IL RETTORE  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  di  "Tor Vergata" emanato con decreto  rettorale  del  10  marzo  1998 e pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998;  Vista  la  delibera del Senato accademico del 25 settembre 2001 che modifica gli articoli 22 a 82 dello statuto d'ateneo;  Considerato  che  le  suddette  modifiche  sono  state  inviate  al M.I.U.R. in data 2 novembre 2001;  Vista la nota del M.I.U.R. del 12 novembre 2001;                              Decreta:  Gli articoli 22 e 82 dello statuto sono cosi' modificati:                              Art. 22.                     Il consiglio degli studenti  1.  Il  consiglio  degli studenti e' organo di rappresentanza degli studenti.  E' costituito con decreto del rettore ed e' composto dagli studenti  eletti nei consigli di facolta' e nel Senato accademico. Le modalita'  di funzionamento del consiglio sono fissate da un apposito regolamento,  deliberato  dal  consiglio  stesso,  sentito  il Senato accademico.  Il  consiglio degli studenti elegge al proprio interno a rotazione  annuale  il presidente e il vicepresidente che, unitamente agli  studenti  eletti nel Senato accademico, costituiscono l'ufficio di presidenza.  2.   Esprime  parere  obbligatorio  al  Senato  accademico  e  alle competenti  strutture  didattiche  per  le  deliberazioni relative ai seguenti oggetti:    a) piano triennale di sviluppo dell'universita';    b) piano annuale della didattica;    c) regolamento generale d'ateneo;    d) regolamento degli studenti;    e) istituzione e soppressione di facolta' e corsi di studio;    f) determinazione  degli  importi delle tasse universitarie e dei contributi per i laboratori e le biblioteche;    g) determinazione  di criteri di esenzioni e benefici, a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate, per l'attuazione del diritto allo studio;    h) attivita'  culturali,  sportive  e  ricreative  gestite  dagli studenti;    i) organizzazione  della  mobilita' e degli scambi degli studenti con universita' italiane e straniere.  3.   Predispone   una   relazione   annuale  sull'organizzazione  e sull'efficacia  della  offerta  didattica  dell'ateneo.  Essa  verra' trasmessa  al  rettore,  ai  presidi  di facolta' e ai presidenti dei consigli  di  corso  di  studio,  che  ne faranno, nella prima seduta utile, oggetto di discussione negli organi da loro presieduti.  4.  Valuta  la  corrispondenza  tra  il bilancio di previsione e il conto  consuntivo per quanto riguarda i capitoli di spesa riguardanti gli studenti e la didattica.  5.  Esprime parere facoltativo su ogni altro argomento di interesse degli studenti e puo' presentare proposte agli organi competenti.  6.   L'universita'   garantisce  al  consiglio  degli  studenti  le strutture  e  le  risorse necessarie, comprese quelle finanziarie che saranno  gestite in apposito capitolo del bilancio generale d'ateneo. Gli  impegni  di  spesa saranno assunti su delibera del consiglio dal presidente del medesimo.                              Art. 82.     Disposizioni in materia di accesso alle cariche accademiche  1. L'efficacia  delle  elezioni e delle designazioni e' subordinata all'accettazione dell'interessato.  2. Qualora la titolarita' di una carica accademica sia riservata ai docenti a tempo pieno, la relativa opzione dovra' essere compiuta non oltre il momento dell'accettazione della carica stessa.  3.  Non si puo' essere simultaneamente titolari di due, o piu', dei seguenti   uffici:  presidente  di  corso  di  studio,  direttore  di dipartimento, preside di facolta', prorettore vicario e rettore.  4.  Non  possono  essere  eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca studenti che, il giorno dell'elezione, risultino iscritti all'universita'  da un numero di anni che ecceda di quattro unita' la durata legale del rispettivo corso di laurea o diploma.  5.  I  rappresentanti  degli  studenti  che  conseguano  la  laurea triennale decadono dal mandato il centoventesimo giorno successivo al conseguimento  della  laurea  stessa, a meno che, entro tale termine, non si iscrivano ad un corso di laurea specialistica presso l'ateneo.  6.  Per  i rappresentanti degli studenti l'anzianita' accademica si intende in relazione al giorno di immatricolazione all'Universita' di Roma "Tor Vergata".  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 20 novembre 2001                                            Il rettore: Finazzi Agro'  |