,  per  saldo  e  acconto,  o il credito          risultante  dai  prospetti di liquidazione delle imposte e'          rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute          d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento          della presentazione della dichiarazione.".
                           |  
|   |                                 Art. 2.          Termine per la presentazione della dichiarazione           in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.  1.  All'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:    a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:  "1.  Le  persone  fisiche  e  le  societa' o le associazioni di cui all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  presentano  la  dichiarazione  secondo le disposizioni  di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un  ufficio  della  Poste  italiane  S.p.a.  tra il 1 maggio ed il 31 luglio  ovvero  in  via  telematica  entro  il  31  ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.  2.  I  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche, presentano   la   dichiarazione   secondo   le  disposizioni  di  cui all'articolo 3:    a) per  il  tramite  di  una  banca  o  di un ufficio della Poste italiane  S.p.a.,  ad  eccezione  dei soggetti di cui all'articolo 3, comma  2,  entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;    b) in  via  telematica,  entro  l'ultimo  giorno  del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.  3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi  presentano  la  dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  entro  i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.";    b) i commi 4, 4-bis e 5 sono abrogati;    c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:  "8.  Salva  l'applicazione  delle  sanzioni,  le  dichiarazioni dei redditi,  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni  di  cui  all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli  approvati  per  il  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce la dichiarazione,  non  oltre  i  termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.";    d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:  "8-bis.  Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  e  dei  sostituti  di  imposta  possono essere integrate  dai  contribuenti  per  correggere errori od omissioni che abbiano  determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di  un  maggior  debito  d'imposta  o  di  un minor credito, mediante dichiarazione   da   presentare,   secondo  le  disposizioni  di  cui all'articolo  3,  utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il  periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine  prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette  dichiarazioni  puo'  essere  utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.";    e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:  "9.  I  termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.". 
                                         Note all'art. 2:              - Il   testo   vigente  dell'art.  2  del  decreto  del          Presidente   della   Repubblica   n.  322  del  1998,  gia'          modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente          della    Repubblica   14 ottobre   1999,   n.   542,   come          ulteriormente  modificato  dal decreto del Presidente della          Repubblica qui pubblicato, e' il seguente:              "Art.    2 (Termini    per   la   presentazione   della          dichiarazione  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e di          I.R.A.P.). - 1. Le  persone  fisiche  e  le  societa'  o le          associazioni  di  cui all'art. 6 del decreto del Presidente          della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, presentano la          dichiarazione  secondo  le  disposizioni di cui all'art. 3,          per  il  tramite  di  una banca o di un ufficio della Poste          italiane  S.p.a.  tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in          via  telematica  entro il 31 ottobre dell'anno successivo a          quello di chiusura del periodo di imposta.              2. I  soggetti  all'imposta  sul  reddito delle persone          giuridiche,   presentano   la   dichiarazione   secondo  le          disposizioni di cui all'art. 3:                a) per  il tramite di una banca o di un ufficio della          Poste  italiane  S.p.a.,  ad  eccezione dei soggetti di cui          all'articolo 3,  comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo          mese  successivo  a  quello  di  chiusura  del  periodo  di          imposta;                b) in  via  telematica,  entro  l'ultimo  giorno  del          decimo  mese successivo a quello di chiusura del periodo di          imposta.              3. I  soggetti  non  tenuti  alla  presentazione  della          dichiarazione  dei  redditi  presentano la dichiarazione ai          fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive          entro   i   termini  previsti  dal  comma 2  e  secondo  le          disposizioni di cui all'articolo 3.              4. Abrogato.              4-bis. Abrogato.              5. Abrogato.              6. Per  gli  interessi  e  gli altri proventi di cui ai          commi  da 1 a 3-bis dell'art. 26 del decreto del Presidente          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e per quelli          assoggettati  alla  ritenuta  a  titolo  d'imposta ai sensi          dell'ultimo  comma  dello  stesso  articolo  e dell'art. 7,          commi 1  e  2,  del  decreto-legge 20 giugno, 1996, n. 323,          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,          n.  425,  nonche'  per  i  premi  e  per  le vincite di cui          all'art.  30,  del  decreto del Presidente della Repubblica          29 settembre 1973, n. 600, soggetti all'imposta sul reddito          delle   persone   giuridiche  presentano  la  dichiarazione          contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.              7. Sono  considerate valide le dichiarazioni presentate          entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del termine, salva          restando  l'applicazione  delle sanzioni amministrative per          il   ritardo.   Le  dichiarazioni  presentate  con  ritardo          superiore  a  novanta  giorni  si  considerano  omesse,  ma          costituiscono,  comunque,  titolo  per la riscossione delle          imposte  dovute  in base agli imponibili in esse indicati e          delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.              8. Salva     l'applicazione    delle    sanzioni,    le          dichiarazioni  dei  redditi,  dell'imposta  regionale sulle          attivita'  produttive  e  dei  sostituti  d'imposta possono          essere   integrate   per  correggere  errori  od  omissioni          mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le          disposizioni   di   cui  all'art.  3,  utilizzando  modelli          conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si          riferisce  la  dichiarazione, non oltre i termini stabiliti          dall'art.  43  del  decreto del Presidente della Repubblica          29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.              8-bis. Le   dichiarazioni   dei  redditi,  dell'imposta          regionale  sulle  attivita'  produttive  e dei sostituti di          imposta  possono  essere  integrate  dai  contribuenti  per          correggere  errori  od  omissioni  che  abbiano determinato          l'indicazione  di  un  maggior  reddito  o, comunque, di un          maggior  debito  d'imposta  o di un minor credito, mediante          dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui          all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati          per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,          non  oltre il termine prescritto per la presentazione della          dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta successivo.          L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni          puo'  essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.          17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.              9. I  termini  di presentazione della dichiarazione che          scadono  di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno          feriale successivo.".              - Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza,  il testo          vigente  degli  articoli  6 e 43 del decreto del Presidente          della   Repubblica   29 settembre  1973,  n.  600,  recante          "Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle          imposte sui redditi":              "Art. 6 (Dichiarazioni delle societa' semplici, in nome          collettivo, in accomandita semplice ed equiparate). - 1. Le          societa'  semplici,  in  nome  collettivo  e in accomandita          semplice indicate nell'art. 5 del testo unico delle imposte          sui  redditi  approvato  con  decreto  del Presidente della          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  le  societa' e le          associazioni  ad  esse  equiparate  a  norma  dello  stesso          articolo  devono  presentare  la dichiarazione agli effetti          dell'imposta  locale  sui  redditi  da  esse  dovuta e agli          effetti  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e          dell'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche dovute          dai soci o dagli associati.              2. La   dichiarazione  deve  contenere  le  indicazioni          prescritte  nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo comma          dell'art. 4.              3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati          da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo          indicato  nell'art.  22,  il bilancio, composto dallo stato          patrimoniale  e  dal  conto  dei  profitti e delle perdite,          relativo  al  periodo  d'imposta.  I  ricavi,  i  costi, le          rimanenze  e  gli  altri  elementi  necessari,  secondo  le          disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente          della   Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  per  la          determinazione  dell'imponibile  devono  essere indicati in          apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.              4. Le  disposizioni  del  comma 3  non  si applicano ai          soggetti  che, ammessi a regimi contabili semplificati, non          hanno  optato  per  il  regime  di  contabilita' ordinaria,          nonche'   alle   societa'   semplici  e  alle  societa'  ed          associazioni ad esse equiparate.              5. I  soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per          il  periodo  previsto  dall'art.  43, le certificazioni dei          sostituti  di imposta, i documenti probatori dei crediti di          imposta,  dei  versamenti  eseguiti  con  riferimento  alla          dichiarazione  dei  redditi  e  degli  oneri  deducibili  o          detraibili,  nonche'  ogni  altro  documento  previsto  dal          decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti          devono   essere   esibiti   o   trasmessi,   su  richiesta,          all'ufficio competente.".              "Art.  43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in          cui e' stata presentata la dichiarazione.              Nei  casi di omessa presentazione della dichiarazione o          di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  ai sensi delle          disposizioni  del  Titolo I,  l'avviso di accertamento puo'          essere  notificato  fino  al  31 dicembre  del  quinto anno          successivo  a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto          essere presentata.              Fino  alla  scadenza  del  termine  stabilito nei commi          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o          modificato  in  aumento  mediante la notificazione di nuovi          avvisi,  in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di nuovi          elementi.              Nell'avviso  devono essere specificatamente indicati, a          pena  di  nullita',  i  nuovi  elementi  e gli atti o fatti          attraverso  i  quali  sono venuti a conoscenza dell'ufficio          delle imposte.".              - Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza,  il testo          vigente  dell'art.  17  del  decreto legislativo n. 241 del          1997:              "Art.   17 (Oggetto). -   1. I   contribuenti  eseguono          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate          successivamente alla data di entrata in vigore del presente          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la          data di presentazione della dichiarazione successiva.              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano          i crediti e i debiti relativi:                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante          versamento  diretto  ai  sensi dell'art. 3, del decreto del          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in          tal caso non e' ammessa la compensazione;                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi          degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai          soggetti di cui all'art. 74;                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi          e dell'imposta sul valore aggiunto;                d) all'imposta   prevista   dall'art.  3,  comma 143,          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;                d-bis) (soppressa);                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate          da enti previdenziali, comprese le quote associative;                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento          rateale ai sensi dell'art. 20;                h-bis) al   saldo   per   il  1997  dell'imposta  sul          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,          n. 85;                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e          con i Ministri competenti per settore;                h-quater) al   credito   d'imposta   spettante   agli          esercenti sale cinematografiche.              2-bis. (Abrogato).".
                           |  
|   |                                 Art. 3.            Presentazione delle dichiarazioni in materia                di imposte sui redditi e di I.R.A.P.  1.  L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e' sostituito dal seguente:  "Art.  3  (Modalita'  di presentazione ed obblighi di conservazione delle   dichiarazioni).   -   1.  Le  dichiarazioni  sono  presentate all'Agenzia  delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una  banca  convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo  le  disposizioni  di cui ai commi successivi. I contribuenti con  periodo  di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  della  dichiarazione annuale ai fini dell'imposta   sul   valore  aggiunto,  presentano  la  dichiarazione unificata   annuale.  La  dichiarazione  dei  sostituti  di  imposta, comprese   le  Amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento autonomo,   di   cui   all'articolo   4  puo'  essere  inclusa  nella dichiarazione  unificata. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione  annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti  e  delle  societa'  che  si  sono  avvalsi  della  procedura di liquidazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  gruppo  di cui all'articolo 73,  ultimo  comma,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.  2.  Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella unificata,  sono  presentate  in  via  telematica  all'Agenzia  delle entrate,  direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e  3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le  predette  dichiarazioni  alla  presentazione  della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore  o  uguale  a  lire  50  milioni,  dai soggetti tenuti alla presentazione  della  dichiarazione  dei  sostituti di imposta di cui all'articolo  4  e  dai  soggetti  di  cui  all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai   soggetti   tenuti   alla   presentazione  del  modello  per  la comunicazione  dei  dati  relativi  alla  applicazione degli studi di settore.  Le  predette  dichiarazioni  sono trasmesse avvalendosi del servizio   telematico   Entratel;   il  collegamento  telematico  con l'Agenzia delle entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti  d'imposta,  anche  in  forma unificata, in relazione ad un numero  di  soggetti  non  superiore  a  venti,  si  avvalgono per la presentazione  in  via  telematica  del  servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.  2-bis.  Nell'ambito  dei  gruppi  in cui almeno una societa' o ente rientra  tra  i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in  via  telematica  delle  dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo  puo'  essere  effettuata  da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo  avvalendosi  del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti  al  gruppo  l'ente  o  la  societa'  controllante  e le societa'  da  questi  controllate come definite dall'articolo 43-ter, quarto   comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602.  2-ter.  I  soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis, non   obbligati   alla   presentazione  delle  dichiarazioni  in  via telematica,  possono  presentare  le  dichiarazioni in via telematica direttamente  avvalendosi  del  servizio  telematico  Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.  3.  Ai  soli  fini  della  presentazione delle dichiarazioni in via telematica  mediante  il  servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:    a) gli  iscritti  negli  albi  dei  dottori  commercialisti,  dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;    b) i  soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di  periti  ed  esperti  tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di  diploma  di  laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;    c)  le  associazioni  sindacali  di  categoria  tra  imprenditori indicate  nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;    d) i  centri  di  assistenza  fiscale  per  le  imprese  e  per i lavoratori dipendenti e pensionati;    e) gli  altri  incaricati  individuati  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.  3-bis.   I   soggetti   di   cui   al  comma  3,  incaricati  della predisposizione  delle  dichiarazioni  previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.  4.  I  soggetti  di  cui  ai  commi  2,  2-bis  e  3 sono abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni.  L'abilitazione  e'  revocata quando nello svolgimento dell'attivita'  di  trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi  o  ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti di    sospensione    irrogati   dall'ordine   di   appartenenza   del professionista  o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di assistenza fiscale.  5.  Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla presentazione   in  via  telematica,  la  dichiarazione  puo'  essere presentata   all'Agenzia  delle  entrate  anche  mediante  spedizione effettuata  dall'estero,  utilizzando  il  mezzo della raccomandata o altro   equivalente  dal  quale  risulti  con  certezza  la  data  di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet.  6.  Le  banche  e  gli  uffici  postali  rilasciano,  anche  se non richiesta,  ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di  cui  ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di  imposta,  anche  se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica   all'Agenzia   delle   entrate  i  dati  contenuti  nella dichiarazione,   contestualmente   alla   ricezione  della  stessa  o dell'assunzione  dell'incarico  per  la  sua predisposizione nonche', entro  trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello  approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e  copia  della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.  7.  Le  banche  e  la  Poste  italiane  S.p.a.  trasmettono  in via telematica  le  dichiarazioni  all'Agenzia delle entrate entro cinque mesi  dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le  dichiarazioni  presentate  oltre  tale termine, entro cinque mesi dalla  data  di  presentazione  delle  dichiarazioni  stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.  7-bis.  I  soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, presentano in  via  telematica  le dichiarazioni per le quali non e' previsto un apposito  termine  entro  un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.  7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi   2-bis  e  3,  successivamente  al  termine  previsto  per  la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese  dalla  data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.  8.  La  dichiarazione  si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata  dal  contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.  9.  I  contribuenti  e  i  sostituti  di  imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui  ai  commi  2-bis  e  3,  conservano,  per  il  periodo  previsto dall'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre  1973,  n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta  su  modello conforme a quello approvato con il provvedimento di  cui  all'articolo  1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal soggetto     incaricato     di    predisporre    la    dichiarazione. L'Amministrazione   finanziaria   puo'  chiedere  l'esibizione  della dichiarazione e dei suddetti documenti.  9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano,  anche  su  supporti informatici, per il periodo previsto dall'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione previa riproduzione   su   modello   conforme  a  quello  approvato  con  il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.  10.  La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla comunicazione   dell'Agenzia   delle  entrate  attestante  l'avvenuto ricevimento   della   dichiarazione   presentata  in  via  telematica direttamente  o  tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla  ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5.  11.  Le modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite  con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della   Poste  italiane  S.p.a.,  comprese  la  misura  del  compenso spettante  e  le  conseguenze  derivanti dalle irregolarita' commesse nello  svolgimento  del  servizio,  sono  stabilite mediante distinte convenzioni,  approvate  con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.  La  misura del compenso e' determinata tenendo conto dei  costi  del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.  12.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione  delle  dichiarazioni  riguardanti  imposte sostitutive delle imposte sui redditi.  13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'articolo   12-bis,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e  per le convenzioni e i decreti  ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.". 
                                         Note all'art. 3:              - Si  trascrive  il  testo vigente dell'art. 73, ultimo          comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica          26 ottobre  1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina          dell'imposta sul valore aggiunto":              "Art. 73 (Modalita' e termini speciali). - (Omissis).              Il  Ministro  delle  finanze  puo'  disporre con propri          decreti,   stabilendo   le   relative   modalita',  che  le          dichiarazioni  delle  societa' controllate siano presentate          dall'ente  o  societa' controllante all'ufficio del proprio          domicilio   fiscale   e   che  i  versamenti  di  cui  agli          articoli 27,  30  e  33  siano fatti all'ufficio stesso per          l'ammontare  complessivamente  dovuto  dall'ente o societa'          controllante  e  dalle societa' controllate, al netto delle          eccedenze  detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche          dall'ente o societa' controllante, devono essere presentate          anche  agli  uffici  del  domicilio  fiscale delle societa'          controllate,   fermi  restando  gli  altri  obblighi  e  le          responsabilita'   delle   societa'   stesse.  Si  considera          controllata   la  societa'  le  cui  azioni  o  quote  sono          possedute  dall'altra  per  oltre  la meta' fin dall'inizio          dell'anno solare precedente.".              - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 87, comma 1,          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre          1986,  n.  917,  recante  "testo  unico  delle  imposte sui          redditi":              "Art.    87 (Soggetti    passivi). - 1. Sono   soggetti          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:                a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti          nel territorio dello Stato;                b) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle          societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'          commerciali;                c) gli   enti   pubblici  e  privati,  diversi  dalle          societa',  residenti  nel  territorio  dello Stato, che non          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di          attivita' commerciali;                d) le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello          Stato.              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  43-ter,          quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica          29 settembre  1973,  n.  602,  recante  "Disposizioni sulla          riscossione delle imposte sul reddito":              "Art.  43-ter (Cessione delle eccedenze nell'ambito del          gruppo).- 1.-3. (Omissis).              4. Agli  effetti  del presente articolo appartengono al          gruppo  l'ente  o  societa'  controllante  e le societa' da          questo  controllate: si considerano controllate le societa'          per  azioni,  in accomandita per azioni e a responsabilita'          limitata  le  cui azioni o quote sono possedute dall'ente o          societa'  controllante o tramite altra societa' controllata          da   questo   ai   sensi  del  presente  articolo  per  una          percentuale  superiore  al  50  per cento del capitale, fin          dall'inizio  del periodo di imposta precedente a quello cui          si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni          del  presente  articolo  si  applicano,  in ogni caso, alle          societa'  o  agli  enti  tenuti alla redazione del bilancio          consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,          n.  127 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e          alle   imprese,  soggette  all'imposta  sul  reddito  delle          persone   giuridiche,  indicate  nell'elenco  di  cui  alla          lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n.          127  del  1991  e  nell'elenco  di  cui alla lettera a) del          comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  32  del          decreto legislativo n. 241 del 1997:              "Art.  32 (Soggetti  abilitati  alla  costituzione  dei          centri  di assistenza fiscale). - 1. I centri di assistenza          fiscale,  di  seguito  denominati  "Centri", possono essere          costituiti dai seguenti soggetti:                a) associazioni    sindacali    di    categoria   fra          imprenditori,     presenti    nel    Consiglio    nazionale          dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;                b) associazioni    sindacali    di    categoria   fra          imprenditori,  istituite  da  almeno dieci anni, diverse da          quelle  indicate  nella  lettera a)  se,  con  decreto  del          Ministero  delle  finanze,  ne e' riconosciuta la rilevanza          nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno          pari   al   5 per  cento  degli  appartenenti  alla  stessa          categoria,  iscritti  negli  appositi registri tenuti dalla          camera  di  commercio,  nonche'  all'esistenza di strutture          organizzate in almeno 30 province;                c) organizzazioni  aderenti  alle associazioni di cui          alle   lettere a)   e   b),  previa  delega  della  propria          associazione nazionale;                d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti          e   pensionati   od  organizzazioni  territoriali  da  esse          delegate,   aventi  complessivamente  almeno  cinquantamila          aderenti;                e) sostituti  di  cui  all'art.  23  del  decreto del          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e          successive  modificazioni,  aventi  complessivamente almeno          cinquantamila dipendenti;                f) associazioni  di lavoratori promotrici di istituti          di  patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo          del  Capo  Provvisorio  dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,          aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.".              - Per  il  riferimento  all'art.  43  del  decreto  del          Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si veda la nota          all'art. 2.              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  12-bis,          comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600          del 1973:              "Art.  12-bis (Trattamento  dei  dati  risultanti dalla          dichiarazione   dei   redditi  e  dell'imposta  sul  valore          aggiunto). - 1. I   sostituti   d'imposta   ed  i  soggetti          comunque incaricati ai sensi dell'art. 12 di trasmettere la          dichiarazione   all'Amministrazione   finanziaria,  possono          trattare  i  dati  connessi  alle dichiarazioni per le sole          finalita' di prestazione del servizio e per il tempo a cio'          necessario,  adottando  specifiche misure individuate nelle          convenzioni  di cui al comma 11 del predetto art. 12, volte          ad   assicurare   la  riservatezza  e  la  sicurezza  delle          informazioni  anche  con  riferimento  ai  soggetti da essi          designati  come  responsabili  o  incaricati ai sensi della          legge  31 dicembre  1996,  n. 675. Con il decreto di cui al          comma 11   dell'art.  12  sono  individuate,  altresi',  le          modalita'   per   inserire  nei  modelli  di  dichiarazione          l'informativa  all'interessato e l'espressione del consenso          relativo  ai  trattamenti,  da parte dei soggetti di cui al          precedente  periodo, dei dati personali di cui all'art. 22,          comma 1,  della  legge  31 dicembre  1996, n. 675, connessi          alle dichiarazioni.
                           |  
|   |                                 Art. 4.                Dichiarazione dei sostituti d'imposta  1.  All'articolo  4  del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:  "1.   Salvo   quanto   previsto   per  la  dichiarazione  unificata dall'articolo  3,  comma  1,  i  soggetti indicati nel titolo III del decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto  qualsiasi  forma,  soggetti  a  ritenute alla fonte secondo le disposizioni  dello  stesso  titolo,  nonche'  gli intermediari e gli altri  soggetti  che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative,  presentano  annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini  dei  contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale  (I.N.P.S.)  e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni  contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a  tutti  i  percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1.  2.  La  dichiarazione  indica  i  dati e gli elementi necessari per l'individuazione  del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri  soggetti  di  cui  al  precedente comma, per la determinazione dell'ammontare   dei  compensi  e  proventi,  sotto  qualsiasi  forma corrisposti,  delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione  dei  controlli  e  gli  altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S.  e  l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce   le   dichiarazioni  previste  ai  fini  contributivi  e assicurativi.";    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:  "3-bis.  I  sostituti  d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato,  anche  con  ordinamento  autonomo,  di  cui  al  primo  comma dell'articolo  29  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  che  effettuano le ritenute sui redditi a norma  degli  articoli  23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600  del  1973,  tenuti  al  rilascio  della  certificazione  di  cui all'articolo 7-bis   del   medesimo   decreto,   trasmettono  in  via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3,  commi  2-bis  e  3,  all'Agenzia  delle  entrate i dati fiscali e contributivi  contenuti  nella  predetta  certificazione, nonche' gli ulteriori  dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo dell'Amministrazione   finanziaria   e  degli  enti  previdenziali  e assicurativi,  entro  il  30  giugno dell'anno successivo a quello di erogazione.  Entro  la  stessa  data sono, altresi', trasmessi in via telematica  i  dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini   contributivi  e  assicurativi  nonche'  quelli  relativi  alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata  ai  sensi  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive   modificazioni.   Le   trasmissioni   in  via  telematica effettuate  ai  sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti,  alla  esposizione  dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.";    c) dopo il comma 4 e' inserito seguente:  "4-bis.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3-bis, i sostituti di imposta,   comprese   le   Amministrazioni  dello  Stato,  anche  con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma  1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma  1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno.";    d) il comma 6 e' soppresso;    e) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:  "6-bis.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  29, terzo comma, del decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che   corrispondono  compensi,  sotto  qualsiasi  forma,  soggetti  a ritenuta  alla  fonte  comunicano  all'Agenzia delle entrate mediante appositi  elenchi  i  dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i  termini  e  le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive  Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle  regioni  a  statuto  speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi  legislativi.  Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.". 
                                         Note all'art. 4:              - Il   testo  vigente  dell'art.  4,  del  decreto  del          Presidente   della   Repubblica   n.  322  del  1998,  gia'          modificato dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente          della    Repubblica   14 ottobre   1999,   n.   542,   come          ulteriormente  modificato  dal decreto del Presidente della          Repubblica qui pubblicato, e' il seguente:              "Art.        4 (Dichiarazione       dei       sostituti          d'imposta). - 1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione          unificata  dall'art.  3,  comma 1,  i soggetti indicati nel          titolo III  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica          29 settembre  1973,  n.  600, obbligati ad operare ritenute          alla  fonte,  che  corrispondono  compensi, sotto qualsiasi          forma,   soggetti   a   ritenute   alla  fonte  secondo  le          disposizioni  dello stesso titolo, nonche' gli intermediari          e   gli  altri  soggetti  che  intervengono  in  operazioni          fiscalmente  rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai          sensi  di  specifiche  disposizioni  normative,  presentano          annualmente  una  dichiarazione  unica,  anche  ai fini dei          contributi  dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza          sociale  (INPS)  e  dei premi dovuti all'Istituto nazionale          per  le  assicurazioni  contro  gli  infortuni  sul  lavoro          (INAIL),   relativa  a  tutti  i  percipienti,  redatta  in          conformita' ai modelli approvati con i provvedimenti di cui          all'art. 1, comma 1.              2. La  dichiarazione  indica  i  dati  e  gli  elementi          necessari  per  l'individuazione  del  sostituto d'imposta,          dell'intermediario   e  degli  altri  soggetti  di  cui  al          precedente  comma, per la determinazione dell'ammontare dei          compensi  e  proventi,  sotto  qualsiasi forma corrisposti,          delle  ritenute,  dei  contributi  e dei premi, nonche' per          l'effettuazione   dei   controlli   e  gli  altri  elementi          richiesti  nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che          l'Agenzia  delle entrate, l'INPS e l'INAIL sono in grado di          acquisire   direttamente  e  sostituisce  le  dichiarazioni          previste ai fini contributivi e assicurativi.              3. Con  decreto  del Ministro delle finanze, emanato di          concerto  con  i  Ministri del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica  e  del lavoro e della previdenza          sociale,  la  dichiarazione  unica  di  cui al comma 1 puo'          essere  estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e          casse.              3-bis. I     sostituti     d'imposta,    comprese    le          Amministrazioni   dello   Stato,   anche   con  ordinamento          autonomo,  di  cui  al primo comma dell'art. 29 del decreto          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,          che  effettuano  le  ritenute  sui  redditi  a  norma degli          articoli 23,  24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600          del  1973,  tenuti  al rilascio della certificazione di cui          all'art.  7-bis  del  medesimo  decreto, trasmettono in via          telematica,  direttamente  o  tramite gli incaricati di cui          all'art.  3,  commi 2-bis  e 3, all'Agenzia delle entrate i          dati   fiscali  e  contributivi  contenuti  nella  predetta          certificazione,  nonche'  gli  ulteriori dati necessari per          l'attivita'      di      liquidazione      e      controllo          dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali          e  assicurativi,  entro il 30 giugno dell'anno successivo a          quello  di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi',          trasmessi   in   via  telematica  i  dati  contenuti  nelle          certificazioni  rilasciate  ai  soli  fini  contributivi  e          assicurativi  nonche'  quelli  relativi  alle operazioni di          conguaglio  effettuate  a  seguito  dell'assistenza fiscale          prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.          241  e  successive  modificazioni.  Le  trasmissioni in via          telematica  effettuate  ai  sensi  del  presente comma sono          equiparate,  a  tutti  gli  effetti,  alla  esposizione dei          medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.              4. Le  attestazioni  comprovanti  il  versamento  delle          ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui          all'art.   1   sono  conservati  per  il  periodo  previsto          dall'art.  43,  del decreto del Presidente della Repubblica          29 settembre  1973,  n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su          richiesta,  all'ufficio  competente. La conservazione delle          attestazioni   relative   ai   versamenti   contributivi  e          assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.              4-bis. Salvo   quanto   previsto   dal  comma 3-bis,  i          sostituti  di  imposta,  comprese  le Amministrazioni dello          Stato,  anche  con ordinamento autonomo, gli intermediari e          gli  altri  soggetti  di  cui  al comma 1 presentano in via          telematica,  secondo  le  disposizioni  di  cui all'art. 3,          commi 2,  2-bis,  2-ter  e  3,  la  dichiarazione di cui al          comma 1,  relativa  all'anno  solare  precedente,  entro il          31 ottobre di ciascun anno.              5. (Abrogato).              6. (Abrogato).              6-bis. I  soggetti  indicati nell'art. 29, terzo comma,          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre          1973,  n.  600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi          forma,   soggetti   a   ritenuta   alla   fonte  comunicano          all'Agenzia  delle entrate mediante appositi elenchi i dati          fiscali  dei  percipienti.  Con provvedimento del direttore          dell'Agenzia  delle  entrate sono stabiliti il contenuto, i          termini  e  le modalita' delle comunicazioni, previa intesa          con  le  rispettive  Presidenze  delle Camere e della Corte          costituzionale, con il Segretario generale della Presidenza          della  Repubblica,  e,  nel  caso  delle  regioni a Statuto          speciale,   con   i   presidenti   dei   rispettivi  organi          legislativi.   Nel   medesimo   provvedimento  puo'  essere          previsto  anche  l'obbligo  di  indicare i dati relativi ai          contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.".              - Il  titolo  III  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  n. 600 del 1973 reca disposizioni in materia di          "Ritenute alla fonte".              - Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza,  il testo          vigente  degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del decreto          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:              "Art.    23 (Ritenuta    sui    redditi    di    lavoro          dipendente). - 1. Gli enti e le societa' indicati nell'art.          87,  comma 1,  del  testo  unico delle imposte sui redditi,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          22 dicembre  1986,  n.  917,  le  societa'  e  associazioni          indicate  nell'art. 5 del predetto testo unico e le persone          fisiche   che  esercitano  imprese  commerciali,  ai  sensi          dell'art. 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le          persone  fisiche  che esercitano arti e professioni nonche'          il   condominio   quale   sostituto   d'imposta,   i  quali          corrispondono  somme  e  valori  di  cui  all'art. 48 dello          stesso  testo  unico, devono operare all'atto del pagamento          una  ritenuta  a titolo di acconto dell'imposta sul reddito          delle  persone  fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo          di  rivalsa.  Nel  caso  in  cui la ritenuta da operare sui          predetti  valori  non  trovi capienza, in tutto o in parte,          sui  contestuali  pagamenti  in  denaro,  il  sostituito e'          tenuto  a  versare  al  sostituto  l'importo corrispondente          all'ammontare della ritenuta.              1-bis. I   soggetti   che   adempiono   agli   obblighi          contributivi  sui  redditi  di  lavoro  dipendente prestato          all'estero  di  cui all'art. 48, concernente determinazione          del  reddito  di  lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,          devono in ogni caso operare le relative ritenute.              2. La ritenuta da operare e' determinata:                a) sulla  parte  imponibile delle somme e dei valori,          di  cui  all'art.  48  del  testo  unico  delle imposte sui          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  esclusi  quelli          indicati  alle  successive  lettere b) e c), corrisposti in          ciascun  periodo  di paga, con le aliquote dell'imposta sul          reddito  delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di          paga   i  corrispondenti  scaglioni  annui  di  reddito  ed          effettuando  le detrazioni previste negli articoli 12 e 13,          del  citato  testo  unico, rapportate al periodo stesso. Le          detrazioni  di  cui  agli articoli 12 e 13 del citato testo          unico  sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi          diritto,  indica  le condizioni di spettanza e si impegna a          comunicare  tempestivamente  le  eventuali  variazioni.  La          dichiarazione  ha  effetto  anche  per i periodi di imposta          successivi;                b) sulle  mensilita'  aggiuntive e sui compensi della          stessa  natura,  con  le  aliquote dell'imposta sul reddito          delle    persone    fisiche,   ragguagliando   a   mese   i          corrispondenti scaglioni annui di reddito;                c) sugli   emolumenti   arretrati  relativi  ad  anni          precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello          stesso  testo  unico,  intendendo  per  reddito complessivo          netto  l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente          corrisposti   dal   sostituto  al  sostituito  nel  biennio          precedente;                d) sulla  parte  imponibile  del  trattamento di fine          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e delle altre          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),          del  citato  testo  unico  con i criteri di cui all'art. 17          dello stesso testo unico;                d-bis) sulla  parte  imponibile  delle prestazioni di          cui  all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo          unico,  con  i  criteri di cui all'art. 17-bis dello stesso          testo unico;                e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di          cui  all'art.  48,  del  citato  testo  unico, non compresi          nell'art.  16,  comma 1,  lettera a),  dello  stesso  testo          unico,  corrisposti  agli  eredi del lavoratore dipendente,          con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.              3. I  soggetti  indicati nel comma 1 devono effettuare,          entro  il  28 febbraio  dell'anno  successivo e, in caso di          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,          il  conguaglio  tra  le  ritenute  operate  sulle somme e i          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonche' sui          compensi  e  le  indennita'  di  cui  all'art. 47, comma 1,          lettera b),  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          22 dicembre  1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il          12 gennaio   dell'anno   successivo,   e  l'imposta  dovuta          sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo          conto  delle  detrazioni  di  cui agli articoli 12 e 13 del          citato  testo  unico, e di quelle eventualmente spettanti a          norma dell'art. 13-bis dello stesso testo unico per oneri a          fronte   dei  quali  il  datore  di  lavoro  ha  effettuato          trattenute,  nonche',  limitatamente agli oneri di cui alle          lettere c)  e  f)  dello stesso articolo, per erogazioni in          conformita'   a   contratti   collettivi  o  ad  accordi  e          regolamenti   aziendali.   In   caso  di  incapienza  delle          retribuzioni  a  subire il prelievo delle imposte dovute in          sede  di  conguaglio  di  fine  anno  entro  il 28 febbraio          dell'anno  successivo,  il  sostituito  puo' dichiarare per          iscritto   al   sostituto  di  volergli  versare  l'importo          corrispondente  alle  ritenute  ancora  dovute,  ovvero, di          autorizzarlo  a  effettuare  il prelievo sulle retribuzioni          dei  periodi  di  paga  successivi  al secondo dello stesso          periodo  di  imposta.  Sugli importi di cui e' differito il          pagamento  si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per          cento  mensile,  che  e' trattenuto e versato nei termini e          con  le  modalita'  previste per le somme cui si riferisce.          L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato          trattenuto  per  cessazione  del  rapporto  di lavoro o per          incapienza   delle   retribuzioni  deve  essere  comunicato          all'interessato  che deve provvedere al versamento entro il          15 gennaio  dell'anno  successivo.  Se  alla formazione del          reddito  di  lavoro  dipendente  concorrono  somme o valori          prodotti   all'estero   le  imposte  ivi  pagate  a  titolo          definitivo  sono  ammesse  in detrazione fino a concorrenza          dell'imposta   relativa   ai   predetti   redditi  prodotti          all'estero.  La  disposizione  del  periodo  precedente  si          applica  anche  nell'ipotesi  in  cui  le  somme o i valori          prodotti  all'estero  abbiano concorso a formare il reddito          di  lavoro  dipendente  in periodi d'imposta precedenti. Se          concorrono   redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri  la          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.              4. Ai   fini   del   compimento   delle  operazioni  di          conguaglio  di  fine  anno  il  sostituito puo' chiedere al          sostituto  di  tenere  conto  anche  dei  redditi di lavoro          dipendente,  o  assimilati  a  quelli di lavoro dipendente,          percepiti  nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A          tal   fine  il  sostituito  deve  consegnare  al  sostituto          d'imposta,  entro  il  12  del  mese di gennaio del periodo          d'imposta  successivo a quello in cui sono stati percepiti,          la  certificazione  unica  concernente  i redditi di lavoro          dipendente,  o  assimilati  a  quelli di lavoro dipendente,          erogati  da  altri  soggetti,  compresi  quelli  erogati da          soggetti  non  obbligati  ad  effettuare  le ritenute. Alla          consegna  della suddetta certificazione unica il sostituito          deve  anche  comunicare  al  sostituto  quale delle opzioni          previste  al  comma  precedente intende adottare in caso di          incapienza  delle  retribuzioni  a subire il prelievo delle          imposte.   La  presente  disposizione  non  si  applica  ai          soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.              5. (Comma abrogato).";              "Art.  24 (Ritenuta  sui redditi assimilati a quelli di          lavoro dipendente). - 1.1. I soggetti indicati nel comma 1,          dell'art. 23, che corrispondono redditi di cui all'art. 47,          comma 1,   del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          22 dicembre  1986,  n.  917,  devono  operare  all'atto del          pagamento   degli  stessi,  con  obbligo  di  rivalsa,  una          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle          persone  fisiche  sulla  parte imponibile di detti redditi,          determinata  a  norma  dell'art.  48-bis del predetto testo          unico.  Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti          redditi  non  trovi  capienza,  in  tutto  o  in parte, sui          contestuali  pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a          versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare          della  ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte          le  disposizioni dell'art. 23 e, in particolare, i commi 2,          3  e  4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art.          16,  comma 1,  lettera c),  del  medesimo  testo  unico, la          ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20          per cento.              1-bis. Sulla  parte  imponibile  dei  compensi  di  cui          all'art.  48-bis,  comma 1, lettera d-bis), del testo unico          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e'          operata  una  ritenuta  a  titolo  d'imposta con l'aliquota          prevista  per  il  primo  scaglione  di reddito, maggiorata          delle addizionali vigenti.              1-ter. Sulla   parte  imponibile  dei  redditi  di  cui          all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente          della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, in materia di          redditi   assimilati   a   quelli   di  lavoro  dipendente,          corrisposti  a  soggetti non residenti, deve essere operata          una  ritenuta  a  titolo  d'imposta nella misura del 30 per          cento.              2. (Abrogato).";              "Art.  25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su          altri  redditi). - 1. I  soggetti  indicati nel primo comma          dell'art.  23,  che  corrispondono a soggetti residenti nel          territorio  dello Stato compensi comunque denominati, anche          sotto  forma  di partecipazione agli utili, per prestazioni          di  lavoro  autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente          ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono          operare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta del 20 per          cento   a   titolo   di   acconto   dell'Irpef  dovuta  dai          percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta          deve   essere   operata   dal  condominio  quale  sostituto          d'imposta  anche sui compensi percepiti dall'amministratore          di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla          parte  imponibile  delle  somme  di  cui  alla lettera b) e          sull'intero  ammontare  delle  somme di cui alla lettera c)          del  comma 2 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta e' elevata          al  20 per cento per le indennita' di cui alle lettere c) e          d)  del  comma 1  dell'art.  16  dello  stesso testo unico,          concernente  tassazione  separata.  La  ritenuta  non  deve          essere    operata    per    le    prestazioni   effettuate,          nell'esercizio di imprese.              Salvo  quanto  disposto  nell'ultimo comma del presente          articolo,  se  i  compensi e le altre somme di cui al comma          precedente  sono corrisposti a soggetti non residenti, deve          essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura          del  30  per  cento,  anche  per  le prestazioni effettuate          nell'esercizio  di  imprese. Ne sono esclusi i compensi per          prestazioni  di  lavoro  autonomo  effettuate  all'estero e          quelli  corrisposti  a  stabili organizzazioni in Italia di          soggetti non residenti.              Le  disposizioni  dei precedenti commi non si applicano          ai  compensi  di  importo inferiore a L. 50.000 corrisposti          dai  soggetti  indicati  nella  lettera c)  dell'art. 2 del          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,          n.  598,  per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato          abitualmente  e  sempreche'  non  costituiscano  acconto di          maggiori compensi.              I  compensi e le somme di cui al n. 9) dell'art. 19 del          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,          n.  597,  corrisposti  a non residenti sono soggetti ad una          ritenuta  del  30  per cento a titolo d'imposta sulla parte          imponibile  del  loro ammontare. Ne sono esclusi i compensi          corrisposti  a  stabili organizzazioni nel territorio dello          Stato di soggetti non residenti.";              "Art.  25-bis (Ritenuta  sulle  provvigioni  inerenti a          rapporti  di  commissione,  di  agenzia,  di mediazione, di          rappresentanza    di    commercio   e   di   procacciamento          d'affari). - I  soggetti indicati nel primo comma dell'art.          23,  escluse  le  imprese  agricole,  i quali corrispondono          provvigioni  comunque  denominate  per le prestazioni anche          occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia,          di   mediazione,   di  rappresentanza  di  commercio  e  di          procacciamento  di  affari,  devono  operare  all'atto  del          pagamento  una  ritenuta  a  titolo di acconto dell'Irpef o          dell'Irpeg  dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.          L'aliquota  della suddetta ritenuta si applica nella misura          fissata  dall'art.  11  del  testo  unico delle imposte sui          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive          modificazioni, per il primo scaglione di reddito.              La  ritenuta  e'  commisurata  al  cinquanta  per cento          dell'ammontare  delle provvigioni indicate nel primo comma.          Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti          o  mandanti  che  nell'esercizio  della  loro  attivita' si          avvalgano in via continuativa dell'opera di dipendenti o di          terzi,  la  ritenuta  e'  commisurata  al  venti  per cento          dell'ammontare delle stesse provvigioni.              La  ritenuta  di  cui ai commi precedenti e' scomputata          dall'imposta  relativa al periodo di imposta di competenza,          purche'  gia'  operata al momento della presentazione della          dichiarazione  annuale.  Qualora  la  ritenuta  sia operata          successivamente,   la  stessa  e'  scomputata  dall'imposta          relativa al periodo di imposta in cui e' stata effettuata.              Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi          contrattuali,  sono  direttamente trattenute sull'ammontare          delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere          ai    committenti,    preponenti   o   mandanti   l'importo          corrispondente  alla  ritenuta.  Ai  fini  del  computo dei          termini   per   il   relativo   versamento   da  parte  dei          committenti,   preponenti   o   mandanti,  la  ritenuta  si          considera  operata  nel  mese successivo a quello in cui le          provvigioni   sono  state  trattenute  dai  percipienti.  I          committenti,  preponenti  o mandanti possono tener conto di          eventuali  errori  nella  determinazione dell'importo della          ritenuta  anche  in  occasione di successivi versamenti non          oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le          provvigioni sono state trattenute dai percipienti.              Le  disposizioni  dei precedenti commi non si applicano          alle  provvigioni  percepite  dalle  agenzie  di  viaggio e          turismo,   dai  rivenditori  autorizzati  di  documenti  di          viaggio  relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che          esercitano   attivita'   di   distribuzione   di  pellicole          cinematografiche,  dagli  agenti  di  assicurazione  per le          prestazioni    rese    direttamente    alle    imprese   di          assicurazione,  dai  mediatori  di assicurazione per i loro          rapporti  con  le imprese di assicurazione e con gli agenti          generali  delle  imprese  di assicurazioni pubbliche o loro          controllate   che  rendono  prestazioni  direttamente  alle          imprese  di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;          dalle  aziende  ed  istituti  di  credito  e dalle societa'          finanziarie  e  di locazione finanziaria per le prestazioni          rese  nell'esercizio  delle  attivita' di collocamento e di          compravendita  di  titoli e valute nonche' di raccolta e di          finanziamento,  dagli  agenti,  raccomandatari  e mediatori          marittimi  e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese          petrolifere  per  le prestazioni ad esse rese direttamente,          dai  mediatori  e  rappresentanti di produttori agricoli ed          ittici  e  di  imprese  esercenti  la  pesca marittima, dai          commissionari  che operano nei mercati ortoflorofrutticoli,          ittici  e  di  bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative          tra  imprese  agricole, commerciali ed artigiane non aventi          finalita' di lucro.              Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.          426,  la  ritenuta  e'  applicata a titolo di imposta ed e'          commisurata    all'intero   ammontare   delle   provvigioni          percepite.  Per  le  prestazioni  derivanti  da  mandato di          agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che          precedono.              Con  decreto del Ministro del tesoro sono determinati i          criteri,  i  termini  e  le  modalita' per la presentazione          della  dichiarazione indicata nel secondo comma. In caso di          dichiarazione  non  veritiera si applica la pena pecuniaria          da  due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto          essere effettuata.              Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche          alle  provvigioni  corrisposte a stabili organizzazioni nel          territorio dello Stato di soggetti non residenti.";              "Art.   29 (Ritenuta   sui  compensi  e  altri  redditi          corrisposti  dallo  Stato). - 1. Le  amministrazioni  dello          Stato,   comprese  quelle  con  ordinamento  autonomo,  che          corrispondono  le  somme  e  i  valori  di cui all'art. 23,          devono  effettuare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta          diretta  in  acconto dell'imposta sul reddito delle persone          fisiche  dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con          le seguenti modalita':                a) sulla  parte  imponibile delle somme e dei valori,          di  cui  all'art.  48,  del  testo  unico delle imposte sui          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  esclusi  quelli          indicati  alle successive lettere b) e c), aventi carattere          fisso  e  continuativo, con i criteri e le modalita' di cui          al comma 2 dell'art. 23;                b) sulle  mensilita'  aggiuntive e sui compensi della          stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi          da  quelli  di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile          delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del          citato  testo  unico,  con  la  aliquota  applicabile  allo          scaglione  di reddito piu' elevato della categoria o classe          di  stipendio  del percipiente all'atto del pagamento o, in          mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;                c) sugli   emolumenti   arretrati  relativi  ad  anni          precedenti  di  cui  all'art.  16, comma 1, lettera b), del          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello          stesso  testo  unico,  intendendo  per  reddito complessivo          netto  l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente          corrisposti   dal   sostituto  al  sostituito  nel  biennio          precedente;                d) sulla  parte  imponibile  del  trattamento di fine          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e delle altre          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),          del  citato  testo  unico  con i criteri di cui all'art. 17          dello stesso testo unico;                e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui          all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art.          16,   comma 1,   lettera a),   dello  stesso  testo  unico,          corrisposti  agli  eredi,  con  l'aliquota stabilita per il          primo scaglione di reddito.              2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti          aventi  carattere  fisso  e  continuativo devono effettuare          entro  il  28 febbraio  o  entro  due  mesi  dalla  data di          cessazione  del  rapporto, se questa e' anteriore all'anno,          il  conguaglio  di  cui  al  comma 3  dell'art.  23, con le          modalita'  in  esso  stabilite.  A tal fine, all'inizio del          rapporto,   il  sostituito  deve  specificare  quale  delle          opzioni  previste  al comma 2 dell'art. 23 intende adottare          in  caso  di  incapienza  delle  retribuzioni  a  subire il          prelievo   delle  imposte.  Ai  fini  delle  operazioni  di          conguaglio  i soggetti e gli altri organi che corrispondono          compensi  e  retribuzioni  non  aventi  carattere  fisso  e          continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la          fine   dell'anno  e,  comunque,  non  oltre  il  12 gennaio          dell'anno  successivo, l'ammontare delle somme corrisposte,          l'importo   degli   eventuali  contributi  providenziali  e          assistenziali,  compresi  quelli  a  carico  del  datore di          lavoro  e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a          carattere   ricorrente   la   comunicazione   deve   essere          effettuata   su   supporto   magnetico  secondo  specifiche          tecniche  approvate  con  apposito decreto del Ministro del          tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora,          alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare          degli   emolumenti   dovuti   non   consenta  la  integrale          applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e'          recuperata  mediante  ritenuta  sulle  competenze  di altra          natura  che  siano  liquidate  anche  da  altro soggetto in          dipendenza  del  cessato  rapporto  di lavoro. Si applicano          anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.              3. Le  amministrazioni  della  Camera dei deputati, del          Senato   e   della   Corte  costituzionale,  nonche'  della          Presidenza  della  Repubblica  e  degli  organi legislativi          delle  regioni  a  statuto  speciale,  che corrispondono le          somme  e  i  valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto          del  pagamento,  una  ritenuta  d'acconto  dell'imposta sul          reddito  delle persone fisiche con i criteri indicati nello          stesso  comma.  Le  medesime  amministrazioni, all'atto del          pagamento  delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui          all'art.  47,  comma 1,  lettera g),  del testo unico delle          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente          della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, applicano una          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle          persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette          indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i          criteri  indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni          di cui al comma 2.              4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di          cui  ai  commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in          parte,  sui  contestuali pagamenti in denaro, il sostituito          e'  tenuto  a versare al sostituto l'importo corrispondente          all'ammontare della ritenuta.              5. Le  amministrazioni  di  cui al comma 1, e quelle di          cui  al  comma 3,  che  corrispondono i compensi e le altre          somme  di  cui  agli  articoli 24,  25,  25-bis,  26  e  28          effettuano  all'atto  del  pagamento  le ritenute stabilite          dalle disposizioni stesse.".              - Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza,  il testo          vigente  dell'art.  7-bis, del decreto del Presidente della          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:              "Art.      7-bis (Certificazioni      dei     sostituti          d'imposta). - 1. I  soggetti  indicati  nel  titolo III del          presente  decreto che corrispondono somme e valori soggetti          a  ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso          titolo  devono rilasciare una apposita certificazione unica          anche  ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale          per  la  previdenza  sociale  (INPS) attestante l'ammontare          complessivo  delle  dette somme e valori, l'ammontare delle          ritenute  operate, delle detrazioni di imposta effettuate e          dei  contributi  previdenziali e assistenziali, nonche' gli          altri  dati  stabiliti  con  il  decreto di cui all'art. 8,          comma 1,  secondo periodo. La certificazione e' unica anche          ai  fini  dei  contributi  dovuti  agli  altri enti e casse          previdenziali;  con  decreto  del  Ministro  delle finanze,          emanato  di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro          e  della  previdenza  sociale,  sono  stabilite le relative          modalita'    di   attuazione.   La   certificazione   unica          sostituisce quelle previste ai fini contributivi.              2. I  certificati,  sottoscritti anche mediante sistemi          di    elaborazione   automatica,   sono   consegnati   agli          interessati  entro il mese di febbraio dell'anno successivo          a  quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti          ovvero  entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in          caso  di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi          di  cui  all'art.  27 il certificato puo' essere sostituito          dalla  copia della comunicazione prevista dagli articoli 7,          8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.".              -  Il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca          "Norme    di    semplificazione   degli   adempimenti   dei          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle          dichiarazioni".
                           |  
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                                         Note all'art. 5:              -  Il  testo  vigente  dell'art.  5,  del  decreto  del          Presidente   della   Repubblica   n.  322  del  1998,  gia'          modificato  dall'art. 1, comma 5 del decreto del Presidente          della    Repubblica   14 ottobre   1999,   n.   542,   come          ulteriormente  modificato  dal decreto del Presidente della          Repubblica qui pubblicato, e' il seguente:              "Art.  5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - 1.          In  caso  di  liquidazione  di  societa'  o  enti  soggetti          all'imposta   sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  di          societa'  o  associazioni di cui all'art. 5 del testo unico          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di          imprese  individuali,  il  liquidatore  o,  in mancanza, il          rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di          cui  all'art.  3,  la  dichiarazione  relativa  al  periodo          compreso  tra  l'inizio  del periodo d'imposta e la data in          cui  ha  effetto  la deliberazione di messa in liquidazione          entro  l'ultimo  giorno  del settimo mese successivo a tale          data,  per  il  tramite  di una banca o un ufficio postale,          ovvero  entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in          via   telematica.   Lo   stesso   liquidatore  presenta  la          dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni          di  liquidazione  entro sette mesi successivi alla chiusura          della  liquidazione  stessa  o  al  deposito  del  bilancio          finale,  se prescritto, per il tramite di una banca o di un          ufficio  postale  ovvero  entro  l'ultimo giorno del decimo          mese successivo, in via telematica.              2. (Abrogato).              3.  Se  la  liquidazione  si  prolunga oltre il periodo          d'imposta  in  corso  alla  data  indicata nel comma 1 sono          presentate,   nei   termini   stabiliti   dall'art.  2,  la          dichiarazione  relativa  alla  residua  frazione  del detto          periodo  e  quelle  relative  ad  ogni  successivo  periodo          d'imposta.              4.  Nei  casi  di  fallimento  o di liquidazione coatta          amministrativa,  le  dichiarazioni  di  cui al comma 1 sono          presentate,  anche se si tratta di imprese individuali, dal          curatore  o dal commissario liquidatore, in via telematica,          avvalendosi  del servizio telematico Entratel, direttamente          o tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3,          entro  l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello,          rispettivamente,   della   nomina   del   curatore   e  del          commissario  liquidatore, e della chiusura del fallimento e          della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono          presentate,  con  le  medesime modalita', esclusivamente ai          fini  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive e          soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio.              5.   Resta   fermo,   anche  durante  la  liquidazione,          l'obbligo  di  presentare  le  dichiarazioni  dei sostituti          d'imposta.".              -  Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza, il testo          vigente  dell'art.  5,  del  decreto  del  Presidente della          Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, recante "Testo unico          delle imposte sui redditi":              "Art.  5  (Redditi  prodotti in forma associata) - 1. I          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di          partecipazione agli utili.              2.  Le  quote di partecipazione agli utili si presumono          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data          anteriore  all'inizio  del  periodo d'imposta; se il valore          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si          presumono uguali.              3. Ai fini delle imposte sui redditi:                a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'          o a maggioranza;                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'          commerciali;                c) le   associazioni   senza  personalita'  giuridica          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della          dichiarazione dei redditi dell'associazione;                d) si   considerano   residenti   le  societa'  e  le          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta          hanno  la  sede  legale  o  la  sede dell'amministrazione o          l'oggetto  principale nel territorio dello Stato. L'oggetto          principale  e' determinato in base all'atto costitutivo, se          esistente  in forma di atto pubblico o di scrittura privata          autenticata,   e,   in   mancanza,  in  base  all'attivita'          effettivamente esercitata.              4.  I  redditi  delle imprese familiari di cui all'art.          230-bis  del  c.c.,  limitatamente  al  49%  dell'ammontare          risultante      dalla     dichiarazione     dei     redditi          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla          sua   quota  di  partecipazione  agli  utili.  La  presente          disposizione si applica a condizione:                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del          lavoro   effettivamente   prestato   nell'impresa  in  modo          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;                c) che   ciascun  familiare  attesti,  nella  propria          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e          prevalente.              5.  Si  intendono  per familiari, ai fini delle imposte          sui  redditi,  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e          gli affini entro il secondo grado".
                           |  
|   |                                 Art. 6.              Dichiarazione nei casi di trasformazione                      di fusione e di scissione  1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e' inserito il seguente:  "Art. 5-bis (Dichiarazione nei casi di trasformazione, di fusione e di  scissione).  -  1.  In caso di trasformazione di una societa' non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' soggetta  a  tale  imposta,  o  viceversa,  deliberata  nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui  all'articolo  3,  la  dichiarazione  relativa  alla  frazione di esercizio  compresa  tra  l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui  ha  effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale,  ovvero  entro  l'ultimo  giorno  del  decimo  mese  in  via telematica.  2. In caso di fusione di piu' societa' deve essere presentata dalla societa'  risultante  dalla  fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle societa' fuse o incorporate compresa  tra  l'inizio  del  periodo  d'imposta  e la data in cui ha effetto  la fusione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica.  3.  In  caso  di scissione totale la societa' designata a norma del comma  14  dell'articolo  123-bis  del  testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione  di  periodo  della  societa'  scissa,  con le modalita' e i termini  di  cui  al  comma  1  decorrenti dalla data in cui e' stata eseguita  l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.  4.  Le  disposizioni  del presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle societa'.". 
                                         Note all'art. 6:              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 123-bis,          comma  14,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica          22 dicembre  1986,  n.  917,  recante  "Testo  unico  delle          imposte sui redditi":              "Art. 123-bis (Scissione di societa). - (Omissis):              14.  Ai  fini  dei  suddetti  procedimenti  la societa'          scissa  o  quella  designata  debbono indicare, a richiesta          degli organi dell'amministrazione finanziaria, i soggetti e          i  luoghi  presso  i  quali sono conservate, qualora non le          conservi  presso  la  propria  sede  legale,  le  scritture          contabili  e  la  documentazione amministrativa e contabile          relative   alla   gestione   della   societa'  scissa,  con          riferimento  a  ciascuna  delle  parti  del  suo patrimonio          trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi          estranei   alla  operazione  deve  essere  inoltre  esibita          l'attestazione  di cui al comma 10 dell'art. 52 del decreto          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se          la  societa' scissa o quella designata non adempiono a tali          obblighi  o  i  soggetti  da  essa  indicati  si  oppongono          all'accesso  o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad          essi  richiesto,  si  applicano le disposizioni del comma 5          del suddetto articolo".              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 2504 del          codice civile:              "Art.  2504 (Atto di fusione). - La fusione deve essere          fatta per atto pubblico.              L'atto  di  fusione deve essere depositato in ogni caso          per  l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori          della   societa'  risultante  dalla  fusione  o  di  quella          incorporante,   entro   trenta   giorni,  nell'ufficio  del          registro  delle  imprese  dei  luoghi  ove e' posta la sede          delle  societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne          risulta o della societa' incorporante.              Il  deposito  relativo  alla  societa' risultante dalla          fusione  o di quella incorporante non puo' precedere quelli          relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione."
                           |  
|   |                                 Art. 7.                 Dichiarazione congiunta in materia                       di imposte sui redditi  1.  Gli  articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 sono abrogati. 
                                         Nota all'art. 7:              -  La  disciplina  contenuta  negli  articoli  6  e  7,          abrogati  dall'art.  7  del presente decreto del Presidente          della  Repubblica,  e'  stata  trasfusa  nell'art.  13  del          decreto  del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,          recante  norme  per l'assistenza fiscale resa dai centri di          assistenza  fiscale  per le imprese e per i dipendenti, dai          sostituti  d'imposta e dai professionisti, emanato ai sensi          dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1999, n. 241,          che si trascrive:              "Art.  13  (Modalita'  e termini di presentazione della          dichiarazione  dei  redditi). - 1. I possessori dei redditi          indicati  al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo          9 luglio   1997,   n.  241,  come  modificato  dal  decreto          legislativo  28 dicembre  1998,  n.  490, possono adempiere          all'obbligo   di   dichiarazione  dei  redditi  presentando          l'apposita   dichiarazione   e  le  schede  ai  fini  della          destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:                a) entro  il  mese  di aprile  dell'anno successivo a          quello  cui  si  riferisce  la  dichiarazione,  al  proprio          sostituto  d'imposta,  che  intende  prestare  l'assistenza          fiscale;                b) entro  il  mese  di maggio  dell'anno successivo a          quello   cui   si   riferisce   la   dichiarazione,  ad  un          CAF-dipendenti,  unitamente  alla documentazione necessaria          all'effettuazione delle operazioni di controllo.              2.  I  contribuenti  con  contratto  di  lavoro a tempo          determinato,     nell'anno     di    presentazione    della          dichiarazione,   possono   adempiere   agli   obblighi   di          dichiarazione  dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il          contratto  di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese          di luglio,  ovvero,  ad  un  CAF-dipendenti se il contratto          dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purche'          siano  conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovra'          effettuare il conguaglio.              3. I possessori dei redditi indicati all'art. 49, comma          2,  lettera  a), del testo unico delle imposte sui redditi,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          22 dicembre  1986,  n. 917, possono adempiere agli obblighi          di  dichiarazione  con le modalita' di cui alla lettera b),          del comma 1, del presente articolo a condizione che:                a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese          di giugno  al  mese  di luglio  dell'anno  di presentazione          della dichiarazione;                b) siano  conosciuti  i dati del sostituto di imposta          che dovra' effettuare il conguaglio.              4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati,          non  in  possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa          di  cui  agli  articoli 49,  comma 1, e 51 del citato testo          unico  delle  imposte  sui  redditi, possono adempiere agli          obblighi  di  dichiarazione dei redditi con le modalita' di          cui  ai  commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in          forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di          redditi indicati nei commi 1 e 3.              5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione          dei redditi ai sensi del presente articolo:                a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione          dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive,  la          dichiarazione  annuale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore          aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta;                b) i  titolari  di  particolari  tipologie di redditi          annualmente  individuati  con  il  decreto  direttoriale di          approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.              6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti          di  liquidazione devono essere redatti su stampati conformi          a quelli approvati con provvedimento amministrativo.".
                           |  
|   |                                 Art. 8.                  Dichiarazione annuale in materia                   di imposta sul valore aggiunto  1.  All'articolo  8  del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:  "1.   Salvo   quanto   previsto  relativamente  alla  dichiarazione unificata,  il  contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo  3,  tra il 1 febbraio e il 31 luglio ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, la  dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita' al modello approvato entro  il 15 gennaio dell'anno in cui e' utilizzato con provvedimento amministrativo   da   pubblicare   nella   Gazzetta   Ufficiale.   La trasmissione  della  dichiarazione  in  via  telematica e' effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3. La dichiarazione annuale e' presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati   dall'obbligo   di  presentazione  della  dichiarazione  i contribuenti   che   nell'anno  solare  precedente  hanno  registrato esclusivamente  operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni,  salvo che siano tenuti alle rettifiche delle  detrazioni  di  cui all'articolo 19-bis2 del medesimo decreto, ovvero  abbiano  registrato  operazioni  intracomunitarie,  nonche' i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative.  2.  Nella  dichiarazione  sono  indicati  i  dati  e  gli  elementi necessari    per    l'individuazione   del   contribuente,   per   la determinazione  dell'ammontare  delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione  dei  controlli, nonche' gli altri elementi richiesti nel  modello  di  dichiarazione,  esclusi  quelli che l'Agenzia delle entrate e' in grado di acquisire direttamente.".    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  "4.  In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la  dichiarazione  relativa  all'imposta  dovuta  per  l'anno  solare precedente,  sempreche' i relativi termini di presentazione non siano ancora   scaduti,   e'  presentata  dai  curatori  o  dai  commissari liquidatori  con  le modalita' e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero  entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui e' dichiarato    il    fallimento    ovvero   la   liquidazione   coatta amministrativa.  Per  le  operazioni registrate nella parte dell'anno solare  anteriore  alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta  amministrativa  e' anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina,  apposita  dichiarazione  al  competente ufficio dell'Agenzia delle  entrate  ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.";    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  "6.  Per  la  sottoscrizione,  la  presentazione e la conservazione della  dichiarazione  relativa  all'imposta  sul  valore  aggiunto si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9, e all'articolo 3.". 
                                         Note all'art. 8:              -  Il  testo  vigente  dell'art.  8,  del  decreto  del          Presidente   della   Repubblica   n.  322  del  1998,  gia'          modificato  dall'art.  1  del  decreto del Presidente della          Repubblica   10 marzo  2000,  n.  100,  come  ulteriormente          modificato  dal decreto del Presidente della Repubblica qui          pubblicato, e' il seguente:              "Art.  8  (Dichiarazione  annuale in materia di imposta          sul  valore  aggiunto  e  di versamenti unitari da parte di          determinati  contribuenti).  -  1.  Salvo  quanto  previsto          relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente          presenta, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, tra il          1  febbraio e il 31 luglio ovvero, in caso di presentazione          in  via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, la          dichiarazione  relativa  all'imposta  sul  valore  aggiunto          dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita'          al  modello  approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui          e'   utilizzato   con   provvedimento   amministrativo   da          pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale. La trasmissione della          dichiarazione in via telematica e' effettuata entro il mese          di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del          medesimo  art.  3.  La  dichiarazione annuale e' presentata          anche  dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni          imponibili.  Sono  esonerati  dall'obbligo di presentazione          della  dichiarazione  i  contribuenti  che nell'anno solare          precedente   hanno   registrato  esclusivamente  operazioni          esenti  dall'imposta  di  cui  all'art.  10 del decreto del          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e          successive  modificazioni,  salvo  che  siano  tenuti  alle          rettifiche  delle  detrazioni  di  cui all'art. 19-bis2 del          medesimo  decreto,  ovvero  abbiano  registrato  operazioni          intracomunitarie, nonche' i contribuenti esonerati ai sensi          di specifiche disposizioni normative.              2.  Nella  dichiarazione  sono  indicati  i  dati e gli          elementi  necessari  per l'individuazione del contribuente,          per  la  determinazione  dell'ammontare  delle operazioni e          dell'imposta  e  per l'effettuazione dei controlli, nonche'          gli  altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,          esclusi  quelli  che l'Agenzia delle entrate e' in grado di          acquisire direttamente.              3.  Le  detrazioni  sono  esercitate  entro  il termine          stabilito  dall'art.  19,  comma  1,  secondo  periodo, del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          633.              4.  In  caso  di  fallimento  o  di liquidazione coatta          amministrativa,   la   dichiarazione  relativa  all'imposta          dovuta  per l'anno solare precedente, sempreche' i relativi          termini  di  presentazione  non  siano  ancora  scaduti, e'          presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le          modalita'  e  i  termini  ordinari di cui al comma 1 ovvero          entro  quattro  mesi  dalla  nomina se quest'ultimo termine          scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime          modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari          liquidatori  presentano  la dichiarazione per le operazioni          registrate   nell'anno  solare  in  cui  e'  dichiarato  il          fallimento  ovvero  la  liquidazione coatta amministrativa.          Per  le  operazioni registrate nella parte dell'anno solare          anteriore   alla   dichiarazione   di   fallimento   o   di          liquidazione  coatta  amministrativa  e'  anche presentata,          entro  quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al          competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della          eventuale   insinuazione   al   passivo   della   procedura          concorsuale.              5. (Abrogato).              6.   Per  la  sottoscrizione,  la  presentazione  e  la          conservazione  della dichiarazione relativa all'imposta sul          valore   aggiunto  si  applicano  le  disposizioni  di  cui          all'art. 1, commi 2, 3 e 4, all'art. 2, commi 7, 8, 8-bis e          9 e all'art. 3.              7.  I soggetti di cui all'art. 73, primo comma, lettera          e),  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre          1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore          aggiunto secondo le modalita' e i termini indicati nel capo          terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".              -  Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza, il testo          vigente  dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente della          Repubblica n. 633 del 1972:              "Art.  10  (Operazioni  esenti  dall'imposta).  -  Sono          esenti dall'imposta:                1)   le   prestazioni   di   servizi  concernenti  la          concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli          stessi   da   parte  dei  concedenti  e  le  operazioni  di          finanziamento;    l'assunzione   di   impegni   di   natura          finanziaria,   l'assunzione  di  fideiussioni  e  di  altre          garanzie  e la gestione di garanzie di crediti da parte dei          concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento,  le  operazioni,          compresa  la  negoziazione,  relative  a depositi di fondi,          conti  correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni          o  altri  effetti commerciali, ad eccezione del recupero di          crediti;  la  gestione di fondi comuni di investimento e di          fondi  pensione  di  cui  al  decreto legislativo 21 aprile          1993,  n.  124,  le  dilazioni  di  pagamento e le gestioni          similari e il servizio bancoposta;                2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione          e di vitalizio;                3)  le  operazioni  relative  a  valute estere aventi          corso  legale  e  a  crediti in valute estere, eccettuati i          biglietti   e   le  monete  da  collezione  e  comprese  le          operazioni di copertura dei rischi di cambio;                4)  le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote          sociali,  eccettuate  la  custodia  e l'amministrazione dei          titoli;   le  operazioni,  incluse  le  negoziazioni  e  le          opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative          a  valori  mobiliari  e  a strumenti finanziari diversi dai          titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a          valori  mobiliari  e  a  strumenti finanziari i contratti a          termine  fermo  su titoli e altri strumenti finanziari e le          relative  opzioni, comunque regolati; i contratti a termine          su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di          scambio  di  somme  di  denaro  o  di valute determinate in          funzione  di  tassi  di  interesse, di tassi di cambio o di          indici  finanziari,  e  relative  opzioni;  le  opzioni  su          valute,  su  tassi  di  interesse  o  su indici finanziari,          comunque regolate;                5)   le  operazioni  relative  alla  riscossione  dei          tributi,  comprese quelle relative ai versamenti di imposte          effettuati   per   conto   dei  contribuenti,  a  norma  di          specifiche  disposizioni di legge, da aziende e istituti di          credito;                6)  le  operazioni  relative all'esercizio del lotto,          delle  lotterie  nazionali,  dei  giochi  di abilita' e dei          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato  e  agli  enti          indicati  nel  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496,          ratificato  con  legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive          modificazioni,  nonche'  quelle  relative all'esercizio dei          totalizzatori  e  delle  scommesse  di  cui  al regolamento          approvato  con decreto del Ministro per l'agricoltura e per          le  foreste  16 novembre  1955,  pubblicato  nella Gazzetta          Ufficiale  n.  273  del  26 novembre  1955,  e  alla  legge          24 marzo  1942,  n.  315,  e  successive modificazioni, ivi          comprese   le   operazioni  relative  alla  raccolta  delle          giocate;                7)   le   operazioni   relative  all'esercizio  delle          scommesse  in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e          competizioni  di ogni genere, diverse da quelle indicate al          numero  precedente,  nonche'  quelle relative all'esercizio          del   giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e  alle          operazioni di sorte locali autorizzate;                8)  le  locazioni  non  finanziarie  e  gli  affitti,          relative  cessioni,  risoluzioni  e  proroghe, di terreni e          aziende  agricole,  di  aree  diverse da quelle destinate a          parcheggio   di   veicoli,   per  le  quali  gli  strumenti          urbanistici  non prevedono la destinazione edificatoria, ed          i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere          i  beni  mobili  destinati  durevolmente  al servizio degli          immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che          per  le  loro  caratteristiche  non  sono  suscettibili  di          diversa   utilizzazione  senza  radicali  trasformazioni  e          quelli  destinati  ad uso di civile abitazione locati dalle          imprese che li hanno costruiti per la vendita;                8-bis)  le  cessioni  di fabbricati, o di porzioni di          fabbricato,   a   destinazione   abitativa,  effettuate  da          soggetti  diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o          dalle  imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese          appaltatrici,  gli  interventi  di  cui  all'art. 31, primo          comma,  lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.          457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o          principale   dell'attivita'  esercitata  la  rivendita  dei          predetti fabbricati o delle predette porzioni;                9)   le   prestazioni   di   mandato,   mediazione  e          intermediazione  relative  alle operazioni di cui ai numeri          da  1)  a 7), nonche' quelle relative all'oro e alle valute          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla          Banca  d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi          dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;                10) (Abrogato);                11)  le  cessioni  di  oro  da investimento, compreso          quello  rappresentato  da  certificati  in  oro,  anche non          allocato,  oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione          di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da          investimento  o  che trasformano oro in oro da investimento          ovvero  commerciano  oro  da  investimento, i quali abbiano          optato,  con le modalita' ed i termini previsti dal decreto          del  Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,          anche  in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione          dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,          lettere  c-quater)  e  c-quinquies),  del testo unico delle          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, e successive          modificazioni,   riferite   all'oro   da  investimento;  le          intermediazioni  relative alle precedenti operazioni. Se il          cedente  ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga          opzione  puo' essere esercitata per le relative prestazioni          di intermediazione. Per oro da investimento si intende:                a) l'oro  in  forma  di lingotti o placchette di peso          accettato  dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1          grammo,  di  purezza  pari  o  superiore  a  995 millesimi,          rappresentato o meno da titoli;                b) le  monete d'oro di purezza pari o superiore a 900          millesimi,  coniate  dopo  il 1800, che hanno o hanno avuto          corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un          prezzo  che  non  supera  dell'80  per  cento il valore sul          mercato   libero   dell'oro   in  esse  contenuto,  incluse          nell'elenco  predisposto  dalla commissione delle Comunita'          europee  ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          delle   Comunita'   europee,  serie  C,  sulla  base  delle          comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e          della programmazione economica, nonche' le monete aventi le          medesime   caratteristiche,   anche  se  non  comprese  nel          suddetto elenco;                12)  le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad          enti   pubblici,  associazioni  riconosciute  o  fondazioni          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle          ONLUS;                13)  le  cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore          delle   popolazioni   colpite   da   calamita'  naturali  o          catastrofi  dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;                14)  le  prestazioni  di  trasporto urbano di persone          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza  o altri mezzi di          trasporto   abilitati  ad  eseguire  servizi  di  trasporto          marittimo,  lacuale,  fluviale  e  lagunare. Si considerano          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o          tra   comuni   non   distanti   tra  loro  oltre  cinquanta          chilometri;                15)  le  prestazioni  di trasporto di malati o feriti          con  veicoli  all'uopo  equipaggiati, effettuate da imprese          autorizzate e da ONLUS;                16) le prestazioni relative ai servizi postali;                17) (soppresso);                18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi, cura e          riabilitazione   rese  alla  persona  nell'esercizio  delle          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi          dell'art.   99  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,          approvato  con  regio  decreto  27 luglio  1934, n. 1265, e          successive  modificazioni,  ovvero  individuate con decreto          del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il Ministro          delle finanze;                19)  le  prestazioni  di ricovero e cura rese da enti          ospedalieri  o  da  cliniche  e  case di cura convenzionate          nonche'  da  societa'  di  mutuo  soccorso con personalita'          giuridica  e  da  ONLUS,  compresa  la  somministrazione di          medicinali,   presidi   sanitari   e   vitto,   nonche'  le          prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;                20)  le  prestazioni  educative dell'infanzia e della          gioventu'  e quelle didattiche di ogni genere, anche per la          formazione,    l'aggiornamento,   la   riqualificazione   e          riconversione  professionale,  rese  da  istituti  o scuole          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni  e  da  ONLUS,          comprese  le  prestazioni relative all'alloggio, al vitto e          alla  fornitura  di  libri e materiali didattici, ancorche'          fornite   da   istituzioni,  collegi  o  pensioni  annessi,          dipendenti  o  funzionalmente collegati, nonche' le lezioni          relative a materie scolastiche e universitarie impartite da          insegnanti a titolo personale;                21)    le   prestazioni   proprie   dei   brefotrofi,          orfanotrofi,  asili,  case  di riposo per anziani e simili,          delle  colonie marine, montane e campestri e degli alberghi          e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,          n.  326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e          medicinali,  le prestazioni curative e le altre prestazioni          accessorie;                22)   le   prestazioni   proprie  delle  biblioteche,          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,          gallerie,  pinacoteche,  monumenti, ville, palazzi, parchi,          giardini botanici e zoologici e simili;                23)  le  prestazioni  previdenziali e assistenziali a          favore del personale dipendente;                24)  le cessioni di organi, sangue e latte umani e di          plasma sanguigno;                25) (soppresso);                26) (soppresso);                27)  le  prestazioni  proprie  dei  servizi  di pompe          funebri;                27-bis)  i  canoni  dovuti  da imprese pubbliche, ivi          comprese   le   aziende   municipalizzate,  o  private  per          l'affidamento  in concessione di costruzione e di esercizio          di   impianti,   comprese  le  discariche,  destinati  allo          smaltimento,  al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti          urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi o liquidi;                27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza          domiciliare  o  ambulatoriale,  in  comunita'  e simili, in          favore    degli    anziani    ed    inabili    adulti,   di          tossicodipendenti  e  di malati di AIDS, degli handicappati          psicofisici,  dei  minori  anche coinvolti in situazioni di          disadattamento  e di devianza, rese da organismi di diritto          pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano          assistenza  pubblica,  previste  dall'art.  41  della legge          23 dicembre  1978,  n.  833,  o da enti aventi finalita' di          assistenza sociale e da ONLUS;                27-quater)    le    prestazioni    delle    compagnie          barracellari  di  cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1997,          n. 382.                27-quinquies)  le cessioni che hanno per oggetto beni          acquistati  o  importati  senza  il diritto alla detrazione          totale  della  relativa imposta ai sensi degli articoli 19,          19-bis1 e 19-bis2.                27-sexies)  le  importazioni  nei  porti,  effettuate          dalle  imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca          allo  stato  naturale o dopo operazioni di conservazione ai          fini  della  commercializzazione,  ma  prima  di  qualsiasi          consegna.".              -  Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza, il testo          vigente  dell'art. 19-bis2 del decreto del Presidente della          Repubblica n. 633 del 1972:              "Art.  19-bis2  (Rettifica  della  detrazione)  - 1. La          detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili          ed  ai  servizi  e' rettificata in aumento o in diminuzione          qualora  i  beni  ed i servizi medesimi sono utilizzati per          effettuare  operazioni che danno diritto alla detrazione in          misura  diversa  da quella inizialmente operata. Ai fini di          tale  rettifica  si  tiene conto esclusivamente della prima          utilizzazione dei beni e dei servizi.              2.  Per  i  beni ammortizzabili, la rettifica di cui al          comma  1 e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si          verifica  nell'anno  della  loro entrata in funzione ovvero          nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento          a  tanti  quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti          al compimento del quinquennio.              3.  Se  mutamenti  nel  regime fiscale delle operazioni          attive,   nel   regime  di  detrazione  dell'imposta  sugli          acquisti   o   nell'attivita'   comportano   la  detrazione          dell'imposta  in  misura diversa da quella gia' operata, la          rettifica  e'  eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi          non  ancora  ceduti  o  non ancora utilizzati e, per i beni          ammortizzabili,  e'  eseguita se non sono trascorsi quattro          anni da quello della loro entrata in funzione.              4.  La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di          beni  ammortizzabili,  nonche'  alle prestazioni di servizi          relative   alla   trasformazione,  al  riattamento  o  alla          ristrutturazione   dei   beni   stessi,  operata  ai  sensi          dell'art.  19,  comma 5, e' altresi', soggetta a rettifica,          in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro          entrata   in   funzione,   in   caso  di  variazione  della          percentuale  di  detrazione  superiore  a  dieci  punti. La          rettifica  si  effettua  aumentando  o diminuendo l'imposta          annuale  in  ragione  di  un  quinto  della  differenza tra          l'ammontare    della    detrazione    operata    e   quello          corrispondente  alla percentuale di detrazione dell'anno di          competenza.   Se  l'anno  o  gli  anni  di  acquisto  o  di          produzione  del  bene  ammortizzabile  non  coincidono  con          quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e'          eseguita,  per  tutta  l'imposta  relativa al bene, in base          alla  percentuale  di detrazione definitiva di quest'ultimo          anno  anche  se  lo  scostamento  non  e' superiore a dieci          punti.  La  rettifica  puo'  essere  eseguita  anche  se la          variazione della percentuale di detrazione non e' superiore          a  dieci  punti a condizione che il soggetto passivo adotti          lo  stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne          dia  comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale          inizia ad avvalersi di detta facolta'.              5.  Ai  fini  del  presente articolo non si considerano          ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un          milione   di  lire,  ne'  quelli  il  cui  coefficiente  di          ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e'          superiore al venticinque per cento.              6.  In  caso  di  cessione  di  un  bene ammortizzabile          durante   il  periodo  di  rettifica,  la  rettifica  della          detrazione  va  operata  in  unica  soluzione  per gli anni          mancanti   al   compimento   del   periodo   di  rettifica,          considerando  a  tal fine la percentuale di detrazione pari          al  cento  per cento se la cessione e' soggetta ad imposta,          ma  l'ammontare  dell'imposta  detraibile non puo' eccedere          quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.              7.   Se   i   beni  ammortizzabili  sono  acquisiti  in          dipendenza   di   fusione,  di  scissione,  di  cessione  o          conferimento  di  aziende,  compresi  i complessi aziendali          relativi  a  singoli  rami dell'impresa, le disposizioni di          cui  ai  commi precedenti si applicano con riferimento alla          data  in  cui  i  beni sono stati acquistati dalla societa'          incorporata  o  dalle  societa'  partecipanti alla fusione,          dalla  societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente.          I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai          cessionari  o  conferitari  i  dati rilevanti ai fini delle          rettifiche.              8.  Le  disposizioni  del presente articolo relative ai          beni  ammortizzabili  devono  intendersi  riferite anche ai          beni  immateriali  di cui all'art. 68 del testo unico delle          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del          presente  articolo  i  fabbricati  o porzioni di fabbricati          sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo          di  rettifica  e'  stabilito  in  dieci anni, decorrenti da          quello  di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta          sull'acquisto  di  aree fabbricabili l'obbligo di rettifica          decennale  decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati          insistenti  sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta          relativa   ai   fabbricati   ovvero   alle  singole  unita'          immobiliari,  soggette  a  rettifica, che siano compresi in          edifici  o  complessi  di  edifici  acquistati, costruiti o          ristrutturati  unitariamente, deve essere determinata sulla          base  di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o          dal  metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la          proporzionalita'   fra   l'onere  complessivo  dell'imposta          relativa    ai    costi    di   acquisto,   costruzione   o          ristrutturazione,  e  la  parte  di  costo dei fabbricati o          unita'   immobiliari   specificamente   attribuibile   alle          operazioni   che   non   danno   diritto   alla  detrazione          dell'imposta.              9.  Le  rettifiche  delle  detrazioni  di  cui ai commi          precedenti  sono  effettuate  nella  dichiarazione relativa          all'anno   in   cui   si   verificano  gli  eventi  che  le          determinano,  sulla  base  delle risultanze delle scritture          contabili obbligatorie.".
                           |  
|   |                                 Art. 9.                      Comunicazione dati I.V.A.  1.  Nel  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:  "Art.  8-bis  (Comunicazione  dati I.V.A.). - 1. Fermi restando gli obblighi  previsti  dall'articolo  3 relativamente alla dichiarazione unificata  e  dall'articolo 8 relativamente alla dichiarazione I.V.A. annuale  e  ferma  restando  la  rilevanza  attribuita  alle suddette dichiarazioni anche ai fini sanzionatori, il contribuente presenta in via   telematica,  direttamente  o  tramite  gli  incaricati  di  cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di ciascun anno,  una  comunicazione  dei  dati  relativi all'imposta sul valore aggiunto  riferita all'anno solare precedente, redatta in conformita' al  modello  approvato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale.  La comunicazione e' presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.  2.  Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che per   l'anno   solare   precedente  hanno  registrato  esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni,    salvo    che    abbiano    registrato    operazioni intracomunitarie,  i  contribuenti  esonerati  ai sensi di specifiche disposizioni    normative   dall'obbligo   di   presentazione   della dichiarazione  annuale  di  cui  all'articolo  8,  i  soggetti di cui all'articolo  88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i  soggetti  sottoposti  a  procedure concorsuali, nonche' le persone fisiche  che  hanno  realizzato  nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a lire 50 milioni.  3.  Gli  enti  o  le  societa' partecipanti che si sono avvalsi per l'anno  di riferimento della procedura di liquidazione dell'I.V.A. di gruppo  di  cui  all'ultimo  comma  dell'articolo  73 del decreto del Presidente   della   Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  inviano singolarmente  la  comunicazione  dei dati relativamente alla propria attivita'.  4.  Nella  comunicazione sono indicati l'ammontare delle operazioni attive  e  passive al netto dell'I.V.A., l'ammontare delle operazioni intracomunitarie,   l'ammontare   delle   operazioni   esenti  e  non imponibili,  l'imponibile  e  l'imposta relativa alle importazioni di oro  e  argento  effettuate  senza  pagamento  dell'I.V.A. in dogana, l'imposta   esigibile   e   l'imposta   detratta,   risultanti  dalle liquidazioni   periodiche  senza  tener  conto  delle  operazioni  di rettifica e di conguaglio.  5.  I  termini  di presentazione della comunicazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.  6.   Per   l'omissione   della  comunicazione  o  l'invio  di  tale comunicazione con dati incompleti o non veritieri restano applicabili le  disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.". 
                                         Note all'art. 9:              -  Per  il  riferimento  all'art.  10  del  decreto del          Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si veda la nota          all'art. 8.              -  Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza, il testo          vigente  dell'art.  88  del  decreto  del  Presidente della          Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, recante "testo unico          delle imposte sui redditi":              "Art. 88 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e le          amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento          autonomo  anche  se  dotati  di  personalita'  giuridica, i          comuni,  i  consorzi tra enti locali, le associazioni e gli          enti gestori di demani collettivi, le comunita' montane, le          province e le regioni non sono soggetti all'imposta.              2.    Non    costituiscono   esercizio   di   attivita'          commerciali:                a) l'esercizio  di  funzioni statali da parte di enti          pubblici;                b) l'esercizio     di     attivita'    previdenziali,          assistenziali,  e  sanitarie  da  parte  di  enti  pubblici          istituiti  esclusivamente  a  tal  fine, comprese le unita'          sanitarie locali.".              -  Per  il  riferimento  all'art.  73  del  decreto del          Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si veda la nota          all'art. 3.".              -  Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza, il testo          vigente  dell'art.  11  del decreto legislativo 18 dicembre          1997,  n.  471,  recante "Riforma delle sanzioni tributarie          non  penali  in  materia di imposte dirette, di imposta sul          valore  aggiunto  e  di  riscossione  dei  tributi, a norma          dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre          1996, n. 662":              "Art.  11  (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte          dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite          con  la  sanzione  amministrativa da lire cinquecentomila a          lire quattro milioni le seguenti violazioni:                a) omissione  di  ogni comunicazione prescritta dalla          legge  tributaria  anche  se  non  richiesta dagli uffici o          dalla   Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a  terzi          nell'esercizio  dei  poteri  di verifica ed accertamento in          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto          o  invio  di  tali  comunicazioni con dati incompleti o non          veritieri;                b) mancata  restituzione  dei  questionari inviati al          contribuente  o  a  terzi  nell'esercizio dei poteri di cui          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte          incomplete o non veritiere;                c) inottemperanza   all'invito   a   comparire   e  a          qualsiasi  altra  richiesta  fatta  dagli  uffici  o  dalla          Guardia   di   finanza   nell'esercizio   dei  poteri  loro          conferiti.              2.  La  sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo          che  il  fatto  non  costituisca infrazione piu' gravemente          punita, per il compenso di partite effettuato in violazione          alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata          evidenziazione   nell'apposito   prospetto  indicato  negli          articoli  3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica          29 settembre 1973, n. 600.              3. (Abrogato).              4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art.          50,  comma  6,  del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331,          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,          n.  427,  ovvero  la loro incompleta, inesatta o irregolare          compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione          a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta'          in caso ai presentazione nel termine di trenta giorni dalla          richiesta  inviata  dagli  uffici  abilitati  a riceverla o          incaricati  del  loro controllo. La sanzione non si applica          se  i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti          anche a seguito di richiesta.              5.   L'omessa   installazione   degli   apparecchi  per          l'emissione  dello  scontrino  fiscale previsti dall'art. 1          della  legge  26 gennaio  1983,  n.  18,  e'  punita con la          sanzione  amministrativa  da  lire  due milioni a lire otto          milioni.              6.  Al  destinatario  dello  scontrino  fiscale e della          ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori,          nel  luogo  della  prestazione  o  nelle sue adiacenze, non          esibisce  il  documento o lo esibisce con indicazione di un          corrispettivo  inferiore  a  quello  reale  si  applica  la          sanzione  amministrativa  da  lire  centomila  a  lire  due          milioni.              7.  In  caso  di  violazione  delle prescrizioni di cui          all'art.  53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre          1993,   n.   427,   si   applica   la   sanzione   da  lire          cinquecentomila a lire quattro milioni.".
                           |  
|   |                                Art. 10.                 Semplificazione delle registrazioni                         relative al plafond  1.  I  contribuenti che si avvalgono della facolta' di acquistare o importare  beni  e  servizi  senza  pagamento  dell'imposta  ai sensi dell'articolo  1, primo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,  indicano  in  un  apposito prospetto della dichiarazione annuale relativa  all'imposta  sul  valore  aggiunto, distintamente per mese, l'ammontare  delle  esportazioni,  di cui alle lettere a) e b), comma primo, dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633   del  1972,  delle  operazioni  assimilate  e  delle  operazioni comunitarie  effettuate  e quello degli acquisti e delle importazioni fatti  senza  pagamento  dell'imposta  ai  sensi della lettera c) del medesimo comma primo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  633  del  1972,  risultante  dalle relative fatture e bollette  doganali.  I  medesimi  contribuenti forniscono agli organi dell'Amministrazione   finanziaria,  se  ne  viene  fatta  richiesta, l'ammontare  di  riferimento  delle  esportazioni,  delle  operazioni assimilate  e delle operazioni comunitarie utilizzabile all'inizio di ciascun  mese,  fino  al  secondo  mese  precedente  a  quello  della richiesta, e quello degli acquisti e delle importazioni effettuate in ciascun  mese,  fino al secondo mese precedente alla richiesta, senza pagamento dell'imposta. 
                                         Note all'art. 10:              -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 1,          del  decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, recante          disposizioni  urgenti  in  materia  di  imposta  sul valore          aggiunto:              "1.  Le  disposizioni  di cui alla lettera c) del primo          comma  e  al  secondo  comma  dell'art.  8  del decreto del          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e          successive modificazioni, si applicano a condizione:                a) che  l'ammontare  dei corrispettivi delle cessioni          all'esportazione  di  cui alle lettere a) e b) dello stesso          articolo effettuate,  registrate  nell'anno precedente, sia          superiore  al  10%  del volume d'affari determinato a norma          dell'art.  20  dello  stesso  decreto ma senza tenere conto          delle  cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi          soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti, ad eccezione          di  quelli  che  hanno  iniziato  l'attivita' da un periodo          inferiore  a  dodici  mesi, hanno facolta' di assumere come          ammontare  di  riferimento,  in  ciascun  mese,  quello dei          corrispettivi  delle  esportazioni  fatte  nei  dodici mesi          precedenti,  se  il  relativo  ammontare superi la predetta          percentuale  del  volume di affari, come sopra determinato,          dello stesso periodo di riferimento;                b) soppressa.                c) che  l'intento  di  avvalersi  della  facolta'  di          effettuare   acquisti  o  importazioni  senza  applicazione          dell'imposta  risulti da apposita dichiarazione, redatta in          conformita'  del modello approvato con decreto del Ministro          delle  finanze,  contenente  l'indicazione  del  numero  di          partita   IVA   del   dichiarante   nonche'   l'indicazione          dell'Ufficio  competente  nei  suoi confronti, consegnata o          spedita  al  fornitore  o  prestatore, ovvero presentata in          dogana,   prima  dell'effettuazione  della  operazione;  la          dichiarazione  puo' riguardare anche piu' operazioni tra le          stesse parti.".              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 8, primo          comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 633          del 1972:              "Art.  8  (Cessioni  all'esportazione). - Costituiscono          cessioni all'esportazione:                a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite          mediante   trasporto   o   spedizione  di  beni  fuori  del          territorio  della  Comunita'  economica europea, a cura o a          nome  dei  cedenti  o dei commissionari, anche per incarico          dei  propri  cessionari  o  commissionari di questi. I beni          possono  essere  sottoposti  per  conto del cessionario, ad          opera  del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,          trasformazione,  montaggio,  assiemaggio  o  adattamento ad          altri  beni.  L'esportazione  deve  risultare  da documento          doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su          un  esemplare  della  fattura  ovvero su un esemplare della          bolla  di  accompagnamento  emessa  a norma dell'art. 2 del          decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.          627,  o,  se questa non e' prescritta, sul documento di cui          all'art. 21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui          avvenga   tramite   servizio  postale  l'esportazione  deve          risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle          finanze,  di  concerto  con il Ministro delle poste e delle          telecomunicazioni;                b) le  cessioni  con trasporto o spedizione fuori del          territorio  della Comunita' economica europea entro novanta          giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente          o  per  suo  conto,  ad  eccezione  dei  beni  destinati  a          dotazione  o  provvista  di bordo di imbarcazioni o navi da          diporto,  di  aeromobili  da  turismo  o di qualsiasi altro          mezzo   di   trasporto   ad  uso  privato  e  dei  beni  da          trasportarsi  nei  bagagli  personali  fuori del territorio          della  Comunita'  economica  europea;  l'esportazione  deve          risultare  da  vidimazione  apposta dall'ufficio doganale o          dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;                c) le  cessioni, anche tramite commissionari, di beni          diversi  dai  fabbricati  e  dalle  aree  edificabili, e le          prestazioni   di   servizi  rese  a  soggetti  che,  avendo          effettuato    cessioni   all'esportazione   od   operazioni          intracomunitarie,    si   avvalgono   della   facolta'   di          acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e          servizi senza pagamento dell'imposta.
                           |  
|   |                                Art. 11.                Abolizione delle annotazioni relative                alle liquidazioni periodiche I.V.A.,                   soppressione dell'obbligo delle                   dichiarazioni periodiche I.V.A.  1.  Nell'articolo  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.  100,  e successive modificazioni, riguardante il regolamento    recante    norme   per   la   semplificazione   e   la razionalizzazione  di  alcuni  adempimenti  contabili  in  materia di imposta   sul   valore   aggiunto,   sono   apportate   le   seguenti modificazioni:    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:  "1.  Entro  il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la  differenza  tra  l'ammontare  complessivo dell'imposta sul valore aggiunto  esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi  delle  operazioni  imponibili,  e quello dell'imposta, risultante  dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui e'  in  possesso  e  per  i  quali  il  diritto alla detrazione viene esercitato  nello  stesso  mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del   Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633.  Il contribuente,  qualora  richiesto  dagli  organi dell'Amministrazione finanziaria,  fornisce  gli  elementi  in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.  1-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1, ultimo periodo, si applicano  anche  ai  soggetti  di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.  1-ter.  Resta  ferma  la  possibilita'  per  gli  aventi diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale.";    b) i commi 2, 2-bis e 2-ter sono abrogati;    c) al  comma 4 sono soppresse le seguenti parole: ", e annota sul registro gli estremi della relativa attestazione".  2.  Nell'articolo  30,  secondo  comma,  del decreto del Presidente della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: "annotandolo nel registro indicato nell'articolo 25".  3.  Nell'articolo  1,  comma  1,  del  decreto del Presidente della Repubblica  10 novembre  1997,  n.  443, sono soppresse le parole: ", previa  annotazione  nel  registro  di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972.".  4.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,  e  successive  modificazioni,  l'articolo  7  e' sostituito dal seguente:  "Art.  7  (Semplificazioni  per i contribuenti minori relative alle liquidazioni  e  ai  versamenti  in  materia  di  imposta  sul valore aggiunto).  - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono optare, per:    a) l'effettuazione   delle   liquidazioni   periodiche,   di  cui all'articolo  1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n. 100, e dei relativi versamenti dell'imposta entro il  16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari;  qualora  l'imposta  non  superi  il limite di lire 50.000 il versamento  e'  effettuato  insieme  a quello dovuto per il trimestre successivo;    b) il  versamento  dell'imposta  dovuta  entro  il 16 di marzo di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme   dovute   in   base   alla  dichiarazione  unificata  annuale, maggiorando  le  somme  da versare degli interessi nella misura dello 0.40  per  cento  per  ogni  mese  o frazione di mese successivo alla predetta data.  2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni  di  servizi  ed  altre  attivita'  e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di lire un miliardo relativamente a tutte le attivita' esercitate.  3.  Per  i  soggetti  che esercitano l'opzione di cui al comma 1 le somme  devono  essere maggiorate  degli interessi nella misura dell'1 per cento.".  5.  Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,  e  successive modificazioni, i commi 2 e 3 dell'articolo 8 sono sostituiti dai seguenti:    "2.  Il rimborso di cui al secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' richiesto  presentando  all'ufficio  competente entro l'ultimo giorno del  mese  successivo  al trimestre di riferimento l'apposita istanza prevista  dal  decreto  del  Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  197  del  25 luglio  1975,  unitamente  alla dichiarazione  di  cui alla lettera c) del settimo comma del predetto articolo  38-bis,  se  ricorrono  le  condizioni  per l'esonero dalla prestazione delle garanzie.  3.  I  contribuenti  in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma   dell'articolo   38-bis   del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di imposta   relativi   a   periodi   inferiori  all'anno,  possono,  in alternativa,  effettuare  la  compensazione prevista dall'articolo 17 del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  per l'ammontare massimo  corrispondente  all'eccedenza  detraibile  del  trimestre di riferimento,  presentando  all'ufficio  competente  una dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di cui al comma 2. Gli enti e le societa' controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo  73,  ultimo  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  possono, in alternativa alla richiesta   di   rimborso   infrannuale  delle  eccedenze  detraibili risultanti  dalle  annotazioni  periodiche  riepilogative  di gruppo, effettuare  la  compensazione  prevista  dal  citato  articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.". 
                                         Note all'art. 11:              -  Il  testo  vigente  dell'art.  1,  del  decreto  del          Presidente   della   Repubblica   23 marzo   1998,  n.  100          (Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione e la          razionalizzazione   di   alcuni  adempimenti  contabili  in          materia  di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art.          3,  comma  136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), gia'          modificato  dall'art.  2  del  decreto del Presidente della          Repubblica  14 ottobre  1999,  n.  542,  come ulteriormente          modificato  dal decreto del Presidente della Repubblica qui          pubblicato, e' il seguente:              "Art.  1  (Dichiarazioni  e versamenti periodici). - 1.          Entro  il  giorno  16  di  ciascun  mese,  il  contribuente          determina   la   differenza   tra  l'ammontare  complessivo          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  esigibile  nel  mese          precedente,  risultante  dalle  annotazioni  eseguite  o da          eseguire  nei  registri  relativi  alle fatture emesse o ai          corrispettivi   delle   operazioni   imponibili,  e  quello          dell'imposta,  risultante  dalle  annotazioni eseguite, nei          registri  relativi  ai beni ed ai servizi acquistati, sulla          base  dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per          i  quali  il diritto alla detrazione viene esercitato nello          stesso   mese   ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633. Il          contribuente,     qualora     richiesto     dagli    organi          dell'amministrazione  finanziaria, fornisce gli elementi in          base ai quali ha operato la liquidazione periodica.              1-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1, ultimo          periodo,  si  applicano anche ai soggetti di cui all'art. 7          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 ottobre          1999, n. 542.";              1-ter.  Resta  ferma  la  possibilita'  per  gli aventi          diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale.              2. (Abrogato).              2-bis. (Abrogato).              2-ter. (Abrogato).              3.  A partire dal periodo di imposta in corso alla data          di   entrata   in   vigore  del  presente  regolamento,  il          contribuente   che   affida   a   terzi   la  tenuta  della          contabilita'  e  ne  abbia  dato  comunicazione all'ufficio          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  competente nella prima          dichiarazione  annuale presentata nell'anno successivo alla          scelta  operata, puo' fare riferimento, ai fini del calcolo          della  differenza  di  imposta relativa al mese precedente,          all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.          Per  coloro  che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto          dalla seconda liquidazione periodica.              4.   Entro   il  termine  stabilito  nel  comma  1,  il          contribuente  versa  l'importo della differenza nei modi di          cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica          26 ottobre  1972, n. 633. Se l'importo dovuto non supera il          limite  di  lire cinquantamila, il versamento e' effettuato          insieme a quello relativo al mese successivo.              5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e          4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli          articoli 33 e 73, primo comma, lettera e), e 74 del decreto          del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972, con          riferimento ai termini ivi stabiliti." .              -  Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza, il testo          vigente  dell'art.  19  del  decreto  del  Presidente della          Repubblica n. 633 del 1972:              "Art.  19  (Detrazione).  -  1.  Per  la determinazione          dell'imposta  dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o          dell'eccedenza  di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  30,          detraibile   dall'ammontare  dell'  imposta  relativa  alle          operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta          dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa          in  relazione  ai beni ed ai servizi importati o acquistati          nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto          alla  detrazione  dell'imposta  relativa  ai beni e servizi          acquistati  o  importati sorge nel momento in cui l'imposta          diviene  esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi,          con  la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a          quello  in  cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle          condizioni  esistenti  al momento della nascita del diritto          medesimo.              2.  Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o          all'importazione  di  beni  e  servizi afferenti operazioni          esenti  o  comunque  non  soggette  all'imposta,  salvo  il          disposto  dell'art.  19-bis2.  In nessun caso e' detraibile          l'imposta  relativa all'acquisto o all'importazione di beni          o  servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni          a premio.              3.  La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica          se le operazioni ivi indicate sono costituite da:                a) operazioni  di  cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a          queste  assimilate  dalla legge, ivi comprese quelle di cui          agli  articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n.          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre          1993, n. 427;                b) operazioni  effettuate  fuori dal territorio dello          Stato  le  quali, se effettuate nel territorio dello Stato,          darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;                c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere          a), b), d) ed f);                d) cessioni   di   cui   all'art.   10,  numero  11),          effettuate  da soggetti che producono oro da investimento o          trasformano oro in oro da investimento;                e) operazioni  non  soggette  all'imposta per effetto          delle  disposizioni  di  cui  ai commi primo, ottavo e nono          dell'art.   74,   concernente   disposizioni   relative   a          particolari settori.              4.  Per  i  beni  ed  i servizi in parte utilizzati per          operazioni  non  soggette all' imposta la detrazione non e'          ammessa  per  la  quota  imputabile  a tali utilizzazioni e          l'ammontare  indetraibile  e'  determinato  secondo criteri          oggettivi,  coerenti  con  la  natura  dei  beni  e servizi          acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare          la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi          in  parte  utilizzati  per fini privati o comunque estranei          all'esercizio dell'impresa, arte e professione.              5.  Ai  contribuenti  che  esercitano sia attivita' che          danno  luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla          detrazione  sia  attivita'  che  danno  luogo ad operazioni          esenti  ai  sensi  dell'art. 10, il diritto alla detrazione          dell'imposta  spetta  in  misura  proporzionale  alla prima          categoria   di   operazioni  e  il  relativo  ammontare  e'          determinato  applicando la percentuale di detrazione di cui          all'art.   19-bis.   Nel   corso  dell'anno  la  detrazione          provvisoriamente    operata    con   l'applicazione   della          percentuale   di  detrazione  dell'anno  precedente,  salvo          conguaglio  alla  fine  dell'anno.  I soggetti che iniziano          l'attivita'   operano   la   detrazione   in  base  ad  una          percentuale   di  detrazione  determinata  presuntivamente,          salvo conguaglio alla fine dell'anno.              5-bis.  Per  i  soggetti  diversi da quelli di cui alla          lettera  d)  del comma 3 la limitazione della detrazione di          cui   ai   precedenti   commi  non  opera  con  riferimento          all'imposta  addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti,          anche  intracomunitari,  di  oro  da  investimento, per gli          acquisti,  anche  intracomunitari, e per le importazioni di          oro  diverso  da quello da investimento destinato ad essere          trasformato  in  oro  da  investimento  a cura degli stessi          soggetti   o   per   loro  conto,  nonche'  per  i  servizi          consistenti  in  modifiche  della  forma,  del peso o della          purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.".              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 7 del decreto          del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999:              "Art.  7  (Semplificazioni  per  i  contribuenti minori          relative  alle  liquidazioni  e ai versamenti in materia di          imposta  sul  valore  aggiunto)  -  1.  I  contribuenti che          nell'anno  solare  precedente  hanno  realizzato  un volume          d'affari  non  superiore  a seicento milioni di lire per le          imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli          esercenti  arti  e  professioni, ovvero di lire un miliardo          per  le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono          optare,  comunicando la scelta con le modalita' e i termini          di   cui   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica          10 novembre 1997, n. 442, per:                a) l'annotazione  delle liquidazioni periodiche e dei          relativi  versamenti  entro  il  giorno 16 del secondo mese          successivo  a  ciascuno  dei  primi  tre  trimestri solari;          qualora   l'imposta   non   superi   il   limite   di  lire          cinquantamila   il   versamento  dovra'  essere  effettuato          insieme  a  quella  dovuta  per il trimestre successivo. La          liquidazione  dell'imposta  relativa al quarto trimestre e'          effettuata  entro  il 16 febbraio dell'anno di riferimento,          fermo  restando  il  termine  per il versamento di cui alla          lettera b);                b) il   versamento   dell'imposta   dovuta  entro  il          16 marzo  di  ciascun anno ovvero entro il termine previsto          per   il   pagamento   delle  somme  dovute  in  base  alla          dichiarazione  unificata  annuale, maggiorando  le somme da          versare  degli  interessi nella misura dello 0,40 per cento          per  ogni  mese o frazione di mese successivo alla predetta          data.              2.   Nei  confronti  dei  contribuenti  che  esercitano          contemporaneamente   prestazioni   di   servizi   ed  altre          attivita'  e  non  provvedono alla distinta annotazione dei          corrispettivi  resta  applicabile  il  limite  di  seicento          milioni   di   lire  relativamente  a  tutte  le  attivita'          esercitate.              3.  Per  i  soggetti che esercitano l'opzione di cui al          comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli          interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita          annotazione  nei registri di cui agli articoli 23 e 24, del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          633.  L'opzione  vincola  il contribuente alla sua concreta          applicazione  per  almeno  un  triennio  e resta valida per          ciascun  anno  successivo fino a quando permane la concreta          applicazione   della   scelta   operata,  salvo  revoca  da          comunicare ai sensi del citato decreto del Presidente della          Repubblica n. 442 del 1997.".              - Il  testo  vigente  dell'art.  30, secondo comma, del          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 633 del 1972,          come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica          qui pubblicato, e' il seguente:              "Art.   30   (Versamento   di   conguaglio  e  rimborso          dell'eccedenza).  -  Se dalla dichiarazione annuale risulta          che  l'ammontare  detraibile  di cui al n. 3) dell'art. 28,          aumentato  delle  somme versate mensilmente, e' superiore a          quello  dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di          cui  al  n.  1)  dello  stesso articolo, il contribuente ha          diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione          nell'anno  successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle          ipotesi  di  cui  ai commi successivi e comunque in caso di          cessazione di attivita'.              - Il  testo  vigente  dell'art. 1, comma 1, del decreto          del  Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997, n. 443,          (regolamento  concernente  la  previsione,  a  seguito  del          provvedimento  di  diniego del rimborso IVA con contestuale          riconoscimento del credito, delle possibilita' di computare          il  medesimo  in detrazione in un periodo successivo), come          modificato  dal decreto del Presidente della Repubblica qui          pubblicato e' il seguente:              "1.  L'ufficio  dell'imposta sul valore aggiunto, che a          seguito  dell'esame  della richiesta di rimborso ne accerta          la  non  spettanza  per  difetto  dei presupposti stabiliti          dall'art.  30  del  decreto del Presidente della Repubblica          26 ottobre   1972,   n.  633,  procede  alla  notifica  del          provvedimento  di  diniego  con contestuale indicazione del          credito  spettante.  Il  relativo  credito  e'  portato  in          detrazione,  successivamente alla notificazione, in sede di          liquidazione    periodica,   ovvero   nella   dichiarazione          annuale.".              - Il   testo  vigente  dell'art.  8,  del  decreto  del          Presidente   della   Repubblica  14 ottobre  1999,  n.  542          (Regolamento   recante   modificazioni   alle  disposizioni          relative   alla   presentazione   delle  dichiarazioni  dei          redditi, dell'IRAP e dell'IVA), come modificato dal decreto          del  Presidente  della  Repubblica  qui  pubblicato,  e' il          seguente:              "Art.  8  (Rimborsi  e  compensazioni  di  eccedenze di          crediti  IVA).  - 1. Non sono ammessi alla compensazione di          cui  all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio          1997, n. 241, i crediti e i debiti relativi all'imposta sul          valore  aggiunto trasferiti da parte delle societa' e degli          enti  che  si  avvalgono  della  procedura di compensazione          della  predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art.          73  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre          1972,  n.  633. Sono, invece, ammessi alla compensazione di          cui all'art. 17, comma 2, del citato decreto legislativo n.          241  del  1997,  i  crediti e i debiti relativi alla stessa          imposta  risultanti  dai  prospetti  riepilogativi  annuali          delle  dichiarazioni  di gruppo da parte degli enti e delle          societa' controllanti.              2. Il rimborso di cui al secondo comma dell'art. 38-bis          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre          1972,   n.   633,   e'  richiesto  presentando  all'ufficio          competente  entro  l'ultimo  giorno  del mese successivo al          trimestre  di  riferimento  l'apposita istanza prevista dal          decreto  interministeriale  23 luglio 1975, unitamente alla          dichiarazione  di cui alla lettera c) del settimo comma del          predetto  art.  38-bis,  se  ricorrono  le  condizioni  per          l'esonero dalla prestazione delle garanzie.              3.  I  contribuenti  in possesso dei requisiti indicati          dal   secondo   comma  dell'art.  38-bis  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la          richiesta   di  rimborsi  di  imposta  relativi  a  periodi          inferiori  all'anno, possono, in alternativa, effettuare la          compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo          9 luglio    1997,   n.   241,   per   l'ammontare   massimo          corrispondente  all'eccedenza  detraibile  del trimestre di          riferimento,   presentando   all'ufficio   competente   una          dichiarazione  contenente i dati richiesti per l'istanza di          cui  al comma 2. Gli enti e le societa' controllanti che si          avvalgono  delle  disposizioni  di  cui all'art. 73, ultimo          comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica          26 ottobre  1972,  n.  633,  possono,  in  alternativa alla          richiesta   di   rimborso   infrannuale   delle   eccedenze          detraibili    risultanti   dalle   annotazioni   periodiche          riepilogative   di   gruppo,  effettuare  la  compensazione          prevista dal citato art. 17 del decreto legislativo n. 241,          del 1997.".              - Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza,  il testo          vigente  dell'art.  38-bis,  commi  secondo  e settimo, del          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:              "Art.  38-bis  (Esecuzione dei rimborsi). - (omissis) -          Il  contribuente  puo'  ottenere il rimborso in relazione a          periodi  inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate          nel  comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a)          e  b) del terzo comma dell'art. 30 nonche' nelle ipotesi di          cui  alla  lettera  c)  del  medesimo  terzo  comma  quando          effettua  acquisti  ed  importazioni di beni ammortizzabili          per  un  ammontare  superiore  ai  due terzi dell'ammontare          complessivo  degli  acquisti e delle importazioni di beni e          servizi   imponibili   ai   fini  dell'imposta  sul  valore          aggiunto.              (Omissis).              I rimborsi di cui all'art. 30, terzo comma, lettere a),          b)  e  d),  sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie          previste   nel  presente  articolo,  quando  concorrono  le          seguenti condizioni:                a) l'attivita'  e'  esercitata dall'impresa da almeno          cinque anni;                b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o          di  rettifica  concernenti  l'imposta  dovuta o l'eccedenza          detraibile,   da   cui   risulti,  per  ciascun  anno,  una          differenza  tra gli importi accertati e quelli dell'imposta          dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:                  1)  al  10  per  cento  degli importi dichiarati se          questi non superano cento milioni di lire;                  2)  al  5  per  cento  degli  importi dichiarati se          questi  superano i cento milioni di lire ma non superano un          miliardo di lire;                  3)  all'1  per  cento  degli  importi dichiarati, o          comunque  a  100 milioni di lire, se gli importi dichiarati          superano un miliardo di lire;                c) e'  presentata  una  dichiarazione  sostitutiva di          atto   di  notorieta'  a  norma  dell'art.  4  della  legge          4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:                  1)  il  patrimonio netto non e' diminuito, rispetto          alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il          40  per  cento;  la  consistenza  degli  immobili  iscritti          nell'attivo  patrimoniale  non si e' ridotta, rispetto alle          risultanze  dell'ultimo  bilancio  approvato,  di  oltre il          40 per  cento  per  cessioni  non  effettuate nella normale          gestione  dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non          e'  cessata  ne'  si  e' ridotta per effetto di cessioni di          aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;                  2)   non  risultano  cedute,  se  la  richiesta  di          rimborso  e' presentata da societa' di capitali non quotate          nei   mercati   regolamentati,   nell'anno   precedente  la          richiesta,  azioni  o  quote  della  societa' stessa per un          ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;                  3)  sono stati eseguiti i versamenti dei contributi          previdenziali e assicurativi.              - Il  decreto  ministeriale  23 luglio 1975, pubblicato          nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  197  del  25 luglio  1975,          disciplina   le   modalita'   per   la   esecuzione   delle          disposizioni  dell'art.  38,  comma quinto, del decreto del          Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e          successive modificazioni.".              - Per   il   riferimento   all'art.   17   del  decreto          legislativo n. 241 del 1997 si veda la nota all'art. 2.              - Per  il  riferimento  all'art.  73  del  decreto  del          Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si veda la nota          all'art. 3.
                           |  
|   |                                Art. 12.                Semplificazione in materia di tenuta                        di registri contabili  1.  I soggetti di cui all'articolo 13, comma primo, del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che tengono i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile, hanno facolta' di non tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633, ed il registro dei beni ammortizzabili di cui  all'articolo  16  del  medesimo  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che:    a) le  registrazioni  siano  effettuate  nel  libro  giornale nei termini  previsti  dalla  disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per  i relativi registri e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili;    b) su  richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti, in  forma  sistematica,  gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare  nei registri per i quali ci si avvale della facolta' di cui al presente articolo.  2.  Le  annotazioni nei registri contabili di cui all'articolo 2214 del  codice  civile  sono  equiparate  a  tutti  gli effetti a quelle previste  nei  registri  prescritti  ai  fini dell'imposta sul valore aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili. 
                                         Note all'art. 12:              - Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 13, comma          primo,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 600          del 1973:              "Ai  fini  dell'accertamento sono obbligati alla tenuta          di  scritture  contabili, secondo le disposizioni di questo          titolo:                a) le societa' soggette all'imposta sul reddito delle          persone giuridiche;                b) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle          societa',  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone          giuridiche,  che  hanno  per oggetto esclusivo o principale          l'esercizio di attivita' commerciali;                c) le  societa'  in  nome  collettivo, le societa' in          accomandita  semplice  e  le societa' ad esse equiparate ai          sensi   dell'art.   5  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;                d) le   persone   fisiche   che   esercitano  imprese          commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla          lettera precedente.".              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 2214 del          codice civile:              "Art.   2214   (Libri  obbligatori  e  altre  scritture          contabili).  -  L'imprenditore  che  esercita  un'attivita'          commerciale  deve tenere il libro giornale e il libro degli          inventari.              Deve  altresi'  tenere le altre scritture contabili che          siano   richieste   dalla   natura   e   dalle   dimensioni          dell'impresa  e conservare ordinatamente per ciascun affare          gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture          ricevute,  nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e          delle fatture spedite.              Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai          piccoli imprenditori".              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  16  del          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:              "Art. 16 (Registro beni ammortizzabili). - Le societa',          gli  enti  e  gli imprenditori commerciali, di cui al primo          comma  dell'art.  13, devono compilare il registro dei beni          ammortizzabili   entro   il   termine   stabilito   per  la          presentazione  della  dichiarazione.  Nel  registro  devono          essere  indicati,  per  ciascun immobile e per ciascuno dei          beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione,          il  costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il          fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del          periodo    d'imposta   precedente,   il   coefficiente   di          ammortamento    effettivamente    praticato   nel   periodo          d'imposta,   la   quota   annuale   di  ammortamento  e  le          eliminazioni dal processo produttivo. Per i beni diversi da          quelli  indicati  nel  comma  precedente le indicazioni ivi          richieste  possono  essere  effettuate  con  riferimento  a          categorie  di  beni  omogenee  per  anno  di acquisizione e          coefficiente  di  ammortamento.  Per  i  beni gratuitamente          devolvibili  deve  essere  distintamente  indicata la quota          annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.              Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla          meta'    di   quelle   risultanti   dall'applicazione   dei          coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.          68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre          1973,  n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente          indicato nel registro dei beni ammortizzabili.              I  costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e          trasformazione  di  cui all'ultimo comma del detto art. 68,          che  non siano immediatamente deducibili, non si sommano al          valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci          separate  del  registro  dei  beni ammortizzabili a seconda          dell'anno di formazione.".
                           |  
|   |                                Art. 13.             Semplificazioni in materia di registrazione               dei beni ammortizzabili per i soggetti               in regime di contabilita' semplificata.  1.  I  soggetti  di  cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, possono non tenere il registro  dei  beni  ammortizzabili  qualora,  a seguito di richiesta dell'Amministrazione   finanziaria,  forniscano,  ordinati  in  forma sistematica,  gli  stessi dati previsti dall'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.  2. La  fornitura  di  tali dati e' equiparata, a tutti gli effetti, alla annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili. 
                                         Note all'art. 13:              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  18  del          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:              "Art.  18  (Disposizione  regolamentare  concernente la          contabilita'  semplificata  per le imprese minori). - 1. Le          disposizioni  dei precedenti articoli si applicano anche ai          soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati          alla  tenuta  delle  scritture contabili di cui allo stesso          codice.  Tuttavia  i soggetti indicati alle lettere c) e d)          del  primo  comma  dell'art.  13,  qualora  i ricavi di cui          all'art.  53  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,          conseguiti   in   un   anno  intero  non  abbiano  superato          l'ammontare  di lire seicento milioni per le imprese aventi          per  oggetto  prestazioni  di  servizi,  ovvero  di lire un          miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita',          sono  esonerati  per  l'anno  successivo dalla tenuta delle          scritture  contabili  prescritte  dai  precedenti articoli,          salvi  gli  obblighi  di tenuta delle scritture previste da          disposizioni   diverse   dal   presente   decreto.   Per  i          contribuenti  che esercitano contemporaneamente prestazioni          di   servizi   ed   altre   attivita'   si  fa  riferimento          all'ammontare    dei   ricavi   relativi   alla   attivita'          prevalente.  In  mancanza  della  distinta  annotazione dei          ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle          prestazioni  di  servizi.  Con  decreto  del Ministro delle          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono          stabiliti  i  criteri per la individuazione delle attivita'          consistenti nella prestazione di servizi.              2.  I  soggetti  che  fruiscono  dell'esonero, entro il          termine  stabilito per la presentazione della dichiarazione          annuale,  indicano  nel  registro  degli acquisti tenuto ai          fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  il  valore delle          rimanenze.              3.  Le  operazioni  non  soggette  a registrazione agli          effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente          annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le          modalita'   e  nei  termini  stabiliti  per  le  operazioni          soggette  a  registrazione.  Coloro che effettuano soltanto          operazioni  non  soggette  a  registrazione  annotano in un          apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle          uscite  relative  a  tutte  le  operazioni effettuate nella          prima  e  nella  seconda meta' di ogni mese ed eseguire nel          registro stesso l'annotazione di cui al comma 2.              4.  I  soggetti  esonerati  dagli  adempimenti relativi          all'imposta  sul  valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          633, concernente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul          valore  aggiunto"  e  successive  modificazioni,  non  sono          tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2 e 3.              5.  Il regime di contabilita' semplificata previsto nel          presente  articolo  si  estende di anno in anno qualora gli          ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati.              6.  Il contribuente ha facolta' di optare per il regime          ordinario.  L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di          imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non          e'  revocata  e  in ogni caso per il periodo stesso e per i          due successivi.              7.  I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa          commerciale,  qualora ritengano di conseguire ricavi per un          ammontare  ragguagliato  ad un anno non superiore ai limiti          indicati  al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la          contabilita' semplificata di cui al presente articolo.              8.  Per i rivenditori in base a contratti estimatori di          giornali,  di  libri  e  di  periodici,  anche  su supporti          audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai          fini  del  calcolo  dei  limiti  di  ammissione  ai  regimi          semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto          del  prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per          le  cessioni  di  generi  di  monopolio,  valori  bollati e          postali,   marche   assicurative   e  valori  similari,  si          considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.              9.  Ai  fini  del  presente  articolo  si assumono come          ricavi  conseguiti  nel  periodo di imposta i corrispettivi          delle  operazioni registrate o soggette a registrazione nel          periodo   stesso   agli  effetti  dell'imposta  sul  valore          aggiunto  e  di quelle annotate o soggette ad annotazioni a          norma del comma 3.".              - Per  il  riferimento  all'art.  16  del  decreto  del          Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si veda la nota          all'art. 12.
                           |  
|   |                                Art. 14.                Semplificazioni in materia di tenuta                di registri contabili degli esercenti                         arti e professioni  1. I  soggetti  di  cui  all'articolo 19 del decreto del Presidente della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, possono non tenere il registro  dei  beni  ammortizzabili  qualora,  a seguito di richiesta dell'Amministrazione   finanziaria,  forniscano,  ordinati  in  forma sistematica,  gli  stessi  dati  previsti  dall'articolo  16,  primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.  2. La  fornitura  di  tali dati e' equiparata, a tutti gli effetti, all'annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili.  3. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano optato per il regime di contabilita' ordinaria prevista dall'articolo 3, comma 2, decreto del Presidente  della  Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, hanno facolta' di  non  tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  ed  il  registro  dei  beni  ammortizzabili  di  cui all'articolo  16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che:    a) le  registrazioni siano effettuate nel registro cronologico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto Presidente della Repubblica  9 dicembre  1996,  n.  695,  nei  termini  previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i relativi registri e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili;    b) su  richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti, in  forma  sistematica,  gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare  nei registri per i quali ci si avvale della facolta' di cui al presente articolo.  4. Le  annotazioni nel registro cronologico sono equiparate a tutti gli  effetti  a  quelle  previste  nei  registri  prescritti  ai fini dell'imposta   sul   valore   aggiunto   e   nel  registro  dei  beni ammortizzabili. 
                                         Note all'art. 14:              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  19  del          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:              "Art.  19  (Scritture  contabili degli esercenti arti e          professioni).  -  Le  persone fisiche che esercitano arti e          professioni  e  le  societa'  o  associazioni fra artisti e          professionisti, di cui alle lettere e) ed f), dell'art. 13,          devono annotare cronologicamente in un apposito registro le          somme  percepite  sotto  qualsiasi  forma  e  denominazione          nell'esercizio  dell'arte  o  della  professione,  anche  a          titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna          riscossione:                a) il  relativo  importo,  al  lordo e al netto della          parte  che  costituisce rimborso di spese diverse da quelle          inerenti   alla   produzione   del   reddito  eventualmente          anticipate  per  conto  del  soggetto  che ha effettuato il          pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;                b) le  generalita', il comune di residenza anagrafica          e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;                c) gli  estremi della fattura, parcella, nota o altro          documento  emesso.  Nello  stesso  registro  devono  essere          annotate  cronologicamente,  con le indicazioni di cui alle          lettere  b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte          o   professione   delle  quali  si  richiede  la  deduzione          analitica  ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 597. Deve esservi          inoltre   annotato,  entro  il  termine  stabilito  per  la          presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i          quali  si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai          sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee          e distinti per anno di acquisizione.              Con  decreti  del Ministro delle finanze, da pubblicare          nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi          modelli  dei  registri  di  cui  al  comma  precedente  con          classificazione  delle  categorie  di componenti positivi e          negativi   rilevanti   ai  fini  della  determinazione  del          reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti          dai  modelli  di dichiarazione dei redditi e possono essere          prescritte    particolari    modalita'    per   la   tenuta          meccanografica del registro.".              - Per  il  riferimento  all'art.  16  del  decreto  del          Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si veda la nota          all'art. 12.              - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 3, comma 2,          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 dicembre          1996,   n.   695   (regolamento   recante   norme   per  la          semplificazione delle scritture contabili):              "2. I contribuenti di cui all'art. 19, primo comma, del          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,          n.  600,  possono  optare  per  il  regime  di contabilita'          ordinaria,   per  il  periodo  d'imposta  in  corso,  nella          dichiarazione  annuale  ai fini dell'IVA, relativa all'anno          precedente,  o  nella dichiarazione di inizio di attivita'.          L'opzione  ha  effetto fino a quando non sia revocata e, in          ogni  caso,  per  almeno  un  triennio.  In tal caso devono          tenere:                a) il registro nel quale annotare cronologicamente le          operazioni  produttive di componenti positivi e negativi di          reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti          all'esercizio   dell'arte   o   professione,  compresi  gli          utilizzi   delle   somme   percepite,   ancorche'  estranei          all'esercizio  dell'arte  o professione nonche' gli estremi          dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni          predette;                b) i  registri  obbligatori  ai fini dell'imposta sul          valore aggiunto;                c) il   registro   dei  beni  ammortizzabili  con  le          modalita' di cui all'art. 16, primo, secondo e terzo comma,          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre          1973,  n.  600,  fermo  restando la facolta' di eseguire le          annotazioni  esclusivamente  nel  registro  degli  acquisti          tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.".
                           |  
|   |                                Art. 15.             Termine di registrazione dei corrispettivi         e abolizione dell'obbligo di allegare gli scontrini  1. Nell'articolo  6,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, il comma 4 e' sostituito dal seguente:  "4. Le operazioni per le quali e' rilasciato lo scontrino fiscale o la  ricevuta  fiscale,  effettuate  in  ciascun  mese solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'articolo   24   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo.". 
                                         Note all'art. 15:              - Il   testo   vigente  dell'art.  6  del  decreto  del          Presidente   della   Repubblica   n.  695  del  1996,  gia'          modificato  dall'art.  6  del  decreto del Presidente della          Repubblica  5 ottobre  2001,  n.  404,  come modificato dal          decreto  del  Presidente della Repubblica qui pubblicato e'          il seguente:              "Art.  6  (Adempimenti  in materia di IVA). - 1. Per le          fatture  emesse  nel corso del mese, di importo inferiore a          lire  trecentomila  puo'  essere annotato con riferimento a          tale mese entro il termine di cui all'art. 23, primo comma,          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre          1972,   n.   633,   in  luogo  di  ciascuna,  un  documento          riepilogativo  nel  quale  devono  essere indicati i numeri          delle  fatture  cui  si  riferisce, l'ammontare complessivo          imponibile  delle  operazioni  e  l'ammontare dell'imposta,          distinti secondo l'aliquota applicata.              2.   Il   differimento  del  momento  di  effettuazione          dell'operazione  prevista  nell'art.  6,  quinto comma, del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          633, riguarda solo le operazioni imponibili.              3.  Il  registro  di  prima nota di cui al quarto comma          dell'art.  24  del  decreto del Presidente della Repubblica          26 ottobre  1972, n. 633, puo' non essere tenuto se, per le          operazioni  effettuate  nel  luogo  in  cui  e'  esercitata          l'attivita'  di  vendita,  e'  rilasciato lo scontrino o la          ricevuta fiscale.              4.   Le  operazioni  per  le  quali  e'  rilasciato  lo          scontrino  fiscale  o  la  ricevuta  fiscale, effettuate in          ciascun  mese  solare,  possono  essere annotate, anche con          unica registrazione, nel registro previsto dall'art. 24 del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          633, entro il giorno 15 del mese successivo.              5. (Abrogato).              6.   Per   le   fatture  relative  ai  beni  e  servizi          acquistati,  di importo inferiore a lire trecentomila, puo'          essere  annotato,  entro  il  termine di cui al comma 5, in          luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel          quale  devono  essere  indicati  i  numeri,  attribuiti dal          destinatario,  delle  fatture cui si riferisce, l'ammontare          imponibile   complessivo  delle  operazioni  e  l'ammontare          dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.              7.  Non  sussiste,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore          aggiunto,  l'obbligo  di  annotare le fatture e le bollette          doganali  relative  ad acquisti ed importazioni per i quali          ricorrono  le  condizioni  di  indetraibilita' dell'imposta          stabilite  dal  secondo  comma dell'art. 19 del decreto del          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.              8. (Comma soppresso)              9.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente          regolamento  sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          633:                a) art. 23, quarto comma;                b) art. 24, primo comma, terzo periodo;                c) art. 25, primo e quarto comma.              10.  Dalla  stessa  data e' altresi' abrogato l'art. 1,          quarto  comma,  secondo  periodo,  del decreto del Ministro          delle  finanze  23 marzo  1983,  pubblicato  nella Gazzetta          Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983.".              - Si  trascrive  per  opportuna  conoscenza,  il  testo          vigente  dell'art.  24  del  decreto  del  Presidente della          Repubblica n. 633 del 1972:              "Art.   24   (Registrazione  dei  corrispettivi).  -  I          commercianti  al  minuto  e  gli  altri contribuenti di cui          all'art.  22,  in  luogo  di quanto stabilito nell'articolo          precedente,   possono   annotare   in   apposito  registro,          relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,          l'ammontare  globale  dei  corrispettivi  delle  operazioni          imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo          l'aliquota  applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale dei          corrispettivi   delle  operazioni  non  imponibili  di  cui          all'art.   21,   sesto  comma  e,  distintamente,  all'art.          38-quater  e  quello  delle operazioni esenti ivi indicate.          L'annotazione  deve  essere  eseguita,  con  riferimento al          giorno  in  cui  le  operazioni  sono  effettuate, entro il          giorno non festivo successivo.              Nella  determinazione  dell'ammontare  giornaliero  dei          corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi          delle  operazioni  effettuate  con  emissione  di  fattura,          comprese  quelle  relative ad immobili e beni strumentali e          quelle  indicate  nel  terzo comma dell'art. 17, includendo          nel corrispettivo anche l'imposta.              Per  determinate  categorie  di commercianti al minuto,          che  effettuano  promiscuamente la vendita di beni soggetti          ad  aliquote  d'imposta  diverse, il Ministro delle finanze          puo'  consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che          la   registrazione   dei   corrispettivi  delle  operazioni          imponibili  sia  fatta senza distinzione per aliquote e che          la  ripartizione  dell'ammontare  dei corrispettivi ai fini          dell'applicazione  delle  diverse  aliquote  sia  fatta  in          proporzione degli acquisti.              I commercianti al minuto che tengono il registro di cui          al  primo  comma in luogo diverso da quello in cui svolgono          l'attivita'  di  vendita  devono  eseguire  le  annotazioni          prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche          in  un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo          o  in  ciascuno  dei  luoghi in cui svolgono l'attivita' di          vendita.  Le  relative modalita' sono stabilite con decreto          del Ministro delle finanze.".
                           |  
|   |                                Art. 16.                    Perdite involontarie di beni  1. Nell'articolo  2  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, il comma 3 e' sostituito dal seguente:  "3. La  perdita  dei  beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque  indipendenti  dalla  volonta'  del  soggetto  e' provata da idonea   documentazione   fornita   da   un   organo  della  pubblica amministrazione   o,   in   mancanza,  da  dichiarazione  sostitutiva dell'atto  di  notorieta'  ai  sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445, resa entro trenta  giorni  dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha  conoscenza,  dalle  quali  risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria,  i  criteri e gli elementi in base ai quali detto valore e' stato determinato.". 
                                         Note all'art. 16:              - Il   testo   vigente  dell'art.  2  del  decreto  del          Presidente   della  Repubblica  10 novembre  1997,  n.  441          (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina          delle   presunzioni   di  cessione  e  di  acquisto),  come          modificato  dal decreto del Presidente della Repubblica qui          pubblicato, e' il seguente:              "Art.   2   (Non   operativita'  della  presunzione  di          cessione).  - 1. La presunzione di cui all'art. 1 non opera          per  le  fattispecie  indicate  nei seguenti commi, qualora          vengano osservati gli adempimenti ivi stabiliti.              2.  Le  cessioni  previste  dall'art.  10,  n. 12), del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          633, sono provate con le seguenti modalita':                a) comunicazione  scritta  da  parte del cedente agli          uffici  dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della          Guardia  di  finanza di competenza, con l'indicazione della          data,   ora   e   luogo  di  inizio  del  trasporto,  della          destinazione   finale   dei  beni,  nonche'  dell'ammontare          complessivo,  sulla  base  del prezzo di acquisto, dei beni          gratuitamente  ceduti.  La  comunicazione deve pervenire ai          suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e          puo'  non  essere inviata qualora l'ammontare del costo dei          beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni;                b) emissione  del  documento previsto dal decreto del          Presidente   della   Repubblica  14 agosto  1996,  n.  472,          progressivamente numerato;                c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi          della  legge  4 gennaio  1968,  n.  15, con la quale l'ente          ricevente  attesti  natura,  qualita'  e quantita' dei beni          ricevuti  corrispondenti ai dati contenuti nel documento di          cui alla lettera b.              3.  La  perdita  dei  beni  dovuta  ad eventi fortuiti,          accidentali  o  comunque  indipendenti  dalla  volonta' del          soggetto  e' provata da idonea documentazione fornita da un          organo  della  pubblica  amministrazione o, in mancanza, da          dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi          dell'art.  47  del  decreto del Presidente della Repubblica          28 dicembre  2000,  n.  445,  resa  entro trenta giorni dal          verificarsi  dell'evento  o  dalla  data  in  cui  se ne ha          conoscenza,  dalle  quali risulti il valore complessivo dei          beni  perduti,  salvo  l'obbligo  di  fornire,  a richiesta          dell'amministrazione  finanziaria, i criteri e gli elementi          in base ai quali detto valore e' stato determinato.              4.  La distruzione dei beni o la trasformazione in beni          di  altro  tipo  e  di  piu'  modesto  valore  economico e'          provata:                a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici di          cui  al comma 2, lettera a), nei termini e con le modalita'          ivi  previsti,  indicando luogo, data e ora in cui verranno          poste  in essere le operazioni, le modalita' di distruzione          o  di  trasformazione,  la  natura,  qualita'  e quantita',          nonche'  l'ammontare  complessivo, sulla base del prezzo di          acquisto,  dei  beni  da  distruggere  o  da  trasformare e          l'eventuale  valore  residuale  che  si  otterra' a seguito          della  distruzione  o  trasformazione dei beni stessi. Tale          comunicazione  non  e' inviata qualora la distruzione venga          disposta da un organo della pubblica amministrazione;                b) dal  verbale  redatto  da  pubblici funzionari, da          ufficiali  della  Guardia  di  finanza o da notai che hanno          presenziato  alla  distruzione  o  alla  trasformazione dei          beni,  ovvero,  nel  caso  in cui l'ammontare del costo dei          beni distrutti o trasformati non sia superiore a lire dieci          milioni,  da  dichiarazione  sostitutiva di atto notorio ai          sensi  della  legge  4 gennaio  1968,  n. 15. Dal verbale e          dalla  dichiarazione  devono risultare data, ora e luogo in          cui  avvengono  le  operazioni,  nonche'  natura, qualita',          quantita'  e  ammontare  del  costo  dei  beni  distrutti o          trasformati;                c) da  documento  di  cui  al  decreto del Presidente          della  Repubblica  14 agosto 1996, n. 472, progressivamente          numerato,  relativo  al  trasporto  dei  beni eventualmente          risultanti dalla distruzione o trasformazione.              5. I beni non esistenti presso l'azienda per effetto di          vendite  in  blocco  o  di  operazioni  similari secondo la          prassi  commerciale  risultano,  oltre che dalla fattura di          cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica          n.  633  del 1972, anche dal documento previsto dal decreto          del   Presidente   della   Repubblica   n.  472  del  1996,          progressivamente   numerato,   da   cui  risulti  natura  e          quantita'   dei   beni,   nonche'   la  sottoscrizione  del          cessionario  che  attesti  la ricezione dei beni stessi. Il          cedente   annota,  altresi',  soltanto  nell'esemplare  del          documento   di   trasporto  in  suo  possesso,  l'ammontare          complessivo  del  costo  sostenuto  per l'acquisto dei beni          ceduti. .              - Si  trascrive  per  opportuna  conoscenza,  il  testo          vigente  dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente della          Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo unico delle          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di          documentazione amministrativa):              "Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di          notorieta).  -  1.  L'atto di notorieta' concernente stati,          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'          di cui all'art. 38.              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia          diretta conoscenza.              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato          mediante dichiarazione sostitutiva.".
                           |  
|   |                                Art. 17.             Razionalizzazione dei termini di versamento  1. Il   versamento   del   saldo   dovuto   con   riferimento  alla dichiarazione  dei  redditi  ed  a quella del valore della produzione delle  persone  fisiche  e  delle  societa'  o  associazioni  di  cui all'articolo  5  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917, e'  effettuato  entro  il  31 maggio dell'anno di presentazione della dichiarazione  stessa.  Il  versamento  del saldo dovuto in base alla dichiarazione   relativa   all'imposta   sul  reddito  delle  persone giuridiche  e'  effettuato  entro  l'ultimo  giorno  del settimo mese successivo  a  quello  di  chiusura  dell'esercizio  o del periodo di gestione.  2. I  versamenti  di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi  della  legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonche'   quelli   relativi  all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive,  si  effettuano  in  due  rate salvo che il versamento da effettuare  alla  scadenza della prima rata non superi L. 200.000. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato alla scadenza della prima  rata  e  il  residuo  importo  alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto e' effettuato, rispettivamente:    a) per  la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo  dovuto  in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;    b) per  la  seconda  rata,  nel mese di novembre, ad eccezione di quella  dovuta  dai  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche  il  cui  esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno  solare,  che  effettuano  il  versamento  di  tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso esercizio o periodo di gestione. 
                                         Note all'art. 17:              - Per  il  riferimento  all'art.  5,  del  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,          recante il testo unico delle imposte sui redditi si veda la          nota all'art. 5.              - La  legge 23 marzo 1977, n. 97, reca "Disposizioni in          materia di riscossione delle imposte sui redditi".
                           |  
|   |                                Art. 18.                Disposizioni modificative di termini                       per adempimenti fiscali  1. Nell'articolo  7-bis,  comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la parola: "febbraio" e' sostituita dalla seguente: "marzo". 
                                         Nota all'art. 18:              - Per  il  riferimento  all'art.  7-bis del decreto del          Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si veda la nota          all'art. 1.
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