| Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| AGENZIA DEL DEMANIO |  
| DECRETO 30 novembre 2001 |  
| Individuazione   dei   beni   immobili   dell'I.N.P.S.,   I.N.A.I.L., I.N.P.D.A.I., I.N.P.D.A.P., I.POST., I.P.SE.MA. ed E.N.P.A.L.S. |  
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                            IL DIRETTORE                      dell'Agenzia del Demanio    Visto   il  decreto-legge  25 settembre  2001,  n.  351,  recante "Disposizioni  urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento  immobiliare",  convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;    Visto   l'art.   1,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  351/2001, convertito  in  legge  n.  410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della    ricognizione    del    patrimonio    immobiliare   pubblico, l'individuazione,  con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;    Vista  la  richiesta  fatta all'I.N.A.I.L., I.N.P.S., I.P.SE.MA., I.N.P.D.A.P.,   I.N.P.D.A.I.,   I.POST.,   E.N.P.A.L.S.,   con   nota dell'Agenzia  del Demanio n. 30636 del 7 novembre 2001, di dichiarare i   beni   immobili  di  proprieta'  dei  medesimi,  trasmessa  anche all'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali;    Vista  la nota dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti  previdenziali  n.  654  del  7 novembre  2001  con  la quale si esonerano  gli  Enti  previdenziali dal trasmettere l'elenco dei beni gia'  inclusi nel Piano Straordinario di Cessione atteso che, essendo tali  dati  gia'  in  suo possesso, avrebbe provveduto direttamente a predisporli e ad inviarli all'Agenzia del Demanio;    Visti  gli  elenchi  predisposti dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare  degli  enti  previdenziali,  trasmessi  all'Agenzia  del Demanio  con  nota  n.  713  del  29 novembre  2001  nonche'  la nota integrativa  n.  715 del 30 novembre 2001 in cui sono individuati gli immobili inseriti nel programma straordinario di cessione, redatto ai sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79, convertito   in   legge   28 maggio   1997,  n.  140,  di  proprieta' dell'I.N.P.S.,   I.N.A.I.L.,   I.P.SE.MA.,   I.POST.,   I.N.P.D.A.I., I.N.P.D.A.P., E.N.P.A.L.S.;    Viste  le note dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti  previdenziali  n.  707  del  28 novembre  2001  e  n.  713  del 29 novembre  2001  e n. 715 del 30 novembre 2001 in cui si attesta la proprieta',  alla  data del 30 novembre 2001, in capo agli enti sopra citati,   degli   immobili   inseriti   negli   elenchi  trasmessi  e contestualmente  si dichiara che, ove negli elenchi l'identificazione del  singolo  immobile  sia  sprovvista  del  correlativo  subalterno catastale, la proprieta' deve intendersi cielo-terra, mentre nel caso in   cui  l'ente  sia  proprietario  di  porzione  di  fabbricato  il subalterno catastale e' sempre indicato;    Ritenuto  che  rispetto ad alcuni immobili inseriti negli elenchi trasmessi  dall'Osservatorio  sul  patrimonio  immobiliare degli enti previdenziali e ivi contrassegnati con nota esplicativa non risultano indicati  gli identificativi catastali in quanto sono ancora in corso sia   i   relativi   accertamenti   catastali  sia  le  procedure  di accatastamento;    Ritenuto  che,  rispetto  ad  alcune  delle  unita'  immobiliari, facenti  parte  di  porzioni  di fabbricato ed inserite negli elenchi trasmessi  dall'Osservatorio  sul  patrimonio  immobiliare degli enti previdenziali  e ivi contrassegnate con nota esplicativa, non risulta indicato  il  relativo  subalterno  catastale, in quanto e' ancora in corso la procedura di accatastamento;    Ritenuto  comunque  che  gli  immobili  ricompresi  negli elenchi allegati  sono  quelli  gia'  identificati,  ai  fini  del  Programma Straordinario  di  Cessione,  con  decreto interministeriale 16 marzo 2000, come sostituito dal decreto interministeriale 27 settembre 2000 (in Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2000, n. 251);    Ritenuto  che  l'art.  1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito  in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del Demanio il  compito  di  procedere  all'inserimento  di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;    Visto  l'art.  57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla  "Riforma  dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della  legge  15 marzo  1997,  n.  59" che ha istituito l'Agenzia del Demanio;    Vista  l'urgenza  di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;                              Decreta:                               Art. 1.    Sono   di  proprieta'  dell'I.N.P.S.,  I.N.A.I.L.,  I.N.P.D.A.I., I.N.P.D.A.P.,  I.POST.,  I.P.SE.MA.,  E.N.P.A.L.S.,  i  beni immobili individuati rispettivamente negli elenchi trasmessi dall'Osservatorio sul  patrimonio  immobiliare degli enti previdenziali con note n. 713 del  29 novembre  2001  e  n.  715  del  30 novembre 2001 di cui agli allegati  A  -  B, Z - C, Z - D - E - F - G, facenti parte integrante del presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 2.    Il  presente  decreto  ha  effetto  dichiarativo della proprieta' degli  immobili  in  capo ai suddetti Enti previdenziali e produce ai fini  della  trascrizione  gli  effetti  previsti  dall'art. 2644 del codice  civile,  nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.  |  
|   |                                 Art. 3.    Contro  l'iscrizione  dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.  |  
|   |                                 Art. 4.    Gli   uffici   competenti   provvederanno,  se  necessario,  alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.  |  
|   |                                 Art. 5.    Il  presente  decreto  potra'  essere  modificato  ed integrato a seguito  degli  accertamenti  che l'Agenzia del Demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.      Roma, 30 novembre 2001                                                  Il direttore: Spitz  |  
|   |  |    ---->   Vedere allegati da pag. 227 a pag. 235 del S.O.  <----  |  
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