| Gazzetta n. 285 del 7 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2001, n. 425 |  
| Regolamento di attuazione della direttiva 2000/27/CE, che modifica la direttiva  93/53/CEE,  recante  misure  comunitarie  minime  di lotta contro talune malattie dei pesci. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  Vista la direttiva 2000/27/CE del Consiglio, del 2 maggio 2000, che modifica  la  direttiva  93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci;  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 4;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263,  concernente regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci;  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2000;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001;  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro della salute;
                                E m a n a                      il seguente regolamento:                               Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica 3 luglio 1997,                                n.263  1  .  Al  decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263, sono apportate le seguenti modifiche:    a)  all'articolo  6,  comma  1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:      "a)  la rimozione di tutti i pesci secondo un piano predisposto dal servizio ufficiale e approvato dalla Commissione europea;";    b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:      "Art.  14.  - 1. E' vietata la vaccinazione dei pesci contro le malattie  dell'elenco  II  nelle  zone  riconosciute  o nelle aziende riconosciute  ubicate  nelle  zone  non  riconosciute  e nelle zone o aziende  che  abbiano gia' avviato le procedure per il riconoscimento previste  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 novembre 1992,  n.  555,  e  successive  modifiche, nonche' contro le malattie dell'elenco I.  2.  In deroga al comma 1 il Ministero della salute puo' autorizzare la  vaccinazione in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia dell'elenco  I  a  condizione  che le modalita' di vaccinazione siano precisate nel programma di intervento approvato a norma dell'articolo 15 e che sia tenuto conto dei criteri fissati nell'allegato E.  3.  In  caso  di  riesame,  in  sede  comunitaria, della disciplina relativa  alla  vaccinazione,  il  Ministero  della  salute adotta le conseguenti misure tecniche di adeguamento.";    c) dopo l'allegato D e' aggiunto il seguente:                             "Allegato E               Criteri per i programmi di vaccinazione  I programmi di vaccinazione devono contenere almeno le informazioni seguenti:    1)  situazione  della  malattia  che  giustifica  la richiesta di vaccinazione;    2)  informazioni  sulle  zone  costiere e su quelle continentali, sulle  localita'  e  sulle  aziende  in  cui  puo' essere eseguita la vaccinazione:  tali zone non potranno in nessun caso estendersi oltre i  limiti  della zona infetta e, se necessario, della zona cuscinetto creata intorno alla zona infetta;    3)  informazioni  particolareggiate  sul  vaccino  da utilizzare, incluso il tipo o i tipi di vaccino che possono essere utilizzati;    4)   informazioni  particolareggiate  riguardanti  condizioni  di impiego,  frequenza  di  vaccinazione  e  limiti  delle operazioni di vaccinazione;    5) criteri di sospensione della vaccinazione;    6)  disposizioni per la tenuta di un registro delle operazioni di vaccinazione;    7)  disposizioni per limitare i movimenti dei pesci nella zona di vaccinazione  e  per garantire che i pesci possano lasciare tale zona solo  per  essere  abbattuti  e  destinati  al  consumo  umano  o, se necessario, per essere distrutti;    8)   qualsiasi   altra   disposizione   necessaria   in  caso  di vaccinazione.".  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 24 ottobre 2001
                                 CIAMPI                                  Berlusconi,      Presidente     del                                     Consiglio dei Ministri                                  Buttiglione,    Ministro   per   le                                     politiche comunitarie                                  Sirchia, Ministro della salute
  Visto, il Guardasigilli: Castelli
    Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001  Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 260 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi          qui trascritti.            Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli estremi di          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'          europee (GUCE).
            Note alle premesse:              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i          regolamenti.              -  La  direttiva  2000/27/CE e' pubblicata in GUCE n. L          114 del 13 maggio 2000.              - La direttiva 93/53/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 175          del 19 settembre 1993.              -  La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria          1994". L'art. 4 della succitata legge cosi' recita:              "Art.  4  (Attuazione  di  direttive comunitarie in via          regolamentare).  -  1. Il Governo e' autorizzato ad attuare          in  via  regolamentare,  a norma degli articoli 3, comma 1,          lettera  c),  e  4  della  legge  9  marzo  1989, n. 86, le          direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  C,          applicando  anche  il  disposto dell'art. 5, comma 1, della          citata legge n. 86 del 1989".              Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 luglio          1997,  n.  263,  reca:  "Misure comunitarie minime di lotta          contro talune malattie dei pesci".
            Note all'art. 1:              -  Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 3          luglio 1997, n. 263, vedi note alle premesse.              -  Il  testo  dell'art.  6,  del  citato  decreto, come          modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:              "Art.  6.  -  1.  Non  appena  la presenza di una delle          malattie  dell'elenco  I  e'  ufficialmente  confermata  il          servizio   ufficiale   dispone,  oltre  a  quanto  previsto          dall'art.  5, comma 2, l'applicazione delle seguenti misure          nell'azienda infetta:                a)  la  rimozione  di  tutti i pesci secondo un piano          predisposto   dal  servizio  ufficiale  e  approvato  dalla          Commissione europea;                b) la  pulizia  e  la disinfezione di tutte le vasche          presenti  nelle  aziende  di terraferma, previo svuotamento          dell'acqua,  che  deve  essere sottoposta ad un trattamento          che renda inattivi gli eventuali agenti patogeni;                c)   la   distruzione,   conformemente   al   decreto          legislativo  14 dicembre  1992,  n. 508, sotto il controllo          del servizio ufficiale, di tutte le uova, i gameti, i pesci          morti  e  i pesci che presentano segni clinici di malattia,          considerati materiali ad alto rischio;                d) l'uccisione  e la distruzione, ai sensi del citato          decreto legislativo n. 508 del 1992, sotto il controllo del          servizio  ufficiale, dei pesci vivi oppure, per i pesci che          hanno   raggiunto  le  dimensioni  commerciali  e  che  non          presentano   alcun  segno  clinico  di  malattia,  il  loro          abbattimento,  sotto  controllo  ufficiale,  ai  fini della          commercializzazione  o  della trasformazione per il consumo          umano.  In quest'ultimo caso il servizio ufficiale provvede          affinche':                  1)   i  pesci  siano  immediatamente  abbattuti  ed          eviscerati;                  2)  le  operazioni  siano  effettuate  in  modo  da          impedire la diffusione di agenti patogeni;                  3)  le frattaglie ed i resti dei pesci, considerati          materiali   ad   alto   rischio,  siano  sottoposti  ad  un          trattamento  idoneo  alla distruzione degli agenti patogeni          conformemente al decreto legislativo n. 508 del 1992;                  4)  le  acque  utilizzate  siano  sottoposte  ad un          trattamento   che   renda  inattivi  gli  eventuali  agenti          patogeni;                e) la  immediata  pulizia  e  la  disinfezione  delle          vasche,  degli  impianti  e  delle  sostanze potenzialmente          contaminati,  dopo  il  ritiro  dei pesci, delle uova e dei          gameti.   Tali   operazioni   devono  avvenire  secondo  le          istruzioni  impartite  dal  servizio  ufficiale  in modo da          eliminare   gli   eventuali   rischi  di  diffusione  o  di          sopravvivenza dell'agente patogeno;                f)   la  distruzione  di  qualsiasi  materia  di  cui          all'art.  5,  comma  2, lettera d), o l'effettuazione di un          trattamento  atto  a  garantire la distruzione di qualsiasi          agente patogeno;                g) l'indagine  epizootologica, conformemente all'art.          8,  comprendente  il  prelievo di campioni da sottoporre ad          analisi di laboratorio.              2. Tutte le aziende che si trovano nel bacino imbrifero          o  nella  zona costiera in cui e' situata l'azienda infetta          devono  essere sottoposte ad ispezioni sanitarie e, qualora          vengano  accertati casi positivi, si applicano le misure di          cui al comma 1.              3.  Il  ripopolamento  dell'azienda  e' autorizzato dal          servizio  ufficiale,  previa  ispezione delle operazioni di          pulizia e disinfezione e dopo che sia trascorso un lasso di          tempo  ritenuto  appropriato dallo stesso servizio, tale da          garantire   l'eliminazione  completa  dell'agente  patogeno          nonche'  l'eradicazione  di  altre  possibili infezioni nel          medesimo bacino imbrifero.              4.  Il  servizio  ufficiale  collabora  con  i  servizi          ufficiali  di  altri Stati membri per garantire il rispetto          delle  misure  di  cui  al  presente  articolo,  quando  e'          necessaria una cooperazione per l'applicazione delle misure          di  cui  all'art.  5,  comma  2,  lettere  a),  b), c) e d)          adottate da un altro Stato membro.".
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