| Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  
| PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2001 |  
| Fusione per incorporazione della Duomo Previdenza S.p.a., in Milano e della  Maeci  Vita  S.p.a.,  in Milano nella Cattolica Partecipazioni Vita  S.p.a.,  in  Verona, e modificazioni allo statuto sociale della societa' incorporante. (Provvedimento n. 1980). |  
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                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
    Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni modificative e integrative;  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita,  e  le  successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare  l'art.  65,  che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalita' e le nuove norme statutarie;  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non quotate;  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  ed  in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti e l'art. 4,  comma  19,  modificativo  dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge  n.  576/1982,  il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima  il  proprio  parere,  tra  l'altro, in materia di fusioni di imprese  assicuratrici,  comprese  le  relative  modalita' e le nuove norme statutarie;  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984,  di ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita' assicurativa  e  riassicurativa  gia'  rilasciate alla societa' Duomo Previdenza  S.p.a.,  con  sede  in  Milano, via Inverigo n. 4 ed alla Maeci Vita S.p.a., con sede in Milano, via Inverigo n. 4;  Visto  il  provvedimento  ISVAP  n.  1977  del  3 dicembre 2001, di autorizzazione  all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami I, III,  IV, V, VI e riassicurativa nel ramo I, di cui al punto A) della tabella  allegata  al  decreto  legislativo  17  marzo  1995, n. 174, rilasciata  alla  Cattolica  Partecipazioni  Vita S.p.a., con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45;  Viste  le istanze e la relativa documentazione allegata, presentate in  data  30  luglio 2001 e 1 ottobre 2001, con le quali la Cattolica Partecipazioni  Vita  S.p.a.  ha chiesto l'approvazione delle fusioni per  incorporazione, rispettivamente, della Duomo Previdenza S.p.a. e della Maeci Vita S.p.a., delle relative modalita' e delle nuove norme statutarie nonche' i documenti integrativi forniti;  Viste  le  delibere assunte in data 23 luglio 2001 e 24 luglio 2001 dalle assemblee straordinarie degli azionisti, rispettivamente, della Cattolica Partecipazioni Vita S.p.a. e della Duomo Previdenza S.p.a., che  hanno approvato le operazioni di fusione per incorporazione, con le  relative  modalita'  di  attuazione  e  le nuove norme statutarie dell'incorporante,  tra  cui, in particolare, la modifica all'art. 2, relativo  alla  denominazione  sociale, le quali ultime entreranno in vigore  dopo  il  perfezionamento  dell'atto  di  fusione  con  Duomo Previdenza S.p.a.;  Preso  atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari, rispettivamente,  nel registro delle imprese di Verona e di Milano in data 27 luglio 2001;  Viste  le delibere assunte in data 26 settembre 2001 e 27 settembre 2001  dalle assemblee straordinarie degli azionisti, rispettivamente, della Cattolica Partecipazioni Vita S.p.a. e della Maeci Vita S.p.a., che  hanno  approvato l'operazione di fusione per incorporazione, con le relative modalita' di attuazione;  Preso  atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari, rispettivamente,  nel  registro  delle  imprese  di  Verona in data 1 ottobre 2001 e nel registro delle imprese di Milano in data 3 ottobre 2001;  Accertato che la societa' incorporante, tenuto conto delle fusioni, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' eccedenti la misura dovuta;  Rilevato  che  le  operazioni  di  fusione  in  esame e le relative modalita'  soddisfano  le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;  Considerato   che   non  sussistono  elementi  ostativi  in  merito all'approvazione  delle modifiche statutarie apportate dalla societa' incorporante;  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 30 novembre 2001;                              Dispone:                               Art. 1.  Sono approvate le fusioni per incorporazione della Duomo Previdenza S.p.a. e della Maeci Vita S.p.a., con sede in Milano, nella Cattolica Partecipazioni  Vita  S.p.a.,  con  sede  in  Verona, con le relative modalita' di attuazione.  |  
|   |                                 Art. 2.  E'  approvato  il  nuovo testo dello statuto sociale della societa' incorporante  Cattolica  Partecipazioni Vita S.p.a., con le modifiche apportate agli articoli:  "Art.  1  (Denominazione  -  Sede  -  Durata  -  Oggetto)  -  Nuova denominazione  sociale dell'impresa, da Cattolica Partecipazioni Vita S.p.a. a Duomo Previdenza - Societa' per azioni.  Art.  2  (Denominazione  - Sede - Durata - Oggetto) - Trasferimento della  sede  legale da Verona, via Carlo Ederle n. 45, in Milano, via Inverigo n. 4.  Art.  3  (Denominazione  -  Sede - Durata - Oggetto) - Modifica del termine  di  durata della societa': 31 dicembre 2100; possibilita' di scioglimento  anticipato  della  societa'  deliberato  dall'assemblea degli azionisti.  Art.  5  (Capitale) - Possibilita' di aumentare il capitale sociale con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni gia' emesse.  Art.  9  (Assemblee)  -  Divieto  per gli amministratori, sindaci e dipendenti   della   societa'   di  rappresentare  gli  azionisti  in assemblea;  possibilita'  per il direttore generale di assistere alle assemblee ordinarie e straordinarie e di essere sentito, su richiesta di chi presiede la seduta, sulle materie all'ordine del giorno.  Art.  10  (Assemblee)  -  Attribuzione al consigliere delegato piu' anziano  per  eta' tra quelli eventualmente designati, del compito di presiedere  l'assemblea  dei soci in caso di assenza del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione.  Art. 11 (Amministrazione) - Ampliamento del numero dei consiglieri: minimo  cinque  membri  massimo  quindici  (in  precedenza minimo tre membri,  massimo  undici);  aggiunta  del  contenuto  dell'ex art. 12 (modalita'    di   sostituzione   dei   membri   del   consiglio   di amministrazione   dimissionari   o   mancanti)   e  cancellazione  di quest'ultimo.  Art. 12 (Amministrazione) - Eliminato";    ex  Art.  13, rinumerato Art. 12 (Amministrazione) - Sostituzione del  presidente  del  consiglio  di amministrazione da parte del vice presidente,  in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento; facolta' del consiglio  di  amministrazione  di  nominare  uno  o piu' consiglieri delegati:    inserimento  di  un nuovo Art. 13 (Amministrazione) - Affidamento al presidente della societa' e, in caso di sua assenza o impedimento, disgiuntamente  e  singolarmente al vice presidente ed al consigliere delegato  se  nominato, della rappresentanza legale della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio;  "Art.  18  (Bilancio  ed  utili)  -  Rinvio,  per  le  modalita' di redazione  del  bilancio  d'esercizio,  alle  disposizioni del codice civile e delle leggi speciali per le imprese di assicurazione.  Art.  20  (Bilancio  ed  utili) - Determinazione della destinazione degli  utili  di  esercizio  da  parte dell'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle previsioni dell'art. 2433 del codice civile".  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 4 dicembre 2001                                             Il presidente: Manghetti  |  
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