| Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 3 dicembre 2001, n. 428 |  
| Norme  per  il  finanziamento  dei  lavori  per la falda acquifera di Milano  e  per  il  completamento  della  diga  foranea  di Molfetta. Ulteriore  proroga  del  termine di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile  1973,  n.  171,  e  successive  modificazioni,  in materia di prelievo delle acque di falda nel litorale di Venezia. |  
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                              promulga la seguente legge:
                                 Art. 1.  1.  Per  l'esecuzione delle opere e degli impianti necessari per il controllo  della falda acquifera di Milano e' autorizzata la spesa, a favore  della  regione  Lombardia,  di lire 10.000 milioni per l'anno 2001,  di  lire 5.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 5.000 milioni per l'anno 2003.  2. Per la prosecuzione dei lavori di costruzione della diga foranea del porto di Molfetta e' autorizzata la spesa, a favore della regione Puglia,  di  lire  3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.  3. All'articolo 3, terzo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, come  da  ultimo modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 27 marzo  2001,  n.  122,  le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle  seguenti:  "31 dicembre 2004, e comunque fino al momento della effettiva  disponibilita'  di  acqua  per  il  tramite  di acquedotti rurali".  4.  All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a lire 13.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio   e   della   programmazione   economica  per  l'anno  2001, utilizzando,  quanto  a  lire 10.000 milioni per il 2001 e lire 5.000 milioni  per  ciascuno  degli  anni  2002  e  2003,  l'accantonamento relativo  al  medesimo  Ministero  e, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno  degli  anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.    Data a Roma, addi' 3 dicembre 2001                               CIAMPI                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio                              dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
                                LAVORI PREPARATORI          Senato della Repubblica (atto n. 477):              Presentato  dal  sen.  Travaglia  ed altri il 17 luglio          2001.              Assegnato  alla  13a commissione (Territorio, ambiente,          beni  ambientali),  in  sede deliberante, il 26 luglio 2001          con pareri delle commissioni 1a, 5a e 8a.              Esaminato   dalla  13a  commissione  il  31  luglio  ed          approvato il 1 agosto 2001.          Camera dei deputati (atto n. 1477):              Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e          lavori  pubblici),  in  sede referente, il 7 settembre 2001          con pareri delle commissioni I e V.              Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il          24 ottobre 2001; 6, 7, 8 e 14 novembre 2001.              Assegnato  nuovamente  alla VIII commissione (Ambiente,          territorio  e  lavori pubblici), in sede legislativa, il 14          novembre 2001 con il parere delle commissioni I e V.              Esaminato  dalla VIII commissione, in sede legislativa,          ed approvato il 14 novembre 2001. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano          invariati il valore e l'efficacia.          Nota al titolo:              - Il  testo  dell'art. 3 della legge 16 aprile 1973, n.          171, e' riportato nelle note all'art. 1.          Nota all'art. 1:              - Il  testo  dell'art. 3 della legge 16 aprile 1973, n.          171  (Interventi  per  la  salvaguardia  di  Venezia), come          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:              "Art.   3. - Il   piano  comprensoriale  stabilisce  le          direttive  da osservare nel territorio del comprensorio per          la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.              Tali direttive riguardano:                a) lo  sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli          insediamenti abitativi, produttivi e terziari;                b) le  zone  da  riservare  a speciali destinazioni e          quelle  da  assoggettare  a speciali vincoli o limitazioni,          con  particolare  riferimento  alle  localita' di interesse          paesistico,  storico,  archeologico, artistico, monumentale          ed ambientale;                c) le  limitazioni  specificamente  preordinate  alla          tutela  dell'ambiente  naturale,  alla  preservazione della          unita'  ecologica e fisica della laguna, alla preservazione          delle  barene  ed  all'esclusione  di  ulteriori  opere  di          imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico          ed  idrico  e,  in  particolare, al divieto di insediamenti          industriali  inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle          acque sopra e sotto suolo;                d) l'apertura  delle  valli  da  pesca  ai fini della          libera espansione della marea;                e) il sistema delle infrastrutture e delle principali          attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere          portuali.              E' consentito sino al 31 dicembre 2004, e comunque fino          al  momento  della effettiva disponibilita' di acqua per il          tramite  di  acquedotti  rurali  il prelievo delle acque di          falda  ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni          di   Cavallino   Treporti,   di   Punta   Sabbioni   e   di          Sant'Erasmo.".
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