| Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| AGENZIA DELLE ENTRATE |  
| PROVVEDIMENTO 30 novembre 2001 |  
| Approvazione  dello schema di certificazione unica "CUD 2002", con le relative   istruzioni,   nonche'   definizione   delle  modalita'  di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. |  
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                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 	  In  base  alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:                              Dispone: 1.  Approvazione dello schema di certificazione dei redditi di lavoro dipendente  e  assimilati  nonche'  dei  contributi  previdenziali  e assistenziali. 1.1. E' approvato lo schema di certificazione unica modello CUD 2002, unitamente  alle  informazioni  per  il contribuente (Allegato 1), da utilizzare  ai  fini dell'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi  di  lavoro  dipendente e dei redditi a questo assimilati, di cui  agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917, corrisposti nell'anno 2001, delle anticipazioni sulle indennita'  di  fine  rapporto,  delle  indennita'  di  fine rapporto corrisposte  per  la  cessazione  dei  rapporti di lavoro dipendente, avvenute  a  partire  dal  1974 o non ancora avvenute, delle relative ritenute  di  acconto  operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali  ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta  all'INPS, all'INPDAI e all'INPDAP, nonche' per l'attestazione dell'ammontare   dei  trattamenti  pensionistici  corrisposti,  delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate. 1.2. Sono altresi' approvate: le  istruzioni  per  il  datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto  d'imposta  per  la compilazione dei dati fiscali (Allegato 2); le  istruzioni  per  il  datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto  d'imposta  per  la  compilazione  dei dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAI e INPDAP (Allegato 3). 1.3.  Il  datore  di  lavoro,  ente  pensionistico  o altro sostituto d'imposta  deve  compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui  agli  allegati  2  e  3  e  deve  rilasciarla  al  contribuente, unitamente alle informazioni contenute nel predetto Allegato 1, entro i  termini  previsti  dall'articolo  7-bis,  comma 2, del decreto del Presidente   della   Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600.  La certificazione  puo'  essere  sottoscritta  anche mediante sistemi di elaborazione automatica. 1.4. L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione CUD 2002 deve  rispettare  la  sequenza,  la denominazione e l'indicazione del numero   progressivo   ivi   previsti.  Relativamente  ai  campi  non compilati,  i  predetti  dati possono essere omessi se tale modalita' risulta  piu'  agevole  per  il datore di lavoro. Gli enti pubblici e privati  che erogano trattamenti pensionistici possono, altresi', non indicare  nella predetta certificazione i dati di cui ai punti 4, 18, 19  e  20 dei "Dati fiscali", parte B, della predetta certificazione. Qualora  si  renda  necessario certificare distinte situazioni per lo stesso   sostituito,   possono   essere  utilizzati  ulteriori  righi aggiuntivi, numerandoli progressivamente, nel rispetto della sequenza numerica  dei  punti  prevista  dallo  schema  di  certificazione. La medesima  certificazione  puo' essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema allegato. 1.5.  Lo  schema  di  certificazione  CUD 2002 puo' essere utilizzato anche  per  certificare  i dati relativi a periodi successivi al 2001 fino  alla  approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso  i  riferimenti  agli anni 2001 e 2002 contenuti nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi. 	
  2. Certificazioni relative ai contributi INPS. 2.1. La certificazione CUD 2002 deve essere rilasciata, limitatamente ai  dati  previdenziali ed assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori   di   lavoro  non  sostituti  di  imposta  gia'  tenuti  alla presentazione   delle  denunce  individuali  delle  retribuzioni  dei lavoratori  dipendenti  previste  dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio  1978,  n.  352,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M). 2.2.  Per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS   i   flussi   informativi   delle   dichiarazioni  di  cui all'articolo  4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n. 322 e successive modificazioni, la certificazione CUD 2002, rilasciata   dal   datore   di   lavoro,   puo'   essere   presentata dall'interessato  all'INPS ai fini della determinazione del diritto e della  misura  delle  prestazioni  nonche'  degli  altri  adempimenti istituzionali.  Per  i medesimi periodi e agli stessi fini, in attesa che  vengano  acquisiti negli archivi INPS i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui all'articolo 4 del predetto decreto n. 322   del   1998,   i   datori  di  lavoro  potranno  presentare  una dichiarazione  a  mezzo  di  supporto  magnetico  o in via telematica secondo le istruzioni fornite dall'INPS.
  3. Certificazioni relative ai contributi INPDAI. 3.1. La certificazione CUD 2002 deve essere rilasciata, limitatamente ai  dati previdenziali e assistenziali relativi all'INPDAI, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta. 3.2  Per  i periodi per i quali non risultano acquisiti dall'INPDAI i flussi  informativi  delle  dichiarazioni  di  cui all'articolo 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322 e successive  modificazioni, la certificazione CUD 2002, rilasciata dal datore  di lavoro, puo' essere presentata dall'interessato all'INPDAI ai  fini  della  determinazione  del  diritto  e  della  misura delle prestazioni  nonche'  degli  altri  adempimenti  istituzionali. Per i medesimi  periodi e agli stessi fini, in attesa che vengano acquisiti negli   archivi  INPDAI  i  flussi  informativi  delle  dichiarazioni unificate di cui all'articolo 4 del predetto decreto n. 322 del 1998, i  datori  di lavoro potranno presentare una dichiarazione secondo le istruzioni fornite dall'INPDAI.
  4. Certificazioni relative ai contributi INPDAP. 4.1.  La  certificazione  CUD  2002, rilasciata dal datore di lavoro, puo'  essere  presentata  dall'interessato  all'INPDAP, ai fini della determinazione  del  diritto e della misura delle prestazioni nonche' degli  altri adempimenti istituzionali, per i periodi per i quali non risultano   acquisiti   dall'INPDAP   i   flussi   informativi  delle dichiarazioni  di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
  5. Certificazione integrativa. 5.1.   Qualora   il  sostituto  d'imposta,  a  seguito  di  richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2001,  abbia  rilasciato  al sostituito la certificazione unica prima dell'approvazione  dello  schema  di  cui al punto 1, i dati previsti nello  schema  CUD  2002 e non presenti nel CUD 2001 gia' consegnato, devono  essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati gia' certificati, da rilasciare entro il termine previsto  dall'articolo  7-bis,  comma  2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  6. Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. 6.1. Sempreche' non sia esercitata la facolta' di opzione di cui agli articoli  6  e  7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai,  gli  intermediari  professionali,  le  societa'  e  gli  enti emittenti,   che   comunque   intervengono,   anche  in  qualita'  di controparti,  nelle  cessioni  e  nelle  altre operazioni che possono generare  redditi  diversi  di natura finanziaria di cui all'articolo 81,  comma  1,  lettere  da  c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, rilasciano alle parti, entro il termine  di  cui  al  punto 1.3, una certificazione contenente i dati identificativi  del  contribuente  e  delle operazioni effettuate. In particolare,   la  certificazione  deve  recare  l'indicazione  delle generalita'  e  del  codice  fiscale  del  contribuente,  la  natura, l'oggetto  e  la  data  dell'operazione, la quantita' delle attivita' finanziarie    oggetto   dell'operazione,   nonche'   gli   eventuali corrispettivi, differenziali e premi.
  7. Dichiarazioni modello 730. 7.1.  Con  successivo  provvedimento  verra'  approvato il modello di dichiarazione  di  cui  agli  articoli  34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni (modello 730),  e  le  relative  istruzioni,  che terra' conto delle modifiche contenute  nei  provvedimenti  normativi  applicabili  al  periodo di imposta 2001.
  Motivazioni: Il  presente  provvedimento e' emanato in relazione a quanto disposto dall'art.  7-bis,  commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in  base  al  quale  i  soggetti indicati nel titolo III del medesimo decreto  che  corrispondono  somme  e valori soggetti a ritenute alla fonte  secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono rilasciare un'apposita  certificazione (CUD), unica anche ai fini dei contributi dovuti  all'Istituto  nazionale  per  la previdenza sociale (INPS) ed agli  altri  enti  e  casse previdenziali individuati con decreto del Ministro  delle  finanze.  Al  riguardo,  con  decreto 25 agosto 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999), la certificazione  unica  (CUD)  e  la dichiarazione unica dei sostituti d'imposta  e'  stata  estesa  anche  ai  fini  dei  contributi dovuti all'Istituto    nazionale    di    previdenza    per   i   dipendenti dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP)  e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI). Con   il   presente  provvedimento  vengono,  altresi',  definite  le modalita'   per   l'adempimento   dell'obbligo   di   rilascio  della certificazione  dei  redditi  diversi  di natura finanziaria, secondo quanto  previsto  dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Infine,  il  presente  provvedimento  tiene conto di quanto stabilito dall'art.  1  del  citato  decreto  n.  600  del  1973,  e successive modificazioni,  in base al quale i soggetti esonerati dall'obbligo di presentare  la  dichiarazione dei redditi, ai fini della scelta della destinazione  dell'otto  per  mille  dell'imposta  sul  reddito delle persone  fisiche, prevista dall'art. 47della legge 20 maggio 1985, n. 222,  e  dalle  leggi  che  approvano  le  intese  con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare la certificazione unica rilasciata dai sostituti d'imposta con  le  modalita'  previste  ed  entro  il  termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto,   il   presente   provvedimento   approva   lo   schema  di certificazione  unica, modello CUD 2002, unitamente alle informazioni per  il contribuente contenute nell'Allegato 1, da utilizzare ai fini dell'attestazione  dell'ammontare  complessivo  dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti nell'anno   2001,   delle  anticipazioni  sulle  indennita'  di  fine rapporto,  delle  indennita'  di  fine  rapporto  corrisposte  per la cessazione  dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974  o  non  ancora  avvenute,  delle  relative  ritenute di acconto operate,  delle  detrazioni  effettuate,  dei  dati  previdenziali ed assistenziali  relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAI  e  all'INPDAP,  nonche' per l'attestazione dell'ammontare dei  trattamenti pensionistici corrisposti, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate. Con lo stesso provvedimento sono altresi' approvate le istruzioni per il  datore  di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d'imposta per  la  compilazione  dei dati fiscali, contenute nell'Allegato 2 al presente  provvedimento,  nonche'  le  istruzioni  per  il  datore di lavoro,  ente  pensionistico  e  altro  sostituto  d'imposta  per  la compilazione  dei  dati  previdenziali e assistenziali INPS, INPDAI e INPDAP, indicate nell'Allegato 3 al provvedimento stesso. 	Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
  Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 	Decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); 	Statuto   dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); 	Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle   entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto  del  Ministro  delle  finanze  28 dicembre 2000, concernente disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  Disciplina normativa di riferimento. 	Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive  modificazioni:  disposizioni  in  materia di accertamento delle imposte sui redditi (artt. 1 e 7-bis); Legge  31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi    e   dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   nonche'   di modernizzazione  del  sistema  di  gestione delle dichiarazioni, come modificato  dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale; Decreto   legislativo   2   settembre  1997,  n.  314,  e  successive modificazioni,   recante   norme   in   materia   di  armonizzazione, razionalizzazione  e  semplificazione  delle  disposizioni  fiscali e previdenziali  concernenti  i  redditi  di  lavoro  dipendente  ed  i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro; Decreto  legislativo  21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l'altro,  devono  essere  stabilite  con  decreto  del Ministro delle finanze le modalita' per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione  dei  redditi  diversi di natura finanziaria (art. 10, comma 3); Decreto  legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per  l'introduzione  dell'EURO  nell'ordinamento  nazionale,  a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443; Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore aggiunto (art. 4); 	Decreto  25  agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l'estensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e  all'Istituto  nazionale  di  previdenza per i dirigenti di aziende industriali   (INPDAI)  della  certificazione  unica  (CUD)  e  della dichiarazione  unica  dei  sostituti  d'imposta  anche  ai  fini  dei contributi dovuti ad altri enti e casse; Decreto  legislativo  30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l'altro, disposizioni     modificative    delle    modalita'    di    prelievo dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della  disciplina  fiscale  della  previdenza  complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Legge  27  luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente; Legge  21  novembre  2000,  n.  342,  concernente  misure  in materia fiscale; Decreto  legislativo  12  aprile  2001,  n. 168, recante disposizioni correttive  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n. 47, in materia   di   riforma  della  disciplina  fiscale  della  previdenza complementare. Legge  18  ottobre  2001,  n.  383,  recante  primi interventi per il rilancio dell'economia.
  	Il  presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 2001                                    Il direttore dell'Agenzia: ROMANO  |  
|   |  |      ---->  Vedere Modelli da pag. 11 a pag. 55 del S.O.  <----  |  
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