Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2001
Fusione per incorporazione della Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a. nella Elvia Italia S.p.a., entrambe in Milano. Autorizzazione alla Elvia Italia S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo malattia, per i rischi non connessi al ramo assistenza. (Provvedimento n. 1985).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare: l'art. 16, che prevede l'autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa; l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche allo statuto sociale; l'art. 65, comma 1, lettera a), che prevede la dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione in caso di rinuncia espressa; l'art. 76, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalita' e le nuove norme statutarie;
Visti il decereto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti e l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio delle attivita' assicurativa e di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalita' e le nuove norme statutarie;
Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a., con sede in Milano, via Emanuele Filiberto n. 3, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Visto il decreto ministeriale in data 2 settembre 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Elvia Italia S.p.a., con sede in Milano, via Ampere 28/a-30, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista l'istanza, a firme congiunte, in data 19 giugno 2001 e la relativa documentazione allegata, con la quale le predette societa' hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione della Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a. nella Elvia Italia S.p.a., nonche' delle relative modalita' e delle nuove norme statutarie dell' incorporante;
Vista la delibera assunta in data 27 giugno 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a. che ha approvato l'operazione di fusione per incorporazione in Elvia Italia S.p.a. con le relative modalita' e con effetti contabili dal 1 gennaio 2001;
Vista la delibera assunta in data 27 giugno 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Elvia Italia S.p.a. che ha approvato l'operazione di fusione per incorporazione di Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a. con le relative modalita' e con effetti contabili dal 1 gennaio 2001, approvando altresi', in quella sede, alcune modifiche allo statuto sociale concernenti la variazione della denominazione sociale con effetto dalla data di efficacia della fusione, la conversione del capitale sociale in euro con effetto dal 1 gennaio 2002, nonche' i requisiti di professionalita' dei membri del collegio sindacale;
Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari nel registro delle imprese di Milano in data 18 luglio 2001;
Rilevato che ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a. e' decaduta, tenuto conto della rinuncia espressa in data 16 ottobre 2001, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei seguenti rami danni:
5) Corpi di veicoli aerei;
6) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
10) R.C. autoveicoli terrestri (autorizzato limitatamente alla responsabilita' civile del vettore);
11) R.C. aeromobili;
14) Credito (autorizzato limitatamente al credito ipotecario aeronautico);
Vista altresi' l'istanza in data 19 giugno 2001 con la quale la societa' Elvia Italia S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo 2. malattia, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, per i rischi non connessi al ramo assistenza;
Accertato che la societa' incorporante Elvia Italia S.p.a., tenuto conto della fusione e dell'estensione dell'autorizzazione al ramo 2. malattia, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' eccedenti la misura dovuta;
Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalita' soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;
Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla societa' incorporante Elvia Italia S.p.a.;
Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 30 novembre 2001, si e' espresso favorevolmente in ordine alla fusione per incorporazione di Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a. in Elvia Italia S.p.a., alle relative modalita' e alle nuove norme statutarie, nonche', ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attivita' assicurativa previsti dalla vigente normativa, in merito al rilascio ad Elvia Italia S.p.a. dell'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo 2. malattia per i rischi non connessi al ramo assistenza;
Dispone:
Art. 1.
E' approvata la fusione per incorporazione della Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a. nella Elvia Italia S.p.a., entrambe con sede in Milano, con le relative modalita'.
 
Art. 2.
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della societa' incorporante Elvia Italia S.p.a., con le modifiche apportate agli articoli:
"Art. 1 (Denominazione, oggetto, sede, durata). - Nuova denominazione sociale dell'impresa, giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 27 giugno 2001, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione: Mondial Assistance Italia S.p.a. (in luogo della precedente Elvia Italia S.p.a.).";
"Art. 5 (Capitale). - Nuova determinazione, con effetto dal 1 gennaio 2002, del capitale sociale in euro 6.708.000 (in luogo del precedente importo espresso in L. 13.000.000.000) diviso in n. 1.300.000 azioni da euro 5,16 ciascuna (a seguito di conversione del valore nominale delle azioni in euro al tasso legale mediante arrotondamento per difetto ai centesimi, accantonamento alla riserva legale per un importo di L. 11.500.840 derivante dal capitale sociale espresso in lire cosi' come convertito, sostituzione delle azioni con n. 1.300.000 nuove da euro 5,16 cadauna).";
"Art. 11 (Collegio sindacale). - Nuova disciplina in materia di:
a) requisiti di professionalita' dei sindaci di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;
b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 162/2000, delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa.
 
Art. 3.
La societa' Elvia Italia S.p.a., con sede in Milano, via Ampere 28/a-30, e' autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo 2. malattia, per i rischi non connessi al ramo assistenza, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2001
Il presidente: Manghetti
 
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