Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 27 novembre 2001 |
Operazione di cartolarizzazione dei crediti e proventi appartenenti allo Stato derivanti dai giochi del Lotto e dell'Enalotto. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 409, (l'"art. 15") che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una societa' a responsabilita' limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi, nonche' dei crediti e proventi di natura non tributaria appartenenti allo Stato; Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 15, che prevede, tra l'altro, che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi dell'art. 15; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che stabilisce che l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilita' e di concorso pronostici, per i quali si corrisponde una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che stabilisce che l'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di giochi di abilita' e di concorsi pronostici sono affidate al Ministero il quale puo' effettuarne la gestione direttamente o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneita'; Visto il decreto interministeriale 9 luglio 1957, n. 16781, che ha istituito il concorso pronostici abbinato alle estrazioni del gioco del Lotto (Enalotto); Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1957, da ultimo modificato con decreto ministeriale del 23 settembre 1999, recante il regolamento dell'Enalotto; Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, che stabilisce che l'esercizio del gioco del Lotto e' riservato allo Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, recante il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85; Visti i decreti ministeriali 17 marzo 1993, n. 4832, e 8 novembre 1993, n. 8099, con i quali sono stati affidati a Lottomatica S.p.a., con concessione traslativa di pubblici poteri, l'organizzazione e la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato; Vista la convezione stipulata in data 18 gennaio 1996 tra il Ministero e la SISAL S.p.a. con la quale il Ministero ha affidato a SISAL S.p.a. la gestione dell'Enalotto; Considerato che la societa' di cartolarizzazione prevista dall'art. 15 e' stata costituita con la denominazione: "Societa' per la cartolarizzazione dei crediti e dei proventi pubblici a responsabilita' limitata"; Considerata la necessita' di individuare i crediti e proventi di cui all'art. 15 e pertanto disporre la cessione dei medesimi alla societa' di cartolarizzazione; Considerata altresi' la necessita' di individuare le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione;
Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, sono ceduti, in massa e senza garanzia dell'importo che verra' effettivamente incassato, alla societa' per la cartolarizzazione, i crediti e proventi appartenenti allo Stato derivanti dal gioco del Lotto, per le scommesse che verranno eseguite a partire dalla data del 3 dicembre 2001 a tutto il 9 dicembre 2006, nonche' per le vincite relative a scommesse eseguite prima del 3 dicembre 2001 non reclamate dai relativi vincitori e non ancora versate a tale data allo Stato dal concessionario del gioco del Lotto, ivi compresi ogni e qualsiasi diritto di credito, tutti gli interessi, le penali ed ogni altro accessorio a qualsiasi titolo vantati nei confronti dei raccoglitori e del concessionario del servizio del gioco del Lotto in forza dei relativi atti di concessione, unitamente a qualsiasi provento possa derivare dalla escussione delle garanzie rilasciate dai predetti raccoglitori e dal predetto concessionario in esecuzione dei relativi atti di concessione. 2. I crediti e proventi di cui al precedente comma sono ceduti al netto: dell'aggio dovuto ai raccoglitori; delle somme relative al pagamento delle vincite eseguito dai raccoglitori e dal concessionario con le somme delle scommesse; dell'aggio dovuto al concessionario del servizio del gioco del Lotto ai sensi del vigente atto di concessione; delle ritenute operate sulle vincite; della quota dei proventi riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali; e del compenso attribuito agli operatori di telecomunicazione per la raccolta telefonica delle scommesse del Lotto, effettuate mediante schede prepagate. 3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, sono altresi' ceduti, in massa e senza garanzia dell'importo che verra' effettivamente incassato, alla societa' per la cartolarizzazione, i crediti e i proventi appartenenti allo Stato derivanti dalle giocate del concorso pronostici abbinato al gioco del Lotto (Enalotto), unitamente al diritto fisso previsto dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per le giocate che verranno eseguite a partire dalla data del 3 dicembre 2001 a tutto il 9 dicembre 2006, nonche' per le vincite relative a giocate eseguite prima del 3 dicembre 2001 non reclamate dai relativi vincitori e non ancora versate a tale data allo Stato dal gestore dell'Enalotto, ivi compresi ogni e qualsiasi diritto di credito, tutti gli interessi, le penali ed ogni altro accessorio a qualsiasi titolo vantati nei confronti del gestore dell'Enalotto ai sensi della vigente convenzione, unitamente a qualsiasi provento possa derivare dalla escussione delle garanzie rilasciate dal predetto gestore in esecuzione della predetta convenzione. 4. I crediti e proventi di cui al precedente comma sono ceduti al netto: del compenso dovuto ai ricevitori; dell'aggio dovuto al gestore dell'Enalotto ai sensi dell'attuale convenzione; delle somme che costituiscono il monte premi per le vincite; della quota del 12,25% delle poste relative alle giocate effettuate in Sicilia; e del compenso che verra' attribuito agli operatori di telecomunicazione per la raccolta telefonica delle giocate dell'Enalotto, quando il servizio sara' operativo. |
| Art. 2. 1. La cessione dei crediti e proventi e' effettuata per un corrispettivo iniziale a titolo definitivo irripetibile e non soggetto a conguagli, non superiore ad euro 3.000.000.000. A tale importo, pari a quello dei titoli all'uopo emessi dalla societa' di cartolarizzazione, sono sottratte le commissioni e le spese relative all'organizzazione della cartolarizzazione. 2. La societa' di cartolarizzazione versa altresi' un ulteriore importo, da corrispondersi semestralmente secondo le modalita' e l'ordine di priorita' dei pagamenti previsti nella convenzione tra creditori da stipularsi anche dal Ministero, in conformita' alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. Il Ministero potra' richiedere alla societa' di cartolarizzazione che tale importo sia parzialmente anticipato, una o piu' volte, mediante l'emissione di nuovi titoli o l'assunzione di finanziamenti a valere sui crediti e proventi ceduti ai sensi del presente decreto e a condizione che cio' sia disposto con apposito decreto e non comporti una diminuzione del rating attribuito a titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione per finanziare il pagamento del corrispettivo iniziale. |
| Art. 3. 1. I termini della cessione dei crediti e proventi di cui al presente decreto sono regolati da apposito contratto da stipularsi tra il Ministero, la societa' di cartolarizzazione e il rappresentante dei portatori dei titoli emessi dalla predetta societa'. 2. Il Ministero assume i seguenti impegni accessori richiesti per il buon esito dell'operazione secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione: assicurare che i giochi del Lotto e dell'Enalotto siano in ogni caso gestiti secondo criteri di normalita' e senza interruzioni; esercitare i poteri di controllo e vigilanza attribuiti ad esso ovvero all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dalla normativa vigente e dagli atti di concessione nei confronti del concessionario del gioco del Lotto e dei raccoglitori; esercitare i poteri di controllo e vigilanza attribuiti ad esso ovvero all'Agenzia delle entrate dalla normativa vigente e dalla convenzione nei confronti del gestore dell'Enalotto; risarcire la societa' di cartolarizzazione per i danni derivanti da inadempimento imputabile al concessionario del gioco del Lotto, dei raccoglitori del gioco del Lotto e del gestore dell'Enalotto, per dolo o colpa grave; indennizzare la societa' di cartolarizzazione nel caso di aumento delle commissioni, aggi e detrazioni indicate all'art. 1; cedere i crediti e proventi relativi ad altri giochi, ovvero riacquistare i crediti e proventi ceduti ai sensi del presente decreto, qualora fossero introdotti nuovi giochi o modificate sostanzialmente le caratteristiche o la vigente normativa di quelli ceduti, ovvero di altri giochi, purche' si determini una notevole riduzione degli incassi relativi ai crediti e proventi ceduti; riacquisto dei crediti e proventi ceduti con il presente decreto in caso di inosservanza delle pattuizioni previste nel contratto di cessione, qualora sussista grave pregiudizio degli interessi dei portatori dei titoli; informare mensilmente la societa' di cartolarizzazione dell'ammontare dei crediti e proventi incassati e delle somme effettivamente versate; rilascio di specifiche dichiarazioni, anche alle banche sottoscrittrici dei titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione, relative: alla conclusione e all'esecuzione del contratto di cessione; ai documenti e alle informazioni rese in relazione all'operazione di cartolarizzazione, ivi comprese quelle necessarie per la predisposizione del prospetto informativo; ai crediti e proventi ceduti. |
| Art. 4. 1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esercita, anche nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione, ogni potere di controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente e dai relativi atti di concessione ad essa spettanti nei confronti del concessionario del gioco del Lotto e dei raccoglitori delle scommesse del gioco del Lotto, al fine di assicurare il corretto svolgimento del gioco, il puntuale incasso dei crediti e proventi ceduti e la revoca delle concessioni nei casi dalle stesse previsti. 2. L'Agenzia delle entrate esercita, anche nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione, ogni potere di controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente e dalla convenzione ad essa spettanti nei confronti del gestore dell'Enalotto, al fine di assicurare il corretto svolgimento del gioco, il puntuale incasso dei crediti e proventi ceduti e la risoluzione di detta convezione nei casi in essa previsti. 3. In considerazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, qualora le funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al gioco del Lotto ovvero le funzioni esercitate dall'Agenzia delle entrate in relazione all'Enalotto vengano attribuite, a seguito dell'emanazione di uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica ai sensi del summenzionato art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ad altra struttura, le attivita' previste nei precedenti commi sono assolte dalla struttura cosi' individuata. |
| Art. 5. 1. Le principali caratteristiche dei titoli da emettere da parte della societa' di cartolarizzazione sono indicate nell'allegato 1 al presente decreto. I titoli non sono assistiti da garanzia dello Stato. 2. Il Ministero provvede alla copertura dei rischi connessi alla variabilita' del tasso di interesse dei titoli di cui al precedente comma al fine di consentire l'ottenimento e il mantenimento del rating previsto per i medesimi e indicato nell'allegato 1 al presente decreto. |
| Art. 6. 1. La societa' di cartolarizzazione accende un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, nel quale sono versate direttamente dal concessionario del gioco del Lotto e dal gestore dell'Enalotto le somme riscosse a fronte dei crediti e proventi ceduti. Sulla giacenza media del conto e' corrisposto all'inizio di ogni semestre un importo determinato sulla base di un tasso di interesse pari a quello riconosciuto dalla Banca d'Italia sulle giacenze del conto disponibilita', ai sensi della legge 26 novembre 1993, n. 483. Il pagamento degli interessi e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 7.1.4.1 "Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria", capitolo 4560, dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero. 2. La societa' di cartolarizzazione potra' utilizzare un conto corrente diverso da quello di cui al precedente comma, da aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui all'indebitamento a lungo termine, non garantito e non subordinato, della Repubblica italiana venga attribuito un rating inferiore a AA da Standard & Poor's, ovvero a Aa3 da Moody's Investors Service Ltd. ovvero a AA- da Fitch Ratings Limited. |
| Art. 7. Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale sui crediti e proventi acquistati dalla societa' di cartolarizzazione, nonche' su ogni altro diritto acquistato dalla stessa nei confronti dello Stato, di enti pubblici o di terzi, non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione. |
| Art. 8. Il prof. Domenico Siniscalco, direttore generale del Tesoro, e in caso di sua assenza o impedimento, la dott.ssa Maria Cannata, dirigente generale del Ministero, sono delegati a firmare disgiuntamente i contratti, i documenti e tutti gli atti relativi all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 novembre 2001 Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2001 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 208 |
| Allegato 1
Serie 1 Importo: |fino a euro 1.000.000.000. --------------------------------------------------------------------- |semestrali (giugno e dicembre), |con prima cedola pagabile |nel giugno 2002; le date di |pagamento sono determinate in Cedole: |prossimità del collocamento. --------------------------------------------------------------------- |euribor 6 mesi, maggiorato di un |margine da determinarsi in Tasso d'interesse: |prossimità del collocamento. --------------------------------------------------------------------- |titoli al portatore a ricorso |limitato: l'obbligazione di |pagamento sorge a carico della |società emittente solo se, e nella |misura in cui, la società |emittente disponga delle somme |necessarie per effettuare il |relativo pagamento secondo un |ordine di priorità dei pagamenti |da concordarsi tra la società |emittente ed i creditori della |stessa, conformemente alla prassi |finanziaria delle operazioni di Natura dei titoli: |cartolarizzazione. --------------------------------------------------------------------- |è previsto un ammortamento |obbligatorio semestrale a partire |dalla data di pagamento che cade |nel dicembre 2002, per un importo |pari all'intero importo capitale |dei titoli, nei limiti del |capitale disponibile secondo |quanto previsto in uno specifico |ordine di priorità dei pagamenti |da concordarsi tra la società |emittente ed i creditori della |stessa, conformemente alla prassi |finanziaria delle operazioni di Rimborso: |cartolarizzazione. --------------------------------------------------------------------- Scadenza stimata: |dicembre 2002. --------------------------------------------------------------------- |data di pagamento che cade |nel giugno 2003, fermo restando |che qualora i titoli non fossero |stati integralmente rimborsati |entro la data di scadenza legale, |essi continueranno ad essere |rimborsati fino alla data da |determinarsi in prossimità del |collocamento, decorso il quale |termine tutti i diritti relativi |ai titoli saranno per ciò stesso Scadenza legale: |perenti. --------------------------------------------------------------------- |AAA da Standard & Poor's Rating |Service; Aaa da Moody's Investor |Service Limited, e AAA da Fitch Rating atteso: |Ratings Ltd. --------------------------------------------------------------------- |è prevista la quotazione dei |titoli presso uno o più mercati Quotazione: |regolamentati dell'Unione europea. --------------------------------------------------------------------- |la società emittente ha la facoltà |di rimborsare anticipatamente i |titoli (per l'intero e non in |parte) ad una qualunque delle date |di pagamento qualora il capitale |da rimborsare fosse inferiore al |10% dell'importo iniziale dei |titoli ovvero a partire dalla data |da determinarsi in prossimità del Rimboro facoltativo: |collocamento. --------------------------------------------------------------------- |a seguito di una modifica |dell'attuale regime fiscale |relativo al patrimonio separato, |ovvero a seguito di una modifica |dell'attuale regime fiscale |relativo ai titoli emessi ovvero |ai flussi monetari ricevuti |dall'emittente, l'emittente deve |rimborsare anticipatamente i |titoli se così richiesto da una |assemblea straordinaria dei |portatori dei titoli ancora da |rimborsare. Qualora il Ministero |procedesse al riacquisto dei |crediti e proventi ceduti secondo |quanto previsto per i casi di |risoluzione del contratto di |cessione, l'emittente dovrà |rimborsare i titoli in via |immediata secondo quanto previsto |in un ordine di priorità dei |pagamenti da concordarsi tra |l'emittente e i creditori della |stessa conformemente alla prassi |finanziaria delle operazioni di Scadenza anticipata: |cartolarizzazione. --------------------------------------------------------------------- |Citicorp Trustee Company Limited, |nominato dai sottoscrittori dei |titoli. I portatori dei titoli |potranno avere azione diretta nei |confronti della società emittente |esclusivamente nel caso in cui il |rappresentante dei portatori dei |titoli ometta di tutelare i loro |interessi. I titoli conterranno |altresì una specifica disciplina |vincolante per i portatori dei |titoli in merito alle formalità di |convocazione ed alle modalità di |funzionamento e decisione Rappresentante dei portatori dei |dell'assemblea dei portatori dei titoli: |titoli. --------------------------------------------------------------------- Legge regolatrice: |legge italiana. --------------------------------------------------------------------- |competenza esclusiva del tribunale Foro competente: |di Roma.
Serie 2 Importo: |fino a euro 1.000.000.000. --------------------------------------------------------------------- |semestrali (nel giugno e |dicembre), con prima cedola |pagabile nel giugno 2002; le date |di pagamento sono determinate in Cedole: |prossimità del collocamento. --------------------------------------------------------------------- |euribor 6 mesi, maggiorato di un |margine da determinarsi in Tasso d'interesse: |prossimità del collocamento. --------------------------------------------------------------------- |titoli al portatore a ricorso |limitato: l'obbligazione di |pagamento sorge a carico della |società emittente solo se, e nella |misura in cui, la società |emittente disponga delle somme |necessarie per effettuare il |relativo pagamento secondo un |ordine di priorità dei pagamenti |che dovrà essere concordato tra la |società emittente ed i creditori |della stessa, conformemente alla |prassi finanziaria delle Natura dei titoli: |operazioni di cartolarizzazione. --------------------------------------------------------------------- |è previsto un ammortamento |obbligatorio semestrale a partire |dalla data di pagamento che cade |nel dicembre 2003, per un importo |pari al capitale disponibile |secondo quanto previsto in uno |specifico ordine di priorità dei |pagamenti da concordarsi tra la |società emittente ed i creditori |della stessa, conformemente alla |prassi finanziaria delle Rimborso: |operazioni di cartolarizzazione. --------------------------------------------------------------------- Scadenza stimata: |dicembre 2003. --------------------------------------------------------------------- |data di pagamento che cade |nel giugno 2004, fermo restando |che qualora i titoli non fossero |stati integralmente rimborsati |entro la data di scadenza legale, |essi continueranno ad essere |rimborsati fino alla data da |determinarsi in prossimità del |collocamento, decorso il quale |termine tutti i diritti relativi |ai titoli saranno per ciò stesso Scadenza legale: |perenti. --------------------------------------------------------------------- |AAA da Standard & Poor's Rating |Service; Aaa da Moody's Investor |Service Limited, e AAA da Fitch Rating atteso: |Ratings Ltd. --------------------------------------------------------------------- |è prevista la quotazione dei |titoli presso uno o più mercati Quotazione: |regolamentati dell'Unione europea. --------------------------------------------------------------------- |la società emittente ha la facoltà |di rimborsare anticipatamente i |titoli (per l'intero e non in |parte) ad una qualunque delle date |di pagamento qualora il capitale |da rimborsare fosse inferiore al |10% dell'importo iniziale dei |titoli ovvero a partire dalla data |da determinarsi in prossimità del Rimborso facoltativo: |collocamento. --------------------------------------------------------------------- |a seguito di una modifica |dell'attuale regime fiscale |relativo al patrimonio separato, |ovvero a seguito di una modifica |dell'attuale regime fiscale |relativo ai titoli emessi ovvero |ai flussi monetari ricevuti |dall'emittente, l'emittente deve |rimborsare anticipatamente i |titoli se così richiesto da una |assemblea straordinaria dei |portatori dei titoli ancora da |rimborsare. Qualora il Ministero |procedesse al riacquisto dei |crediti e proventi ceduti secondo |quanto previsto nei casi di |risoluzione del contratto di |cessione, l'emittente dovrà |rimborsare i titoli in via |immediata secondo quanto previsto |in un ordine di priorità dei |pagamenti che dovrà essere |concordato tra l'emittente e i |creditori della stessa |conformemente alla prassi |finanziaria delle operazioni di Scadenza anticipata: |cartolarizzazione. --------------------------------------------------------------------- |Citicorp Trustee Company Limited. |I portatori dei titoli potranno |avere azione diretta nei confronti |della società emittente |esclusivamente nel caso in cui il |rappresentante dei portatori dei |titoli ometta di tutelare i loro |interessi. I titoli conterranno |altresì una specifica disciplina |vincolante per i portatori dei |titoli in merito alle formalità di |convocazione ed alle modalità di |funzionamento e decisione Rappresentante dei portatori dei |dell'assemblea dei portatori dei titoli: |titoli. --------------------------------------------------------------------- Legge regolatrice: |legge italiana. --------------------------------------------------------------------- |competenza esclusiva del tribunale Foro competente: |di Roma.
Serie 3
Importo: |fino a euro 1.000.000.000. --------------------------------------------------------------------- |semestrali (nel giugno e |dicembre), con prima cedola |pagabile nel 6 giugno 2002; le |date di pagamento sono determinate Cedole: |in prossimità del collocamento. --------------------------------------------------------------------- |euribor 6 mesi, maggiorato di un |margine da determinarsi in Tasso d'interesse: |prossimità del collocamento. --------------------------------------------------------------------- |titoli al portatore a ricorso |limitato: l'obbligazione di |pagamento sorge a carico della |società emittente solo se, e nella |misura in cui, la società |emittente disponga delle somme |necessarie per effettuare il |relativo pagamento secondo un |ordine di priorità dei pagamenti |da concordarsi tra la società |emittente ed i creditori della |stessa, conformemente alla prassi |finanziaria delle operazioni di Natura dei titoli: |cartolarizzazione. --------------------------------------------------------------------- |è previsto un ammortamento |obbligatorio semestrale a partire |dalla data di pagamento che cade |nel dicembre 2004, per un importo |pari al capitale disponibile |secondo quanto previsto in uno |specifico ordine di priorità dei |pagamenti da concordarsi tra la |società emittente ed i creditori |della stessa, conformemente alla |prassi finanziaria delle Rimborso: |operazioni di cartolarizzazione. --------------------------------------------------------------------- Scadenza stimata: |dicembre 2004. --------------------------------------------------------------------- |data di pagamento che cade |nel giugno 2005, fermo restando |che qualora i titoli non fossero |stati integralmente rimborsati |entro la data di scadenza legale, |essi continueranno ad essere |rimborsati fino alla data da |determinarsi in prossimità del |collocamento, decorso il quale |termine tutti i diritti relativi |ai titoli saranno per ciò stesso Scadenza legale: |perenti. --------------------------------------------------------------------- |AAA da Standard & Poor's Rating |Service; Aaa da Moody's Investor |Service Limited, e AAA da Fitch Rating atteso: |Ratings Ltd. --------------------------------------------------------------------- |è prevista la quotazione dei |titoli presso uno o più mercati Quotazione: |regolamentati dell'Unione europea. --------------------------------------------------------------------- |la società emittente ha la facoltà |di rimborsare anticipatamente i |titoli (per l'intero e non in |parte) ad una qualunque delle date |di pagamento qualora il capitale |da rimborsare fosse inferiore al |10% dell'importo iniziale dei |titoli ovvero a partire dalla data |da determinarsi in prossimità del Rimborso facoltativo: |collocamento. --------------------------------------------------------------------- |a seguito di una modifica |dell'attuale regime fiscale |relativo al patrimonio separato, |ovvero a seguito di una modifica |dell'attuale regime fiscale |relativo ai titoli emessi ovvero |ai flussi monetari ricevuti |dall'emittente, l'emittente deve |rimborsare anticipatamente i |titoli se così richiesto da una |assemblea straordinaria dei |portatori dei titoli ancora da |rimborsare. Qualora il Ministero |procedesse al riacquisto dei |crediti e proventi ceduti secondo |quanto previsto nei casi di |risoluzione del contratto di |cessione, l'emittente dovrà |rimborsare i titoli in via |immediata secondo quanto previsto |in un ordine di priorità dei |pagamenti che dovrà essere |concordato tra l'emittente e i |creditori della stessa |conformemente alla prassi |finanziaria delle operazioni di Scadenza anticipata: |cartolarizzazione. --------------------------------------------------------------------- |Citicorp Trustee Company Limited. |I portatori dei titoli potranno |avere azione diretta nei confronti |della società emittente |esclusivamente nel caso in cui il |rappresentante dei portatori dei |titoli ometta di tutelare i loro |interessi. I titoli conterranno |altresì una specifica disciplina |vincolante per i portatori dei |titoli in merito alle formalità di |convocazione ed alle modalità di |funzionamento e decisione Rappresentante dei portatori dei |dell'assemblea dei portatori dei titoli: |titoli. --------------------------------------------------------------------- Legge regolatrice: |legge italiana. --------------------------------------------------------------------- |competenza esclusiva del tribunale Foro competente: |di Roma. |
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