| Gazzetta n. 282 del 4 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
|   |  
| DECRETO-LEGGE 1 dicembre 2001, n. 421 |  
| Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom". |  
  |  
 |  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  Visti   gli  articoli  5  e  6  del  Trattato  del  Nord-Atlantico, ratificato con legge 1 agosto 1949, n. 465;  Visto l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848;  Vista  la  risoluzione  n.  1368  del  Consiglio di Sicurezza delle Nazioni  Unite  del  12  settembre  2001,  che ha definito gli eventi dell'11  settembre  scorso come atti di terrorismo internazionale, di minaccia  alla  pace e alla sicurezza internazionale, riconoscendo la legittimita'  della  difesa  individuale  e  collettiva  dall'attacco armato contro un Paese membro delle Nazioni Unite, in conformita' con la Carta delle Nazioni Unite;  Visti gli esiti del dibattito parlamentare;  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare disposizioni  volte  a  disciplinare  la partecipazione italiana alla operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom";  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2001;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il Ministro degli affari esteri,   con   il   Ministro  della  giustizia  e  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze;
                                E m a n a                     il seguente decreto-legge:
                                 Art. 1         Partecipazione di personale militare all'operazione            multinazionale denominata "Enduring Freedom"
    1.  E'  autorizzata,  a decorrere dal 18 novembre 2001 e fino al 31 dicembre  2001,  la spesa per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom".  2. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali  e  nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi, al personale militare e' corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso  e  continuativo,  l'indennita'  di missione prevista dal regio decreto  3  giugno  1926,  n.  941, nella misura del 90 per cento per tutta  la  durata  del  periodo. L'indennita' e' corrisposta in lire, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1 gennaio al 31 maggio 2001, nella misura prevista per il trattamento economico all'estero con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.  3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al comma  2  i  volontari  in  ferma  annuale, in ferma breve e in ferma prefissata  delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.  4.  Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di  settore,  fruiti  fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione,   al   personale   militare  e'  corrisposta  un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.  5.  Al personale militare e' attribuito il trattamento assicurativo di  cui  alla  legge  18  maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.  6.  Nei  casi  di decesso e di invalidita' per causa di servizio si applicano,  rispettivamente,  l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n.  308,  e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre  1973,  n.  1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto  per i casi di decesso e di invalidita' si cumula con quello assicurativo di cui al comma 5, nonche' con la speciale elargizione e con  l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla  legge  3  giugno  1981,  n.  308, e dal regio decreto-legge 15 luglio  1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e  successive  modificazioni,  nei  limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.  Nei  casi  di  infermita'  contratta in servizio si applica l'articolo   4-ter  del  decreto-legge  29  dicembre  2000,  n.  393, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.  |  
|   |                                 Art. 2.             Personale in stato di prigionia o disperso
    1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, si applicano anche  al  personale  militare  in  stato di prigionia o disperso. Il tempo  trascorso  in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione.  |  
|   |                                 Art. 3.                         Disposizioni varie
    1. Al personale di cui all'articolo 1:    a)  non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma,  lettera  b),  della  legge  21 novembre 1967, n. 1185, per il rilascio del passaporto di servizio;    b)  non  si  applicano  le  disposizioni  in materia di orario di lavoro;    c)  e'  consentito  l'utilizzo  a  titolo  gratuito  delle utenze telefoniche  di  servizio,  se  non  risultano  disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze operative.  2.  Al  personale  militare  impiegato  nel territorio nazionale in attivita'  di  supporto  all'operazione  di cui all'articolo 1 non si applicano  le  disposizioni in materia di limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, entro le ordinarie risorse di bilancio.  |  
|   |                                 Art. 4.                          Personale civile
    1.  Al  personale civile eventualmente impiegato nell'operazione di cui  all'articolo  1,  comma  1,  si  applicano  le  disposizioni del presente decreto per quanto compatibili.  |  
|   |                                 Art. 5                 Norme di salvaguardia del personale
    1.   Il   personale   militare   che   ha   presentato  domanda  di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per  il  personale  in servizio e che non puo' partecipare alle varie fasi   concorsuali   in   quanto  impiegato  nell'operazione  di  cui all'articolo  1,  comma  1,  ovvero  impegnato  fuori  dal territorio nazionale   per  attivita'  connesse  alla  predetta  operazione,  e' rinviato  al  primo  concorso  utile  successivo,  fermo  restando il possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  previsti  dal  bando di concorso per il quale ha presentato domanda.  2. Il personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo  superamento  del relativo corso ove previsto, sono attribuite la stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha  presentato  domanda e l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.  |  
|   |                                 Art. 6.                      Prolungamento delle ferme
    1.  In  relazione  alle  esigenze  connesse con l'operazione di cui all'articolo  1,  comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale  di  cui  all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, puo' essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.  |  
|   |                                 Art. 7.                  Disposizioni in materia contabile
    1.  In  relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operativita' del contingente, gli  Stati  maggiori  di  Forza  armata,  e  per  essi  i  competenti Ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso  contratti  accentrati  gia'  operanti,  possono  disporre l'attivazione   delle  procedure  d'urgenza  previste  dalla  vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.  2.  Nei  limiti  temporali  ed  in  relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso   di  necessita'  ed  urgenza,  anche  in  deroga  alle  vigenti disposizioni  di  contabilita'  generale  dello Stato e ai capitolati d'oneri,  a  ricorrere  ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro  il  limite  complessivo di lire 15.000 milioni, a valere sullo stanziamento  di  cui  all'articolo 11, in relazione alle esigenze di revisione  generale  di  mezzi  da  combattimento  e da trasporto, di esecuzione  di  opere  infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione.  3.  Gli  stanziamenti disposti dal presente decreto e non impegnati nell'esercizio  finanziario 2001 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2002.  |  
|   |                                 Art. 8         Applicazione della legge penale militare di guerra
    1.  Al corpo di spedizione italiano che partecipa alla campagna per il  ripristino  ed  il  mantenimento  della legalita' internazionale, denominata  "Enduring  Freedom",  di  cui all'articolo 1, comma 1, si applica  il  codice  penale  militare  di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, salvo quanto previsto dall'articolo 9.  |  
|   |                                 Art. 9.                      Disposizioni processuali
    1.  Non  si  applicano  le  disposizioni contenute nel Libro IV del codice  penale  militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.  2.  Non  si  applicano  le  disposizioni  concernenti l'ordinamento giudiziario   militare   di   guerra,   contenute   nella   Parte  II dell'Ordinamento  giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.  3. La competenza territoriale e' del tribunale militare di Roma.  4.  Oltre  che  nei  casi  previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice  di  procedura  penale  gli  ufficiali  di polizia giudiziaria militare  procedono  all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:    a)  disobbedienza  aggravata  previsto dall'articolo 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;    b) rivolta, previsto dall'articolo 174 del codice penale militare di pace;    c)  ammutinamento,  previsto  dall'articolo 175 del codice penale militare di pace;    d)  insubordinazione con violenza, previsto dall'articolo 186 del codice  penale  militare  di  pace,  e  violenza  contro un inferiore aggravata,  previsto  dall'articolo  195, secondo comma, del medesimo codice;    e)  abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella,  vedetta  o scolta, previsto dall'articolo 124 del codice penale militare di guerra;    f)  forzata consegna aggravata, previsto dall'articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.  5.  Nei  casi  di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche  od  operative  non  consentano  che  l'arrestato  sia posto tempestivamente  a  disposizione dell'autorita' giudiziaria militare, l'arresto  mantiene  comunque  la  sua  efficacia purche' il relativo verbale  pervenga,  anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al  pubblico  ministero  e  l'udienza  di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore.  In  tale  caso  gli  avvisi  al  difensore dell'arrestato o del fermato  sono  effettuati  da  parte  del pubblico ministero. In tale ipotesi  e  fatto  salvo  il  caso  in  cui  le oggettive circostanze belliche    od    operative    non    lo   consentano,   si   procede all'interrogatorio   da   parte  del  pubblico  ministero,  ai  sensi dell'articolo  388  del  codice di procedura penale, e all'udienza di convalida  davanti  al  giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un  collegamento  videotelematico  od audiovisivo, realizzabile anche con  postazioni  provvisorie,  tra  l'ufficio  del pubblico ministero ovvero  l'aula  ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva  e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i  luoghi  e  la  possibilita'  di  udire  quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo   di   strumenti   tecnici  idonei.  Un  ufficiale  di  polizia giudiziaria  e'  presente  nel  luogo  in  cui  si  trova  la persona arrestata  o  fermata, ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti  impedimenti  o  limitazioni  all'esercizio dei diritti e delle facolta'  a  lui  spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza   pregiudizio   per   la   tempestivita'   dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi' diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova,  da  un  altro  difensore  di  fiducia  ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio   medesimo,   dopo   il   rientro  nel  territorio nazionale,  l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.  6.   Con  le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma  5  si  procede all'interrogatorio  della  persona  sottoposta alla misura coercitiva della  custodia  cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta,  nei  termini  previsti  dall'articolo  294  del  codice di procedura  penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorita' giudiziaria militare.  |  
|   |                                Art. 10.                      Disposizioni di convalida
    1.  Sono  convalidati  gli  atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni  effettuate  fino  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto.  |  
|   |                                Art. 11.                        Copertura finanziaria
    1.  All'onere  derivante  dall'attuazione dell'articolo 1, valutato complessivamente  in lire 71.682 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante  utilizzo  del  fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  |  
|   |                                Art. 12.                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 1 dicembre 2001
                                 CIAMPI
                                    Berlusconi,      Presidente     del                                     Consiglio dei Ministri                                  Martino, Ministro della difesa                                  Ruggiero, Ministro degli affari                                     esteri                                  Castelli, Ministro della giustizia                                  Tremonti, Ministro dell'economia e                                     delle finanze
  Visto, il Guardasigilli: Castelli  |  
|   |  
 
 | 
 |