Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 15 novembre 2001
Consultazione pubblica concernente il contenuto del provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 122 del 30 aprile 1998. (Deliberazione n. 600/01/CSP).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 novembre 2001;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive, ed in particolare l'art. 2, comma 4";
Vista la propria delibera n. 278/99, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";
Considerata la particolare rilevanza della materia oggetto di regolamentazione ed in considerazione dell'elevato numero di soggetti che hanno potenzialmente interesse a far conoscere le proprie valutazioni in merito all'emanando regolamento, l'Autorita', nel rispetto dei principi generali di trasparenza e partecipazione, ritiene di dover sottoporre a consultazione lo schema di provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle "quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi" a norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 122 del 1998;
Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento regolamentazione;
Delibera:
Art. 1.
1. E' indetta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 122 del 1998;
2. Il documento per la consultazione e' riportato nell'allegato A della presente delibera di cui forma parte integrante.
3. Il termine per la presentazione delle risposte alla consultazione pubblica e' fissato in sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del documento. E' disposta la pubblicazione dell'avvio della consultazione pubblica sui quotidiani.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'.
Roma, 15 novembre 2001
Il presidente: Cheli
 
Allegato A
alla delibera n. 600/01/CSP del 15 novembre 2001

Documento per la consultazione pubblica sul contenuto del provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell'art. 2, comma
4, della legge n. 122 del 30 aprile 1998.

L'Autorita', ai sensi della propria delibera n. 278/1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", indice una consultazione pubblica al fine di acquisire elementi in merito all'emanando provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi.
Invita i soggetti interessati a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione. Le eventuali proposte di modifica allo schema di articolato, di seguito allegato, devono essere formulate sotto forma di emendamento con una sintetica motivazione.
Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica in merito alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi", nonche' l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno pervenire, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del documento in oggetto, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento regolamentazione - Centro direzionale - Is. B5 "Torre Francesco" - 80143 Napoli.
Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@ agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.
Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorita' stessa e saranno esaminate ai fini della predisposizione della versione finale del provvedimento. Le comunicazioni inviate sono rese pubbliche ad eccezione delle parti esplicitamente indicate come riservate ai sensi della delibera n. 217/01/CONS.
Una sintesi elaborata dall'Autorita' delle risultanze della consultazione e' pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul bollettino ufficiale dell'Autorita' e sul sito web dell'Autorita' stessa, all'indirizzo www.agcom.it
La consultazione e' composta di due parti, la parte "A" relativa all'indagine conoscitiva relativa al mercato dei prodotti audiovisivi al fine di raccogliere ulteriori elementi utili in merito alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 122/1998; la parte "B" relativa allo schema di provvedimento sul quale si invita a presentare emendamenti motivati.
Parte A
1. Come si struttura il mercato della produzione audiovisiva in relazione ai vari generi di prodotto?
2. E' possibile individuare tra i vari generi della produzione audiovisiva gruppi omogenei ai fini del ciclo del prodotto audiovisivo, e quindi rilevanti ai fini della definizione del limite temporale a partire dal quale vengono corrisposti le quote di diritti residuali?
3. Le quote di diritti residuali definibili rispetto agli introiti derivanti dall'utilizzazione radiotelevisiva possono essere differenziati in base al genere di programma oggetto dei diritti in questione?
4. E' auspicabile prevedere modalita' di corresponsione che prevedano l'intervento di soggetti terzi?
5. Eventuali commenti sul fondamento normativo e praticabilita' di un'applicazione retroattiva dei criteri temporali.
6. Si ritiene utile quantificare nel provvedimento sui diritti residuali una soglia minima di tali diritti per i diversi generi di opera audiovisiva? In caso affermativo indicare i criteri relativi.

Parte B
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

Determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a
norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 122 del 1998.

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per legge: la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";
b) per Autorita': l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1, della legge 31 luglio 1997, n. 241;
c) per produttori indipendenti: gli operatori di comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente;
d) per provvedimento: i criteri stabiliti dall'Autorita' per delineare le quote, da attribuire ai produttori indipendenti, di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva delle opere audiovisive acquisiti dagli operatori radiotelevisivi;
e) per utilizzazione radio-televisiva: l'effettiva messa in onda della produzione audiovisiva;
f) per diritto residuale: il diritto soggettivo posto in capo ai produttori indipendenti derivante dalla limitazione temporale dell'utilizzazione radio-televisiva da parte dell'operatore.
Art. 2.
Produzione audiovisiva
1. La produzione audiovisiva avviene:
a) per le opere cinematografiche audiovisive e sequenze di immagini in movimento, per la cui definizione di cui all'art. 78-bis della legge n. 644 del 1941;
b) per gli spettacoli, intesi come produzioni di eventi culturali, musicali, sportivi, di intrattenimento;
c) per i documentari intesi come produzioni di cortometraggi informativi di natura scientifica, didattica e culturale;
d) per i videogrammi intesi come produzioni di eventi culturali, musicali, sportivi, di intrattenimento di breve durata;
e) per i format intesi come produzioni aventi struttura originale esplicativa di uno spettacolo e compiuta nell'articolazione delle sue fasi sequenziali e tecniche, idonee ad essere rappresentate in un'azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela l'opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura, narrativa di base, apparato scenico, personaggi;
f) per i cartoni animati intesi come produzione di immagini disegnate in movimento, indipendentemente dalla tecnica impiegata.
Art. 3.
Limite temporale
1. Il limite temporale di cui all'art. 2, comma 4, della legge sorge dalla prima utilizzazione radio-televisiva al piu' tardi dopo:
a) sette anni per le produzioni di cui alle lettere a) e f) del precedente articolo;
b) cinque anni per le produzioni di cui alla lettera b) del precedente articolo;
c) tre anni per le produzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente articolo.
Art. 4.
Modalita' di corresponsione
1. Il compenso ai produttori indipendenti di cui al precedente articolo e' corrisposto dagli operatori radiotelevisivi anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
 
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