| Gazzetta n. 286 del 10 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  
| DECRETO 20 novembre 2001 |  
| Riconoscimento alla sig.ra Piotrowska Iwona Irena di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di chimico. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE            del Dipartimento per gli affari di giustizia
    Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Piotrowska  Iwona  Irena,  nata  a Zawiercie  (Polonia) il 15 aprile 1958, cittadina polacca, diretta ad ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto legislativo,  il  riconoscimento  del titolo accademico-professionale polacco  "dyplom  Ukonczenia  Studiow Wyzszych" di cui e' in possesso dal luglio 1982, rilasciato dall'Universita' Jagellonica di Cracovia, ai   fini   dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio  in  Italia  della professione di chimico;  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 25 settembre 2001;  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione  di  chimico,  come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;  Visti gli articoli 6 del decreto n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di  permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  Questura  di Roma in data 10 ottobre 1995 e valido fino al 6 maggio 2002, per lavoro subordinato;                              Decreta:  Alla  sig.ra  Piotrowska Iwona Irena, nata a Zawiercie (Polonia) il 15 aprile   1958,   cittadina  polacca,  e'  riconosciuto  il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.    Roma, 20 novembre 2001                                    Il capo del Dipartimento: Tatozzi  |  
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