| Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2001 |  
| Autorizzazione    all'Avvocatura   dello   Stato   ad   assumere   la rappresentanza  e la difesa degli "Enti parco nazionale", nei giudizi attivi   e   passivi  avanti  le  autorita'  giudiziarie,  i  collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. |  
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visti  l'art.  43  del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme giuridiche  dall'Avvocatura  dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre  1933,  n.  1611, nonche' l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 303;  Considerata  l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad   assumere  la  rappresentanza  e  la  difesa  degli  "Enti  parco nazionale";  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;  Di  concerto  con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze;
                                Decreta:  L'Avvocatura   dello   Stato   e'   autorizzata   ad   assumere  la rappresentanza  e  la difesa degli "Enti parco nazionale" nei giudizi attivi   e   passivi  avanti  le  autorita'  giudiziarie,  i  collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.  Il  presente  decreto  sara' sottoposto alle procedure di controllo previste   dalla   normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 29 agosto 2001              Il Presidente del Consiglio dei Ministri                             Berlusconi
                       Il Ministro della giustizia                              Castelli
                Il Ministro dell'economia e delle finanze                              Tremonti
  Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001 Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, registro n. 13, foglio n. 40  |  
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