| Gazzetta n. 282 del 4 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 8 ottobre 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  contratto  di  solidarieta'  in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Societa' italiana sterilizzazioni, unita' di Vittoria. (Decreto n. 30401). |  
  |  
 |  
                        IL DIRETTORE GENERALE                  del Dipartimento per le politiche                       sociali e previdenziali
    Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;  Vista  l'istanza  della  societa'  S.p.a.  S.I.S. Societa' italiana sterilizzazioni   inoltrata   presso   il  competente  ufficio  della Direzione  generale  della  previdenza  e assistenza sociale, come da protocollo  dello  stesso,  in  data 4 aprile 2001, che unitamente al contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  7  marzo  2001, stabilisce  per  un  periodo di dodici mesi, decorrente dal lo aprile 2001,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  37,40 ore settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del settore  industria  chimica applicato - a 35,40 ore medie settimanali nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 51 unita' di cui  2  dipendenti  part-time  (1  da 22 ore settimanali, a 20,25 ore medie  settimanali  e  1  da  29  ore  settimanali  a 27,30 ore medie settimanali), su un organico complessivo di 106 unita';  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;
                                Decreta:                               Art. 1.  E'  autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 2001 al 31 marzo 2002, la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista  dall'art  6,  comma  3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. - S.I.S. Societa'  italiana  sterilizzazioni  con  sede  in Vittoria (Ragusa), unita'  di  Vittoria (Ragusa),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 37,45 ore settimanali a 35,40  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a 51 unita', di cui 2 dipendenti part-time (1 da 22 ore   settimanali  a  20,25 ore  medie  settimanali  e  1  da  29 ore settimanali   a   27,30 ore   medie   settimanali),  su  un  organico complessivo di 106 unita'.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   S.I.S.  Societa'  italiana sterilizzazioni a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni,  nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenutoconto  dei  criteri  di priorita'  individuati  nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in  premessa  indicato,  registrato  dalla  Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 8 ottobre 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
|   |  
 
 | 
 |