Gazzetta n. 286 del 10 dicembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 20 novembre 2001 |
Rigetto della domanda di riconoscimento al sig. Ege Harald di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per gli affari di giustizia
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del dott. Ege Harald, nato a Ravensburg il 18 maggio 1965, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di psicologo conseguito in Germania; Rilevato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico "Dipl.-Verw.-Wiss." conseguito presso la facolta' di scienze amministrative dell'Universita' di Costanza in data 20 agosto 1992; Considerato che il dott. Ege e' altresi' in possesso del diploma di specialista in "Relazioni industriali e del lavoro" conseguito presso l'Universita' degli studi di Bologna in data 7 luglio 1994, e del titolo di "Dottore di ricerca in psicologia del lavoro e dell'organizzazione" conseguito presso la stessa Universita' il 18 giugno 1998; Considerato che, il richiedente non ha dimostrato di possedere due anni di esperienza professionale nell'ambito della psicologia, come richiesto dall'art. 3, lettera b), della direttiva 89/48/CEE e dall'art. 3 del decreto legislativo n. 115/1992, per quei Paesi in cui la professione non sia regolamentata; Considerato che il dott. Ege risulta iscritto alla "BDP - Berufsverband deutscher psychologen" da dicembre 1999, ma che tale associazione non e' stata inserita nell'allegato alla direttiva 89/48/CEE ai sensi dell'art. 1, lettera d), secondo comma, e che pertanto l'iscrizione stessa non puo' essere considerata al fine di valutare la professione di psicologo in Germania come "regolamentata" per i membri della BDP; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2000 e del 17 luglio 2001; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Decreta: L'istanza presentata dal dott. Ege Harald nato a Ravensburg 18 maggio 1965, cittadino tedesco, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Germania, e' respinta. Roma, 20 novembre 2001 Il capo del Dipartimento: Tatozzi |
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