| Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| AGENZIA DEL DEMANIO |  
| DECRETO 27 novembre 2001 |  
| Individuazione   dei   beni   immobili  di  proprieta'  dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.). |  
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                IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO Visto   il   decreto-legge   25   settembre  2001,  n.  351,  recante "Disposizioni  urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento  immobiliare",  convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410; Visto l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001,  che  prevede  fra  l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio   immobiliare  pubblico,  l'individuazione,  con  appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali; Vista  la  richiesta fatta all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, con  note  dell'Agenzia del Demanio n. 30636 del 7 novembre 2001 e n. 32414  del  21  novembre  2001,  di  dichiarare  i  beni  immobili di proprieta' del medesimo; Visti  gli  elenchi  predisposti  dall'Istituto  Nazionale Previdenza Sociale, trasmessi all'Agenzia del Demanio con nota n. 3004986 del 22 novembre 2001 e con nota n. 3005005 del 26 novembre 2001, in cui sono individuati  gli immobili di proprieta' dello stesso alla data del 23 novembre 2001; Ritenuto  che  l'art.1,  comma 2, del D.L. n. 351/2001, convertito in legge  n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del Demanio il compito di procedere  all'inserimento  di  tali  beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla "Riforma  dell'organizzazione  del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che ha istituito l'Agenzia del Demanio; Vista  l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. l, comma 2, del D.L. n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;                              Decreta:                               Art. 1. Sono  di proprieta' dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale i beni immobili individuati negli elenchi di cui agli allegati A e B facenti parte integrante del presente decreto.  |  
|   |  |                                Art. 2. Il  presente  decreto  ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili  in capo all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e produce ai  fini  della  trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice  civile,  nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.  |  
|   |  |                                Art. 3. Contro  l'iscrizione  dei  beni  negli  elenchi  di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.  |  
|   |  |                                Art. 4. Gli  uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.  |  
|   |                                 Art. 5. Il  presente  decreto potra' essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del Demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa. Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Roma, 27 novembre 2001                                                  Il direttore: Spitz  |  
|   |  |      ---->   Vedere allegato da pag. 7 a pag. 40 del S.O.  <----  |  
|   |  |     ---->   Vedere allegato da pag. 41 a pag. 46 del S.O.  <----  |  
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