Gazzetta n. 291 del 15 dicembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 27 novembre 2001 |
Devoluzione a titolo gratuito alla regione Campania del complesso aziendale "Improsta", in Eboli. |
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L'ISPETTORE GENERALE CAPO del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Enti disciolti Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'Ente medesimo e delle societa' controllate; Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione e' attribuito al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000 con il quale la predetta liquidazione unificata e' stata avocata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidata all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Visto l'art. 2, comma 1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995 che dispone che il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta; Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000 col quale si conferma la necessita' di addivenire alla devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi propri dell'attivita' liquidatoria, sia i connessi problemi di personale e di produttivita'; Visto l'art. 5, comma 5, della legge 27 marzo 2001, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2001, che dispone che qualora le regioni nel cui territorio sono situati ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, gli altri beni patrimoniali non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sono devoluti a titolo gratuito alle regioni medesime per essere destinati ad attivita' di ricerca e sperimentazione agraria ed all'adempimento dei loro fini istituzionali in materia di forestazione, agricoltura e tutela ambientale. Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi del predetto art. 5, comma 5, legge n. 122/2001, avanzata dalla regione della Campania, con deliberazione della giunta regionale n. 1945 del 4 maggio 2001, relativa al complesso aziendale "Improsta", sito nel comune di Eboli, i cui elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, gia' di proprieta' della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ed intestato in catasto in parte al predetto Ente ed in parte alla Societa' agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in l.c.a.), societa' facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C. e societa' controllate; Considerato che con la medesima deliberazione della giunta regionale della regione Campania n. 1945 del 4 maggio 2001, e' stato previsto il passaggio del personale della liquidazione E.N.C.C. e societa' controllate operante presso il suddetto complesso aziendale nei ruoli della regione della Campania secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 595/1993; Considerato che con la devoluzione del complesso aziendale "Improsta", comprensivo anche di tutti i beni mobili, scorte, materiali e beni mobili registrati di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, la regione della Campania e' obbligata ad assumere i dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione in servizio presso detto complesso aziendale e che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo; Vista la sentenza n. 872/99 del 7 giugno 1999 con la quale il tribunale di Roma ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 della legge fallimentare, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, presentata dalla S.A.F. S.p.a. in l.c.a. con assunzione da parte dell'E.N.C.C. e conseguente trasferimento al predetto E.N.C.C. di tutte le attivita' e passivita' comunque facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in l.c.a.; Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Decreta: 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, e dell'art. 5, comma 5, della legge 27 marzo 2001, n. 122, il complesso aziendale "Improsta" sito nel comune di Eboli, come in premessa indicato, e' devoluto a titolo gratuito alla regione Campania. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 337/1995 gli atti compiuti per la liquidazione dell'E.N.C.C. e delle societa' controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo. 3. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo alla definitiva assunzione nei ruoli della regione dei dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione in servizio presso il complesso aziendale "Improsta", ai sensi della delibera della giunta regionale della regione Campania del 4 maggio 2001, n. 1945, e' condizione risolutiva della devoluzione di cui al punto 1. 4. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del complesso aziendale "Improsta" provvedera', direttamente e con oneri a proprio carico, la regione Campania. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 novembre 2001 L'ispettore generale capo: D'Antuono |
| ALLEGATI A e B ----> Vedere allegati da pag. 13 a pag. 15 <---- |
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