Gazzetta n. 286 del 10 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 novembre 2001
Rigetto della domanda di riconoscimento al sig. Ege Harald di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per gli affari di giustizia

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del dott. Ege Harald, nato a Ravensburg il 18 maggio 1965, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di psicologo conseguito in Germania;
Rilevato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico "Dipl.-Verw.-Wiss." conseguito presso la facolta' di scienze amministrative dell'Universita' di Costanza in data 20 agosto 1992;
Considerato che il dott. Ege e' altresi' in possesso del diploma di specialista in "Relazioni industriali e del lavoro" conseguito presso l'Universita' degli studi di Bologna in data 7 luglio 1994, e del titolo di "Dottore di ricerca in psicologia del lavoro e dell'organizzazione" conseguito presso la stessa Universita' il 18 giugno 1998;
Considerato che, il richiedente non ha dimostrato di possedere due anni di esperienza professionale nell'ambito della psicologia, come richiesto dall'art. 3, lettera b), della direttiva 89/48/CEE e dall'art. 3 del decreto legislativo n. 115/1992, per quei Paesi in cui la professione non sia regolamentata;
Considerato che il dott. Ege risulta iscritto alla "BDP - Berufsverband deutscher psychologen" da dicembre 1999, ma che tale associazione non e' stata inserita nell'allegato alla direttiva 89/48/CEE ai sensi dell'art. 1, lettera d), secondo comma, e che pertanto l'iscrizione stessa non puo' essere considerata al fine di valutare la professione di psicologo in Germania come "regolamentata" per i membri della BDP;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2000 e del 17 luglio 2001;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Decreta:
L'istanza presentata dal dott. Ege Harald nato a Ravensburg 18 maggio 1965, cittadino tedesco, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Germania, e' respinta.
Roma, 20 novembre 2001
Il capo del Dipartimento: Tatozzi
 
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