| Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 21 novembre 2001, n. 429 |  
| Regolamento  recante  disposizioni  in  materia  di  tassazione dei redditi  di  imprese  estere  partecipate in attuazione dell'articolo 127-bis,  comma  8,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. |  
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              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;  Visto  in particolare l'articolo 127-bis, comma 8, del citato testo unico,  introdotto  dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre   2000,   n.   342,  il  quale  prevede  l'emanazione  di disposizioni  attuative  con  decreto  del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;  Visto  l'articolo  1,  comma 2, della citata legge n. 342 del 2000, che  prevede  che  con  il  predetto  decreto sono altresi' stabiliti modalita'  e  termini  per  l'interpello  da parte delle imprese gia' operanti nei Paesi con regime fiscale privilegiato;  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze  ed  il relativo trasferimento di funzioni gia' attribuite al Ministero delle finanze;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi all'adunanza del 22 ottobre 2001;  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata  a  norma  dell'articolo 17,  comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-13525 del 7 novembre 2001;
                               A d o t t a                      il seguente regolamento:
                                 Art. 1. Presupposti    di   applicazione   delle   disposizioni   concernenti       l'imputazione dei redditi di imprese estere partecipate  1.  I  redditi  conseguiti da imprese, societa' o enti, residenti o localizzati  in  Stati  o  territori con regime fiscale privilegiato, controllati,  direttamente  o  indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, da persone fisiche o da soggetti di  cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, anche non titolari di reddito  d'impresa,  residenti  in  Italia, sono imputati ai soggetti partecipanti  residenti,  a  norma  dell'articolo  127-bis del citato testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  e  delle disposizioni del presente  decreto.  Se il soggetto controllato non residente opera in detti  Stati  o  territori  per il tramite di stabili organizzazioni, tali  disposizioni  si  applicano  con riferimento ai redditi ad esse riferibili.  2.  Si considerano residenti o localizzati in Stati o territori con regime  fiscale  privilegiato, cosi' come individuati dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 127-bis,  comma  4,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917, le imprese, le societa' o gli enti ammessi comunque a fruire di tale regime.  3. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 1, si applicano, anche nei confronti dei soggetti diversi dalle societa'  commerciali, i criteri indicati nell'articolo 2359, primo e secondo  comma,  del  codice  civile e rileva la situazione esistente alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  o  periodo  di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si  tiene  conto  anche  dei  voti  spettanti  ai  familiari  di  cui all'articolo  5,  comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dell'amministrazione   competente  per  materia,  si  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Nota al titolo:              -  Il testo dell'art. 127-bis, comma 8, del testo unico          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del          Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e',          riportato nelle note all'art. 1.          Note alle premesse:              -  Il  comma  3  dell'art.  17  della legge n. 400/1988          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.              -  Il testo dell'art. 127-bis, comma 8, del decreto del          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e'          riportato nelle note all'art. 1.              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della          legge 15 marzo 1997, n. 59):              "Art.  2  (Ministeri).  - 1. A decorrere dalla prossima          legislatura, i Ministeri sono i seguenti:                1. Ministero degli affari esteri;                2. Ministero dell'interno;                3. Ministero della giustizia;                4. Ministero della difesa;                5. Ministero dell'economia e delle finanze;                6. Ministero delle attivita' produttive;                7. Ministero delle politiche agricole e forestali;                8.   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio;                9. Ministero delle infrastrutture dei trasporti;                10.  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle          politiche sociali;                11.  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e          della ricerca;                12. Ministero per i beni e le attivita' culturali.              2.  I  Ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria          organizzazione,    nonche'    per   mezzo   delle   agenzie          disciplinate  dal presente decreto legislativo, le funzioni          di  spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le aree          funzionali   indicate   per  ciascuna  amministrazione  dal          presente  decreto,  nel  rispetto  degli obblighi derivanti          dall'appartenenza all'Unione europea.              3.  Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con          riferimento  alle agenzie dotate di personalita' giuridica,          la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli          articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la          relativa responsabilita'.              4.   I   Ministeri   intrattengono,  nelle  materie  di          rispettiva  competenza,  i  rapporti con l'Unione europea e          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di          settore,  fatte  salve  le  competenze  del Ministero degli          affari esteri".              "Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo          previsti dalla legge.              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)          e  b)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli          enti locali e alle autonomie funzionali".          Note all'art. 1:              -  Si  trascrive il testo vigente degli articoli 5, 87,          comma   1,  127-bis),  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, recante approvazione          del testo unico sulle imposte dei redditi:              "Art.  5  (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di          partecipazione agli utili.              2.  Le  quote di partecipazione agli utili si presumono          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data          anteriore  all'inizio  del  periodo d'imposta; se il valore          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si          presumono uguali.              3. Ai fini delle imposte sui redditi:                a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'          o a maggioranza;                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'          commerciali;                c) le   associazioni   senza  personalita'  giuridica          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della          dichiarazione dei redditi dell'associazione;                d)   si   considerano  residenti  le  societa'  e  le          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta          hanno  la  sede  legale  o  la  sede dell'amministrazione o          l'oggetto  principale nel territorio dello Stato. L'oggetto          principale  e' determinato in base all'atto costitutivo, se          esistente  in forma di atto pubblico o di scrittura privata          autenticata,   e,   in   mancanza,  in  base  all'attivita'          effettivamente esercitata.              4.  I  redditi  delle imprese familiari di cui all'art.          230-bis   del   codice   civile,   limitatamente   al   49%          dell'ammontare  risultante  dalla dichiarazione dei redditi          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla          sua   quota  di  partecipazione  agli  utili.  La  presente          disposizione si applica a condizione:                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del          lavoro   effettivamente   prestato   nell'impresa  in  modo          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;                c) che   ciascun  familiare  attesti,  nella  propria          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e          prevalente.              5.  Si  intendono  per familiari, ai fini delle imposte          sui  redditi,  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e          gli affini entro il secondo grado.".              "Art.   87  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:                a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti          nel territorio dello Stato;                b) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle          societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'          commerciali;                c) gli   enti   pubblici  e  privati,  diversi  dalle          societa',  residenti  nel  territorio  dello Stato, che non          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di          attivita' commerciali;                d) le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello          Stato".              "Art.  127-bis  (Disposizioni  in  materia  di  imprese          estere  partecipate).  -  1.  Se  un  soggetto residente in          Italia   detiene,   direttamente  o  indirettamente,  anche          tramite  societa'  fiduciarie  o per interposta persona, il          controllo  di una impresa, di una societa' o di altro ente,          residente  o  localizzato  in  Stati o territori con regime          fiscale  privilegiato,  i  redditi  conseguiti dal soggetto          estero   partecipato   sono  imputati,  a  decorrere  dalla          chiusura  dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto          estero  partecipato,  ai  soggetti residenti in proporzione          alle  partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si          applicano  anche  per  le  partecipazioni  in  soggetti non          residenti   relativamente  ai  redditi  derivanti  da  loro          stabili  organizzazioni  assoggettati  ai  predetti  regimi          fiscali privilegiati.              2.  Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano alle          persone  fisiche  residenti  e  ai  soggetti  di  cui  agli          articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).              3.   Ai   fini  della  determinazione  del  limite  del          controllo  di  cui  al  comma 1, si applica l'art. 2359 del          codice   civile,  in  materia  di  societa'  controllate  e          societa' collegate.              4.  Si  considerano  privilegiati  i  regimi fiscali di          Stati  o  territori  individuati,  con decreti del Ministro          delle  finanze  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in          ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a          quello  applicato  in Italia, della mancanza di un adeguato          scambio   di   informazioni   ovvero   di   altri   criteri          equivalenti.              5.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano se il          soggetto  residente  dimostra  che la societa' o altro ente          non  residente  svolga un'effettiva attivita' industriale o          commerciale,  come  sua principale attivita', nello Stato o          nel  territorio  nel quale ha sede; o dimostra altresi' che          dalle  partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare          i  redditi  in  Stati  o territori in cui sono sottoposti a          regimi  fiscali  privilegiati di cui al comma 4. Per i fini          di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare          preventivamente  l'amministrazione  finanziaria,  ai  sensi          dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo          statuto dei diritti del contribuente.              6.  I  redditi  del soggetto non residente, imputati ai          sensi  del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata          con  l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del          soggetto  residente  e,  comunque,  non inferiore al 27 per          cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni          del  titolo  I, capo VI, nonche' degli articoli 96, 96-bis,          102,  103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui          agli  articoli  54,  comma  4,  e 67, comma 3. Dall'imposta          cosi'  determinata  sono  ammesse  in  detrazione, ai sensi          dell'art.   15,  le  imposte  pagate  all'estero  a  titolo          definitivo.              7.  Gli  utili  distribuiti,  in  qualsiasi  forma, dai          soggetti  non  residenti  di  cui al comma 1 non concorrono          alla  formazione  del  reddito  dei soggetti residenti fino          all'ammontare  del  reddito  assoggettato  a tassazione, ai          sensi   del   medesimo   comma   1,  anche  negli  esercizi          precedenti.  Le  imposte pagate all'estero, sugli utili che          non  concorrono  alla  formazione  del reddito ai sensi del          primo   periodo   del   presente  comma,  sono  ammesse  in          detrazione, ai sensi dell'art. 15, fino a concorrenza delle          imposte  applicate  ai  sensi  del comma 6, diminuite degli          importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo          del predetto comma.              8.  Con  decreto del Ministro delle finanze, da emanare          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,          n.  400,  sono  stabilite  le  disposizioni  attuative  del          presente articolo.".              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 2359 del          codice civile:              "Art.  2359 (Societa' controllate e societa' collegate)          - Sono considerate societa' controllate:                1)  le  societa'  in  cui  un'altra  societa' dispone          della maggioranza   dei  voti  esercitabili  nell'assemblea          ordinaria;                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante          nell'assemblea ordinaria;                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli          contrattuali con essa.              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta:          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.              Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
                           |  
|   |                                 Art. 2.                     Determinazione dei redditi  1.  Per  la  determinazione  dei  redditi  di cui all'articolo 1 si applicano  le  disposizioni  del  titolo  I,  capo VI, concernenti la determinazione  del  reddito  d'impresa, ad eccezione di quelle degli articoli  54,  comma  4,  e  67, comma 3, nonche' le disposizioni del titolo  IV, contenente disposizioni comuni, applicabili ai fini della determinazione  del  predetto  reddito  e  quelle  degli articoli 96, 96-bis,  103,  103-bis  del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  Se  risulta  una  perdita,  questa  e'  computata in diminuzione  dei  redditi  dell'impresa,  societa'  o  ente, ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi.  2.  I  valori  risultanti  dal  bilancio  relativo  all'esercizio o periodo  di  gestione  anteriore  a  quello  da  cui  si applicano le disposizioni del presente regolamento sono riconosciuti ai fini delle imposte  sui  redditi  a  condizione  che  siano  conformi  a  quelli derivanti   dall'applicazione  dei  criteri  contabili  adottati  nei precedenti  esercizi o ne venga attestata la congruita' da uno o piu' soggetti  che  siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Gli ammortamenti e i  fondi  per  rischi  ed  oneri  risultanti dal predetto bilancio si considerano  dedotti  anche  se  diversi  da quelli ammessi dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, ovvero se eccedenti i limiti di deducibilita' ivi previsti. 
                                         Nota all'art. 2:              -  Si  trascrive  il  testo  vigente degli articoli 54,          comma  4,  67,  comma  3,  96,  96-bis), 103 e 103-bis) del          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986,          recante  approvazione  del  testo  unico  sulle imposte dei          redditi:              "Art.   54   (Plusvalenze   patrimoniali).   -   4.  Le          plusvalenze  realizzate,  determinate  a norma del comma 2,          concorrono  a  formare  il  reddito  per l'intero ammontare          nell'esercizio  in  cui  sono state realizzate ovvero, se i          beni  sono  stati  posseduti per un periodo non inferiore a          tre  anni,  a  scelta  del  contribuente, in quote costanti          nell'esercizio  stesso  e  nei  successivi  ma non oltre il          quarto.  Per  i  beni  che  costituiscono  immobilizzazioni          finanziarie,  la  disposizione  del  periodo  precedente si          applica  per  quelli  iscritti  come  tali negli ultimi tre          bilanci;  si  considerano ceduti per primi i beni acquisiti          in data piu' recente".              "Art.  67  (Ammortamento  dei  beni materiali). - 3. La          misura massima indicata nel comma 2 puo' essere superata in          proporzione   alla  piu'  intensa  utilizzazione  dei  beni          rispetto  a  quella  normale  del settore. La misura stessa          puo'  essere  elevata  fino  a  due volte, per ammortamento          anticipato  nell'esercizio  in  cui  i beni sono entrati in          funzione  per  la  prima  volta  e  nei  due  successivi, a          condizione  che  l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non          sia  stata  imputata  all'ammortamento  dei beni, sia stata          accantonata  in  apposita  riserva che agli effetti fiscali          costituisce     parte     integrante     dell'ammortamento;          nell'ipotesi  di  beni  gia'  utilizzati  da parte di altri          soggetti,  l'ammortamento  anticipato  puo' essere eseguito          dal  nuovo  utilizzatore  soltanto  nell'esercizio in cui i          beni  sono  entrati  in  funzione. Con decreto del Ministro          delle  finanze,  la  indicata  misura  massima  puo' essere          variata,  in  aumento  o  in  diminuzione, nei limiti di un          quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni          in   particolari   processi   produttivi.   Le   quote   di          ammortamento  stanziate  in  bilancio dopo il completamento          dell'ammortamento  agli effetti fiscali non sono deducibili          e  l'apposita  riserva  concorre  a  formare il reddito per          l'ammontare  prelevato  dall'imprenditore  o distribuito ai          soci  o  imputato  a  capitale  in eccedenza alle quote non          dedotte".              "Art. 96 (Dividendi esteri). - 1. Gli utili distribuiti          da  societa'  collegate  ai sensi dell'art. 2359 del codice          civile  non residenti nel territorio dello Stato concorrono          a  formare  il  reddito  per  il  40  per  cento  del  loro          ammontare.  Tuttavia,  la  parte  di  detti  utili  che non          concorre  a  formare  il  reddito rileva agli effetti della          determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma          4  dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi          di  cui  al  numero  1 di tale comma. Le minusvalenze e gli          altri   componenti  negativi  di  reddito  derivanti  dalle          partecipazioni   nelle   societa'   indicate   nel  periodo          precedente   sono  deducibili  limitatamente,  per  ciascun          periodo  d'imposta,  all'ammontare  che  eccede  quello dei          relativi  utili  non  concorrenti  a  formare il reddito ai          sensi del presente comma.              1-bis.  -  La  disposizione  di  cui  al comma 1 non si          applica   agli  utili  distribuiti  da  societa'  collegate          residenti   in   Paesi   non  appartenenti  alla  Comunita'          economica  europea  aventi  un  regime fiscale privilegiato          individuati con i decreti del Ministro delle finanze di cui          al comma 7-bis dell'art. 76.              1-ter.  -  Nel  caso  in cui abbia trovato applicazione          l'art.   76,   comma   7-bis,  gli  utili  distribuiti  non          concorrono   a   formare   il   reddito   per   l'ammontare          corrispondente  alle spese e agli altri componenti negativi          non ammessi in deduzione".              "Art  96-bis  (Dividendi  distribuiti  da  societa' non          residenti).  1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa          dalla  liquidazione,  da  societa'  non  residenti aventi i          requisiti  di cui al comma successivo, se la partecipazione          diretta  nel loro capitale e' non inferiore al 25 per cento          ed  e'  detenuta  ininterrottamente per almeno un anno, non          concorrono  alla  formazione  del  reddito della societa' o          dell'ente  ricevente per il 95 per cento del loro ammontare          e,  tuttavia,  detto  importo  rileva  agli  effetti  della          determinazione  dell'ammontare  delle  imposte  di  cui  al          comma 4  dell'art.  105,  secondo  i criteri previsti per i          proventi di cui al numero 1 di tale comma.              2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica se la          societa' non residente:                a) riveste  una  delle  forme  previste nell'allegato          alla  direttiva  n.  435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio          1990;                b) risiede,  ai  fini  fiscali,  in  uno Stato membro          della Comunita' europea;                c) e'   soggetta   nello  Stato  di  residenza  senza          possibilita'  di  fruire  di regimi di opzione o di esonero          che  non siano territorialmente o temporalmente limitati ad          una delle seguenti imposte:                  impot    des   societes/vennootschapsbelasting   in          Belgio;                  selskabsskat in Danimarca;                  korperschaftsteuer in Germania;                  dorow  eisodhmatow  Nomikvn prosvpvn kerdoskopikoy'          xarakthra in Grecia;                  impuesto sobre sociedades in Spagna;                  impot sur les societes in Francia;                  corporation tax in Irlanda;                  impot   sur   le   revenu   des  collectivites  nel          Lussemburgo;                  vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;                  imposto  sobre  o rendimento das pessoas colectivas          in Portogallo;                  corporation tax nel Regno Unito;                  o  a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire          una delle imposte sopraindicate.              2-bis.  A  seguito  dell'ingresso  di nuovi Stati nella          Comunita'  europea,  con decreto del Ministro delle finanze          e'  integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c)          del comma 2.              2-ter.  Le  disposizioni  del  comma  1  possono essere          applicate   anche   per   le  partecipazioni  in  societa',          residenti  in  Stati  non  appartenenti all'Unione europea,          soggette  ad  un  regime  di tassazione non privilegiato in          ragione  dell'esistenza di un livello di tassazione analogo          a quello applicato in Italia nonche' di un adeguato scambio          di  informazioni,  da  individuare con decreti del Ministro          delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i          medesimi  decreti  possono  essere  individuate modalita' e          condizioni per l'applicazione del presente comma.              3. (Comma abrogato).              4. (Comma abrogato).              5.  Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non          sono  deducibili  per  la quota eventualmente determinatasi          per   effetto  della  distribuzione  degli  utili  che  non          concorrono  a  formare  il  reddito  ai  sensi del presente          articolo.              6.  Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113          le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili          solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato          di societa' ed enti commerciali aventi i requisiti indicati          nel comma 2 ovvero nel comma 2-ter.              7. (Comma abrogato)".              "Art.  103  (Imprese  di  assicurazione).  -  1.  Nella          determinazione  del reddito delle societa' e degli enti che          esercitano  attivita'  assicurative  sono deducibili, oltre          quelli previsti nel capo 6 del titolo 1, gli accantonamenti          destinati  a  costituire o ad integrare le riserve tecniche          obbligatorie  fino alla misura massima stabilita a norma di          legge.              2.   Le   provvigioni   relative  all'acquisizione  dei          contratti  di  assicurazione di durata poliennale stipulati          nel  periodo  di  imposta sono deducibili in quote costanti          nel  periodo  stesso  e  nei due successivi; tuttavia per i          contratti   di  assicurazione  sulla  vita  possono  essere          dedotte  per  l'intero  ammontare  nel predetto periodo. Le          provvigioni   stesse,   se   iscritte   tra   gli  elementi          dell'attivo   a  copertura  delle  riserve  tecniche,  sono          deducibili  nei  limiti  dei corrispondenti caricamenti dei          premi  e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun          contratto e comunque non superiore a 10 anni.              3.  Le plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio ai          fini del margine di solvibilita' obbligatorio per legge non          concorrono  a  formare il reddito fino a quando il relativo          fondo  di  integrazione  non  sia distribuito ai soci anche          mediante  riduzione  del  capitale  sociale;  le  quote  di          ammortamento  dei  beni  strumentali  non  sono  ammesse in          deduzione per la parte riferibile al maggior valore ad essi          attribuito.              4.  Alle  societa'  e  agli  enti  di  cui  al presente          articolo   che   percepiscono   proventi   derivanti  dalla          partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, e'          attribuito   un   credito  di  imposta  pari  a  un  decimo          dell'ammontare   dei   proventi  stessi.  Si  applicano  le          disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'art. 14.".              "Art.  103-bis (Enti creditizi e finanziari). - 1. Alla          formazione  del  reddito  degli enti creditizi e finanziari          indicati  nell'art.  1  del  decreto legislativo 27 gennaio          1992,  n.  87,  concorrono i componenti positivi e negativi          che  risultano  dalla  valutazione  delle operazioni "fuori          bilancio  ,  in corso alla data di chiusura dell'esercizio,          derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute          o  tassi  d'interesse,  o  che  assumono  come parametro di          riferimento  per  la  determinazione  della  prestazione la          quotazione  di  titoli  o  valute  ovvero l'andamento di un          indice su titoli, valute o tassi d'interesse.              2.  La  valutazione  di  cui  al  comma 1 e' effettuata          secondo  i  criteri  previsti  dagli  articoli 15, comma 1,          lettera  c),  18,  comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3,          del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine          i  componenti  negativi  non  possono essere superiori alla          differenza  tra il valore del contratto o della prestazione          alla   data   della   stipula   o   a  quella  di  chiusura          dell'esercizio  precedente  e il corrispondente valore alla          data  di  chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di          quest'ultimo valore, si assume:                a) per  i  contratti uniformi a termine negoziati nei          mercati   regolamentati   italiani   o   esteri,   l'ultima          quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;                b) per  i  contratti  di  compravendita di titoli, il          valore determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma          3 dell'art. 61;                c) per  i  contratti  di  compravendita di valute, il          valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma          2  dell'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.          87;                d) in  tutti  gli  altri  casi, il valore determinato          secondo  i  criteri  di  cui  alla  lettera  c) del comma 4          dell'art. 9.              2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si          applicano   anche   per  i  soggetti,  diversi  dagli  enti          creditizi  e  finanziari, che nei conti annuali valutano le          operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.              3.  Se  le  operazioni  di cui al comma 1 sono poste in          essere  con  finalita'  di copertura dei rischi relativi ad          attivita'  e passivita' produttive di interessi, i relativi          componenti  positivi  e  negativi  concorrono  a formare il          reddito,  secondo  lo  stesso criterio di imputazione degli          interessi, se le operazioni hanno finalita' di copertura di          rischi connessi a specifiche attivita' e passivita', ovvero          secondo  la  durata  del  contratto, se le operazioni hanno          finalita'  di  copertura  di  rischi connessi ad insiemi di          attivita'   e   passivita'.  A  tal  fine  l'operazione  si          considera  di  copertura  quando ha l'obiettiva funzione di          ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di          singole  attivita' e passivita' o di insiemi di attivita' e          passivita'".              -  Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 102 del          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,          n.  917, recante approvazione del testo unico sulle imposte          dei redditi:              "Art.  102  (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di          un  periodo  di  imposta,  determinata  con le stesse norme          valevoli  per  la  determinazione  del reddito, puo' essere          computata   in  diminuzione  del  reddito  complessivo  dei          periodi  di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per          l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo          di  ciascuno  di essi. La perdita e' diminuita dei proventi          esenti  dall'imposta  per  la  parte del loro ammontare che          eccede  i  componenti  negativi  non dedotti ai sensi degli          articoli  63 e 75, commi 5 e 5-bis. Detta differenza potra'          tuttavia   essere  computata  in  diminuzione  del  reddito          complessivo  in misura tale che l'imposta corrispondente al          reddito  imponibile risulti compensata da eventuali crediti          di  imposta,  ritenute  alla  fonte  a  titolo  di acconto,          versamenti   in  acconto,  e  dalle  eccedenze  di  cui  al          precedente art. 94.              1-bis.  Le  perdite  realizzate  nei  primi tre periodi          d'imposta  possono,  con  le modalita' previste al comma 1,          essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei          periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.              1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel          caso  in  cui  la maggioranza  delle  partecipazioni aventi          diritto  di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che          riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da          terzi,   anche   a  titolo  temporaneo  e,  inoltre,  venga          modificata  l'attivita'  principale in fatto esercitata nei          periodi  d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.          La  modifica  dell'attivita' assume rilevanza se interviene          nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento          od  acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La          limitazione non si applica qualora:                a) le  partecipazioni  siano  acquisite  da  societa'          controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto          che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il          controllante di questi;                b) le  partecipazioni  siano  relative a societa' che          nel  biennio  precedente  a  quello  di trasferimento hanno          avuto  un  numero  di  dipendenti  mai inferiore alle dieci          unita'   e  per  le  quali  dal  conto  economico  relativo          all'esercizio   precedente   a   quello   di  trasferimento          risultino  un  ammontare  di  ricavi, di cui all'art. 2425,          lettera  A),  n. 1, del codice civile, e un ammontare delle          spese  per  prestazioni  di  lavoro  subordinato e relativi          contributi,  di  cui  all'art.  2425,  lettera  B),  n. 9),          lettere a)  e  b),  del  codice civile, superiore al 40 per          cento  di  quello  risultante  dalla media degli ultimi due          esercizi anteriori".              -  Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  11 del          decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 88, recante norme          di  attuazione  della  direttiva  n.  84/253/CEE,  relativa          all'abilitazione  delle persone incaricate del controllo di          legge dei documenti contabili:              "Art. 11 (Prima formazione del registro). - 1. Entro un          anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il          Ministero  di  grazia  e  giustizia, accertati i titoli dei          richiedenti,  procede  alla formazione del registro ed alla          sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica          italiana.              2.  Sono  iscritti  nel  registro,  purche'  presentino          domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del          presente  decreto,  abbiano  domicilio  in  Italia e non si          trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:                a) coloro  che  alla  data  di  entrata in vigore del          presente  decreto  sono  iscritti  o  sono  in possesso dei          requisiti  per  essere  iscritti  nel  ruolo  dei  revisori          ufficiali  dei  conti. Per i dipendenti dello Stato e degli          enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'art.          12  del  regio  decreto-legge  24 luglio  1936, n. 1548, e'          ridotto a 5 anni;                b) coloro  che  sono  iscritti  o  hanno acquisito il          diritto   ad   essere   iscritti   nell'albo   dei  dottori          commercialisti   o   nell'albo   dei  ragionieri  e  periti          commerciali  alla medesima data o, successivamente, in base          ad una sessione d'esame in corso a tale data e hanno svolto          attivita' di controllo legale dei conti per almeno un anno;                c) coloro  che alla medesima data sono in possesso di          un  diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali          in   amministrazione   e   controllo  aziendale  di  durata          triennale  e hanno svolto attivita' di controllo legale dei          conti per un anno;                d) coloro  che  alla  medesima  data  hanno  superato          l'esame   gia'   previsto  dall'art.  13  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;                e) coloro che alla medesima data hanno ottenuto dalla          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  il          giudizio  di  equipollenza  o  corrispondenza gia' previsto          dall'art. 8, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente          della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.              3.  Coloro  che restano in carica nei collegi sindacali          ai sensi dell'art. 27 del presente decreto sono iscritti in          un  elenco  allegato  al  registro e, successivamente, sono          iscritti  nel  registro  dei  revisori  contabili, purche',          fermi  restando  gli  altri requisiti previsti dal comma 2,          risultino, per effetto della permanenza nella carica, avere          svolto  le  funzioni  di  sindaco  per  il periodo indicato          dall'art.  12, regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548,          o  dalle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo.          Le    modalita'    per    l'iscrizione    nell'elenco    e,          successivamente,   nel   registro   sono  disciplinate  dal          regolamento previsto dall'art. 14".
                           |  
|   |                                 Art. 3.                Imputazione e tassazione dei redditi  1.  I  redditi  determinati  ai  sensi  dell'articolo 2, convertiti secondo  il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione  dell'impresa,  societa' o ente non residente, sono imputati al  soggetto  residente  che  esercita  il  controllo, anche ai sensi dell'articolo  2359,  primo  comma,  n.  3),  del  codice  civile, in proporzione  alla  sua  quota  di partecipazione agli utili diretta o indiretta;  tuttavia,  in  caso  di  partecipazione  indiretta per il tramite  di  soggetti  residenti  o  di  stabili  organizzazioni  nel territorio  dello  Stato di soggetti non residenti, i redditi sono ad essi imputati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.  2.  I  redditi  imputati  ai  sensi del comma 1 sono assoggettati a tassazione  separata,  da ciascun partecipante, nel periodo d'imposta in  corso  alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa,  societa' o ente non residente, con l'aliquota media di tassazione  del reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento.  3.  Dall'imposta  determinata  ai sensi del comma 2 sono ammesse in detrazione   le  imposte  sui  redditi  pagate  all'estero  a  titolo definitivo dall'impresa, societa' o ente non residente.  4.   Gli  utili  distribuiti  dall'impresa,  societa'  o  ente  non residente  non  concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo  del soggetto  partecipante  per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi  assoggettati  a tassazione separata ai sensi del comma 2. In caso  di  partecipazione  agli  utili  per il tramite di soggetti non residenti,  le  disposizioni del precedente periodo si applicano agli utili   distribuiti   dal   soggetto   non   residente   direttamente partecipato;   a   questi   effetti,   detti   utili   si   presumono prioritariamente formati con quelli conseguiti dall'impresa, societa' o  ente  residente  o localizzato nello Stato o territorio con regime fiscale   privilegiato   che   risultino   precedentemente  posti  in distribuzione.  Le  imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto  partecipante, riferibili agli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dei precedenti periodi, costituiscono credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a  titolo  di  tassazione  separata,  ridotte  delle somme ammesse in detrazione ai sensi del comma 3.  5.  Il costo delle partecipazioni nell'impresa, societa' o ente non residente  e'  aumentato dei redditi imputati ai sensi del comma 1, e diminuito,   fino   a   concorrenza  di  tali  redditi,  degli  utili distribuiti.  6.  In  caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito  di  impresa  i compensi ad esso spettanti a qualsiasi titolo concorrono  a formare il reddito complessivo nel periodo d'imposta in corso  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, societa' o ente non residente.  7. Per i comportamenti posti in essere allo scopo del frazionamento del  controllo  o  della perdita temporanea dello stesso ovvero della riduzione  dei redditi imputabili, si applicano le disposizioni degli articoli  37,  terzo comma, e 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                                         Nota all'art. 3:              -  Si  trascrive  il  testo  vigente degli articoli 37,          terzo  comma,  e  37-bis  del  decreto del Presidente della          Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni          comuni   in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui          redditi:              "Art.  37  (Controllo  delle  dichiarazioni).  -  Comma          terzo.  In  sede  di  rettifica o di accertamento d'ufficio          sono  imputati  al  contribuente  i redditi di cui appaiono          titolari  altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla          base  di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli          ne e' l'effettivo possessore per interposta persona".              "Art.  37-bis  (Disposizioni  antielusive).  -  1. Sono          inopponibili  all'amministrazione  finanziaria  gli atti, i          fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide          ragioni  economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti          previsti   dall'ordinamento   tributario   e   ad  ottenere          riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.              2.  L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi          tributari  conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi          di  cui  al  comma 1,  applicando le imposte determinate in          base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute          per      effetto     del     comportamento     inopponibile          all'amministrazione.              3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e 2 si applicano a          condizione  che,  nell'ambito  del  comportamento di cui al          comma  2,  siano  utilizzate  una  o  piu'  delle  seguenti          operazioni:                a) trasformazioni,  fusioni,  scissioni, liquidazioni          volontarie  e  distribuzioni  ai soci di somme prelevate da          voci  del  patrimonio  netto  diverse da quelle formate con          utili;                b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad          oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;                c) cessioni di crediti;                d) cessioni di eccedenze d'imposta;                e) operazioni   di   cui   al   decreto   legislativo          30 dicembre   1992,   n.   544,  recante  disposizioni  per          l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime          fiscale  di  fusioni,  scissioni,  conferimenti  d'attivo e          scambi di azioni;                f) operazioni,  da  chiunque  effettuate,  incluse le          valutazioni,  aventi  ad oggetto i beni e i rapporti di cui          all'art.  81,  comma  1,  lettere da c) a c-quinquies), del          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,          n. 917.              4.  L'avviso  di  accertamento  e'  emanato,  a pena di          nullita',   previa  richiesta  al  contribuente  anche  per          lettera   raccomandata,   di  chiarimenti  da  inviare  per          iscritto  entro  sessanta  giorni  dalla  data di ricezione          della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi          per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.              5.   Fermo   restando  quanto  disposto  dall'art.  42,          l'avviso    d'accertamento   deve   essere   specificamente          motivato,   a   pena   di   nullita',   in  relazione  alle          giustificazioni  fornite  dal  contribuente  e le imposte o          le maggiori  imposte  devono essere calcolate tenendo conto          di quanto previsto al comma 2.              6.  Le  imposte  o  le maggiori  imposte  accertate  in          applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 2 sono          iscritte  a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del          decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546, concernente          il  pagamento  dei  tributi  e delle sanzioni pecuniarie in          pendenza  di  giudizio,  unitamente  ai relativi interessi,          dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.              7.  I  soggetti diversi da quelli cui sono applicate le          disposizioni  dei  commi  precedenti  possono richiedere il          rimborso  delle  imposte pagate a seguito dei comportamenti          disconosciuti  dall'amministrazione finanziaria; a tal fine          detti  soggetti  possono proporre, entro un anno dal giorno          in  cui  l'accertamento  e'  divenuto definitivo o e' stato          definito  mediante  adesione  o  conciliazione  giudiziale,          istanza  di  rimborso all'amministrazione, che provvede nei          limiti   dell'imposta   e  degli  interessi  effettivamente          riscossi a seguito di tali procedure.              8.  Le  norme tributarie che, allo scopo di contrastare          comportamenti   elusivi,  limitano  deduzioni,  detrazioni,          crediti  d'imposta  o altre posizioni soggettive altrimenti          ammesse   dall'ordinamento   tributario,   possono   essere          disapplicate  qualora  il  contribuente  dimostri che nella          particolare  fattispecie  tali effetti elusivi non potevano          verificarsi.  A  tal  fine  il contribuente deve presentare          istanza al direttore regionale delle entrate competente per          territorio,   descrivendo   compiutamente   l'operazione  e          indicando  le  disposizioni  normative  di  cui  chiede  la          disapplicazione.  Con decreto del Ministro delle finanze da          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge          23 agosto  1988  n. 400, sono disciplinate le modalita' per          l'applicazione del presente comma".
                           |  
|   |                                 Art. 4.                 Dichiarazione e scritture contabili  1.  Il  soggetto  controllante  residente deve dichiarare i redditi dell'impresa,  societa'  o  ente  non residente in apposito prospetto allegato  alla  propria dichiarazione dei redditi, agli effetti delle imposte sui redditi dovute dai partecipanti.  2.  Ai  fini  dell'applicazione dell'articolo 2, il bilancio ovvero altro documento riepilogativo della contabilita' di esercizio redatti secondo  le  norme  dello  Stato  o  territorio  in  cui risiede o e' localizzata l'impresa, la societa' o l'ente non residente costituisce parte integrante del prospetto di cui al comma 1.  3.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti non si applicano se il soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,  n. 3), del codice civile o i soggetti da esso partecipati non possiedono partecipazioni agli utili.  4.  Su  richiesta  dell'Amministrazione  finanziaria,  il  soggetto controllante deve fornire, entro trenta giorni, idonea documentazione dei  costi di acquisizione dei beni relativi all'attivita' esercitata nonche'   delle   componenti   reddituali  rilevanti  ai  fini  della determinazione  dei  redditi  o delle perdite, compresi i compensi di cui all'articolo 3, comma 6.  5.  In  caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito  di  impresa  interamente  tramite  una  societa'  o  un ente residente,  le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano a quest'ultimo soggetto. 
                                         Nota all'art. 4:              - Per il riferimento all'art. 2359 del codice civile si          veda la nota all'art. 1.
                           |  
|   |                                 Art. 5.                             Interpello  1.  Ai fini del comma 5 dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, l'interpello, corredato degli elementi  necessari  ai fini della disapplicazione della norma di cui al  citato  articolo  127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917  del  1986  e'  rivolto  alla  Agenzia  delle entrate - Direzione centrale  per  la  normativa  e  il contenzioso, per il tramite della Direzione regionale per le entrate competente per territorio.  2.  La risposta e' resa con atto espresso, entro centoventi giorni, ovvero  per  le  imprese  gia'  operanti  nei  Paesi di cui al citato articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 entro  centottanta  giorni,  decorrenti  dalla  data di consegna o di ricezione  dell'istanza  di interpello da parte dell'ufficio. Decorso il  termine  senza  un atto espresso, la risposta si intende comunque resa   positivamente   nel   senso   della   non  applicazione  delle disposizioni  di  cui  all'articolo 127-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  al  caso  che forma oggetto dell'interpello.  3.  Ai  fini  della  risposta  positiva  rileva in particolare, nei riguardi  del  soggetto controllante autore dell'interpello, il fatto che   l'impresa,   la   societa'   o   l'ente  non  residente  svolge effettivamente  un'attivita' commerciale, ai sensi dell'articolo 2195 del  codice  civile,  come sua principale attivita' nello Stato o nel territorio con regime fiscale privilegiato nel quale ha sede, con una struttura   organizzativa   idonea   allo  svolgimento  della  citata attivita' oppure alla sua autonoma preparazione e conclusione, ovvero il  fatto  che i redditi conseguiti da tali soggetti sono prodotti in misura  non  inferiore  al  75  per  cento in altri Stati o territori diversi  da  quelli  di  cui all'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della   Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  ed  ivi  sottoposti integralmente a tassazione ordinaria. Ai fini della medesima risposta positiva,  nel  caso  di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del  presente  regolamento, rileva anche il fatto che i redditi della stabile   organizzazione   risultano   sottoposti   integralmente   a tassazione  ordinaria  nello  Stato  o  territorio  in  cui  ha  sede l'impresa, la societa' o l'ente partecipato.  4.  Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si  applica  il decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209,  recante  regolamento  concernente l'esercizio dell'interpello e l'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria. 
                                         Note all'art. 5:              -  Per  il riferimento all'art. 127-bis del testo unico          delle imposte sui redditi si veda la nota all'art. 1.              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 2195 del          codice civile:              "Art.  2195  (Imprenditori soggetti a registrazione). -          Sono  soggetti  all'obbligo  dell'iscrizione  nel  registro          delle imprese gli imprenditori che esercitano:                1)  un'attivita'  industriale diretta alla produzione          di beni o di servizi;                2)  un'attivita' intermediaria nella circolazione dei          beni;                3)  un'attivita'  di trasporto per terra, per acqua o          per aria;                4) un'attivita' bancaria o assicurativa;                5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.              Le  disposizioni della legge che fanno riferimento alle          attivita'  e  alle imprese commerciali si applicano, se non          risulta  diversamente,  a  tutte  le  attivita' indicate in          questo articolo e alle imprese che le esercitano".              -  Il decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, reca          il  regolamento concernente la determinazione degli organi,          delle    procedure   e   delle   modalita'   di   esercizio          dell'interpello   e   dell'obbligo  di  risposta  da  parte          dell'amministrazione finanziaria, di cui all'art. 11, comma          5, della legge n. 212 del 2000.
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|   |                                 Art. 6.                             Decorrenza  1.   Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  a decorrere  dal periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di   pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dei  decreti  di  cui all'articolo  127-bis,  comma 4,  del  testo  unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre   1986,  n.  917,  con  riferimento  ai  redditi  conseguiti dall'impresa,  societa' o ente non residente dall'esercizio o periodo di gestione che inizia successivamente alla stessa data. 
                                         Nota all'art. 6:              -  Per  il  riferimento  all'art. 127-bis, comma 4, del          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  si veda la nota          all'art. 1.
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|   |                                 Art. 7.                          Entrata in vigore  1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.  Il  presente  decreto  munito  del  sigillo di Stato sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.    Roma, 21 novembre 2001                                                Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli  Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2001  Ufficio  di  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2    Economia e finanze, foglio n. 207  |  
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