Gazzetta n. 291 del 15 dicembre 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2001 |
Assegnazione in uso esclusivo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello Stato. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 2, comma 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 1997, contenente disposizioni transitorie sull'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997 che, alla luce del medesimo art. 2, comma 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente l'affidamento dei servizi di trasporto a societa' private, ha previsto l'adozione da parte delle amministrazioni pubbliche di piani di utilizzo intensivo delle autovetture in loro dotazione e del relativo personale di guida; Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 1997, che ha precisato i criteri generali per la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di piani di impiego piu' razionale e meno dispendioso; Vista, in particolare, la direttiva della Presidenza del Consiglio 27 febbraio 1998, che ha dettato nuove modalita' per la gestione del parco macchine esistente, in relazione all'esigenza di realizzare economie di spesa; Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, e dall'art. 12 della legge 3 agosto 2001, n. 317, concernente l'attribuzione del titolo di Vice Ministro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. Franco Frattini; Considerata la necessita' di raggiungere l'obiettivo di un'ulteriore e immediata riduzione di spesa, nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie; Decreta: Art. 1. 1. Nell'ambito delle magistrature e delle amministrazioni dello Stato, possono essere assegnate in uso esclusivo autovetture di servizio ai titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; e) Presidenti di Autorita' indipendenti. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. 3. Relativamente alle autovetture assegnate alle Autorita' di cui al comma 1, restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre (ex direzione generale della M.C.T.C.). |
| Art. 2. 1. A modifica dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997, i piani di utilizzo intensivo delle autovetture attualmente a disposizione delle amministrazioni pubbliche e del relativo personale di guida possono prevedere l'assegnazione di autovetture non esclusive ai soggetti preposti alle strutture qui di seguito elencate o ad altre equivalenti, da individuarsi con apposito provvedimento dell'amministrazione competente: a) Uffici di Gabinetto di Ministri; b) Uffici di segretariato generale di Ministeri; c) Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uffici equiparati di cui all'art. 18, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' direzioni generali delle amministrazioni dello Stato ed uffici equiparati ancorche' periferici; d) Uffici di livello dirigenziale generale; e) Uffici territoriali del Governo nelle funzioni di Commissario del Governo; f) Tribunali amministrativi regionali, sezioni e procure regionali della Corte dei conti, avvocature distrettuali dello Stato; g) Uffici legislativi, segreterie particolari ed uffici stampa di Ministri e uffici centrali del bilancio; h) Direzione nazionale antimafia, Corti di appello, procure generali della Repubblica presso le Corti di appello, tribunali, procure della Repubblica presso i tribunali, tribunali per i minori, procure della Repubblica presso i tribunali per i minori, preture, procure della Repubblica presso le preture. 2. L'utilizzo delle autovetture di cui al comma 1 puo' essere consentito solo per esigenze di servizio del titolare, compresi gli accompagnamenti al e dal luogo di lavoro e gli spostamenti motivati da esigenze di sicurezza, fermo restando l'ottimale perseguimento degli obiettivi della struttura. 3. Sono in ogni caso fatte salve le esigenze di sicurezza, individuate dagli organi competenti. |
| Art. 3. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione degli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 2001
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 262 |
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