Gazzetta n. 285 del 7 dicembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2001, n. 425
Regolamento di attuazione della direttiva 2000/27/CE, che modifica la direttiva 93/53/CEE, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la direttiva 2000/27/CE del Consiglio, del 2 maggio 2000, che modifica la direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263, concernente regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997,
n.263
1 . Al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) la rimozione di tutti i pesci secondo un piano predisposto dal servizio ufficiale e approvato dalla Commissione europea;";
b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. E' vietata la vaccinazione dei pesci contro le malattie dell'elenco II nelle zone riconosciute o nelle aziende riconosciute ubicate nelle zone non riconosciute e nelle zone o aziende che abbiano gia' avviato le procedure per il riconoscimento previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1992, n. 555, e successive modifiche, nonche' contro le malattie dell'elenco I.
2. In deroga al comma 1 il Ministero della salute puo' autorizzare la vaccinazione in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia dell'elenco I a condizione che le modalita' di vaccinazione siano precisate nel programma di intervento approvato a norma dell'articolo 15 e che sia tenuto conto dei criteri fissati nell'allegato E.
3. In caso di riesame, in sede comunitaria, della disciplina relativa alla vaccinazione, il Ministero della salute adotta le conseguenti misure tecniche di adeguamento.";
c) dopo l'allegato D e' aggiunto il seguente:
"Allegato E
Criteri per i programmi di vaccinazione
I programmi di vaccinazione devono contenere almeno le informazioni seguenti:
1) situazione della malattia che giustifica la richiesta di vaccinazione;
2) informazioni sulle zone costiere e su quelle continentali, sulle localita' e sulle aziende in cui puo' essere eseguita la vaccinazione: tali zone non potranno in nessun caso estendersi oltre i limiti della zona infetta e, se necessario, della zona cuscinetto creata intorno alla zona infetta;
3) informazioni particolareggiate sul vaccino da utilizzare, incluso il tipo o i tipi di vaccino che possono essere utilizzati;
4) informazioni particolareggiate riguardanti condizioni di impiego, frequenza di vaccinazione e limiti delle operazioni di vaccinazione;
5) criteri di sospensione della vaccinazione;
6) disposizioni per la tenuta di un registro delle operazioni di vaccinazione;
7) disposizioni per limitare i movimenti dei pesci nella zona di vaccinazione e per garantire che i pesci possano lasciare tale zona solo per essere abbattuti e destinati al consumo umano o, se necessario, per essere distrutti;
8) qualsiasi altra disposizione necessaria in caso di vaccinazione.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 ottobre 2001

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie
Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 260



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2000/27/CE e' pubblicata in GUCE n. L
114 del 13 maggio 2000.
- La direttiva 93/53/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 175
del 19 settembre 1993.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1994". L'art. 4 della succitata legge cosi' recita:
"Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via
regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare
in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1,
lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C,
applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della
citata legge n. 86 del 1989".
Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
1997, n. 263, reca: "Misure comunitarie minime di lotta
contro talune malattie dei pesci".

Note all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 1997, n. 263, vedi note alle premesse.
- Il testo dell'art. 6, del citato decreto, come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 6. - 1. Non appena la presenza di una delle
malattie dell'elenco I e' ufficialmente confermata il
servizio ufficiale dispone, oltre a quanto previsto
dall'art. 5, comma 2, l'applicazione delle seguenti misure
nell'azienda infetta:
a) la rimozione di tutti i pesci secondo un piano
predisposto dal servizio ufficiale e approvato dalla
Commissione europea;
b) la pulizia e la disinfezione di tutte le vasche
presenti nelle aziende di terraferma, previo svuotamento
dell'acqua, che deve essere sottoposta ad un trattamento
che renda inattivi gli eventuali agenti patogeni;
c) la distruzione, conformemente al decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sotto il controllo
del servizio ufficiale, di tutte le uova, i gameti, i pesci
morti e i pesci che presentano segni clinici di malattia,
considerati materiali ad alto rischio;
d) l'uccisione e la distruzione, ai sensi del citato
decreto legislativo n. 508 del 1992, sotto il controllo del
servizio ufficiale, dei pesci vivi oppure, per i pesci che
hanno raggiunto le dimensioni commerciali e che non
presentano alcun segno clinico di malattia, il loro
abbattimento, sotto controllo ufficiale, ai fini della
commercializzazione o della trasformazione per il consumo
umano. In quest'ultimo caso il servizio ufficiale provvede
affinche':
1) i pesci siano immediatamente abbattuti ed
eviscerati;
2) le operazioni siano effettuate in modo da
impedire la diffusione di agenti patogeni;
3) le frattaglie ed i resti dei pesci, considerati
materiali ad alto rischio, siano sottoposti ad un
trattamento idoneo alla distruzione degli agenti patogeni
conformemente al decreto legislativo n. 508 del 1992;
4) le acque utilizzate siano sottoposte ad un
trattamento che renda inattivi gli eventuali agenti
patogeni;
e) la immediata pulizia e la disinfezione delle
vasche, degli impianti e delle sostanze potenzialmente
contaminati, dopo il ritiro dei pesci, delle uova e dei
gameti. Tali operazioni devono avvenire secondo le
istruzioni impartite dal servizio ufficiale in modo da
eliminare gli eventuali rischi di diffusione o di
sopravvivenza dell'agente patogeno;
f) la distruzione di qualsiasi materia di cui
all'art. 5, comma 2, lettera d), o l'effettuazione di un
trattamento atto a garantire la distruzione di qualsiasi
agente patogeno;
g) l'indagine epizootologica, conformemente all'art.
8, comprendente il prelievo di campioni da sottoporre ad
analisi di laboratorio.
2. Tutte le aziende che si trovano nel bacino imbrifero
o nella zona costiera in cui e' situata l'azienda infetta
devono essere sottoposte ad ispezioni sanitarie e, qualora
vengano accertati casi positivi, si applicano le misure di
cui al comma 1.
3. Il ripopolamento dell'azienda e' autorizzato dal
servizio ufficiale, previa ispezione delle operazioni di
pulizia e disinfezione e dopo che sia trascorso un lasso di
tempo ritenuto appropriato dallo stesso servizio, tale da
garantire l'eliminazione completa dell'agente patogeno
nonche' l'eradicazione di altre possibili infezioni nel
medesimo bacino imbrifero.
4. Il servizio ufficiale collabora con i servizi
ufficiali di altri Stati membri per garantire il rispetto
delle misure di cui al presente articolo, quando e'
necessaria una cooperazione per l'applicazione delle misure
di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d)
adottate da un altro Stato membro.".



 
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