| Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| DECRETO 28 novembre 2001 |  
| Disposizioni  relative  all'autotrasporto  di  merci  in transito sul territorio  austriaco.  Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il 1o quadrimestre dell'anno 2002. |  
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                            IL DIRETTORE        dell'unita' di gestione autotrasporto persone e cose
    Visto  il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;  Visto  l'accordo  stipulato  tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;  Visto il Trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 16 dicembre 1994;  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  3298/94  della Commissione del 21 dicembre  1994  come  modificato  dal  Regolamento  (CE)  n.  1524/96 riguardante   il  sistema  di  ecopunti  per  autocarri  in  transito attraverso l'Austria;  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  609/2000 della Commissione del 21 marzo 2000;  Visto  il  Regolamento  (CE)  n. 2012/2000 della Commissione del 21 settembre 2000;  Visto  il  decreto  dirigenziale  16 novembre 1999 pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   n.  273  del  20  novembre  1999,  il  decreto dirigenziale  16 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del  21  marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  83  dell'8  aprile  2000,  il decreto dirigenziale  12  luglio  2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166  del  18  luglio  2000,  il decreto dirigenziale 20 novembre 2000 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000; il decreto   dirigenziale   29  marzo  2001  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio 2001  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001, il  decreto  dirigenziale  7  agosto  2001  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  189  del  16  agosto  2001; il decreto dirigenziale 12 novembre  2001  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 267 del 16 novembre 2001;  Considerato   il   sistema   di   ecopunti   articolato   su  quote quadrimestrali;  Considerato  che  la  Commissione  europea  conteggia,  al fine del superamento  del  limite  del  108%  previsto  dal  protocollo  n.  9 dell'atto  di  adesione  dell'Austria  all'Unione  europea,  anche  i transiti  non  esenti  effettuati senza versamento di ecopunti, (c.d. "transiti in nero");  Considerata  l'esigenza,  in  relazione al fatto che e' attualmente prevista la vigenza del sistema ecopunti fino al 31 dicembre 2003, di distribuire  una  quota  pari  al  2% degli ecopunti del quadrimestre anche  ad  imprese  che non ne sono in possesso, in previsione di una possibile liberalizzazione del sistema a partire dal 1 gennaio 2004;  Considerato  opportuno  prevedere  che  le  "nuove" imprese abbiano effettuato  attivita' meritevole di considerazione quali il trasporto combinato  accompagnato  o che abbiano effettuato attivita' con Paesi per  i  quali  il  transito  attraverso  il  territorio  austriaco e' connaturale;  Considerata  l'opportunita'  di  assicurare  alle "vecchie" imprese un'assegnazione  minima  di  50  ecopunti  al  fine di garantire loro un'attivita'  di trasporto attraverso il territorio austriaco che non sia meramente marginale;
                                Decreta:                               Art. 1.  1.  Il  contingente  di  ecopunti  riservato  alle imprese italiane interessate al transito attraverso il territorio austriaco e', per il 1o quadrimestre 2002, pari a 1.133.895.  2.  Alle  imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che hanno ricevuto una quota di ecopunti nel corso dell'anno 2001, e' riservata,  per  il  1o quadrimestre 2002, una quota pari a 1.077.200 ecopunti (95% dell'assegnazione quadrimestrale).  3.  Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio e'  riservata,  per  il 1o quadrimestre 2002, una quota pari a 34.016 ecopunti  (3% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.  4.  Alle  imprese  che effettuano trasporto di merci in conto terzi che  non  hanno ricevuto alcuna assegnazione nel corso dell'anno 2001 e'  riservata,  per  il 1o quadrimestre 2002, una quota pari a 20.679 ecopunti (2% dell'assegnazione quadrimestrale).  5.  Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali e' riservata, per il 1o quadrimestre 2001, una quota pari a 2.000 ecopunti.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Il fondo nazionale ecopunti conto terzi attivato con il decreto dirigenziale 12 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267  del  16  novembre  2001  rimane attivo fino al suo esaurimento e comunque non oltre il 31 gennaio 2002.  |  
|   |                                 Art. 3.                Criteri di calcolo dell'assegnazione  1.  L'assegnazione  degli  ecopunti necessari per l'attraversamento del  territorio  austriaco  alle  imprese che effettuano trasporto di merci  in  conto  terzi indicate all'articolo 1, comma 2 del presente decreto,  viene  calcolata,  a  favore di ciascuna impresa, per il 1o quadrimestre   dell'anno   2002,  sommando  il  numero  dei  transiti effettuati  dall'impresa  interessata  nel  1o quadrimestre dell'anno 2000 e dell'anno 2001; la cifra cosi' ottenuta viene divisa per due e moltiplicata per 6,61.  2.  Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1, verranno considerati tutti i  viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei periodi indicati con esclusione:    a) dei   viaggi   dichiarati  di  transito  effettuati  senza  il versamento, per intero, degli ecopunti dovuti;    b) dei  viaggi  dichiarati di transito per i quali risulta che il posto  di  frontiera  di entrata e il posto di frontiera di uscita si trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali);  3.  La  cifra  determinata  tenendo  conto  dei criteri indicati ai precedenti  commi  viene  ridotta  di una quota pari alla media degli ecopunti    corrispondenti   ai   transiti   illegittimi   effettuati dall'impresa nel 1o quadrimestre dell'anno 2000 e nel 1o quadrimestre dell'anno  2001.  La riduzione non potra', comunque, essere superiore al  50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente articolo.  4.  I  dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel 1o quadrimestre dell'anno 2000  e nel 1o quadrimestre dell'anno 2001 sono quelli registrati nel sistema informativo della Kapsch.  5.  L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul  consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  Nell'eventualita'  che  la  somma  totale delle assegnazioni di ecopunti  alle imprese indicate all'articolo 1, comma 2, del presente decreto  superi,  per  il  1o  quadrimestre dell'anno 2002, il numero totale  degli  ecopunti  riservati,  la quota di ecopunti spettante a ciascuna  impresa per il 1o quadrimestre dell'anno 2002, calcolata in base  ai  criteri esposti nel precedente articolo 3, viene ridotta di un  coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle  assegnazioni  delle singole imprese e il numero degli ecopunti riservati.  2. Le imprese che in base ai criteri esposti nell'articolo 3, e nel comma  1 dell'articolo 4 del presente decreto dovrebbero ottenere una quota  inferiore  a  50  ecopunti, si vedranno attribuire, in caso di presentazione  della  domanda ai sensi del successivo articolo 5, una quota di ecopunti pari a 50 secondo le modalita' di rilascio indicate all'articolo 6.  3.  Le  imprese  che  usufruiscono  di  quanto  indicato  al  comma precedente  potranno  utilizzare  esclusivamente  veicoli  aventi  un Cop-dokument  che attesta un consumo di ecopunti pari o inferiore a 7 e  nella  domanda di cui all'articolo successivo dovranno autorizzare la  cancellazione  dal  sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli  registrati a proprio nome aventi un Cop-dokument che attesta un   consumo   di   ecopunti   superiore   a  7.  In  mancanza  della autorizzazione  di  cui sopra non sara' possibile godere dei benefici di quanto indicato al comma 2.  |  
|   |                                 Art. 5.                       Modalita' di richiesta  1. Le imprese indicate dall'articolo 1 comma 2 del presente decreto interessate  ad  ottenere l'assegnazione della quota di ecopunti loro spettante  per il 1o quadrimestre 2002, secondo le modalita' indicate al  successivo  articolo  6, debbono, a tal fine, presentare apposita domanda  entro  e  non  oltre  trenta  giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  2.  La  domanda, redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto e corredata   dell'attestazione   di   un   versamento   di   L. 20.000 (Euro 10,33)  sul  c.c.p.  n.  4028  (imposta  di  bollo) deve essere inviata   al   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione APC - APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.  3.  Il termine per la presentazione delle domande e' perentorio. La mancata  presentazione  della domanda entro tale termine e secondo le forme  indicate  nei commi precedenti comportera' l'impossibilita' di ottenere ecopunti per il 1o quadrimestre 2002.  |  
|   |                                 Art. 6.                        Modalita' di rilascio  1. La quota di ecopunti, calcolata sulla base dei criteri contenuti negli  articoli  3  e  4  del  presente decreto, attribuita per il 1o quadrimestre  2002  alle  imprese che hanno presentato una domanda ai sensi  del  precedente  articolo 5, sara' rilasciata in due parti, la prima per una quantita' pari al 40% della prima assegnazione ottenuta dalla  stessa  impresa nel corso dell'anno 2001, la seconda, a saldo, al  momento  del  raggiungimento da parte dell'impresa interessata di una percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti gia' assegnati e,   comunque,   nell'ambito   dei   tempi   tecnici   necessari  per l'effettuazione dell'operazione di assegnazione.  2.  L'effettuazione  delle operazioni di attribuzione della prima e seconda  parte  dell'assegnazione spettante a ciascuna impresa per il primo quadrimestre 2002 verra' comunicata a ciascuna impresa.  |  
|   |                                 Art. 7.                    Certificati di registrazione  1.  La  domanda  per  il  rilascio dei certificati di registrazione necessari  per  l'installazione  delle  ecopiastrine  sui veicoli che effettuano  autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve  essere  redatta  secondo  l'allegato  4  al  presente  decreto, corredata   dell'attestazione   di   un   versamento   di   L. 20.000 (Euro 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di  L. 10.000 (Euro 5,16) sul c.c.p.. 9001 (diritti) per ogni veicolo di  cui  si  chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.  2.  La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli in  propria  disponibilita'  da parte delle imprese che rientrano tra quelle  indicate  all'articolo  1  comma  2  del presente decreto, e' possibile,  unicamente  per  veicoli  che abbiano un Cop-dokument che attesta  un  consumo,  per  ogni  transito  attraverso  il territorio austriaco, non superiore a 6 ecopunti.  3.  La  registrazione  di  veicoli  il  cui Cop-document attesta un consumo  di  ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dal sistema  informativo  di  un numero pari di veicoli in disponibilita' alla  stessa  impresa,  gia' registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.  4.  Le  imprese  che  rientrano  tra quelle indicate all'articolo 1 comma  2  del  presente decreto, che per il 1o quadrimestre dell'anno 2002  hanno  titolo ad ottenere una quota di ecopunti non superiore a 250,  possono  essere  titolari  di  un massimo di tre certificati di registrazione.  5.  E'  consentita,  per  le  imprese  di  cui al comma precedente, nell'ambito  del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli   con   Cop-dokument  non  superiore  a  7  ecopunti,  previa cancellazione  dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente inizializzati.  6. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i  certificati  di  registrazione  relativi a veicoli che, in base al sistema   informativo   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti,  non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.  7.  L'avvenuta  cancellazione  dei  certificati  di  registrazione, secondo   quanto  indicato  al  comma  precedente  verra'  comunicata all'impresa interessata.  |  
|   |                                 Art. 8.                Modalita' di richiesta e di rilascio  1.  Le  imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate   ad   attraversare   il  territorio  austriaco,  possono presentare  domanda,  in qualunque periodo dell'anno, per accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio.  2. La domanda di cui al comma precedente redatta secondo l'allegato 2  al  presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di  L. 20.000 (Euro 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve essere  inviata  al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione APC - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.  3.  Le imprese che presentano domanda ai sensi dei precedenti comma del   presente  articolo  riceveranno  una  comunicazione  contenente l'autorizzazione  ad  utilizzare  il  fondo  nazionale ecopunti conto proprio  fino  al 31 dicembre 2002, entro i limiti di consistenza del fondo   indicati,  per  quanto  riguarda  il  1o  quadrimestre  2002, all'articolo 1 comma 3 del presente decreto.  4.  Le  imprese  che  non  sono  mai  state  registrate nel sistema informativo  della  Kapsch  devono  presentare,  contestualmente alla richiesta  di  cui  al precedente comma 2, una domanda per ottenere i certificati    di   registrazione   necessari   per   l'installazione dell'ecopiastrina   sui   singoli   veicoli,  redatta  ai  sensi  del successivo articolo 9 comma 1 e conforme a quanto indicato al comma 2 dello stesso articolo.  |  
|   |                                 Art. 9.                    Certificati di registrazione  1.  La  domanda  per  il  rilascio dei certificati di registrazione necessari  per  l'installazione  delle  ecopiastrine  sui veicoli che effettuano  autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve  essere  redatta  secondo  l'allegato  4  al  presente  decreto, corredata   dell'attestazione   di   un   versamento   di   L. 20.000 (Euro 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di  L. 10.000  (Euro 5,16)  sul  c.c.p.  n.  9001  (diritti) per ogni veicolo  di  cui  si  chiede  il  certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.  2.  La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli in  propria  disponibilita'  da  parte  delle  imprese che effettuano trasporto  di  merci  in  conto  proprio e' possibile, unicamente per veicoli  che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito  attraverso  il  territorio  austriaco,  non  superiore  a 6 ecopunti.  3.  La  registrazione  di  veicoli  il  cui Cop-document attesta un consumo  di  ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dal sistema  informativo  di  un numero pari di veicoli in disponibilita' alla  stessa  impresa,  gia' registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.  4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i  certificati  di  registrazione  relativi a veicoli che, in base al sistema   informativo   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti,  non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.  5.  L'avvenuta  cancellazione  dei  certificati  di  registrazione, secondo   quanto  indicato  al  comma  precedente  verra'  comunicata all'impresa interessata.  |  
|   |                                Art. 10.                 Modalita' di richiesta e requisiti  1.  Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che rientrano  tra  quelle  indicate  all'articolo 1 comma 4 del presente decreto  e che sono interessate ad ottenere una quota di ecopunti per il  1o  quadrimestre  2002  debbono presentare apposita domanda entro trenta  giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere sono:    a) licenza comunitaria;    b) possesso  alla  data  di pubblicazione del presente decreto di almeno  un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 5 (EURO3);    c) aver  effettuato nel corso dei primi dieci mesi dell'anno 2001 viaggi  di  transito  attraverso  il  territorio austriaco secondo il sistema  del  trasporto  combinato  accompagnato e/o viaggi, mediante autorizzazioni  a viaggio, per trasporti a destinazione o di transito verso  o  attraverso  i  seguenti  Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.  3.  La  domanda  di  cui  al comma 1 del presente articolo, redatta secondo l'allegato 3 al presente decreto, corredata dell'attestazione di  un  versamento di L. 20.000 (E 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione APC - APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.  4.  L'effettuazione  del trasporto combinato accompagnato di cui al punto c) del comma 2 del presente decreto deve essere dimostrata, per un  massimo  di  10  viaggi, allegando alla domanda la documentazione dell'effettuazione  dei  viaggi comprovata dal soggetto erogatore del servizio in questione.  5.  L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui al precedente  comma  3,  deve  presentare  una  domanda  per ottenere i certificati    di   registrazione   necessari   per   l'installazione dell'ecopiastrina  sui  singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4 al  presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000  (Euro 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento  di L. 10.000 (Euro 5,16) sul c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni  veicolo  di  cui  si  chiede  il certificato. La domanda potra' riguardare   un   massimo  di  due  veicoli  aventi  un  Cop-dokument attestante un consumo di ecopunti pari o inferiore a 5.  |  
|   |                                Art. 11.               Criteri di attribuzione degli ecopunti  1. Le imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3 e 5  del  precedente  articolo  10 e che sono in possesso dei requisiti indicati  al  comma  2  dello  stesso  articolo  otterranno per il 1o quadrimestre  2002  una  quota  di  ecopunti  pari al rapporto tra il numero   di   ecopunti   riservati   a   queste   imprese   ai  sensi dell'articolo 1  comma  4  del  presente  decreto  e  il numero delle domande regolari con un massimo di 50 ed un minimo di 30 ecopunti.  2.  Qualora la quota risultante dall'operazione effettuata ai sensi del precedente comma fosse inferiore al valore minimo di 30 ecopunti, si  procedera' all'assegnazione a ciascuna impresa di una quota di 30 ecopunti fino ad esaurimento della quota riservata e secondo l'ordine di protocollazione delle domande.  3.  Verranno  respinte  e archiviate le domande la cui collocazione nell'ordine  di  protocollazione  non  consente di beneficiare, causa l'esaurimento   degli  ecopunti  della  quota  riservata,  di  quanto previsto al comma precedente.  |  
|   |                                Art. 12.                        Modalita' di rilascio  1.  La  quota  di  ecopunti  determinata  ai  sensi  del precedente articolo  11  spettante  alle imprese che hanno presentato domanda ai sensi  dell'articolo  10  verra'  rilasciata  in un'unica soluzione e sara'  disponibile  a  partire  dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande.  2.  La  comunicazione  dell'avvenuta  assegnazione  degli  ecopunti verra'  comunicata alle imprese interessate insieme alla trasmissione dei  certificati  di  registrazione  dei veicoli per i quali e' stata presentata  domanda  ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del presente decreto.  |  
|   |                                Art. 13.                    Certificati di registrazione  1.  Le  imprese  che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto non possono essere titolari di piu' di due certificati di registrazione.  2.  E'  consentita  per  le  imprese  di  cui  al comma precedente, nell'ambito  del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli  con  Cop-dokument  pari  o  inferiore  a  5 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita'  alla  stessa  impresa, gia' registrati e regolarmente inizializzati.  |  
|   |                                Art. 14.  1.   Le  imprese  che  hanno  necessita'  di  effettuare  trasporti eccezionali  attraverso  il  territorio  austriaco  e  che  non hanno ottenuto  una  quota  di  ecopunti per il 1o quadrimestre 2002 o che, avendola  ottenuta, l'hanno esaurita, debbono presentare una domanda,         redatta secondo l'allegato 5 del presente decreto.  2.  La  domanda,  contenente l'indicazione della data di entrata in territorio   austriaco   del   veicolo   che  effettua  il  trasporto eccezionale,   corredata   dell'attestazione   di  un  versamento  di L. 20.000  (Euro 10,33)  sul  c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo), deve essere inviata, almeno dieci giorni prima della data di effettuazione del  transito,  al  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione APC - APC3,                   via Caraci n. 36 - 00157 Roma.  3.  Nel  caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con un veicolo   non  registrato  al  sistema  elettronico  di  rilevazione, l'impresa  interessata  dovra'  provvedere,  contemporaneamente  alla domanda  di  cui  al  precedente comma, ad inviare una domanda per il rilascio    del   certificato   di   registrazione   necessario   per l'installazione  dell'ecopiastrina,  redatta  secondo l'allegato 4 al presente  decreto,  corredata  dell'attestazione  di un versamento di L. 20.000  (Euro 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un  versamento di L. 10.000 (Euro 5,16) sul c.c.p. n. 9001 (diritti).  4.  A  seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, l'ufficio   competente   dell'Unita'   operativa   APC3   provvedera' all'assegnazione sul sistema elettronico di rilevazione del numero di ecopunti  necessario  per  l'effettuazione del transito attraverso il territorio  austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuata con il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazione del  transito  rimangono  a  disposizione per i tre giorni successivi alla  data  indicata nella richiesta, dopo di che vengono tolti anche se  non  utilizzati.  L'impresa  interessata  ricevera' comunicazione dell'avvenuta  assegnazione  degli ecopunti ed, eventualmente, avendo presentato domanda ai sensi del precedente comma 3, il certificato di                     registrazione del veicolo.  5.  L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione del trasporto   eccezionale   deve   inviare,   entro   quindici   giorni dall'effettuazione  del  transito, all'ufficio competente dell'Unita' operativa  APC3,  al  fine  di comprovare l'effettivo svolgimento del trasporto  eccezionale,  una  copia  dell'autorizzazione al trasporto eccezionale    o   dell'attestazione   di   transito   timbrata   dal concessionario autostradale con la data di esecuzione del viaggio.  6.  Nel  caso  non  venga  prodotta la documentazione richiesta dal precedente  comma,  l'impresa  in  questione si vedra' rifiutata ogni altra   successiva   richiesta   di   assegnazione  di  ecopunti  per l'effettuazione  di  trasporti eccezionali in transito sul territorio                             austriaco.  |  
|   |                                Art. 15.                             Infrazioni  1.  Reiterati  transiti  effettuati  senza  versamento  di ecopunti costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione dell'autotrasporto   internazionale  di  merci  che  puo'  comportare l'applicazione  delle  sanzioni  previste dall'articolo 7 del decreto ministeriale  22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potra' comportare anche  il  ritiro  di  tutte  o  di una parte delle copie certificate conformi  della  licenza  comunitaria in possesso dell'impresa che ha effettuato i transiti irregolari.  |  
|   |                                Art. 16.  1.  Ai  sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile  1994,  n.  594,  riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento  trasporti  terrestri,  le domande devono essere redatte nelle  forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le domande  presentate  senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  sara'  disponibile anche sul sito del Ministero   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  all'indirizzo: www.trasportinavigazione.it Sullo stesso sito e' disponibile anche la circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione  -  Dipartimento trasporti terrestri - Unita' di gestione autotrasporto  persone  e  cose  (APC)  riguardante  i certificati di registrazione.    Roma, 28 novembre 2001                                                Il direttore: Ricozzi  |  
|   |                                                             Allegato 1
                           IMPRESA CONTO TERZI                                  Al Dipartimento trasporti terrestri                                     -   Unita'  di  gestione  APC  -                                     Autotrasporto  internazionale di                                     merci  (APC3) Via Caraci n. 36 -                                     00157 Roma
  Numero         albo         trasportatori         ................... Codice Austria...................    La    sottoscritta    impresa...................    sede   legale in...................  chiede l'assegnazione degli ecopunti spettanti l'anno 2002.    Ai  fini  dell'eventuale  elevazione  alla  quota  di 50 ecopunti dell'assegnazione  per  il  1o  quadrimestre  2002,  prevista  per le imprese  che avrebbero titolo ad una quantita' inferiore di ecopunti, l'impresa sottoscritta autorizza/non autorizza (eliminare la voce che non   interessa)   la   cancellazione   dal  sistema  elettronico  di rilevazione  di  tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 7 che risultano in disponibilita' dell'impresa stessa.                                Firma             (del titolare o del legale rappresentante)               .......................................    Il   sottoscritto...................   ha   incaricato   per   la trattazione   della   presente  domanda  la  ...................  che accetta.                                Firma                         (per accettazione)                         ...................
                                  Firma             (del titolare o del legale rappresentante)              ........................................  |  
|   |                                                             Allegato 2
                          IMPRESA CONTO PROPRIO                                  Al Dipartimento trasporti terrestri                                     -   Unita'  di  gestione  APC  -                                     Autotrasporto  internazionale di                                     merci  (APC3) Via Caraci n. 36 -                                     00157 Roma
  Numero trasportatori conto proprio ................... Codice Austria ...................
      La   sottoscritta  impresa  ...................  sede  legale  in ...................  chiede  l'autorizzazione  all'utilizzo del fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2002.                                Firma             (del titolare o del legale rappresentante)                 ..................................
      Il   sottoscritto   ...................   ha  incaricato  per  la trattazione   della   presente  domanda  la  ...................  che accetta.
                                  Firma                         (per accettazione)                         ...................
                                  Firma             (del titolare o del legale rappresentante)                ....................................  |  
|   |                                                             Allegato 3                            NUOVA IMPRESA                                  Al Dipartimento trasporti terrestri                                     -   Unita'  di  gestione  APC  -                                     Autotrasporto  internazionale di                                     merci  (APC3) Via Caraci n. 36 -                                     00157 Roma
  Numero albo trasportatori ...................
      Il  sottoscritto  ................... quale legale rappresentante dell'impresa  ...................  sede legale in ................... chiede l'assegnazione di una quota di ecopunti per il 1o quadrimestre dell'anno 2002.    A tal fine dichiara:      a) di essere in possesso di licenza comunitaria;      b) di  essere  in  possesso  di  veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 5 ecopunti (EURO3);      c) di  aver  effettuato nei primi 10 mesi dell'anno 2001 viaggi di transito attraverso il territorio austriaco secondo il sistema del trasporto   combinato   accompagnato  (documentazione  allegata)  e/o viaggi,   mediante   autorizzazioni   a   viaggio,  per  trasporti  a destinazione  o  di  transito  verso  o  attraverso i seguenti Paesi: Repubblica  Ceca,  Repubblica  Slovacca,  Ungheria  e  Polonia per un totale complessivo di 10.    Il  sottoscritto,  sotto  la propria responsabilita', dichiara di essere  a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsita'  in  atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.
                                  Firma             (del titolare o del legale rappresentante)                ....................................
      Il   sottoscritto   ...................   ha  incaricato  per  la trattazione   della   presente  domanda  la  ...................  che accetta.                                Firma                         (per accettazione)                         ...................
                                  Firma             (del titolare o del legale rappresentante)               ......................................  |  
|   |                                                             Allegato 4
                      CERTIFICATI DI REGISTRAZIONE
                                    Al Dipartimento trasporti terrestri                                     -   Unita'  di  gestione  APC  -                                     Autotrasporto  internazionale di                                     merci  (APC3) Via Caraci n. 36 -                                     00157 Roma
   numero albo trasportatori...................   Codice Austria............................                (se impresa gia' registrata)    La    sottoscritta    impresa...................    sede   legale in...................   chiede   il   rilascio   dei  certificati  di registrazione necessari per l'inizializzazione delle ecopiastrine per i seguenti veicoli: (1) (2) Targa................... Targa................... Targa................... Targa................... Targa................... Targa................... Targa................... Targa................... Targa................... Targa................... Targa................... Targa...................
                                  Firma             (del titolare o del legale rappresentante)               ......................................
      Il   sottoscritto...................   ha   incaricato   per   la trattazione della presente domanda la................... che accetta.                                Firma                         (per accettazione)                         ...................
                                  Firma             (del titolare o del legale rappresentante)               ......................................
  --------------    (1)  Il  veicolo  deve  essere  in  possesso  di  Cop-dokument da richiedersi presso l'ex Ufficio provinciale della M.C.T.C. competente per territorio.    (2) Allegare alla pratica copia del foglio di via del veicolo ove questo fosse ancora sprovvisto di carta di circolazione.  |  
|   |                                                             Allegato 5
                          TRASPORTI ECCEZIONALI
                                    Al Dipartimento trasporti terrestri                                     -   Unita'  di  gestione  APC  -                                     Autotrasporto  internazionale di                                     merci  (APC3) Via Caraci n. 36 -                                     00157 Roma
  Numero albo trasportatori ................... Codice Austria ...................          (se impresa gia' registrata)
      La   sottoscritta  impresa  ...................  sede  legale  in ...................  chiede  l'assegnazione  degli ecopunti necessari per   l'effettuazione   di   un  trasporto  eccezionale  in  transito attraverso il territorio austriaco.    A tal fine dichiara:      a) che  la  targa  del  veicolo  con  cui  verra' effettuato il trasporto e' la seguente: ...................;      b) che  la  data  di  entrata  in territorio austriaco sara' la seguente:...................
                                  Firma             (del titolare o del legale rappresentante)               ......................................
      Il   sottoscritto   ...................   ha  incaricato  per  la trattazione   della   presente  domanda  la  ...................  che accetta.
                                  Firma                         (per accettazione)                         ...................
                                  Firma             (del titolare o del legale rappresentante)               ......................................  |  
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