Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 ottobre 2001
Autorizzazione all'azienda sanitaria locale n. 4 di l'Aquila ad espletare le attivita' di trapianto di rene-pancreas, da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della prevenzione - Ufficio XIII

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 4 di l'Aquila, in data 18 giugno 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene-pancreas, da cadavere a scopo terapeutico, presso il Presidio ospedaliero "S. Salvatore" di Coppito.
Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in data 7 agosto 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati, presso le strutture relative alle attivita' di trapianto di rene;
Visto il decreto ministeriale del 9 ottobre 2000 di autorizzazione al trapianto di rene da cadavere, presso il Presidio ospedaliero "S. Salvatore" di Coppito.
Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge;
Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista l'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita' che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1 marzo 2001 del Ministro della sanita', nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Abruzzo adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1 aprile 1999, n. 91;
Decreta:
Art. 1.
L'Azienda sanitaria locale n. 4 di l'Aquila, e' autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene-pancreas, da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.
 
Art. 2.
Le operazioni di trapianto di rene-pancreas debbono essere eseguite presso il blocco operatorio del Presidio ospedaliero "S. Salvatore" di Coppito dell'Azienda sanitaria locale n. 4 di l'Aquila.
 
Art. 3.
Le operazioni di trapianto di rene-pancreas debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:
Famulari prof. Antonio - Dirigente medico secondo livello - Cattedra di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo - Universita' degli studi di l'Aquila - U.O. Trapianti d'organo - ASL n. 4 - L'Aquila;
Verzaro dott. Roberto - Dirigente primo livello - Cattedra di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo - Universita' degli studi di l'Aquila - U.O. Trapianti d'organo - A.S.L. n. 4 - L'Aquila;
De Simone dott. Paolo - Dirigente primo livello - U.O. Trapianti d'organo - A.S.L. n. 4 - L'Aquila;
Martini prof. Ettore - Dirigente secondo livello - Divisione di urologia - A.S.L. n. 4 - L'Aquila;
Andreassi dott. Paolo - Dirigente primo livello - Divisione di urologia - A.S.L. n. 4 - L'Aquila;
Di Pasquale dott. Boris - Dirigente primo livello - Divisione di urologia - A.S.L. n. 4 - L'Aquila;
Di Clemente dott. Luigi - Dirigente primo livello - Divisione di urologia - A.S.L. n. 4 - L'Aquila.
 
Art. 4.
Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Abruzzo non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1 aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.
 
Art. 5.
Il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 4 di l'Aquila e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2001
Il dirigente responsabile: Ballacci
 
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