Gazzetta n. 286 del 10 dicembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 20 novembre 2001 |
Riconoscimento alla sig.ra Rubino Ravelli Katiuscia di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per gli affari di giustizia
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Rubino Ravelli Katiuscia, nata a Brescia il 23 ottobre 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale venezuelano di "abogado", di cui e' in possesso, conseguito presso l'"Universidad Catolica Andres Bello" di Caracas in data 3 ottobre 1997, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato"; Considerato inoltre che e' iscritta nel "colegio de abogados" di Caracas dal 26 gennaio 1999, come attestato dal "colegio de abogados" stesso; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 15 giugno 2001; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Rubino Ravelli Katiuscia, nata a Brescia il 23 ottobre 1974, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati" e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accettare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto penale; 5) diritto processuale penale; 6) diritto amministrativo; 7) ordinamento e deontologia forensi. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 20 novembre 2001 Il capo del Dipartimento: Tatozzi |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
|
|
|