IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo e all'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 145, comma 5, ha previsto la concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le modalita' e nelle misure di cui alla citata legge n. 808/1985, di finanziamenti ai progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero della difesa, utilizzando la quota delle disponibilita' di cui alla stessa legge n. 808/1985, definita da questo comitato; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale si dispone la riforma dell'organizzazione del governo, ed in particolare l'art. 27, con il quale viene istituito il Ministero delle attivita' produttive, e l'art. 49, con il quale viene istituito il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca; Vista la propria delibera 22 dicembre 1998, n. 155 (Gazzetta Ufficiale n. 86/1999), che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 808/1985, ha stabilito le condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni finanziarie dei programmi formulati dalle imprese del settore aeronautico, i criteri di selezione e di graduatoria, i criteri per le modalita' dell'istruttoria e il regime delle restituzioni nella fattispecie di chiusura dei programmi; Vista la nota n. 757627-15/0-3 del 16 maggio 2001, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo avere acquisito, in data 3 maggio 2001, il parere del comitato ex legge n. 808/1985, art. 2, ha formulato una proposta concernente la quota di disponibilita' derivanti dalla legge n. 808/1985 e successivi rifinanziamenti da destinare ai progetti nel settore spaziale; Su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera: 1. La quota degli stanziamenti utilizzabili, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 5, per la concessione di finanziamenti per i progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali e' stabilita, per il triennio 2001-2003, in misura non inferiore al 10% delle disponibilita' di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, e successivi rifinanziamenti; 2. Per gli interventi di cui al punto 1 il Ministero delle attivita' produttive si attiene, in quanto compatibili, alle direttive di cui alla delibera 22 dicembre 1998, n. 155 di questo Comitato. Sono ammesse ai benefici le imprese industriali il cui fatturato medio nel tre esercizi precedenti la domanda e' per oltre il 50% dovuto ad attivita' industriali nel settore aerospaziale. Si applicano i commi 2 e 3 della citata delibera 22 dicembre 1998, n. 155. I progetti di cui al comma 1, individuati dal Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca e con il Ministero della difesa, sono sottoposti alla valutazione del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui alla legge n. 808/1985, art. 2. Relativamente ai progetti caratterizzati da elevata innovativita', gli interventi del Ministero delle attivita' produttive possono, per esigenze di conferma della validita' dei progetti stessi, essere concentrati sulle fasi preliminari di definizione e studi tecnologici. Ai fini degli interventi in questione, le disposizioni relative al settore aeronautico di cui ai punti 1.1, 1.3, 1.4, 2.1 lettere f) e g), 2.2 II) e IV) della citata delibera 22 dicembre 1998, n. 155, si considerano riferite al settore aerospaziale. 3. Ai fini dell'applicazione del punto 1.2 della delibera di questo Comitato del 22 dicembre 1998, n. 155, per i provvedimenti di variazione o finanziamento di successive fasi relativi a programmi nel settore aeronautico gia' ammessi agli interventi del Ministero delle attivita' produttive ai sensi della legge n. 808/1985, si fa riferimento, nei casi di scorporo, alla situazione verificata al momento del provvedimento originario. Le eventuali variazioni, purche' non riferite al costo complessivo dell'intervento, vanno approvate con la procedura di cui alla sopraindicata delibera 22 dicembre 1998, n. 155. Roma, 15 novembre 2001 Il Presidente delegato: Tremonti Registrata alla Corte dei conti il 27 novembre 2001 Registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 123 |