| Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 3 dicembre 2001 |  
| Revoca  della  somma  di  L. 459.197 di cui all'ordinanza n. 2666 del 23 settembre   1997   per   interventi  infrastrutturali  diretti  ad eliminare   situazioni   di   rischio   idrogeologico  connesse  alle condizioni  del  suolo  in  alcuni  comuni delle province di Firenze, Grosseto e Siena. (Ordinanza n. 3163). |  
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO        delegato per il coordinamento della protezione civile
    Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre  2001,  con  il  quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile;  Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  12 novembre  1996,  n.  576, convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non  utilizzate  in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,  che  prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da  parte  degli  enti,  al fine di verificare lo stato di attuazione degli  interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;  Vista  l'ordinanza  n.  2666  del  23 settembre 1997, con la quale, all'art.  1,  e' stato disposto il finanziamento di lire 1 miliardo e 500  milioni,  per interventi urgenti diretti a sistemazione dissesti idrogeologici nel territorio comunale di Roccalbegna (Grosseto);  Vista  la nota n. 1878 del 9 aprile 2001, con la quale il comune di Roccalbegna   ha  trasmesso  la  relazione  relativa  allo  stato  di attuazione del piano degli interventi, da cui risulta una economia di bilancio di L. 459.197;  Considerato  che tale somma risulta completamente erogata al comune di Roccalbegna;                              Dispone:                               Art. 1.  1. Per  le motivazioni indicate in premessa e' revocata la somma di L. 459.197  assegnata  al comune di Roccalbegna con ordinanza n. 2666 del 23 settembre 1997.  2. La  somma  di  cui  al comma 1 e' versata dall'Ente attuatore al capo X, capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva   riassegnazione   al   capitolo   9353   del   centro  di responsabilita'  n.  20  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze.  3. La somma di cui al comma 1 sara' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del   decreto-legge   12 novembre   1996,  n.  576,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 3 dicembre 2001                                                 Il Ministro: Scajola  |  
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