| Gazzetta n. 291 del 15 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |  
| CIRCOLARE 6 dicembre 2001, n. 94 |  
| Modalita' per la concessione degli aiuti al magazzinaggio privato dei vini  da  tavola,  mosti d'uva, mosti d'uva concentrati e mosti d'uva concentrati rettificati per la campagna 2001/2002. |  
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                              Al Ministero delle politiche agricole e                              forestali  -  Direzione  generale delle                              politiche comunitarie ed internazionali                              -   Divisione   VI   -  IX  -  FEOGA  -                              Ispettorato centrale repressione frodi                              Agli assessorati dell'agricoltura delle                              regioni                              All'Istituto regionale della vite e del                              vino                              Al   Ministero  delle  finanze  -  D.G.                              Dogane  e  I.  I.  -  Comando  generale                              G.d.F. - Ufficio operativo                              Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio  di                              controllo presso l'AGEA                              Al Collegio dei revisori dei conti                              All'Ufficio 14 esecuzioni pagamenti                              Al Comando carabinieri per la sanita'                              Al Comando carabinieri T.N.C.A.                              Alla rappresentanza permanente italiana                              presso le Comunita' europee                              Alla    Commissione    U.E.    -   D.G.                              Agricoltura - Div. vino                              Alle organizzazioni di categoria  Con  Regolamento  CE  n.  1623/2000  del  25  luglio  2000 e' stata disposta  la  concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vini e mosti  di  cui  all'art.  24  del  Regolamento  (CE) del Consiglio n. 1493/99  per la campagna 2001/2002, autorizzandosi la conclusione dei relativi contratti a lunga durata nel periodo dal 16 dicembre 2001 al 15 febbraio 2002.  In  proposito  con  la presente circolare si forniscono i necessari chiarimenti e istruzioni per la corretta applicazione della misura.  L'importo dell'aiuto e' stato fissato per giorno e per ettolitro:    euro 0,01544 pari a L. 29,896 per vini da tavola;    euro 0,01837 pari a L. 35,569 per i mosti;    euro 0,06152 pari a L. 119,119 per i mosti di uve concentrati;    euro  0,06152  pari  a  L. 119,119 per i mosti di uve concentrati rettificati.  1.  I  produttori,  singoli  o  associati, che intendono concludere contratti   di   magazzinaggio   a   lunga   durata  per  determinati quantitativi  dei  suddetti  prodotti  vinicoli  di  loro proprieta', devono presentare al competente organo di controllo specifica domanda in  quattro  esemplari,  redatta sul modello informatizzato (mod. B1) fornito  dall'AGEA  gratuitamente presso la propria sede di Roma, via Palestro  n.  81  e,  presso  le  sedi  degli uffici periferici degli Ispettorati   provinciali  dell'agricoltura  e  delle  organizzazioni professionali di categoria.  Per  produttore  s'intende  ogni  persona fisica o giuridica ovvero ogni associazione di tali persone che trasformi o faccia trasformare:    uve fresche in mosto di uve;    mosto  di  uve  in  mosto  di  uve  concentrato  o  mosto  di uve concentrato rettificato;    uve  fresche, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato in vino da tavola.  Pertanto  i  contratti  di  magazzinaggio  possono  essere conclusi esclusivamente  da produttori nel senso sopra indicato e per prodotti dai  medesimi  ottenuti  nella  Comunita'  mediante trasformazione di materia   prima  di  produzione  propria  o  acquistata,  proveniente esclusivamente  da  viti  classificate  come varieta' di uve da vino, conformemente  all'art.  19  del  Regolamento  (CE)  del Consiglio n. 1493/99.  2.  I  quantitativi  minimi  che  possono  formare  oggetto  di  un contratto sono:    50 ettolitri per i vini da tavola;    30 ettolitri per i mosti di uve;    10  ettolitri  per  i  mosti  di  uve  concentrati  e concentrati rettificati.  Ogni produttore, per ogni luogo di deposito, puo' concludere:    due contratti a lunga durata di vino da tavola bianco;    due  contratti  di vino da tavola rosso e/o rosato che si trovano nella stessa cantina;    due contratti di mosto;    due contratti di mosto concentrato;    due contratti di mosto concentrato rettificato.  Il  quantitativo  globale  di  prodotti  per il quale un produttore conclude  contratti  di  magazzinaggio,  non  deve essere superiore a quello  indicato, per la campagna interessata, nella dichiarazione di produzione  presentata in conformita' con l'art. 18, paragrafo 1, del Regolamento  (CEE)  n.  1493/99,  maggiorato  dei quantitativi che il produttore   stesso   ha   ottenuto   posteriormente   alla  data  di presentazione  della  suddetta  dichiarazione  e  che  risultano  dai registri  di  cui  all'art.  70 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999.  I  produttori, che acquistano mosto o mosto parzialmente fermentato dopo  la  data  del 30 novembre e che tale prodotto non risulta nella dichiarazione   di   produzione,   devono  trasmettere,  allegato  al contratto  di  magazzinaggio,  un elenco da cui risultino i fornitori del   mosto  o  del  mosto  parzialmente  fermentato  acquistato  con l'indicazione del codice fiscale o partita IVA e denominazione.  3.  La  domanda  per  la  conclusione  del  contratto  deve  essere corredata,  per ciascun recipiente in cui il quantitativo di prodotto e' condizionato, da un certificato o bollettino di analisi rilasciato in  data  non anteriore ai trenta giorni che precedono la conclusione del  contratto,  da  un istituto o laboratorio di analisi autorizzato dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali, e dal relativo verbale  di  prelevamento  campione  redatto da un pubblico ufficiale (funzionario I.P.A., Vigili urbani, Vigili sanitari, ASL, ecc.).  Nel  certificato  o  bollettino  di  analisi devono figurare i dati relativi al produttore interessato, il luogo di deposito, la natura e quantita'  del  prodotto,  il  recipiente  al  quale  il  campione si riferisce,    nonche'    le    caratteristiche    chimico-fisiche   e organolettiche nei limiti appresso indicati:  Per il vino:    colore;    titolo alcolometrico volumico totale;    titolo alcolometrico volumico effettivo - minimo 10,5% volume;    tenore di acidita' totale espresso in grammi di acido tartarico o in milliequivalenti per litro minimo 4,5 grammi/litro;    tenore  di  acidita' volatile espresso in grammi di acido acetico per   litro   o   in   milliequivalenti   per   litro   -  massimo  9 millequivalenti,  per  i  bianchi  e massimo 11 millequivalenti per i rossi;    tenore di zuccheri riduttori massimo 2 grammi per litro;    stabilita' all'aria per un periodo di 24 ore;    assenza di cattivo sapore;    tenore  in anidride solforosa - massimo 155 milligrammi/litro per i vini bianchi e 115 milligrammi litro per i vini rossi;    alcol metilico;    assenza di ibridi produttori diretti (per i vini rossi e rosati);    i  vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi  salvo  che  per  l'anidride solforosa il cui tenore massimo e' quello fissato per i vini bianchi.  Per i mosti di uva e mosti di uva concentrati:    massa volumica a 20oC 1,055 minima, densita' a 20oC 1,056 minima, titolo  alcometrico  volumico  effettivo  massimo  1%  vol., zuccheri riduttori  g/l  senza  limite,  grado  rifrattometrico a 20oC (per il mosto  concentrato)  colore,  assenza  di  ibridi per i mosti rossi e rosati.  Per i mosti di uva concentrati rettificati:    ph non superiore a 5, per un valore di 25o Brix densita' ottica a 425  nm  sotto  spessore  di  1  cm  non superiore a 0,100, tenore di saccarosio  non rilevabile, indice Folin-Ciocalteau non superiore a 6 per  un  valore  di  25o  Brix,  acidita'  totale  non superiore a 15 milliequivalenti/Kg  di zuccheri totali, tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/Kg di zuccheri totali, tenore di cationi totali non   superiore   a   8   milliequivalenti/Kg   di  zuccheri  totali, conduttivita'  non  superiore a 120 micro-Siemens per cm a 20oC e 25o Brix,   presenza   di   mesoinositolo,   massa   volumica,   e  grado rifrattometrico     non     inferiore     a    61,7%,    tenore    di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/Kg di zuccheri totali.  Ottenuto  da  mosti  di  uve  avente almeno il titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte;    per  il  mosto  di  uve,  per  il  mosto  di  uve  concentrato  e concentrato  rettificato  e'  ammesso un titolo alcometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.;    la  concessione  dell'aiuto e' subordinata alla conclusione di un contratto  di magazzinaggio con l'AGEA per il periodo del 16 dicembre al 15 febbraio successivo;    il  primo  giorno  del  periodo  di  magazzinaggio  e'  il giorno successivo a quello della stipulazione del contratto;    tuttavia  un  contratto  puo'  essere  concluso per un periodo di magazzinaggio  che  abbia  inizio il giorno successivo a quello della stipulazione;    tale  inizio  comunque non puo' essere posteriore al 16 febbraio, ed  e'  subordinato alla condizione che il produttore con una propria dichiarazione  indichi  il  giorno  di effettivo inizio del contratto medesimo;    i  contratti di magazzinaggio di lunga durata sono tutti conclusi per  un  periodo  con  scadenza  al  30 novembre successivo alla loro conclusione.  Il  produttore  puo'  dopo la conclusione del contratto fissare:      a  partire  dal  1  agosto  fino  al  30 novembre il termine di scadenza  per  quanto riguarda i contratti di magazzinaggio mosti, di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;      a  partire  dal  1  settembre fino al 30 novembre il termine di scadenza per i contratti di magazzinaggio per i vini da tavola.  Ai  fini della determinazione della data di scadenza, il produttore trasmette  all'AGEA  e  agli  organi  periferici  di  controllo,  una dichiarazione  nella  quale  precisa l'ultimo giorno di validita' del contratto.  Tale dichiarazione deve essere spedita all'AGEA e agli organismi di controllo  almeno  quindici  giorni  prima della data in cui si vuole porre termine al contratto.  In  caso  di mancata presentazione della dichiarazione suddetta, la data di scadenza del contratto e' fissata al 30 novembre.  Ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, qualora il volume globale dei contratti sottoscritti superi in misura rilevante  la  media  volumica  delle  ultime tre campagne, esso puo' essere  ridotto  di  una  percentuale  da  determinare da parte della Commissione,  secondo la procedura di cui all'art. 75 del Regolamento (CE) n. 1493/1999.  Tale  riduzione  non  puo'  portare i quantitativi immagazzinati al disotto dei livelli minimi fissati all'art. 28, paragrafo 2.  In  caso  di  applicazione  di  detta riduzione, l'aiuto e' versato integralmente per il periodo precedente a quest'ultima.  Alla domanda devono essere allegati inoltre i seguenti documenti:    a) copia  della  dichiarazione  di  produzione  per  la  campagna 2001/2002;    b) copia  delle  pagine  del  registro di carico e scarico da cui risultino  l'acquisto,  la  trasformazione  o  la  concentrazione  di prodotti  avvenuti  successivamente  alla data di presentazione della denuncia  di  produzione,  dai  quali  e'  stato ottenuto il prodotto oggetto della domanda di magazzinaggio;    c) elenco delle vasche e relativi certificati di analisi;    d) dichiarazione  con  la  quale il produttore certifichi di aver adempiuto  gli  obblighi di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento (CE) 1493/1999.  4.  L'organismo  di  controllo,  che  ha  ricevuto l'istanza di cui sopra, provvede tempestivamente a verificare la corretta tenuta delle scritture  contabili  e  la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nell'istanza   in  particolare  le  generalita'  e  la  qualita'  del dichiarante,  l'ubicazione  del  magazzino  di deposito, la quantita' (espressa in ettolitri) e le caratteristiche qualitative del prodotto immagazzinato,  la  capacita' e il contenuto di ciascun recipiente in cui  il  prodotto  e'  conservato,  il  relativo  numero  distintivo, nonche',  per il vino, la circostanza che il prodotto abbia subito il primo  travaso  e  non  sia  un  prodotto  a denominazione di origine controllata.  In   caso  di  esito  favorevole  della  verifica,  l'organismo  di controllo  redige  in  calce  all'istanza l'apposita dichiarazione di approvazione  che  ha  eseguito  il  controllo,  la  data e il timbro dell'ufficio.  Due  copie  dell'istanza devono essere trasmesse all'AGEA, da parte dell'organismo  di controllo, unitamente ai documenti allegati, entro il termine di quindici giorni dalla data di approvazione.  Delle  altre due copie una sara' consegnata al produttore e l'altra sara' trattenuta dall'organismo di controllo.  5.  All'atto  della conclusione del contratto, il produttore dovra' annotare  sul  registro di cantina, oltre ai quantitativi di prodotto sotto stoccaggio, anche i numeri identificativi dei vasi vinai cui il prodotto medesimo e' conservato.  Analoga  annotazione  dovra' essere effettuata in caso di travaso o trasferimento  in  altro luogo di magazzinaggio del prodotto stoccato della data in cui vengono eseguite le relative operazioni.  In  ogni  caso  l'inizio  di tali operazioni deve essere comunicato all'AGEA  e  all'organismo  di  controllo  almeno  tre  giorni prima, mediante telegramma o fax.  Fermo  restando  l'obbligo  della  preventiva  comunicazione di cui sopra,  il produttore che intende trasportare il prodotto oggetto del contratto in un magazzino situato in un'altra localita' o in un altro deposito,  deve  ottenere  specifica autorizzazione dall'AGEA pena la sanzione prevista al successivo punto 8 della circolare.  6. Per i produttori, che concludono un contratto di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e per i mosti di uve concentrati, e' prevista  la  possibilita',  durante  il  periodo  di validita' dello stesso,  di  trasformare, in tutto o in parte, tali prodotti in mosto di uve concentrato o in mosto di uve rettificato.  In  ogni  caso,  i produttori che intendono procedere alle predette trasformazioni sono tenuti a comunicare mediante lettera raccomandata a.r.  all'AGEA,  all'Ispettorato  centrale  repressione frodi ed agli Ispettorati  dell'agricoltura  competenti  per  territorio,  la  data d'inizio  delle  predette  operazioni, lo stabilimento in cui saranno effettuate, il luogo e il tipo di condizionamento.  Tale  comunicazione  deve  pervenire  agli  uffici sopra menzionati almeno  quindici giorni prima della data dell'inizio delle operazioni di trasformazione.  Nel  mese  successivo  alla  fine di dette operazioni, i produttori trasmettono   all'AGEA,  tramite  il  competente  ufficio  periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, i seguenti documenti:    1)  certificato  d'analisi del prodotto ottenuto, con allegato il relativo verbale prelevamento campione, dal quale risultino almeno la massa  volumica  i dati richiesti all'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1623/2000;    2)  attestazione rilasciata dall'Ispettorato centrale repressione frodi,  comprovante le quantita' di prodotto trasformate, le relative quantita'  di  mosti  concentrati  o di mosti concentrati rettificati ottenute  e  le  date d'inizio e di completamento delle operazioni di trasformazione.  E' concessa inoltre la possibilita' di commercializzare i mosti e i mosti  concentrati destinandoli all'esportazione o alla fabbricazione di  succo d'uva, dal primo giorno del quinto mese di magazzinaggio, a condizione  che  il  produttore  titolare  del  contratto  non  abbia presentato richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto.  In  tal  caso  la  destinazione del prodotto alla trasformazione in succo  o  all'esportazione  deve  essere comprovata da un certificato dell'Ispettorato centrale repressione frodi.  I  produttori  che  intendono  avvalersi  di  tale  facolta' devono comunicare  al  predetto  ufficio, all'Ispettorato dell'agricoltura e all'AGEA  mediante  lettera  raccomandata  a.r.,  con almeno quindici giorni di anticipo, la data di scadenza anticipata del contratto.  7.  Gli  organismi  di  controllo, per accertare e attestate che il prodotto  oggetto di magazzinaggio non sia stato venduto o altrimenti commercializzato  fino  alla  scadenza  del periodo di magazzinaggio, devono effettuare i prescritti controlli fisici in data non anteriore al giorno di scadenza del periodo di stoccaggio.  Per  verificare le caratteristiche analitiche del prodotto, possono prelevare, a sondaggio e in contraddittorio con il produttore, da una delle  vasche  contenente  il  prodotto  oggetto  di  stoccaggio,  un campione  che  dovra'  essere sigillato e trasmesso al laboratorio di analisi prescelto, a spese del produttore.  Di  tali  operazioni  dovra'  essere  redatto un verbale, che sara' sottoscritto anche dal produttore.  Le  risultanze  del  controllo  finale  devono  essere verbalizzate utilizzando  l'apposito  modello  informatizzato,  che verra' fornito direttamente da questa Agenzia.  Il verbale di controllo dovra' essere trasmesso all'AGEA al massimo entro   quindici   giorni  dalla  scadenza  del  magazzinaggio,  onde consentire  all'Agenzia  di  effettuare  i  pagamenti  dell'aiuto  ai produttori  nei  termini fissati dai regolamenti comunitari (tre mesi dalla scadenza del contratto).  8.  I  produttori  sono  obbligati  a  consentire agli organismi di controllo,  in  qualsiasi  momento,  di  verificare il rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria che disciplina l'intervento, in  particolare  l'identita'  e  il volume del prodotto oggetto dello stoccaggio.  La  violazione  del predetto obbligo e di quello previsto dall'art. 34  del Regolamento (CE) n. 1623/2000 comporta il disconoscimento del diritto al pagamento dell'aiuto.  Analoga  sanzione  e'  prevista  per  la  violazione degli obblighi stabiliti  per  la  trasformazione dei mosti e dei mosti concentrati, stabiliti all'art. 34 del predetto Regolamento (CE).  In caso di violazione degli obblighi assunti dal produttore a norma del  citato  regolamento  e  del  contratto,  diversi da quelli sopra indicati,  l'aiuto  spettante e' diminuito di un importo compreso tra il 5 e il 10%, a seconda della gravita' della infrazione commessa.  9. Ai fini del pagamento dell'aiuto i produttori interessati devono trasmettere  all'AGEA  nel periodo compreso tra il terzo e il secondo mese  antecedente  a  quello  di  scadenza del contratto, la seguente documentazione:    a) attestato  assolvimento  obblighi di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento (CE) n. 1493/99 per la campagna 2000/2001;    b) dichiarazione di giacenza relativa alla campagna 2001/2002;    c) certificato di iscrizione al registro delle imprese;    d) copia   della   richiesta   della   certificazione   antimafia presentata  alla prefettura ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  3 giugno 1998, n. 252, per le domande di aiuto di importo superiore ai 300 milioni di lire.  Ai   sensi   dell'art.  4  del  decreto  del  26  luglio  2000,  la presentazione  della  dichiarazione  delle superfici vitate di cui al comma  1,  costituisce  il  presupposto  per l'accesso alle misure di mercato  e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/99.  Si  richiama  l'attenzione  dei  produttori  sull'esigenza  che  il predetto  termine  venga  scrupolosamente  rispettato,  atteso che il ritardo   nella   trasmissione   dei   documenti  richiesti  potrebbe determinare  la  perdita  del  diritto all'aiuto, qualora a causa del ritardo  medesimo  questa  Agenzia  non  sia in grado di procedere al pagamento    entro    il    termine    perentorio   stabilito   dalla regolamentazione   comunitaria,   la  cui  osservanza  e'  condizione essenziale  perche'  l'aiuto  venga  assunto  a  carico  del bilancio comunitario.  Ai  sensi  dell'art.  38  del  regolamento  (CE)  n.  1623/2000,  i produttori  possono  chiedere  il  pagamento  anticipato  dell'aiuto, previa costituzione di una fideiussione conforme al modello allegato, in triplice copia, pari al 120% dell'importo richiesto.  Il  pagamento  verra' effettuato entro tre mesi dalla presentazione della fideiussione stessa e dei documenti indicati alla lettera c) e, se del caso, alla lettera d).  La  fideiussione sara' svincolata successivamente alla scadenza del periodo contrattuale e dopo la verifica dell'adempimento di tutti gli obblighi da parte del produttore.  Si  invitano  gli  enti  e le organizzazioni in indirizzo a dare la massima  divulgazione  alla  presente  circolare,  in  modo  che  gli organismi  e i produttori interessati possano avvalersi prontamente e correttamente  della misura in questione sin dal 16 dicembre prossimo venturo.    Roma, 6 dicembre 2001
                                      Il direttore dell'area                                      organismo pagatore                                          Migliorini  |  
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      Premesso:      a)   che  la  ditta  .....  con sede in ..... codice fiscale n. .....,  partita  I.V.A. ..... (in seguito ""denominata ""contraente") ha  stipulato  con  l'AGEA  contratto per il magazzinaggio di ..... a lunga  durata ai sensi del "Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio e   successive   modificazioni   ed  integrazioni,  per  ottenere  un contributo di L. ..... (lire .....);      b) che,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  comunitarie e nazionali  per  la  corresponsione  dell'aiuto  comunitario, la ditta richiedente   deve   prestare   cauzione,   anche   mediante  polizza fidejussoria  pari  al  120%  della  somma richiesta a garanzia della somma da anticipare;      c) che  la  ditta  ha  chiesto  con  la domanda in data .... la corresponsione  dell'anticipo sull'aiuto totale ammontante a L. ..... (lire .....) pari al 120% dell'importo dell'aiuto richiesto;      d) che  la suddetta cauzione e' intesa a garantire che la ditta rispetti  tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla citata normativa  comunitaria  e  nazionale  per  avere diritto al beneficio dell'aiuto comunitario in oggetto;      e) che  qualora  risulti  accertato  l'insussistenza  totale  o parziale del diritto del produttore a richiedere l'aiuto, l'AGEA deve procedere  all'incameramento  della  cauzione  nei  limiti  e  con le modalita' stabilite dal Regolamento (CEE) n. 2220/85.                              Cio' premesso    La Societa/Banca ..... P. I.V.A. ....................... con sede in ..... iscritta nel registro delle imprese di ..... al numero ..... (di  seguito  indicata  come  fidejussore),  in  persona  del  legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale ..... nato a ..... il .......................  dichiara  di costituirsi, come in effetti si costituisce,  fidejussore  (oppure, nel caso di impresa assicuratrice P.  I.V.A. ..... con sede/residente in ..... via ..... in persona del .....  nella  sua  qualita' di agente ..... autorizzata dal Ministero dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato ad esercitare le assicurazioni  del  ramo cauzione ed inclusa nell'elenco dell'art. 1, lettera  c)  della  legge  n. 384 del 10 giugno 1982 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  ..........  del  .................... a cura dell'ISVAP)  nell'interesse di ..... P. I.V.A./Cod. Fiscale ..... con "sede/residente in ..... iscritta nel registro delle imprese di ..... al  n.  ...................  (di seguito indicata come contraente), a favore  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in agricoltura (di seguito indicata  come  AGEA),  dichiarandosi  con il contraente solidalmente tenuto  per  l'adempimento  dell'obbligazione  di  restituzione delle somme  anticipate  erogate  secondo  quanto  descritto  in  premessa, automaticamente  aumentate  degli  interessi  legali  decorrenti  nel periodo  compreso  fra  la  data  di erogazione e quella di rimborso, oltre  imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AGEA in  dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino      a      concorrenza      della     sonnna     massima     di L. ..............................   (pari   all'importo   di  cui  al precedente punto b).    1.  Qualora  il  contraente  non abbia provveduto, entro quindici giorni  dalla  data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza  al  fidejussore, a rimborsare ad AGEA - quanto richiesto, la  garanzia  potra'  essere  escussa,  anche parzialmente, facendone richiesta  al  fidejussore  mediante  raccomandata  con  ricevuta  di ritorno.    2.  Il  pagamento dell'importo richiesto ad AGEA sara' effettuato dal  fidejussore  a  prima  e  semplice  richiesta  scritta,  in modo automatico  ed  incondizionato, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione di questa, senza possibilita' per il fidejussore di opporre ad  AGEA  alcuna  eccezione,  anche  nell'eventualita' di opposizione proposta  dal  contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche  nel caso che nel contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito  ovvero  sottoposto  a  procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione,  ed  anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.    3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile,  e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 del codice civile,  volendo  ed  intendendo il fidejussore rimanere obbligato in solido  con il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonche'  con  espressa  rinuncia  ad  oppone eccezioni ai sensi degli articoli  1242  e  1247 del codice civile per quanto riguarda crediti certi,  liquidi  ed  esigibili  che  il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.    4. la presente garanzia avra' durata di dodici mesi dalla data di emissione  della  polizza,  con successiva automatica rinnovazione di quattro  periodi  semestrali  piu' un ulteriore periodo di sei mesi a richiesta  dell'AGEA,  a  meno  che  nel frattempo l'AGEA stessa, con apposita   dichiarazione  scritta  e  comunicata  alla  societa',  la svincoli.    5.  in  caso  di  controversie fra AGEA e il fidejussore, il foro competente sara' esclusivamente quello di Roma.          Il contraente ............................................                     La societa'         ............................................  |  
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