Gazzetta n. 286 del 10 dicembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 20 novembre 2001 |
Riconoscimento alla sig.ra Piotrowska Iwona Irena di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per gli affari di giustizia
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Piotrowska Iwona Irena, nata a Zawiercie (Polonia) il 15 aprile 1958, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale polacco "dyplom Ukonczenia Studiow Wyzszych" di cui e' in possesso dal luglio 1982, rilasciato dall'Universita' Jagellonica di Cracovia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di chimico; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 settembre 2001; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma in data 10 ottobre 1995 e valido fino al 6 maggio 2002, per lavoro subordinato; Decreta: Alla sig.ra Piotrowska Iwona Irena, nata a Zawiercie (Polonia) il 15 aprile 1958, cittadina polacca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. Roma, 20 novembre 2001 Il capo del Dipartimento: Tatozzi |
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