Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2001 (vai al sommario) |
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 27 novembre 2001, n. 93 |
Quote tabacco raccolto 2002. Data limite per registrazione trasferimenti di azienda. Schede di convalida. Domande nuovi produttori. Disposizioni sui trasferimenti di azienda. Domande di quota della riserva nazionale. |
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Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dir.ne gen.le delle politiche com.rie e intern.li - Div. VII - Div. Feoga All'A.P.T.I. All'Unitab Alla Coldiretti Alla Conf.ne Italiana Agricoltori Alla Confagricoltura Alla Copagri Alla F.agr.i. Alla Confcooperative Federagroalimentare All'Anca Lega Coop Alla Org.ne interprof.le Interbright Alla Org.ne interprof.le Interorientali All'Ass.ne interprof.le Tabacco All'E.T.I. - Ente Tabacchi Italiani Alla S.G.S. Italia s.r.l. All'Ufficio tecnico e, per conoscenza: Comando Carabinieri - Tutela norme comunitarie e agroalimentari
Premessa. Il presente documento stabilisce le disposizioni procedurali in ordine all'attribuzione delle quote di produzione tabacco per il raccolto 2002, ai sensi del regolamento CEE n. 2848/98 della Commissione, con particolare riguardo al titolo V, capitoli I -V e relativi articoli, nonche' della circolare MIPA n. 167/G del 2 marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Relativamente al regime delle quote per il raccolto 2002, la data per il rilascio delle quote e' fissata al 28 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 22, p. 3 del Regolamento (CE) n. 2848/98 del 22 dicembre 1998, salvo eventuali proroghe che potrebbero essere stabilite dalla Commissione, atteso che e' in corso l'esame di modifiche da apportare al regolamento medesimo. Ai fini dell'applicazione del suddetto regime, tuttavia, si stabilisce che nella prima fase dovranno comunque essere svolti, da parte dei produttori interessati, nonche' dalle rispettive associazioni, gli adempimenti appresso descritti.
Adempimenti per i produttori associati al 15 novembre 2001. A partire dal 10 dicembre 2001, a completamento del consolidamento degli albi soci per la campagna 2002, verra' attivata sul sistema informativo tabacco a disposizione delle associazioni la funzione on-line di visualizzazione e stampa delle "Schede di convalida quota 2002", che sara' compito delle associazioni stampare e consegnare ai propri associati. Contestualmente all'attivazione di tali funzioni, verra' spedito a ciascuna associazione, oltre al manuale utente (contenente l'illustrazione delle nuove funzionalita' e la legenda delle voci presenti nelle sezioni delle schede di convalida), l'elenco dei produttori per i quali e' stata predisposta la "scheda di convalida quota", sul quale l'associazione dovra' far apporre la firma da parte del produttore al momento della consegna della scheda di convalida. Tale elenco, completo delle firme dei produttori, dovra' essere inviato all'AGEA entro il 18 gennaio 2002, con timbro e firma, pagina per pagina, del rappresentante dell'associazione. Nel caso in cui l'associazione sia impossibilitata alla consegna della "Scheda", dovra' riportare sull'elenco, in luogo della firma, la motivazione sintetica della mancata consegna (es. produttore sconosciuto, deceduto, ecc....). Le associazioni che abbiano difficolta' ad effettuare la stampa delle "schede di convalida quota" tramite le funzioni informatiche, possono fare richiesta all'AGEA entro il 14 dicembre 2001 della produzione delle schede dei propri associati, che l'AGEA avra' cura di predisporre entro il 21 dicembre 2001. Si informa che le suddette schede di convalida non riporteranno l'indicazione delle quote di produzione tabacco provvisorie, poiche', in relazione a quanto indicato in premessa, non sono stati resi noti i limiti di garanzia validi per la campagna 2002, e pertanto allo stato non e' possibile effettuare i calcoli necessari. Tuttavia, si e' reso necessario predisporre e mettere in linea ugualmente le schede, onde consentire, nelle more della nuova regolamentazione, il flusso delle informazioni relative a cessioni/acquisizioni, senza accumulare ritardi difficilmente recuperabili. Dopo avere ricevuto le schede di convalida, pertanto, i singoli produttori associati dovranno verificare i dati anagrafici e quelli dei relativi rappresentanti legali riportati sul modulo; nel caso in cui dovessero essere comunicate delle modifiche, il produttore dovra' informare la propria associazione, la quale tramite le funzioni informatiche messe a disposizione da AGEA ("Gestione anagrafica produttori" e "Gestione consiglio di amministrazione"), potra' aggiornare immediatamente sulla base dati le informazioni di rettifica senza dovere ricorrere alla precedente modalita' di restituzione all'AGEA delle schede di convalida rettificate. I produttori, tramite la modulistica allegata al presente documento (all. CS1, CS2 e CS3), da utilizzare in fotocopia e da presentare alle proprie associazioni, potranno richiedere l'aggiornamento delle cessioni/acquisizioni di azienda. A tal fine le associazioni, acquisite dai produttori le istanze di cui sopra da conservare nei rispettivi fascicoli aziendali, si avvarranno delle nuove funzionalita' on-line messe a disposizione dall'AGEA, secondo i tempi e le modalita' di seguito illustrate, senza dover ricorrere alla preesistente modalita' di restituzione all'AGEA delle schede di convalida rettificate o all'invio delle "domande di rilascio attestato di quota" nel caso di nuovi produttori che intendano acquisire produttori storici. Il nuovo sistema informativo, messo a disposizione delle associazioni, prevede il caricamento delle cessioni/acquisizioni d'azienda, relative ai produttori storici e ai nuovi produttori, con le seguenti modalita': caricamento da parte del cedente delle chiusure di cessione azienda relative ad atti di trasferimento provvisori scaduti anteriormente alla campagna 2002 (all. CS1): le chiusure riguardano le cessioni di azienda distinte per periodo e azienda acquirente. Tale attivita' di caricamento dovra' essere effettuata tra il 7 gennaio 2002 e il 15 gennaio 2002, per consentire l'elaborazione ed il consolidamento della base dati ai fini dell'inserimento delle nuove cessioni, e sara' a carico delle associazioni dei produttori richiedenti; caricamento delle domande di acquisizione aziende, con decorrenza dal 2002, da parte dei nuovi produttori (all. CS3) e di produttori storici (all. CS2): tale attivita' dovra' essere effettuata tra il 21 gennaio 2002 e il 4 febbraio 2002. Il caricamento delle domande sara' a carico delle associazioni dei produttori acquirenti, ma queste dovranno riportare anche le firme dei titolari o dei rappresentanti legali delle aziende cedenti, ed essere corredate dei relativi documenti di identita' in fotocopia e di copia degli atti di trasferimento di azienda registrati. In tali domande dovranno essere inserite anche le acquisizioni per eredita' intervenute successivamente al 10 gennaio 2001 e non definite in sede contrattuale 2001, supportandole con la idonea documentazione. Nel caso che il nuovo produttore non sia presente in anagrafica, sara' compito dell'associazione effettuarne preventivamente il caricamento sulla base dati tramite le funzioni on-line messe a disposizione dall'AGEA, per consentire il successivo inserimento della domanda di acquisizione d'azienda. La funzione on-line di caricamento della domanda di acquisizione azienda, nel caso di un nuovo produttore che non abbia ricevuto scheda di convalida, attribuira' alla domanda un codice progressivo automatico (univoco), mentre per i produttori storici intestatari di "scheda di convalida quota", verra' attribuito il progressivo della relativa scheda di convalida. Nel caso che uno stesso produttore sia identificato in archivio con piu' matricole, non sara' possibile effettuare il caricamento della domanda; in tali casi l'associazione dovra' segnalare, al piu' presto possibile, l'esistenza di matricola doppia in modo tale che, una volta eliminata la matricola errata, tramite opportuna verifica da parte dell'AGEA, sia possibile effettuare l'inserimento dei dati dell'acquisizione. Non sara' possibile inserire domande di cessione di azienda qualora sia stata accolta dall'AGEA la domanda di "cambio gruppo varietale" per la campagna corrente da parte del produttore cedente; in alternativa, questi potra' effettuare una cessione di quota definitiva o temporanea (mod. TC1), nel prosieguo della campagna.
Adempimenti per i produttori non associati al 15 novembre 2001. Per quanto riguarda i coltivatori che risulteranno non associati alla data del 15 novembre 2001, l'AGEA inviera' le rispettive schede di convalida al domicilio presente nella banca dati anagrafica, declinando ogni responsabilita' per mancato recapito imputabile a variazioni di indirizzo non comunicate dall'interessato. Anche i produttori non associati al 15 novembre, dopo avere ricevuto le schede di convalida, dovranno verificare i dati anagrafici e quelli dei relativi rappresentanti legali riportati sul modulo; nel caso in cui dovessero essere comunicate delle modifiche, il produttore dovra' comunicare, tramite lettera, corredata di copia del documento di identita' del medesimo, da far pervenire entro il 4 gennaio 2002 ad AGEA - Ufficio colture specializzate - via Palestro, 81 - 00185 Roma, a mano o a mezzo raccomandata postale, le correzioni da apportare senza dovere ricorrere alla preesistente modalita' di restituzione all'AGEA delle schede di convalida rettificate. I produttori, tramite la modulistica allegata al presente documento (all. CS1, CS2 e CS3), da utilizzare in fotocopia e da presentare all'AGEA, alle scadenze sotto specificate, al medesimo indirizzo e con le stesse modalita' di cui sopra, potranno richiedere l'aggiornamento delle cessioni/acquisizioni di azienda senza dover ricorrere alla preesistente modalita' di restituzione all'AGEA delle schede di convalida rettificate o all'invio delle "domande di rilascio attestato di quota" nel caso di nuovi produttori che intendano acquisire produttori storici. In tutti i casi suddetti fara' fede, ai fini del rispetto dei termini di presentazione, la data del timbro di accettazione dell'AGEA. Anche per i produttori non associati, si descrivono le modalita' di utilizzo degli allegati per la registrazione delle cessioni/acquisizioni d'azienda, relative ai produttori storici e ai nuovi produttori: chiusure di cessione azienda relative ad atti di trasferimento provvisori scaduti anteriormente alla campagna 2002 (all. CS1): le chiusure riguardano le cessioni di azienda distinte per periodo e azienda acquirente. Tali modelli dovranno pervenire all'AGEA entro il 7 gennaio 2002 per consentire l'elaborazione ed il consolidamento della base dati ai fini dell'inserimento delle nuove cessioni; domande di acquisizione aziende, con decorrenza dal 2002, da parte dei nuovi produttori (all. CS3) e di produttori storici (all. CS2): tali domande dovranno pervenire all'AGEA entro il 21 gennaio 2002 e dovranno riportare anche le firme dei titolari o dei rappresentanti legali delle aziende cedenti, ed essere corredate dei relativi documenti di identita' in fotocopia e di copia degli atti di trasferimento di azienda registrati. In tali domande dovranno essere inserite anche le acquisizioni per eredita' intervenute successivamente al 10 gennaio 2001 e non definite in sede contrattuale 2001, supportandole con l'idonea documentazione.
Condizioni per trasferimento di azienda agricola. Ai sensi della circolare MIPA 167/G del 2 marzo 1999, il trasferimento del diritto alla quota nei confronti di un soggetto subentrante nella titolarita' di una azienda agricola puo' essere autorizzato solo qualora ricorrano determinate condizioni. In assenza di tali condizioni, le cessioni di quota potranno essere definite esclusivamente mediante le procedure previste dall'art. 39, del Regolamento (CE) n. 2848/98 (mod. TC1), successivamente alla scadenza del 28 febbraio 2002, di cui al punto 3, art. 22 del medesimo regolamento. In particolare, la circolare MIPA di cui sopra richiama l'attenzione sull'obbligo, da parte del produttore che intende cedere "in tutto o in parte, un'azienda il cui complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa sia costituito da impianti detenuti a titolo di proprieta'", di cedere anche i terreni seppure "detenuti in affitto". Ne consegue, pertanto, la necessita' di ribadire per quanto possibile le singole casistiche che possono determinarsi, fornendo al contempo indicazioni valide per quanto riguarda la presentazione delle richieste di nuove volturazioni delle quote relative ai trasferimenti di azienda, e tenendo altresi' presente che copia della documentazione giustificativa, deve essere conservata anche nel fascicolo aziendale del produttore cedente.
1. Produttore cedente proprietario dei terreni utilizzati per coltivazione tabacco. In caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo, debbono essere obbligatoriamente trasferiti, al medesimo titolo, impianti, attrezzature e terreni; allegare al modello CS2 o CS3 copia autentica dell'atto di acquisto, affitto o comodato. In caso di trasferimento per vendita del solo ramo d'azienda tabacco, puo' essere ammesso che i terreni vengano concessi in affitto o comodato al produttore acquirente, fermo restando l'obbligo di vendere impianti e attrezzature; allegare al modello CS2 o CS3 copia autentica dell'atto di acquisto del ramo di azienda e dell'atto di affitto o comodato dei terreni.
2. Produttore cedente affittuario (o comodatario) dei terreni utilizzati per coltura tabacco. In caso di vendita dell'azienda deve essere trasferita la proprieta' di impianti e attrezzature, e deve risultare il nulla-osta del proprietario dei terreni al subentro, da parte del produttore cessionario, nell'affitto dei terreni utilizzati dal cedente per la coltivazione; allegare al modello CS2 o CS3 copia autentica dell'atto di acquisto dell'azienda e del nulla-osta relativo ai terreni. In caso di cessione in affitto (o comodato) dell'azienda, deve risultare tanto l'affitto di impianti e attrezzature, quanto il subentro, da parte del produttore cessionario, nell'affitto (o comodato) dei terreni utilizzati dal cedente per la coltivazione; allegare al modello CS2 o CS3 copia autentica dell'atto di affitto o comodato dell'azienda e del nulla-osta relativo ai terreni. Nel caso in cui la figura del cessionario dovesse coincidere con quella del proprietario dei terreni utilizzati dal produttore cedente, il trasferimento e' ammissibile con un atto, da allegare al modello CS2 o CS3 in copia autentica, dal quale si evinca tale circostanza, e che perfezioni il trasferimento dei soli impianti ed attrezzature. Resta inteso che tutti gli atti relativi ai trasferimenti di azienda di cui sopra sono soggetti a registrazione laddove previsto dalla normativa nazionale vigente in materia.
3. Aggregazione familiare. Tale forma di trasferimento, prevista dal punto 4 dell'art. 31, del Regolamento (CE) n. 2848/98, si rendeva necessaria ed obbligatoria in fase di prima applicazione del regime di quote, allo scopo di risolvere delle situazioni anomale, consistenti in una attribuzione frazionata della quota spettante alla medesima azienda familiare che nel periodo produttivo di riferimento aveva sottoscritto contratti di coltivazione ed effettuato consegne della propria produzione con nominativi di diversi membri del nucleo familiare. Allo stato, l'aggregazione familiare deve intendersi di fatto superata, in quanto, trascorsi dieci anni di regime di quote, non puo' piu' legittimamente verificarsi il presupposto che la giustificava. Resta tuttavia l'esigenza di registrare i passaggi di conduzione dell'azienda familiare, dovuti ad oggettive situazioni di fatto, da un membro all'altro del medesimo nucleo familiare convivente. Pertanto, il trasferimento familiare di quota puo' avvenire a condizione che, per la campagna dalla quale questo decorre, il produttore richiedente risulti iscritto alla medesima associazione alla quale apparteneva il produttore cedente in data 15 novembre 2001, onde evitare che tale procedura venga adottata allo scopo di aggirare le scadenze regolamentari fissate per i recessi associativi. Il richiedente dovra' utilizzare il modello CS3, controfirmato dal cedente, da consegnare all'associazione corredato dello stato di famiglia aggiornato o di dichiarazione, resa ai sensi della legge n. 15/1968, e successive modifiche ed integrazioni, attestante la composizione del proprio nucleo familiare dalla quale risulti la convivenza tra i soggetti dichiaranti. Infine, si elencano i codici di acquisizione da utilizzare per la presentazione degli allegati CS2 e CS3:
===================================================================== Codice | Descrizione ===================================================================== 1 |Acquisto 2 |Variazione Ragione Sociale 3 |Affitto 4 |Eredità 5 |Trasferimento Familiare 6 |Comodato
Scadenza per registrazione dei trasferimenti di azienda. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 2162/99 della Commissione del 12 ottobre 1999, che modifica l'art. 31 del Regolamento (CE) n. 2848/98, l'AGEA, in quanto Autorita' competente deve fissare anche per la campagna 2002 un termine per la registrazione dei trasferimenti di azienda ai fini della volturazione della relativa quota di produzione tabacco. In attuazione di tale disposto, l'AGEA fissa al 21 gennaio 2002 la data limite per la presentazione degli atti relativi ai trasferimenti di azienda. Cio' significa che non sara' piu' possibile modificare la titolarita' delle quote per trasferimento d'azienda a qualsiasi titolo, inclusi i trasferimenti familiari, successivamente alla scadenza sopra indicata, se non nel caso di successione per decesso del titolare di quota; in tal caso l'istanza di successione delle quote, corredata della prescritta documentazione probante, potra' essere presentata all'AGEA entro il 30 aprile 2002, onde permetterne la registrazione antecedentemente alla data di scadenza dei contratti, fissata al 30 maggio 2002. Gli atti di cessione stipulati successivamente alla data del 24 gennaio 2002, potranno essere sottoposti alla registrazione da parte dell'AGEA alla data di scadenza che verra' stabilita in occasione dell'attribuzione delle quote per il raccolto 2002. Per quanto riguarda la riserva nazionale di quote, si provvedera' successivamente ad emanare apposita circolare sulla scorta delle decisioni che i servizi della Commissione vorranno adottare in proposito. Si prega di dare la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente circolare. Roma, 27 novembre 2001
Il direttore dell'area organismo pagatore Migliorini |
| Allegato CS1 - CS2 - CS3 ----> Vedere Allegati da pag. 30 a pag. 36 della G.U. <---- |
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