Gazzetta n. 282 del 4 dicembre 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
DECRETO 7 novembre 2001
Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonche' dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unita' immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia del territorio

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme per il conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 57 e, in particolare, l'art. 67 che prevede l'istituzione di un apposito organismo tecnico, al quale e' demandato, tra l'altro, il compito di provvedere alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento del catasto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 64 del medesimo decreto legislativo, riguardante l'Agenzia del territorio;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, prot. n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale del 20 marzo 2001, n. 139;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari" e, in particolare, il comma 3 dell'art. 5 ivi riportato, che prevede l'emanazione di un provvedimento direttoriale allorche' si modificano le procedure ed i modelli connessi agli adempimenti previsti dallo stesso decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, concernente il "Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane e dei relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie in esecuzione dell'art. 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e, in particolare, il comma 1 dell'art. 3, che prevede, tra l'altro, il metro quadrato catastale come unita' di misura delle consistenze per le categorie dei gruppi ordinari, richiamate nel quadro di qualificazione;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, sulle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni ed urbano;
Considerata la necessita' di aggiornare i modelli e le procedure correlate alla produzione ed alla conservazione degli atti del catasto, nonche' di provvedere all'aggiornamento degli archivi informatizzati delle planimetrie e degli elaborati planimetrici in base all'afflusso corrente della documentazione tecnica;
Considerato inoltre che occorre favorire l'accesso in via informatica e telematica ai servizi erogati dall'Agenzia del territorio, anche attraverso la standardizzazione e l'allineamento delle informazioni presenti nelle basi dati, concernenti fra l'altro gli elementi di consistenza e le immagini degli elaborati grafici;
Considerata infine la necessita' di emanare disposizioni finalizzate ad uniformare le modalita' di trattamento dei dati di aggiornamento e di trasmissione dei documenti, presentati al catasto da parte dei tecnici abilitati, anche attraverso procedure di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Decreta:
Art. 1.

Modalita' di presentazione

1. Le dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione delle unita' immobiliari, corredate delle informazioni di natura metrica e dei relativi elaborati grafici, sono presentati in conformita' ai programmi informatici distribuiti dall'Agenzia del territorio.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere presentate anche per via telematica.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2002 sull'intero territorio nazionale, con esclusione della regione Trentino-Alto Adige.
 
Art. 2.

Utilizzo dei modelli per il catasto edilizio urbano

1. I modelli per la dichiarazione di immobili al catasto edilizio urbano prodotti dalle procedure informatiche, sostituiscono a tutti gli effetti quelli attualmente in uso, a decorrere dalla data stabilita dall'art. 1, comma 3, del presente decreto.
 
Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Il professionista abilitato alla presentazione delle dichiarazioni di immobili al catasto edilizio urbano, dalla data di emanazione del presente decreto fino a quella stabilita dall'art. 1, comma 3, del medesimo, ha facolta' di utilizzare i modelli prodotti dai programmi informatici distribuiti dall'Agenzia del territorio per la rappresentazione delle planimetrie delle unita' immobiliari.
2. Le dimostrazioni grafiche degli aggiornamenti del catasto terreni possono essere rappresentate anche sui modelli prodotti dai programmi informatici distribuiti dall'Agenzia del territorio.
3. Le dichiarazioni presentate con le modalita' stabilite dall'art. 1 del presente decreto, dovranno essere corredate, sino all'introduzione della firma digitale, anche dal relativo supporto cartaceo.
 
Art. 4.

Disposizione finale

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2001
Il direttore dell'agenzia: Picardi
 
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