IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 159 del 27 giugno 1957, che limita  il  potere liberatorio delle monete da L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, rispettivamente in  cinquanta pezzi per le L. 5, 10, 20 e in cento pezzi per le L. 50 e 100;  Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1977,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 1 ottobre 1977, che  limita  il  potere  liberatorio  delle monete da L. 200 in cento pezzi;  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 luglio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1982,  che  limita  il  potere  liberatorio delle monete da L. 500 in cento pezzi;  Visto  l'art. 4 del decreto ministeriale 30 luglio 1997, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  197 del 28 agosto 1997, che limita il potere liberatorio delle monete da L. 1.000 in duecento pezzi;  Visto  il  paragrafo  2 dell'art. 15 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee legge 139/l  dell'11 maggio  1998,  in base al quale ogni Stato membro deve adottare  qualunque  misura  necessaria  ad agevolare il ritiro delle monete   metalliche   denominate   nella   propria  unita'  monetaria nazionale;  Visto il primo comma dell'art. 155 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, che  determina  la cessazione del corso legale delle lire a decorrere dal 1 marzo 2002;  Visto l'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  Ritenuto   opportuno,   al   fine   di  favorire  il  ritiro  dalla circolazione  delle  monete  metalliche denominate in lire, eliminare gli  attuali  limiti  al potere liberatorio delle stesse monete nelle operazioni  di  versamento  in conto ed in quelle di cambio presso le banche, Poste Italiane S.p.a. e gli altri intermediari finanziari;  Considerato,  comunque,  necessario  regolamentare  le modalita' di ritiro  delle  monete  metalliche  denominate  in  lire, ivi comprese quelle  relative  alle  quantita' ed al confezionamento, cui dovranno attenersi  tutti  coloro  che  intendono  portare al cambio le monete metalliche;
                                Decreta:
    A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, nelle operazioni  di versamento in conto nonche' nelle operazioni di cambio presso  le  banche, le Poste Italiane S.p.a. e gli altri soggetti che svolgono  attivita'  finanziaria, non si applicano i limiti al potere liberatorio delle monete metalliche previsti dalle norme vigenti.  Con  successivo provvedimento il Dipartimento del Tesoro, di intesa con  la  Banca  d'Italia,  indichera' le modalita' e le procedure che dovranno essere seguite per le suddette operazioni.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 3 dicembre 2001                                                Il Ministro: Tremonti  |