| Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| AGENZIA DEL DEMANIO |  
| DECRETO 30 novembre 2001 |  
| Individuazione   dei   beni   immobili  di  proprieta'  dell'Istituto Nazionale  di  Previdenza  per  i  Dirigenti  di  Aziende Industriali (I.N.P.D.A.I.). |  
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                IL DIRETTORE dell'Agenzia del Demanio    Visto   il  decreto-legge  25 settembre  2001,  n.  351,  recante "Disposizioni  urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di                     investimento immobiliare";    Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  n. 351/2001 che prevede  fra  l'altro,  ai  fini  della  ricognizione  del patrimonio immobiliare  pubblico,  l'individuazione,  con  appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali.    Vista la richiesta fatta all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali, con note dell'Agenzia del Demanio n.  30636  del  7 novembre  2001  e n. 32414 del 21 novembre 2001, di dichiarare i beni immobili di proprieta' del medesimo;    Visti   gli   elenchi   predisposti  dall'Istituto  Nazionale  di Previdenza   per   i  Dirigenti  di  Aziende  Industriali,  trasmessi all'Agenzia  del Demanio con note n. 2429/PR del 23 novembre 2001, n. 974/DG  del  28 novembre  2001,  n. 2440/PR del 28 novembre 2001 e n. 978/DG  del  30 novembre  2001  in  cui  sono individuati immobili di proprieta' dello stesso alla data del 30 novembre 2001;    Ritenuto  che,  rispetto  ad  alcune  delle  unita' immobiliari o relative  pertinenze  inserite  negli elenchi trasmessi dall'INPDAI e ivi  contrassegnate  con  nota  esplicativa,  non risulta indicato il relativo  subalterno  catastale,  in  quanto  e'  ancora  in corso la procedura di frazionamento e di accatastamento;    Ritenuto  che  l'art.  1,  comma 2, del decreto-legge n. 351/2001 attribuisce   all'Agenzia   del   Demanio  il  compito  di  procedere all'inserimento  di  tali  beni  in  appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;    Visto  l'art.  57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla  "Riforma  dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della  legge  15 marzo  1997,  n.  59" che ha istituito l'Agenzia del Demanio;    Vista  l'urgenza  di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001;                              Decreta:                               Art. 1.    Sono  di  proprieta'  dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti  di  Aziende  Industriali i beni immobili individuati negli elenchi  di  cui  agli  allegati  A  e B facenti parte integrante del presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 2.    Il  presente  decreto  ha  effetto  dichiarativo della proprieta' degli  immobili  in  capo  all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali e produce ai fini della trascrizione gli  effetti  previsti  dall'art.  2644  del  codice  civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.  |  
|   |                                 Art. 3.    Contro  l'iscrizione  dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.  |  
|   |                                 Art. 4.    Gli   uffici   competenti   provvederanno,  se  necessario,  alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.  |  
|   |                                 Art. 5.    Il  presente  decreto  potra'  essere  modificato  ed integrato a seguito  degli  accertamenti  che l'Agenzia del Demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.      Roma, 30 novembre 2001                                                  Il direttore: Spitz  |  
|   |                                                             Allegato A   ---->   Vedere allegato da pag. 134 a pag. 193 del S.O.  <----  |  
|   |                                                             Allegato B   ---->   Vedere allegato da pag. 194 a pag. 224 del S.O.  <----  |  
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