| Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 3 dicembre 2001 |  
| Revoca della somma di L. 137.695.125 di cui all'ordinanza n. 2433 del 2 maggio  1996,  recante  la  ripartizione  dei  fondi  assegnati per interventi  urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi dell'anno 1995 in alcune regioni del territorio nazionale. (Ordinanza n. 3165). |  
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO        delegato per il coordinamento della protezione civile
    Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre  2001,  con  il  quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile;  Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  12 novembre  1996,  n.  576, convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non  utilizzate  in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,  che  prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da  parte  degli  enti,  al fine di verificare lo stato di attuazione degli  interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2433 del   2 maggio   1996,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  n.  103  del  7 maggio 1996, recante interventi urgenti  a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi dell'anno  1995  in  alcune  regioni del territorio nazionale, con la quale  all'art.  1,  comma  9,  e' stato disposto il finanziamento di lire 5   miliardi   e   300   milioni,   per  evento  alluvionale  di agosto-settembre  e  dicembre 1995 ed evento sismico del 30 settembre 1995 - di cui lire 2 miliardi alla provincia di Bari per l'attuazione delle opere di cui all'allegato A;  Vista  la  nota n. 8820, U.T. 3865, del 3 agosto 2001, con la quale il  comune  di  Canosa di Puglia in provincia di Bari ha trasmesso la determinazione  n. 288 del 18 luglio 2001 da cui risulta una economia di bilancio di L. 137.695.125;  Considerato  che  la  suddetta economia risulta tuttora disponibile sul  capitolo 9353 del centro di responsabilita' amministrativa n. 20 dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze;                              Dispone:                               Art. 1.  1. Per  le motivazioni indicate in premessa e' revocata la somma di L. 137.695.125  assegnata  al  commissario delegato, presidente della regione Puglia, con ordinanza n. 2433 del 2 maggio 1996.  2. La somma di cui al comma precedente sara' utilizzata dell'art. 8 del   decreto-legge   12 novembre   1996,  n.  576,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 3 dicembre 2001                                                 Il Ministro: Scajola  |  
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