Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2001 (vai al sommario) |
LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI «S. PIO V» DI ROMA |
DECRETO 15 novembre 2001 |
Modificazione allo statuto. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 201; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6, 7, 16 e 21; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito nella legge 5 novembre 1996, n. 573, ed in particolare l'art. 7; Visti i vigenti statuto di autonomia e regolamento didattico di Ateneo; Vista la delibera del consiglio di amministrazione assunta in data 19 settembre 2001, recante modifiche al predetto statuto; Vista la nota del 24 settembre 2001, prot. n. 528/A2b, con la quale e' stata inviata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la predetta delibera di modifica statutaria per il prescritto controllo di legittimita' e di merito ai sensi dell'art. 6 della suddetta legge n. 168 del 1989; Vista la nota di approvazione delle modifiche statutarie del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 ottobre 2001, protocollo n. 2706; Considerato pertanto che le modifiche deliberate dal consiglio di amministrazione in data 19 settembre 2001 debbono ritenersi operative; Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, primo comma, lettera n), e art. 9, secondo comma, lettera d) del vigente statuto, per le modifiche dello statuto stesso; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di procedere all'emanazione delle modifiche statutarie in disamina;
Decreta: Art. 1. L'art. 21 dello statuto di Ateneo e' cosi' modificato: "1. L'Universita' e' costituita dalle seguenti facolta': a) facolta' di scienze politiche con il corso di laurea in scienze politiche; b) facolta' di lingue e letterature straniere con il corso di laurea in traduzione ed interpretariato; c) facolta' di economia con il corso di laurea in scienze bancarie ed assicurative. I relativi ordinamenti degli studi sono disciplinati dall'attuale regolamento didattico di Ateneo conformemente alle vigenti norme sugli ordinamenti didattici universitari. 2. L'Universita' puo' istituire, inoltre, in conformita' delle norme dell'ordinamento universitario, nuovi corsi di laurea e di laurea specialistica nonche' rilasciare i seguenti titoli di studio: diploma di specializzazione; dottorato di ricerca; master universitario di primo e di secondo livello. L'Universita' puo', altresi', istituire i corsi previsti dall'art. 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.". |
| Art. 2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 novembre 2001 Il presidente: Cantoni |
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