| Gazzetta n. 291 del 15 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  
| DECRETO 10 settembre 2001 |  
| Finanziamenti ad enti pubblici per l'installazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura. |  
  |  
 |  
                        IL DIRETTORE GENERALE                del servizio inquinamento atmosferico                        e rischi industriali  Visto  il  decreto  direttoriale  n.  100/SIAR/2000  del  Ministero dell'ambiente,  mediante  il  quale si da' avvio al programma "solare termico"  finalizzato  alla  realizzazione di impianti solari termici per  la produzione di calore a bassa temperatura integrati/installati nelle strutture edilizie;  Visto  il bando relativo a tale decreto, reso esecutivo con decreto direttoriale  n.  148/B/2001/Dec/SIAR  e  comunicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001;  Visto l'esiguo numero di domande di finanziamento pervenute ad oggi al servizio IAR - programma "solare termico";  Visto  l'interesse  alla  partecipazione  a detto programma "solare termico"  espresso  da  comuni non soggetti agli obblighi della legge 9 gennaio  1991,  n.  10, art. 5, comma 5, e da altre amministrazioni pubbliche non previste dal citato decreto;  Ritenuto  opportuno  estendere  il programma "Solare termico" anche alle altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici, per consentire che le risorse impegnate con il decreto direttoriale n. 100/SIAR/2000 siano opportunamente impiegate;                              Decreta:                               Art. 1.                               Oggetto  Il  presente  decreto riguarda il programma "Solare termico" varato con  il  decreto  n.  100/SIAR/2000  del Ministero dell'ambiente e ne modifica  parzialmente  le  disposizioni  relative  alla  natura  dei soggetti  ammessi  al  finanziamento,  secondo quanto esplicitato nel successivo art. 2.  |  
|   |                                 Art. 2.                  Soggetti ammessi al finanziamento  Possono  presentare  domanda  di contributo per la realizzazione di impianti  solari  termici destinati alla produzione di calore a bassa temperatura integrati/installati nelle strutture edilizie:    1) le  amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, ivi incluse le  societa'  collegate  o  controllate  dei  suddetti  enti ai sensi dell'art.  2359  e  successivi  del  codice  civile,  i  quali  siano proprietari, o esercitino un altro diritto reale di godimento o siano possessori  o  gestori,  purche'  autorizzati dal proprietario, della struttura edilizia oggetto dell'intervento;    2) le  aziende  distributrici del gas di proprieta' comunale che, in  relazione all'art. 16, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, devono raggiungere obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.  Ai  fini  dell'individuazione  dei progetti che verranno finanziati verra' emesso apposito bando.  |  
|   |                                 Art. 3.                         Costo del programma  Il  costo del programma 2000-2002 per il Ministero dell'ambiente e' determinato in lire 12.000 milioni.  Viene  inoltre  impegnata  la  cifra  di 2.500 milioni di lire come quota  di  cofinanziamento  del Ministero dell'ambiente all'ENEA, per garantire  un'azione  di supporto tecnico ai programmi governativi di incentivazione  del  solare  termico,  incluso  il  programma "comune solarizzato" citato nelle premesse. In tali programmi e' prevista una fase di monitoraggio degli edifici solarizzati.  L'onere    complessivo    del    programma   e   della   quota   di cofinanzianamento all'ENEA risulta pari a lire 14.500 milioni.  Al  relativo  onere si provvede a valere sulla quota complessiva di risorse  finanziarie assegnate al Servizio IAR e specificate all'art. 3,  comma  3 del decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/0126/2000 del 23 novembre 2000.  |  
|   |                                 Art. 4.                        Assunzione di impegno  Per  le  finalita'  di  cui  al presente decreto, restano fermi gli impegni  finanziari  assunti  con il decreto n. 100/SIAR/2000, citato nelle  premesse,  per  la somma di lire 14.500 milioni a valere sulle risorse  stanziate sul capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4. per l'esercizio finanziario 2000.    Roma, 10 settembre 2001                                   Il direttore generale: Silvestrini Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 283  |  
|   |  
 
 | 
 |