| Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  
| PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2001 |  
| Autorizzazione  all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami I, III,  IV, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella  di  cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  174,  rilasciata  alla  Cattolica  Partecipazioni Vita S.p.a., in Verona. (Provvedimento n. 1977). |  
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                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
    Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza   sulle   assicurazioni   e   successive  modificazioni  ed integrazioni;  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o enti  assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative  e integrative;  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza  prudenziale  nel  settore assicurativo ed, in particolare, l'art.   4   concernente  le  disposizioni  applicabili  al  collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti e l'art. 4,  comma  19,  modificativo  dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge  n.  576/1982,  il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima  il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa;  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legisaltivo n. 58/1998;  Visto  il  provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000 recante modalita'  tecniche  di  individuazione  delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;  Vista l'istanza del 27 luglio 2001 e successiva integrazione del 19 novembre  2001,  con la quale Cattolica Partecipazioni Vita S.p.a. ha chiesto    di   essere   autorizzata   all'esercizio   dell'attivita' assicurativa  nei rami I, III, IV, V e VI e riassicurativa nel ramo I di  cui  al  punto  A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo statuto sociale, nonche' le successive integrazioni;  Rilevata  la conformita' delle norme statutarie della societa' alla vigente disciplina del settore assicurativo;  Vista  la  delibera  con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 30 novembre 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso  all'attivita' assicurativa previsti dalla normativa vigente, si  e'  espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata da Cattolica Partecipazioni Vita S.p.a.;                              Dispone:  La  societa'  Cattolica Partecipazioni Vita S.p.a., con sede legale in  Verona,  via  Carlo  Ederle  n.  45, e' autorizzata all'esercizio dell'attivita'   assicurativa   nei  rami  I,  III,  IV,  V  e  VI  e riassicurativa  nel  ramo  I  di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato  I  al  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 174, con contestuale  approvazione  del relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 3 dicembre 2001                                             Il presidente: Manghetti  |  
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