Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2001
Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa degli "Enti parco nazionale", nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche dall'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonche' l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 303;
Considerata l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa degli "Enti parco nazionale";
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze;

Decreta:
L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa degli "Enti parco nazionale" nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
Il presente decreto sara' sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 agosto 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro della giustizia
Castelli

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 40
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone